REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2007, n. 1526

Recepimento d'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su "Linee guida relative all'applicazione del Reg. CE 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichinella"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la normativa comunitaria vigente in materia di sicurezza
alimentare ed in particolare:
- i Regolamenti CE 852/04 e 853/04 relativi alla produzione e alla
commercializzazione degli alimenti;
- i Regolamenti CE 854/04 e 882/04 che stabiliscono specifiche norme
per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine
animale destinati al consumo umano e in materia di mangimi e alimenti
e alle norme sulla salute e benessere degli animali;
- il Regolamento CE 2075/05 che definisce norme specifiche applicabili
ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni
e stabilisce le modalita' operative delle analisi da effettuare in
laboratori designati dalla autorita' competente, per individuare la
presenza della trichinella nelle carni e indica le condizioni
particolari applicabili alle aziende riconosciute esenti da Trichine e
gli obblighi incombenti per gli operatori del settore alimentare
stabilendo le modalita' dei controlli ufficiali.
Vista l'intesa sancita ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della Legge 5
giugno 2003, n. 131 – in sede di conferenza Stato-Regioni – nella
seduta del 10 maggio 2007 tra Governo, Regioni e Province autonome di
Trento e di Bolzano "Linee guida per la corretta applicazione del
Regolamento CE 2075/05 della Commissione Europea del 5 dicembre 2005
che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali
relativi alla presenza di trichinella nelle carni".
Ritenuto pertanto di dover recepire, in attuazione della suddetta
intesa, le prescrizioni ivi contenute allo scopo di assicurarne
l'immediata applicazione sul territorio regionale, cosi' consentendo
agli operatori del settore alimentare e agli organi del controllo
ufficiale di disporre di indicazioni per la corretta e uniforme
applicazione delle disposizioni previste dal Reg. CE 2075/05 ai fini
del rispetto dei principi ed obiettivi della legislazione comunitaria
sopra richiamata relativa alla sicurezza alimentare a tutela della
salute pubblica;
considerata la complessita' della materia e della continua evoluzione
della normativa in materia di sicurezza degli alimenti e della
conseguente possibilita' di dover disporre di futuri aggiornamenti e/o
chiarimenti relativamente all'applicazione delle indicazioni contenute
nelle suddette linee guida;
dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e
successive modificazioni e della propria deliberazione n. 450/07 del
parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore generale
Sanita' e Politiche sociali, dott. Leonida Grisendi;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di recepire, per quanto in premessa esposto, l'intesa sancita, in
sede di Conferenza Stato-Regioni, in data 10 maggio 2007, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra il Governo,
le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano "Linee guida
relative all’applicazione del Regolamento CE della Commissione Europea
n. 2075 del 5 dicembre 2005 che definisce norme specifiche applicabili
ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichinella nelle
carni";
2) di demandare al Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti
dell'Assessorato alle Politiche per la salute l'emanazione degli atti
necessari alla applicazione di quanto previsto nelle citate Linee
Guida sul territorio regionale, in particolare riguardo a:
- programmazione di un piano regionale di sorveglianza della fauna
selvatica concordato con il Servizio Territorio rurale e gli Istituti
Zooprofilattici che sarA' attuato dalle ADSPV delle Aziende Unita'
sanitarie locali in collaborazione con gli Uffici Faunistici
provinciali e i Corpi di Polizia provinciali;
- organizzazione, in collaborazione con gli Istituti Zooprofilattici,
di un "proficiency" test con cadenza annuale cui partecipano tutti i
Laboratori designati in regione Emilia-Romagna, per valutare le
procedure analitiche utilizzate;
- emanazione di apposita procedura ed indicazioni operative per il
riconoscimento delle aziende suine esenti da Trichinella;
- ogni eventuale futuro aggiornamento delle indicazioni tecniche e
istruzioni operative contenute nelle suddette linee guida alla luce
dell'applicazione pratica delle stesse sul campo o della necessita' di
ulteriori chiarimenti;
3) di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo allegato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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