REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 24 ottobre 2007, n. 136

Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della Legge regionale 25 maggio 1999, n. 10" (art. 7) - Approvazione indirizzi triennali per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2007/08, 2008/09, 2009/10. (Proposta della Giunta regionale in data 8 ottobre 2007, n. 1466)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1466
dell'8 ottobre 2007, recante ad oggetto "L.R. 26/01, (art. 7) -
Approvazione indirizzi triennali per il diritto allo studio per gli
aa.ss. 2007/08, 2008/09, 2009/10. Proposta all'Assemblea
legislativa";
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione
referente "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport" di questa
Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 19680 del 17 ottobre
2007;
visti gli emendamenti presentati ed accolti in sede di discussione
assembleare;
viste:
- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V
della parte seconda della Costituzione";
- la Legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parita' scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", che disciplina
il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e
dalle scuole paritarie private e degli Enti locali ed introduce un
Piano straordinario di finanziamento alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione di borse di studio;
- la Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed
all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio
1999, n. 10", ed in particolare l'art. 7, comma 1, che prevede
l'approvazione da parte del Consiglio regionale, su proposta della
Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, degli
indirizzi triennali per il diritto allo studio, determinando altresi'
complessivamente le risorse regionali disponibili per l'attuazione
degli interventi di cui all'art. 3 "Tipologia degli interventi" della
legge citata;
- la legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza
delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco
della vita attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione tra loro" che all'art.
2, comma 7, stabilisce che "Resta ferma la normativa regionale vigente
in materia di diritto allo studio, quale strumento essenziale per
rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le
opportunita' formative";
rilevate:
- la scadenza, con l'a.s. 2006/2007, dei previgenti indirizzi
regionali per il diritto allo studio adottati con delibera del
Consiglio regionale 26 ottobre 2004, n. 609;
- l'esigenza pertanto di procedere all'approvazione degli indirizzi
triennali per il diritto allo studio relativamente agli aa.ss.
2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, nel testo allegato e parte
integrante del presente atto, al fine di consentire lo svolgimento
degli interventi previsti dalla L.R. 26/01 a partire dal prossimo anno
scolastico 2007/2008;
sentita la Conferenza regionale per il sistema formativo in data 19
luglio 2007;
sentite le Autonomie locali;
richiamate le deliberazioni della  Giunta regionale 1057/06, 1150/06 e
1663/06;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) di approvare gli indirizzi regionali per il diritto allo studio per
il triennio relativo agli aa.ss. 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, nel
testo allegato e parte integrante del presente atto, ai sensi
dell'art. 7, comma 1 della Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, al fine di garantirne la piu' ampia
diffusione.
ALLEGATO
Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed
all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio
1999, n. 10" - Indirizzi regionali per il diritto allo studio per il
triennio relativo agli aa.ss. 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010
Premessa
Il triennio di programmazione cui i presenti indirizzi fanno
riferimento e' costituito dagli aa.ss. 2007/2008, 2008/2009 e
2009/2010, periodo in cui lo scenario che si va delineando a livello
nazionale lascia prevedere l'emanazione di una nuova normativa sugli
ordinamenti scolastici e sul riassetto delle competenze di Stato,
Regioni e Autonomie locali in materia di istruzione e di formazione in
attuazione del dettato del Titolo V della Costituzione.
Se infatti da un lato le decisioni gia' assunte dal Governo nazionale
relativamente all'attuazione della legge 53/03 "Delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale" indicano chiaramente la volonta' di intervenire con
modifiche sostanziali dell'attuale impianto normativo, dall'altro si
e' riaperto il confronto fra Stato e Regioni in merito all'attuazione
del Titolo V della Costituzione, con specifico riferimento al tema
della competenza concorrente delle Regioni in materia di istruzione e
del trasferimento delle relative risorse.
Tali innovazioni, per quanto e' al momento possibile prevedere,
comporteranno un forte impatto sulla Legge regionale 12/03, ma non
necessariamente sulla normativa regionale in materia di diritto allo
studio, disciplinata dalla L.R. 26/01, quale strumento essenziale per
rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere fino ai piu'
alti livelli dell'istruzione.
In tale prospettiva si colloca pertanto la programmazione per il
prossimo triennio in materia di diritto allo studio scolastico, che
tiene anche a riferimento da un lato gli esiti del monitoraggio
operato sugli anni scolastici precedenti, dall'altro le risorse
presenti sul bilancio regionale.
Gli indirizzi per l'attuazione della L.R. 26/01 relativamente agli
aa.ss. 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 hanno ad oggetto le seguenti
tipologie di interventi:
- i servizi per l'accesso e la frequenza;
- la concessione di borse di studio;
- la concessione di contributi per i libri di testo,
mentre si conferma la collocazione degli interventi di arricchimento e
di qualificazione dell'offerta formativa all'interno della L.R. 12/03,
ove sono previsti come strumento significativo per il rafforzamento
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, nell'azione di sostegno
agli studenti per il raggiungimento del successo formativo.
I risultati del triennio 2004-2006 di applicazione della L.R. 26/01
I risultati del precedente triennio vengono di seguito illustrati,
focalizzandosi sui dati piu' significativi relativi agli ambiti di
intervento della legge negli anni scolastici di riferimento, nonche'
sul numero delle domande ammesse e sul relativo fabbisogno finanziario
per quanto concerne le borse di studio e la concessione di contributi
per i libri di testo.
Per quanto riguarda in particolare l'attribuzione dei benefici
individuali, l'analisi degli interventi realizzati negli aa.ss.
2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 conferma il trend di crescita del
numero dei destinatari delle borse di studio gia' registrato nel corso
del primo triennio di applicazione della legge; i beneficiari infatti
sono passati da 49.693 (a.s. 2004/2005), a 51.294 (a.s. 2005/2006), a
54.405 (a.s. 2006/2007); cosi' come rileva un incremento dei
beneficiari dei contributi per i libri di testo, cresciuti da 23.148
(a.s. 2004/2005), a 24.935 (a.s. 2005/2006) per raggiungere quota
26.628 nell'a.s. 2006/2007.
Le risorse impiegate per la concessione delle borse di studio, che
hanno soddisfatto la domanda di tutti gli aventi diritto, sono state:
- a.s. 2004/2005, pari a Euro 20.098.875,00;
- a.s. 2005/2006, pari a Euro 18.118.950,00;
- a.s. 2006/2007, pari a Euro 18.272.160,00.
Per fare fronte ad un costante incremento della domanda, la Regione ha
fatto ricorso a risorse proprie, considerato che le risorse statali
finalizzate allo scopo e destinate all'Emilia-Romagna sono rimaste
invariate a ca. 4,5 milioni di Euro negli ultimi anni, sufficienti a
coprire ca. 1/4 dell'incrementato fabbisogno.
Per corrispondere alle finalita' ed allo spirito della L.R. 26/01 e
soddisfare quindi integralmente le domande, sono state pertanto
assunte nel triennio le decisioni necessarie a rispettare le
compatibilita' del bilancio regionale:
1) e' stata data priorita' alle fasce socialmente piu' bisognose,
concentrando tutte le risorse disponibili sulle famiglie rientranti
nella I fascia ISE - da 0 a 21.691,00 Euro per un nucleo familiare di
tre persone;
2) sono stati ridotti gradualmente gli importi unitari di tutte le
borse di studio che, per l'a.s. 2006-2007, sono stati determinati in
120 euro per gli allievi delle scuole primarie, in 240 Euro per quelli
delle scuole secondarie di primo grado e in 750 Euro per gli studenti
delle scuole secondarie di secondo grado.
Le risorse impiegate per la concessione di contributi per i libri di
testo, che hanno soddisfatto la domanda di tutti gli aventi diritto,
sono state:
- a.s. 2004/2005, pari a Euro 2.969.640,48;
- a.s. 2005/2006, pari a Euro 3.012.282,10;
- a.s. 2006/2007, pari a Euro 2.919.183,49.
Relativamente alle altre tipologie di intervento previste dalla L.R.
26/01, si rileva che esse sono state tutte attivate e finanziate, con
risorse regionali (sia per spesa corrente sia per spesa di
investimento). Non sono state invece rese disponibili dall'esercizio
2006 le risorse per progettazioni interprovinciali, poiche' con tali
risorse le Province hanno sostanzialmente finanziato progetti ed
attivita' di inserimento degli alunni stranieri e di studenti in
situazione di handicap, cui sono gia' destinate le risorse per
l'arricchimento qualitativo dell'offerta formativa ed il rafforzamento
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, di cui alla L.R. 12/03.
Sotto il profilo qualitativo, l'insieme delle misure per il diritto
allo studio ha contribuito a mantenere alto il tasso di scolarita' in
regione Emilia-Romagna, come dimostrato dal tasso di dispersione
scolastica che, concentrando il focus sul passaggio - particolarmente
delicato - dal I al II anno delle scuole secondarie superiori, e'
passato dall'8,5% dell'a.s. 2003/2004 al 7,4% dell'a.s. 2004/2005
diminuendo di oltre un punto percentuale.
Tale dato, pur essendo indubbiamente positivo, e' dato medio regionale
che si declina in maniera diversa nelle singole realta' territoriali e
nelle diverse tipologie di studi: in particolare, cresce
progressivamente se si passa dai licei, agli istituti artistici, agli
istituti tecnici, per raggiungere le punte piu' alte negli istituti
professionali.
D'altra parte un'ulteriore attenzione e' richiamata dagli esiti degli
studi dei ragazzi alle superiori che, negli ultimi due anni, hanno
evidenziato un preoccupante aumento di bocciature e promozioni con
debiti formativi.
Le misure a favore del trasporto scolastico e della disponibilita' dei
servizi di mensa sono state indirizzate a dare continuita' e maggiore
incisivita' all'azione condotta in tali ambiti dagli Enti locali, cui
compete istituzionalmente l'assicurare i servizi necessari per rendere
effettivo il diritto allo studio.
Al termine del secondo triennio di attuazione della L.R. 26/01, le
modalita' di concertazione e raccordo fra Regione, Province e Comuni e
istituzioni scolastiche autonome, introdotte nel sistema regionale
dalla legge sopra citata, sono da considerare comportamento
consolidato in materia di diritto allo studio e di servizi disponibili
sul territorio per tutti gli studenti, a supporto dell'accesso e della
frequenza al sistema scolastico.
L'esigenza di attuare, da parte delle Province e dei Comuni, una
strategia di raccordo, di confronto e di consultazione a livello
locale, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati,
al fine di costruire una comunita' a rete fra le diverse autonomie,
cosi' ottimizzando energie, progettualita' e risorse e' stata peraltro
raccolta e istituzionalizzata dalla L.R. 12/03 che ha previsto quale
sede di consultazione a livello territoriale le Conferenze provinciali
di coordinamento.
Si conferma infine l'attenzione posta dalla Regione, d'intesa con gli
Enti locali, alle azioni di controllo svolte dagli enti erogatori in
merito all'intervento di concessione delle borse di studio, con la
finalita' non solo di individuare le autocertificazioni mendaci, ma
anche di produrre un effetto deterrente nei confronti dei potenziali
trasgressori.
I controlli, operati direttamente dagli enti erogatori, come previsto
dal DLgs 109/98, sono stati di natura formale in quanto mirati a
verificare la corrispondenza dei dati ISEE dichiarati dai richiedenti
con quanto presente nella banca dati INPS, la corrispondenza dei
componenti il nucleo familiare con le risultanze delle certificazioni
anagrafiche e la corrispondenza dei redditi dichiarati ai fini ISEE
con le risultanze dell'anagrafe tributaria.
Oltre a tali modalita', e' stata confermata per ciascun anno del
triennio la procedura mirante ad effettuare un controllo di natura
sostanziale su un numero predefi'nito di casi, in collaborazione con
la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate per
l'Emilia-Romagna. Tale azione e' risultata molto significativa, in
quanto il coinvolgimento dell'Agenzia delle Entrate attribuisce
particolare valenza ai controlli sostanziali.
Si segnala in particolare che nell'ultimo triennio lo svolgimento dei
controlli formali ad opera degli enti erogatori ha portato
all'individuazione di 713 posizioni irregolari su 7630 controlli
effettuati, mentre i controlli sostanziali compiuti dagli uffici
territoriali dell'Agenzia delle Entrate hanno evidenziato 128
posizioni irregolari su 676 posizioni sottoposte a controllo.
Indirizzi per il diritto allo studio per gli aa.ss 2007-2008,
2008-2009, 2009-2010
Alla luce dei positivi risultati conseguiti nel triennio in scadenza,
si ribadisce il ruolo di coordinamento generale e di programmazione
svolto dalle Province, alle quali l'art. 7, c. 3 della L.R. 26/01
attribuisce le risorse per l'attuazione degli interventi. La funzione
di programmazione, peraltro, deve essere svolta, secondo quanto
disposto all'art. 8, c. 2, con il concorso dei Comuni e delle
istituzioni scolastiche del territorio di riferimento.
Tale scelta, volta anche alla semplificazione delle procedure
gestionali ed amministrative, consente di ricomporre in un quadro
unitario lo svolgimento di interventi che, pur se riconducibili a
competenze di Enti diversi, spesso riguardano le medesime famiglie. Al
tempo stesso, cio' assicura il migliore coordinamento dell'impiego
delle risorse (regionali, statali, comunitarie e degli Enti locali),
ottimizzandone l'utilizzo.
Le Province pertanto concordano la regolazione degli interventi a
livello territoriale con i Comuni al fine di valorizzarne le
competenze, nel rispetto delle attribuzioni di legge e dei principi di
uniformita' di trattamento e delle pari opportunita' per i destinatari
del diritto allo studio.
Per corrispondere ai citati principi, si ribadisce che qualora gli
studenti interessati frequentino le istituzioni scolastiche
dell'Emilia-Romagna senza essere residenti sul territorio regionale,
la competenza allo svolgimento delle procedure relative alla
assegnazione di borse di studio ed alla concessione di contributi per
i libri di testo e' dell'Ente locale nel cui territorio insiste la
scuola frequentata dallo studente. Tale previsione e' necessaria in
quanto la L.R. 26/01 riconosce come destinatari dei benefici del
diritto allo studio i residenti sul territorio regionale; i benefici
finanziati con risorse statali, quali borse di studio e contributi per
i libri di testo, devono essere tuttavia attribuiti a tutti gli aventi
diritto, pertanto anche agli studenti residenti in regioni diverse
dall'Emilia-Romagna, che - nel quadro della propria legislazione in
materia di diritto allo studio - applichino il criterio della
frequenza (con la conseguenza che, diversamente, lo studente
rimarrebbe escluso sia in Emilia-Romagna sia nella regione di
residenza). Le intese raggiunte sul territorio fra gli Enti locali in
merito alla gestione dei vari interventi dovranno pertanto tenere
conto anche di tali fattispecie.
Per quanto infine riguarda gli interventi di supporto all'inserimento
scolastico degli studenti in situazione di handicap, si ribadisce che
tali interventi vanno realizzati nel quadro degli Accordi di programma
di cui alla legislazione vigente, come stabilito all'art. 5 della L.R.
26/01 e che, per quanto attiene alle risorse finanziarie da dedicare a
tali azioni, e' evidente l'esigenza che, oltre alle risorse che le
Province destineranno ai Comuni in base ai finanziamenti regionali, i
Comuni utilizzino risorse del Fondo nazionale del piano sociale, di
cui alla Legge 328/00, secondo quanto disposto dalla L.R. 2/03.
Determinazione criteri per la ripartizione delle risorse alle
Province
Si determinano di seguito i criteri che disciplinano la ripartizione
delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui
alla L.R. 26/01. Le annualita' 2007, 2008 e 2009 saranno gestite
secondo i presenti indirizzi, nel quadro delle disponibilita' che
saranno evidenziate anno per anno dai relativi stanziamenti del
bilancio regionale.
L'attribuzione delle risorse alle Province per la realizzazione degli
interventi di cui alla L.R. 26/01 tiene conto:
a) in riferimento ai servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio
(spesa corrente) ex art. 3, comma 1, lettera a) numero 3,
dell'assegnazione dell'a.s. precedente, del numero di alunni
trasportati e del costo medio regionale del servizio per alunno;
b) in riferimento alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di
testo ex art. 3, comma 1, lettera a), numero 1, della spesa
ammissibile, come risultante dal consuntivo dei Comuni dei diversi
territori provinciali e del rapporto fra fabbisogno complessivo e
disponibilita';
c) in riferimento ai servizi mensa, di trasporto e facilitazioni di
viaggio, ai servizi residenziali ed ai servizi e sussidi
individualizzati per soggetti in situazione di handicap (spesa di
investimento) ex art. 3, comma 1, lettera a), numeri 2, 3, 4, e 5,
riservato prioritariamente all'acquisto di mezzi, ausili didattici ed
attrezzature fisse, specificamente finalizzati ad agevolare
l'inserimento di soggetti in situazione di handicap, - spesa di
investimento - dell'assegnazione dell'a.s. precedente, del numero
degli alunni iscritti e degli alunni in situazione di handicap;
d) in riferimento alle borse di studio ex art. 4, della spesa
ammissibile, come risultante dal fabbisogno a consuntivo comunicato
dagli Enti locali, rapportata allo stanziamento di risorse statali e
regionali - spesa corrente - rese disponibili anno per anno sul
bilancio regionale;
e) in riferimento agli interventi di rilevanza provinciale ex art. 7,
c. 2, dell'assegnazione dell'a.s. precedente, del numero degli alunni
iscritti, del numero degli alunni stranieri e degli alunni in
situazione di handicap. Le progettazioni, significative per l'ambito
territoriale interessato e aventi le caratteristiche delle migliori
prassi da diffondere sul territorio, vanno indirizzate
prioritariamente ad azioni di sostegno all'inserimento scolastico
degli studenti in situazione di handicap e degli studenti stranieri.
I progetti per interventi di rilevanza regionale, disciplinati sempre
dall'art. 7, comma 2, L.R. 26/01, devono corrispondere ai seguenti
criteri:
1) rientrare nelle finalita' della legge;
2) avere impatto nel contesto educativo, sociale e culturale del
territorio di riferimento, in termini di riproducibilita' e di
diffusione;
3) prevedere il coinvolgimento di un ampio numero di soggetti, con
priorita' per le istituzioni scolastiche.
Borse di studio
Al termine del secondo triennio di attuazione della L.R. 26/01, e'
opportuno riflettere sull'efficacia dell'intervento di concessione
delle borse di studio.
Se da un lato, prendendo a riferimento il numero dei beneficiari e gli
importi erogati, si ha la conferma di un trend di domanda in costante
crescita che evidenzia un'area del bisogno e del disagio sociale in
preoccupante espansione, dall'altro e' utile tener conto dei risultati
sull'efficacia della borsa di studio (come strumento di contrasto
all'abbandono scolastico), emersi dall'indagine sugli ultimi 3 anni di
erogazione del beneficio in questione (aa.ss. 03/04, 04/05 e 05/06),
svolta dal Dipartimento di Scienze Economiche dell'Universita' di
Bologna secondo il Protocollo d'intesa a tal fine sottoscritto con la
Regione.
Pur nella piena consapevolezza che il disagio scolastico e' prodotto
da molteplici ragioni, dallo studio citato non emerge indicazione
certa che l'erogazione della borsa di studio sia l'elemento
determinante nella scelta del ragazzo e della famiglia di rimanere
all'interno del percorso scolastico.
Tenendo conto di tali considerazioni ed alla luce dell'innovazione
normativa introdotta con la L. 296/06 (Finanziaria 2007) riguardante
l'innalzamento dell'obbligo di istruzione a 16 anni, si ritiene
pertanto necessario concentrare le risorse che si renderanno
disponibili sul bilancio regionale per la concessione delle borse di
studio agli studenti dei primi tre anni delle scuole secondarie di
secondo grado, al fine di sostenere le ragazze ed i ragazzi nel
periodo considerato piu' critico per la prosecuzione degli studi.
Si ritiene altresi' opportuno, in considerazione della natura
dell'intervento, finalizzato a sostenere gli allievi meritevoli e/o a
rischio di abbandono del percorso formativo, in disagiate condizioni
economiche e residenti sul territorio regionale, connettere piu'
strettamente la concessione della borsa di studio anche ai risultati
scolastici raggiunti.
Si conferma altresi' che per i frequentanti i corsi di formazione
professionale tutte le spese relative all'accesso ed alla frequenza a
tale sistema formativo sono gia' a carico delle risorse del Fondo
sociale europeo, le cui regole stabiliscono la gratuita' a favore
degli allievi, pertanto gli stessi non potranno essere beneficiari di
borse di studio.
Al fine di perseguire l'equita' di trattamento a favore degli aventi
diritto alla borsa di studio su tutto il territorio regionale, si
stabilisce che le condizioni per raggiungere standard di uniformita'
sono deliberate dalla Giunta regionale, previo confronto con gli Enti
locali, in attuazione di quanto previsto all'articolo 4, comma 5 della
L.R. 26/01, con particolare riferimento alle modalita' ed ai contenuti
dei bandi da emanarsi a livello locale. Di tale deliberazione la
Giunta regionale da' preventiva comunicazione alla competente
commissione assembleare.
Criteri per la determinazione delle condizioni economiche
Ai fini dell'attribuzione della borsa di studio, le condizioni
economiche delle famiglie vengono determinate facendo riferimento alle
disposizioni di cui al DLgs 109/98 e successive modificazioni ed
integrazioni e al DPCM 106/01, di attuazione della L. 62/00.
In particolare, in analogia con quanto disposto dall'art. 3 del citato
DPCM 106/01, le soglie di reddito netto per un nucleo familiare di tre
persone stabilite ai commi 2 e 3 dell'art. 4 della L.R. 26/01 sono
incrementate del quaranta per cento al fine della corrispondenza
all'indicatore della situazione economica di un nucleo familiare di
identica numerosita'.
In tale logica, pertanto, la situazione economica annua non superiore
a 15.493,71 Euro netti per un nucleo familiare di tre persone
corrisponde ad un indicatore della situazione economica (ISE) pari a
Euro 21.691,19.
Per accedere ai benefici di cui all'art. 4 comma 2 della L.R. 26/01,
pertanto, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
del richiedente non potra' essere superiore a Euro 10.632,94.
ISE ed ISEE sono calcolati come segue:
- ISE (indicatore della situazione economica) = reddito complessivo ai
fini IRPEF dei membri del nucleo familiare piu' reddito delle
attivita' finanziarie (ISR) piu' 20% indicatore della situazione
patrimoniale (ISP);
- ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) =
ISE/Parametro tratto dalla scala di equivalenza sottoindicata che
tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare e delle
condizioni particolari che rendono il calcolo piu' vantaggioso.
Scala di equivalenza
N. Componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni:
- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori
e di un solo genitore;
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico
permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n.
104 o di invalidita' superiore al 66%;
- maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui
entrambi i genitori abbiano svolto attivita' di lavoro e di impresa
per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della
dichiarazione sostitutiva. Questa maggiorazione si applica anche a
nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico
genitore che ha svolto attivita' di lavoro e di impresa nei termini
suddetti.
Per istruzioni piu' dettagliate circa il calcolo di ISR, ISP, ISE e
della composizione del nucleo familiare, si rimanda in ogni caso alle
disposizioni di cui al DLgs 109/98 e successive modificazioni,
integrazioni e disposizioni attuative ed in particolare alla "Guida
alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica" pubblicata in
allegato al DPCM 18 maggio 2001 nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6
luglio 2001.
Gli Enti erogatori del benefi'cio sono tenuti a svolgere la funzione
di controllo sulle domande presentate dai beneficiari. Tali controlli,
che dovranno essere rivolti ad un campione non inferiore al 5% delle
domande ammesse, potranno essere svolti in accordo con
l'Amministrazione finanziaria. Al fine di rendere omogenei ed efficaci
tali adempimenti su tutto il territorio, la Regione - visti i positivi
riscontri derivanti dall'attivita' di controllo sostanziale svolta
dall'Agenzia regionale delle Entrate nel triennio precedente in virtu'
di apposito accordo - assumera' ulteriori iniziative volte ad
assicurare la prosecuzione di tale collaborazione.
In riferimento alle fasce di reddito di cui alla Legge regionale
26/01, art. 4, commi 2, 3 e 4, eventuali deliberazioni e variazioni
introdotte dalla Giunta regionale sono preventivamente comunicate alla
competente Commissione assembleare.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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