REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2007, n. 23

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art. 1 -  Costituzione e composizione
Art. 2 -  Compiti e funzioni
Art. 3 -  Elezioni
Art. 4 -  Presidente
Art. 5 -  Sostituzione, prorogatio, incompatibilita'
Art. 6 -  Gettoni di presenza e rimborsi
Art. 7 -  Autonomia organizzativa e regolamentare
Art. 8 -  Funzionamento e poteri istruttori
Art. 9 -  Parere di conformita' allo Statuto
Art. 10 -  Decisioni della Consulta
Art. 11 -  Pareri in materia di iniziativa popolare e di referendum
Art. 12 -  Conflitti di competenza
Art. 13 -  Oggetto della richiesta
Art. 14 -  Procedimento
Art. 15 -  Competenze in materia di sfiducia e prorogatio
Art. 16 -  Rinnovo delle nomine
Art. 17 -  Entrata in vigore
Art. 1
Costituzione e composizione
1. La Consulta di garanzia statutaria, di seguito denominata
"Consulta", e' un organo autonomo e indipendente della Regione
Emilia-Romagna, composto secondo le modalita' previste dall'articolo
69 dello Statuto.
2. Possono essere nominati componenti della Consulta:
a) magistrati e magistrate in quiescenza o fuori ruolo;
b) docenti universitari in materie giuridico-amministrative;
c) avvocati e avvocate iscritti all'albo professionale da almeno dieci
anni;
d) figure professionali che abbiano maturato significativa esperienza
nel settore giuridico-amministrativo.
Art. 2
Compiti e funzioni
1. La Consulta svolge le seguenti funzioni:
a) prende atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla
carica degli organi elettivi;
b) dichiara le modalita' di amministrazione ordinaria della Regione
fino all'elezione dei nuovi organi elettivi secondo le norme dello
Statuto regionale;
c) esprime pareri di conformita' allo Statuto delle leggi e dei
regolamenti regionali, nei casi e nelle forme previste dal regolamento
dell'Assemblea legislativa regionale;
d) adotta i provvedimenti di propria competenza ed esprime i pareri
previsti dallo Statuto e dalla presente legge in materia di iniziativa
popolare e di referendum.
2. A richiesta di almeno un quinto dei consiglieri regionali o dei
componenti del Consiglio delle Autonomie locali, oppure su richiesta
della Giunta regionale, la Consulta esprime parere su conflitti di
competenza tra gli organi previsti dallo Statuto regionale, anche in
relazione all'obbligo istituzionale di tenere comportamenti ispirati
al principio di leale collaborazione.
3. I pareri della Consulta sono trasmessi al Presidente della Giunta e
al Presidente dell'Assemblea legislativa per le determinazioni di
rispettiva competenza e non determinano alcun obbligo, salvo gli
effetti espressamente previsti da disposizioni di legge o di
regolamento, se non quello di motivare il dissenso rispetto al parere
espresso.
Art. 3
Elezioni
1. La Consulta e' nominata dall'Assemblea legislativa nel corso di
ogni legislatura, non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi
dalla data d'insediamento.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio
delle Autonomie locali iscrive all'ordine del giorno l'elezione dei
componenti la Consulta.
3. I componenti della Consulta restano in carica per un solo mandato e
sono eletti, a voto segreto, con votazione separata.
Art. 4
Presidente
1. La Consulta elegge il Presidente con le modalita' di cui
all'articolo 33, comma 4, dello Statuto regionale.
2. Della nomina e' data immediata comunicazione dallo stesso
Presidente eletto ai Presidenti dell'Assemblea legislativa, della
Giunta regionale e del Consiglio delle Autonomie locali.
3. Il Presidente, subito dopo il suo insediamento nella carica,
designa fra i componenti della Consulta quello destinato a sostituirlo
in caso di impedimento.
Art. 5
Sostituzione, prorogatio, incompatibilita'
1. Qualora, per qualunque motivo, un componente della Consulta cessi
dal proprio incarico prima della scadenza indicata dall'articolo 3, il
Presidente della Consulta lo comunica immediatamente al Presidente
dell'organo che lo ha eletto, affinche' provveda nei sessanta giorni
successivi alla nuova nomina.
2. Le funzioni della Consulta cessano all'atto dell'insediamento della
nuova Consulta.
3. Ai componenti la Consulta si applicano le stesse norme
d'incompatibilita' previste per l'elezione a consigliere regionale.
Art. 6
Gettoni di presenza e rimborsi
1. Al Presidente e ai componenti della Consulta e' attribuito un
gettone di presenza, il cui importo e' stabilito con deliberazione
dell'Assemblea legislativa, su proposta dell'Ufficio di presidenza.
2. Ai componenti della Consulta che non risiedono nel luogo di
riunione della Consulta e' dovuto, per ogni giornata di seduta, il
rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i
consiglieri regionali.
3. Ai componenti della Consulta che su incarico della Consulta si
recano in localita' diverse da quella di residenza, e' dovuto il
trattamento economico di missione previsto per i consiglieri
regionali.
Art. 7
Autonomia organizzativa e regolamentare
1. La Consulta gode di autonomia organizzativa e regolamentare. La
disciplina per l'esercizio delle sue funzioni e' approvata con
regolamento a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento e'
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Ogni anno, prima della predisposizione del bilancio dell'Assemblea
legislativa, la Consulta definisce con l'Ufficio di presidenza il
fabbisogno finanziario e le risorse umane necessarie per il proprio
funzionamento.
Art. 8
Funzionamento e poteri istruttori
1. I componenti della Consulta hanno l'obbligo di intervenire alle
sedute quando non siano legittimamente impediti.
2. La Consulta funziona con l'intervento di almeno tre componenti.
3. Qualora non fosse possibile il funzionamento della Consulta, il
Presidente ne da' immediata comunicazione ai Presidenti dell'Assemblea
legislativa e del Consiglio delle Autonomie locali, affinche'
procedano agli adempimenti di cui all'articolo 3.
4. Le decisioni della Consulta sono deliberate a maggioranza dei
presenti. Nel caso di parita' di voto prevale quello del Presidente.
5. Alla Consulta sono attribuiti gli stessi poteri riconosciuti dallo
Statuto, dal regolamento dell'Assemblea legislativa e dalla
legislazione regionale vigente, alle commissioni assembleari
d'inchiesta.
Art. 9
Parere di conformita' allo Statuto
1. Il parere di conformita' allo Statuto dei progetti di legge e dei
regolamenti puo' essere richiesto alla Consulta, tramite il Presidente
dell'Assemblea legislativa, dai singoli gruppi consiliari o da un
quinto dei consiglieri regionali.
2. La richiesta di parere puo' essere presentata solo dopo
l'approvazione finale in Aula dell'intero provvedimento, ed entro
ventiquattro ore, prima della sua promulgazione. L'istanza sospende la
procedura legislativa di cui all'articolo 52, comma 1, dello Statuto e
deve essere formulata in modo da indicare:
a) le disposizioni del progetto di legge o di regolamento che si
ritengono contrarie alle norme statutarie;
b) le disposizioni dello Statuto che si ritengono violate;
c) i motivi della richiesta di parere.
3. La Consulta si dovra' esprimere entro quindici giorni dalla
richiesta e dovra' trasmettere il proprio parere al Presidente
dell'Assemblea che lo comunica immediatamente a tutti i consiglieri
regionali. Se il parere della Consulta accoglie in tutto o in parte i
rilievi formulati, il Presidente dispone anche per l'iscrizione al
primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile
dell'Assemblea dell'oggetto su cui e' stato richiesto il parere.
Diversamente, il Presidente procede direttamente secondo le modalita'
di cui al comma 5.
4. L'Assemblea, presa visione del parere, puo' decidere di non
recepire o di recepire, in tutto o in parte, il parere della Consulta,
apportando le eventuali modifiche al testo del provvedimento oggetto
di rilievi, motivando nel primo caso la propria decisione con apposito
ordine del giorno.
5. Il testo del provvedimento finale, sottoposto al parere della
Consulta, sia che venga modificato, sia che non venga modificato
dall'Aula, entra in vigore secondo le disposizioni di cui all'articolo
55 dello Statuto.
Art. 10
Decisioni della Consulta
1. Quando e' chiamata ad esprimere parere di conformita' ai sensi
dell'articolo 9, la Consulta puo':
a) dichiarare la non conformita' allo Statuto delle disposizioni dei
progetti di legge o di regolamento oggetto del suo sindacato;
b) dichiarare la non conformita' allo Statuto solo di alcune
disposizioni dei progetti di legge o di regolamento oggetto del suo
sindacato;
c) indicare le eventuali modifiche necessarie per rimuovere le cause
d'incompatibilita' con lo Statuto.
2. La Consulta trasmette le decisioni di cui al comma 1, per le
determinazioni di rispettiva competenza, ai Presidenti dell'Assemblea
legislativa e della Giunta regionale.
Art. 11
Pareri in materia di iniziativa popolare e di referendum
1. La Consulta e' chiamata ad esprimere pareri in materia d'iniziativa
legislativa popolare e di referendum, ai sensi dell'articolo 69 dello
Statuto.
2. In materia di iniziativa legislativa popolare, la Consulta verifica
la sussistenza del quorum richiesto e dichiara l'ammissibilita'
dell'iniziativa legislativa, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, dello
Statuto.
3. In materia di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 20,
comma 4 e 6, dello Statuto, la Consulta e' chiamata:
a) a esprimere il giudizio di ammissibilita' del quesito referendario
secondo criteri di omogeneita' e univocita' dello stesso, regolati
dalla legge regionale;
b) a verificare la rispondenza al quesito referendario dei
provvedimenti di modifica successivi alla presentazione della
richiesta di referendum, rendendo superfluo l'espletamento del
referendum;
c) a dare atto della parzialita' dell'intervento modificativo e a
riformulare i quesiti referendari.
4. In materia di referendum consultivo, la Consulta e' chiamata ad
esprimersi sull'ammissibilita' del quesito, ai sensi dell'articolo 21,
comma 2, dello Statuto, secondo criteri di omogeneita' e univocita'
dello stesso, regolati dalla legge regionale.
5. La Consulta, esperite le procedure di rito per la sottoscrizione
dei referendum consultivi e abrogativi, verifica la correttezza e il
numero delle firme raccolte e determina i tempi di indizione degli
stessi referendum.
Art. 12
Conflitti di competenza
1. Il parere sui conflitti di competenza e' richiesto direttamente
alla Consulta, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera d), dello
Statuto, e puo' essere proposto dall'Assemblea legislativa, dal
Consiglio delle Autonomie locali e dalla Giunta regionale.
2. Per l'Assemblea legislativa e il Consiglio delle Autonomie locali
la richiesta di parere e' avanzata dal Presidente, qualora ne facciano
richiesta rispettivamente almeno un quinto dei consiglieri regionali o
un quinto dei componenti il Consiglio.
3. Per la Giunta regionale la richiesta di parere e' avanzata dal
Presidente, previa deliberazione della Giunta stessa.
Art. 13
Oggetto della richiesta
1. La richiesta di parere puo' avere ad oggetto atti o comportamenti
adottati da uno degli organi previsti dallo Statuto, che il
richiedente ritenga lesivo delle proprie attribuzioni, cosi' come
definite dallo Statuto.
2. L'Assemblea legislativa ed il Consiglio delle Autonomie locali
possono avanzare richiesta di parere avverso la Giunta regionale anche
per gli atti compiuti da un singolo assessore.
3. La richiesta di parere deve contenere:
a) l'indicazione dell'atto o del comportamento contestato;
b) le norme dello Statuto che disciplinano l'attribuzione che si
assume violata;
c) i motivi del ricorso;
d) l'indicazione di qualunque norma di legge o di regolamento
regionale o statale inerente all'attribuzione statutaria contestata;
e) l'indicazione di qualunque atto o comportamento - diverso da quello
indicato alla lettera a) - tramite il quale i soggetti in conflitto
abbiano precedentemente esercitato l'attribuzione contestata.
Art. 14
Procedimento
1. La richiesta di parere e' trasmessa immediatamente e
contestualmente da parte del richiedente, sia al Presidente della
Consulta, sia all'organo che ha adottato l'atto o tenuto il
comportamento contestato.
2. Nei trenta giorni successivi l'organo che ha adottato l'atto o
tenuto il comportamento contestato, trasmette al Presidente della
Consulta e al richiedente le proprie osservazioni in merito ai
contenuti del ricorso.
3. Nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, la
Consulta convoca innanzi a se' i soggetti in conflitto, al fine di
ottenere ulteriori elementi di giudizio.
4. La decisione sulla richiesta di parere e' adottata dalla Consulta
entro trenta giorni dall'audizione dei soggetti in conflitto e
trasmessa alle parti interessate.
Art. 15
Competenze in materia di sfiducia e prorogatio
1. Nei casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa e di
decadenza della Giunta regionale, secondo quanto previsto dagli
articoli 32 e 48 dello Statuto, il Presidente dell'Assemblea
legislativa informa immediatamente il Presidente della Consulta.
2. La Consulta, dopo aver ascoltato il Presidente dell'Assemblea e il
Presidente della Giunta, individua gli atti di ordinaria
amministrazione e gli atti improrogabili che possono essere compiuti
fino all'elezione della nuova Assemblea.
3. I pareri espressi dalla Consulta ai sensi del presente articolo
sono trasmessi al Presidente della nuova Assemblea legislativa, prima
che essa adotti gli atti di ratifica di cui all'articolo 48 dello
Statuto regionale.
Art. 16
Rinnovo delle nomine
1. Nei casi di decadenza o rinnovo delle nomine di cui all'articolo 3,
tutti i componenti restano in carica fino al rinnovo della Consulta
che, secondo quanto previsto dall'articolo 69, comma 3, dello Statuto,
dovra' avvenire nel corso di ogni legislatura non prima di dodici mesi
e non dopo diciotto mesi dall'insediamento dell'Assemblea
legislativa.
Art. 17
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 4 dicembre 2007	VASCO ERRANI

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