REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2

REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITA' DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL’AGREA, DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, DELL’AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E DELL’IBACN

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
con delibera n. 138 del 24 ottobre 2007
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA
con decreto n. 239 del 31 ottobre 2007
il seguente regolamento:
INDICE
Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Definizioni
Art. 3 – Principi
Art. 4 – Sicurezza
Art. 5 – Comunicazione dalla Giunta all’Assemblea legislativa
Art. 6 – Comunicazione dei dati dei soggetti che richiedono
informazioni
Art. 7 – Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna
Art. 8 – Pubblicazione delle graduatorie nel Bollettino Ufficiale
della Regione e sul sito web istituzionale della Regione
Art. 9 – Comunicazione e diffusione di corsi di formazione, eventi,
convegni, attivita' di ricerca e documentazione
Art. 10 – Comunicazione e diffusione di dati concernenti enti pubblici
o collaboratori
Art. 11 – Comunicazione e diffusione di dati concernenti soggetti
privati
Art. 12 – Comunicazioni ad altre pubbliche Amministrazioni
Art. 13 – Comunicazione e diffusione dei dati relativi al personale e
ai collaboratori
Art. 14 – Comunicazione e diffusione dei dati relativi ai contributi
erogati e ricevuti
Art. 15 – Comunicazioni al certificatore
Art. 16 – PARIX e SIGMATER
Art. 17 – SIAR e Anagrafe aziende agricole
Art. 18 – Comunicazione di dati relativi all’esercizio dell’attivita'
venatoria
Art. 19 – Comunicazione e diffusione di dati in materia di turismo
Art. 20 – Comunicazione e diffusione di dati in materia di sanita'
Art. 21 – Comunicazione e diffusione di dati in materia di cultura,
formazione e lavoro
Art. 22 – Comunicazione e diffusione di dati effettuate da AGREA
Art. 23 – Comunicazione e diffusione di dati effettuate dall’Agenzia
regionale di protezione civile
Art. 24 – Comunicazione e diffusione di dati effettuate da
Intercent-ER
Art. 25 – Comunicazione e diffusione di dati effettuate da IBACN
Art. 1
Oggetto
1.?Il presente regolamento disciplina, a norma dell’articolo 19, commi
2 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e in attuazione
dell’articolo 12 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo
regionale della societa' dell’informazione), le operazioni di
comunicazione e di diffusione dei dati personali comuni, ossia non
sensibili e non giudiziari, che non sono gia' disciplinate
puntualmente da norme di legge o di regolamento e del cui trattamento
sono titolari, nell’ambito delle rispettive competenze, i seguenti
soggetti (di seguito i “Titolari”):
a) Giunta della Regione Emilia-Romagna (di seguito “Giunta”);
b) Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (di seguito
“AGREA”);
c) Agenzia regionale di protezione civile;
d) Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici – Intercent-ER
(di seguito “Intercent-ER”);
e) Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (di seguito
“IBACN”).
2. ?Il presente regolamento non disciplina l’attivita' di diffusione
effettuata dall’Agenzia informazione e ufficio stampa della Giunta che
costituisce attivita' giornalistica e a cui si applica il codice
deontologico dei giornalisti.
3.?I Titolari di cui al comma 1 hanno accesso alle banche dati
regionali condivise in rete, tra cui quelle per la gestione delle
presenze, per la gestione degli atti amministrativi e per la gestione
dei processi lavorativi integrati, ciascuno per il proprio ambito di
competenza.
Art. 2
Definizioni
1.?Le definizioni adottate sono quelle di cui al decreto legislativo
n. 196 del 2003, nel testo vigente al momento dell’approvazione del
presente regolamento.
2.?Per “interconnessione” si intende la comunicazione effettuata
mediante accesso a banche dati attraverso reti telematiche.
3.?L’“indirizzo” si intende comprensivo del dato territoriale
geografico. L’“indirizzo telematico” si intende comprensivo di:
indirizzo di posta elettronica, Uniform resource location (di seguito
“URL”) e numero di fax.
Art. 3
Principi
1.?Le operazioni di comunicazione, diffusione e interconnessione di
cui al presente regolamento sono effettuate nel rispetto dei principi
di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
Pertanto, le operazioni di comunicazione, diffusione e
interconnessione sono effettuate soltanto se strettamente necessarie,
in particolare riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati
identificativi.
2.?Le comunicazioni previste da norme di legge o di regolamento o
comunque legittime secondo il decreto legislativo n. 196 del 2003
possono essere effettuate mediante interconnessione fra i Titolari e
l’ente destinatario delle informazioni. L’interconnessione deve aver
luogo mediante l’utilizzo di credenziali di autenticazione.
3.?I Titolari sono tenuti, ai sensi dell’articolo 13 del decreto
legislativo n. 196 del 2003, a fornire un’idonea informativa agli
interessati.
4.?Le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali per
finalita' di pubblica utilita' sono effettuate conformemente ai
principi di cui all’articolo 10 della Legge regionale 20 ottobre1992,
n. 39 (Norme per l’attivita' di comunicazione della Regione e per il
sostegno del sistema dell’informazione operante in Emilia-Romagna).
Art. 4
Sicurezza
1.?I Titolari adottano le misure di sicurezza previste dal decreto
legislativo n. 196 del 2003 per i trattamenti di loro competenza.
2.?I soggetti a cui i dati sono comunicati adottano le misure di
sicurezza previste dal decreto legislativo n. 196 del 2003,
nell’ambito della loro organizzazione.
3.?I Titolari, in caso di interconnessione, possono valutare
congiuntamente le misure di sicurezza adeguate e concordare le
modalita' di comunicazione.
Art. 5
Comunicazione dalla Giunta all’Assemblea legislativa
1.?La Giunta puo' comunicare, anche per via telematica, all’Assemblea
legislativa i dati personali necessari per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali di entrambe, con particolare riferimento a
quelle previste dallo Statuto regionale, dalle leggi regionali, dai
regolamenti interni per il funzionamento di entrambe e dai regolamenti
regionali per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari della
Giunta e dell’Assemblea legislativa.
2.?I dati personali comuni che possono essere comunicati sono, in
particolare, quelli contenuti nei verbali delle sedute dei due organi
e negli atti amministrativi, quelli relativi alle nomine di competenza
degli organi regionali, nonche' i dati necessari per il reclutamento e
la gestione del personale e dei collaboratori, quelli degli
amministratori e dei consiglieri, e quelli necessari per rispondere
all’attivita' assembleare di sindacato ispettivo.
3.?I dati personali necessari, in particolare, per rispondere
all’attivita' assembleare di sindacato ispettivo possono essere
comunicati alla Giunta da parte degli altri Titolari di cui
all’articolo 1.
Art. 6
Comunicazione dei dati dei soggetti
che richiedono informazioni
1.?I Titolari possono comunicare all’ente pubblico interessato i
nominativi e i recapiti, cioe' indirizzo, numero telefonico e
indirizzo telematico, dei soggetti che abbiano chiesto informazioni di
competenza di quell’ente pubblico presso il proprio Ufficio per le
relazioni con il pubblico o i propri uffici.
Art. 7
Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna
1.?La pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna (di seguito “BURER”) comprende anche la pubblicazione
in forma telematica sui siti web istituzionali dei Titolari.
2.?I dati personali comuni contenuti negli atti pubblicati nel BURER o
una selezione di essi possono essere diffusi nuovamente in altre parti
dei siti web istituzionali dei Titolari, al fine di favorire la
comunicazione istituzionale fra Titolari e cittadini, oltre che di
garantire la trasparenza dell’attivita' dei Titolari.
Art. 8
Pubblicazione delle graduatorie nel BURER
e sul sito web istituzionale della Regione
1.?La Giunta puo' pubblicare nel BURER e diffondere, per finalita' di
trasparenza, anche con mezzi telematici, le graduatorie adottate nelle
materie di propria competenza e a seguito di procedure comparative
finalizzate all’affidamento di incarichi. La pubblicazione deve
limitarsi ai dati necessari quali, di norma, cognome e nome o
denominazione, luogo di esercizio dell’attivita' o sede legale,
punteggio conseguito.
2.?Nelle graduatorie regionali degli aspiranti medici di medicina
generale e pediatri di libera scelta, sia per l’ammissione ai corsi,
sia per il posto in convenzione, sono pubblicati i seguenti dati:
cognome, nome, data di nascita in caso di omonimia, punteggio,
possesso di specifico titolo, Comune di residenza e titolo specifico
di priorita' in caso di ex-aequo.
Art. 9
Comunicazione e diffusione di corsi di formazione, eventi, convegni,
attivita' di ricerca e documentazione
1.?I Titolari possono comunicare e diffondere, anche per via
telematica, i dati concernenti eventi e convegni organizzati dai
Titolari stessi, corsi di formazione anche rilevanti per l’Educazione
continua in medicina (ECM), comprensivi dei nominativi e delle
qualifiche dei relatori o dei docenti, delle denominazioni e dei
recapiti degli enti e delle societa' partecipanti, degli indirizzi
telematici se forniti per finalita' di promozione dell’offerta
formativa e delle attivita' istituzionali dei Titolari.
2.?I Titolari possono comunicare agli enti pubblici che ne facciano
richiesta, per finalita' di promozione delle iniziative culturali da
questi organizzate, i nominativi, gli indirizzi anche telematici dei
soggetti iscritti a newsletter e a mailing list dei Titolari e dei
partecipanti a precedenti convegni organizzati dai Titolari stessi, se
relativi alle tematiche oggetto dell’iniziativa.
3.?I Titolari possono comunicare ai soggetti privati che ne facciano
richiesta, per finalita' di promozione delle iniziative culturali da
questi organizzate, i nominativi, gli indirizzi anche telematici dei
soggetti che abbiano espresso direttamente o indirettamente ai
Titolari stessi interesse alla tematica oggetto dell’iniziativa.
4.?I Titolari possono comunicare e diffondere, anche per via
telematica, i dati personali comuni relativi ad attivita' di ricerca e
di documentazione svolte dai Titolari o per i Titolari, con
particolare riferimento ai dati relativi ai nominativi e alle
qualifiche dei ricercatori, alle denominazioni e ai recapiti degli
enti e delle societa' partecipanti, ai nominativi dei referenti
individuati dagli stessi Titolari e agli indirizzi telematici se
forniti, per finalita' di promozione delle attivita' di ricerca e di
documentazione.
5.?I Titolari possono comunicare e diffondere, per finalita' di
informazione e trasparenza, i dati personali concernenti l’oggetto e i
risultati della ricerca qualora tali dati siano aggregati
relativamente alle persone fisiche interessate, ma siano comunque dati
personali se riferiti alle persone giuridiche, in particolare
pubbliche, coinvolte nella ricerca. I dati personali delle persone
giuridiche che possono essere diffusi sono, a titolo esemplificativo,
il numero complessivo delle unita' di personale, la quantita' di
risorse finanziarie destinate al personale, alla formazione
professionale dello stesso o a determinati servizi di pubblica
utilita', comprensivi dei dati quantitativi relativi al risparmio
economico conseguente all’attivazione di innovazioni tecnologiche o
organizzative.
Art. 10
Comunicazione e diffusione di dati
concernenti enti pubblici o collaboratori
1.?I Titolari possono comunicare e diffondere, anche per via
telematica, i dati concernenti i nominativi dei componenti di gruppi
di progetto o di lavoro (enti o persone fisiche), relativi alla o
rilevanti per la propria attivita' istituzionale, i recapiti
telefonici istituzionali e gli indirizzi telematici, se forniti, al
fine di consentirne la migliore rintracciabilita' e per favorire la
comunicazione istituzionale.
2.?La Giunta puo' comunicare e diffondere per finalita' di
comunicazione istituzionale, anche per via telematica, dati
concernenti amministratori e consiglieri della Regione Emilia-Romagna,
costituiti dagli indirizzi degli uffici, dai numeri telefonici e dagli
indirizzi telematici istituzionali, compresi i curricula vitae e le
immagini fornite dagli interessati.
3.?I Titolari possono comunicare e diffondere, al fine di consentirne
la migliore rintracciabilita' e per favorire la comunicazione
istituzionale, dati concernenti enti pubblici e i nominativi dei loro
organi, quali ad esempio le denominazioni degli enti, gli indirizzi
degli uffici, i nominativi degli amministratori e consiglieri, dei
revisori dei conti, dei dirigenti, del personale di riferimento,
compresi numeri telefonici e indirizzi telematici istituzionali.
4.?I Titolari possono, allo scopo di facilitare la comunicazione dei
cittadini con altri enti pubblici, inserire nel sito web istituzionale
della Regione collegamenti telematici (link) ai siti di altri enti
pubblici. I Titolari possono altresi' inserire link ai siti di
soggetti privati quando gli stessi siano necessari per integrare le
informazioni gia' presenti nel sito istituzionale e per facilitarne il
reperimento da parte del cittadino.
Art. 11
Comunicazione e diffusione di dati
concernenti soggetti privati
1.?La Giunta puo' diffondere, anche per via telematica, i dati
concernenti persone giuridiche contenuti nel Registro delle persone
giuridiche al fine di consentirne la migliore rintracciabilita'.
2.?I Titolari possono diffondere, anche per via telematica, i dati
concernenti associazioni private; centri di servizio o assistenza, tra
cui presidi socio-assistenziali, centri di salute mentale, centri di
assistenza agricola (di seguito “CAA”) e centri di taratura
atomizzatori; centri o enti di formazione professionale; scuole
private di ogni ordine e grado; case di cura; aziende e laboratori
sperimentali; organismi di controllo e certificazione; ordini
professionali; organizzazioni non governative (ONG), professionali, di
volontariato, di produttori e di tutela dei consumatori; ambiti
territoriali di caccia (ATC), per facilitare il reperimento delle
informazioni da parte dei cittadini e per finalita' di pubblica
utilita'.
3.?La Giunta puo' diffondere, anche per via telematica, i dati
concernenti imprese o enti e organismi privati abilitati, accreditati,
autorizzati o comunque certificati, tra cui in particolare presidi
sanitari ed enti o organismi di tutela e valorizzazione delle
indicazioni geografiche, per facilitare il reperimento delle
informazioni da parte dei cittadini e per finalita' di pubblica
utilita'.
4.?La Giunta puo' diffondere, anche per via telematica, per facilitare
il reperimento delle informazioni da parte dei cittadini e per
finalita' di pubblica utilita', i dati concernenti professionisti e
operatori accreditati dalla Regione o da altri enti pubblici, tra
cui:
a) medici abilitati alla certificazione di idoneita' alla pratica
sportiva agonistica;
b) operatori pratici abilitati all’inseminazione artificiale animale;
c) assaggiatori di olio di oliva;
d) tecnici acustici ambientali abilitati a effettuare misurazioni,
verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme,
redigere piani di risanamento acustico, svolgere le relative attivita'
di controllo.
5.?La Giunta puo' diffondere, anche per via telematica, i dati
concernenti imprese, per finalita' di promozione e valorizzazione del
territorio, del turismo, della cultura, delle attivita' produttive,
dell’agricoltura e dell’allevamento, per facilitare lo svolgimento
delle attivita' economiche e per facilitare il reperimento delle
informazioni e l’accesso ai servizi da parte dei cittadini.
6.?I dati di cui al presente articolo sono costituiti dai nominativi o
dalla denominazione o ragione sociale, dai nominativi di eventuali
referenti, dai recapiti telefonici, dalla sede legale o dagli
indirizzi anche telematici forniti dagli interessati, necessari per la
rintracciabilita' da parte dei cittadini o altri enti. Tali dati
possono, qualora necessario, essere integrati da dati specifici
relativi al settore di riferimento, tra cui, in particolare, le lingue
conosciute nel caso di guide turistiche, le quote latte assegnate ai
produttori, le specie trattate dai centri di produzione animali. I
dati di cui al comma 5 possono ricomprendere anche l’orientamento
economico delle imprese.
7.?La Giunta puo', nei limiti e per le medesime finalita' di cui al
presente articolo, effettuare operazioni di comunicazione.
Art. 12
Comunicazioni ad altre pubbliche amministrazioni
1.?I Titolari possono comunicare ad altre pubbliche amministrazioni i
dati personali necessari perche' le stesse possano espletare i compiti
istituzionali, puntualmente previsti da norma di legge o regolamento.
2.?I Titolari possono comunicare ad altre pubbliche amministrazioni i
dati personali necessari per l’espletamento dei compiti istituzionali
dell’ente destinatario quando una norma di legge o regolamento preveda
l’espressione di un parere da parte dell’ente pubblico destinatario o
dei Titolari, ovvero quando l’ente pubblico destinatario debba
effettuare attivita' ispettive, di vigilanza, di verifica, di
controllo anche sugli aiuti erogati, di rendicontazione e di
monitoraggio.
3.?I Titolari possono comunicare ad altre pubbliche amministrazioni i
dati personali contenuti in istanze, note o documenti ricevuti dai
Titolari da parte di terzi per competenza parziale o per errore e
trasmessi dai Titolari stessi al soggetto pubblico competente.
Art. 13
Comunicazione e diffusione dei dati
relativi al personale e ai collaboratori
1.?I Titolari possono comunicare ad altre pubbliche amministrazioni e
diffondere, anche per via telematica, i dati costituiti dai nominativi
del proprio personale, dei referenti e dei collaboratori, del ruolo
ricoperto, dai recapiti telefonici e dagli indirizzi telematici
istituzionali, al fine di consentire la migliore rintracciabilita' del
personale e delle funzioni svolte e di favorire la comunicazione
istituzionale.
2.?La Giunta puo' comunicare e diffondere, anche per via telematica
mediante il sito web aziendale, al personale regionale, per finalita'
di trasparenza, i dati relativi agli incentivi collegati a particolari
responsabilita' e ai ruoli ricoperti o collegati alla partecipazione a
particolari progetti.
3.?La Giunta puo' comunicare e diffondere, anche per via telematica
mediante il sito web aziendale, al personale regionale, per finalita'
di trasparenza, i giudizi di valutazione relativi a obiettivi e
responsabilita' assegnati.
4.?I Titolari possono comunicare e diffondere, anche per via
telematica, i dati relativi agli incarichi conferiti ai sensi della
Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
Tali dati sono di norma costituiti da: nome e cognome o denominazione
e sede, data e luogo di nascita, oggetto, durata e compenso
dell’incarico.
5.?I Titolari possono comunicare ad altri enti pubblici e privati i
dati necessari alla gestione del rapporto di lavoro, relativi al
personale trasferito, comandato, distaccato o comunque assegnato in
servizio ad un ente diverso da quello di appartenenza.
6.?I Titolari possono altresi' comunicare ad altri enti pubblici e
privati i dati relativi al personale dipendente e ai collaboratori, su
richiesta di questi, per consentire loro di fruire di agevolazioni,
quali ad esempio l’abbonamento al trasporto pubblico a prezzi
agevolati e l’utilizzazione per motivi personali di strumenti di
telefonia mobile assegnati per lo svolgimento di attivita'
lavorativa.
7.?La disposizione di cui al comma 5 e' altresi' applicabile alla
comunicazione dei dati necessari alla gestione dei rapporti con i
collaboratori e i volontari a qualunque titolo.
8.?I dipendenti e i collaboratori della Giunta sono tenuti, per
finalita' di trasparenza e rintracciabilita', a rendersi
identificabili nei rapporti anche telefonici con i cittadini e gli
utenti.
Art. 14
Comunicazione e diffusione dei dati
relativi ai contributi erogati e ricevuti
1.?I Titolari possono comunicare e diffondere, ai sensi dell’articolo
27 della Legge regionale 26 novembre 1993, n. 32 (Norme per la
disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso),
anche per via telematica, per garantire la trasparenza dell’attivita'
amministrativa, i dati relativi a contributi, sovvenzioni, benefici
comunque denominati, assegnati o potenzialmente assegnabili, fra cui i
nominativi o la denominazione sociale dei richiedenti e dei
beneficiari del contributo, la sede legale di questi, il numero di
partita IVA, la denominazione e l’entita' del contributo, la ragione
dell’erogazione, il punteggio totale o la valutazione, se necessari.
Il dato relativo alla motivazione di non ammissibilita' che riguardi
la sfera personale del soggetto richiedente deve essere di norma
comunicato soltanto all’interessato, salvo diversa specifica
previsione di legge o regolamento.
2.  La Giunta puo' diffondere, anche con mezzi telematici, per la
trasparenza dell’attivita' amministrativa e per pubblicizzare
l’attivita' della Giunta stessa, i dati relativi a contributi,
sovvenzioni, benefici comunque denominati, ricevuti, anche sulla base
di progetti presentati, costituiti dall’indicazione dei destinatari
del contributo, della denominazione del progetto, dell’entita'
contributo, dei costi del personale impiegato nel progetto.
3.?La Giunta puo' comunicare ai soggetti pubblici che debbano svolgere
attivita' volte all’erogazione del contributo i dati relativi
all’intero progetto.
4.?I Titolari possono comunicare ai soggetti privati che debbano
svolgere attivita' volte all’erogazione del contributo tra cui, in
particolare, organismi di garanzia, consorzi fidi, cooperative di
garanzia e istituti bancari, i dati necessari per l’erogazione
stessa.
5.?I Titolari possono comunicare i dati relativi ai contributi erogati
e ricevuti ai ministeri o agli enti, italiani ed europei competenti,
per effettuare attivita' di rendicontazione e monitoraggio.
Art. 15
Comunicazioni al certificatore
1.?I Titolari possono comunicare ai certificatori che forniscono
servizi di certificazione digitale per gli stessi, i dati degli utenti
che hanno richiesto il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la
revoca di un certificato di firma elettronica qualificata o non
qualificata nonche' i dati dei soggetti che necessitano del servizio
di certificazione digitale per l’espletamento delle attivita'
istituzionali e lavorative da rendere a favore dei Titolari. I dati
sono raccolti dai Titolari stessi in qualita' di autorita' di
registrazione.
2.?I Titolari possono comunicare ai certificatori di cui al comma 1, i
dati relativi al server, al numero Internet protocol (IP), all’URL e
al referente dell’ufficio per il rilascio del certificato del server.
Art. 16
PARIX e SIGMATER
1.?Nell’ambito della Piattaforma di accesso al registro delle imprese
(PARIX), la Giunta rende disponibili agli enti pubblici del territorio
regionale aderenti al servizio, mediante interconnessione, i dati
relativi alle imprese del territorio regionale forniti da Infocamere
attraverso la piattaforma. La Giunta si limita a consentire
tecnicamente l’interconnessione.
2.?Nell’ambito dei Servizi integrati catastali e geografici per il
monitoraggio amministrativo del territorio (SIGMATER), la Giunta rende
disponibili agli enti pubblici del territorio regionale, mediante
interconnessione, i dati del catasto terreni e del catasto fabbricati
relativi al territorio di competenza e forniti dall’Agenzia del
territorio attraverso la piattaforma. La Giunta si limita a consentire
tecnicamente l’interconnessione.
Art. 17
SIAR e Anagrafe aziende agricole
1.?Il Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e' costituito,
nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), secondo
quanto definito dagli articoli 22 e 23 della Legge regionale 30 maggio
1997, n. 15 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia
di agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) ed e'
utilizzato dai soggetti aderenti allo stesso per le medesime finalita'
di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173
(Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per
il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma
dell’articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449).
Nell’ambito del SIAR e' stata istituita l’anagrafe delle aziende
agricole, disciplinata dal regolamento regionale 15 settembre 2003, n.
17 (Disciplina dell’anagrafe delle aziende agricole
dell’Emilia-Romagna), con la finalita' di semplificare le relazioni
tra le imprese e la pubblica amministrazione e quale effettivo
supporto alle attivita' amministrative relative al settore agricolo e
agro-industriale.
2.?Oltre a quanto stabilito dal comma 1 e dall’articolo 12, la Giunta
puo' in particolare comunicare i dati contenuti nell’anagrafe delle
aziende agricole ai seguenti soggetti e per le seguenti finalita':
a) Province e Comunita' montane, per semplificazione amministrativa e
gestione univoca dei procedimenti amministrativi;
b) Comuni e consorzi di Comuni, per la gestione dell’imposta comunale
sugli immobili (ICI) e per la redazione dei piani territoriali di
coordinamento provinciali;
c) Consorzi di bonifica, ai fini della gestione del pagamento degli
oneri consortili;
d) Azienda regionale prevenzione e ambiente (ARPA), ai fini di
semplificazione amministrativa in particolare nei procedimenti di
controllo dello spandimento liquami e fanghi di depurazione;
e) Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito “AGEA”) e
AGREA, per semplificazione amministrativa e gestione univoca dei
procedimenti amministrativi nell’erogazione dei contributi;
f) Unione Europea, per finalita' di controllo e rendicontazione della
spesa;
g) Ministero delle Finanze, per l’effettuazione di controlli di natura
tributaria;
h) Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, per
finalita' di programmazione, controllo e monitoraggio del processo
produttivo agricolo;
i) Istituto nazionale previdenza sociale (di seguito “INPS”) e
Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(di seguito “INAIL”), per semplificazione amministrativa ai fini del
controllo sul pagamento dei contributi previdenziali e del rispetto
degli obblighi assicurativi;
j) Parchi regionali e naturali, per effettuare censimenti periodici
sulla conduzione dei parchi e per la creazione del sistema integrato
territoriale; in questo caso l’accesso e' limitato ai dati delle
aziende con sede nella Provincia in cui e' ubicato il Parco;
k) Aziende unita' sanitarie locali, per effettuare controlli
sanitari;
l) Ente nazionale per la meccanizzazione agricola, per finalita' di
semplificazione amministrativa e per il controllo sul risparmio
energetico;
m) Infocamere, per finalita' di rilevazione e gestione del repertorio
delle notizie economiche e amministrative (REA) agricolo.
3.?I dati oggetto di comunicazione ai destinatari di cui al comma 2
sono costituiti da quelli relativi ad ogni singola azienda agricola
presente sul territorio regionale e in particolare, sono:
denominazione; codice fiscale; partita IVA; numero REA; sede legale,
altre sedi aziendali e recapiti; data cessazione azienda; fonte
informativa; indicazione e data di validazione dell’azienda; dati
identificativi del gestore del fascicolo; mandati di iscrizione e
cessazione; persone con ruolo amministrativo in azienda; dati relativi
ai terreni, tra cui i dati catastali, di conduzione e aree
preferenziali; dati topografici e geografici, tra cui mappe e foto
aeree.
4.?I dati di cui al comma 3 possono essere altresi' comunicati:
a) alle organizzazioni dei produttori; a ciascuna organizzazione
possono essere comunicati soltanto i dati relativi alle aziende
associate alla stessa organizzazione;
b) agli organismi di controllo; a ciascun organismo possono essere
comunicati soltanto i dati relativi alle aziende controllate dallo
stesso organismo.
5.?La Giunta puo' comunicare, nell’ambito delle attivita' di gestione
per le agevolazioni fiscali per gli oli minerali impiegati nei lavori
agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, nella
piscicoltura e nella florovivaistica, alle Province e Comunita'
montane, i seguenti dati: dati anagrafici o denominazione, indirizzo o
sede legale, consistenza parco macchine, culture dichiarate con
relative superfici, quantitativo carburante assegnato, per finalita'
di semplificazione amministrativa. La Giunta puo' comunicare gli
stessi dati anche ai CAA, limitatamente ai dati relativi agli
associati di ciascun CAA, per finalita' di semplificazione
amministrativa e procedurale.
Art. 18
Comunicazione di dati
relativi all’esercizio dell’attivita' venatoria
1.?La Giunta puo' comunicare, anche per via telematica, alle Province,
ai Comuni, e agli ATC, per le finalita' istituzionali previste dalle
norme vigenti in materia e nei limiti delle competenze ed attivita'
attribuite a ciascun ente, i dati relativi all’esercizio
dell’attivita' venatoria tra cui quelli richiesti per il rilascio del
tesserino regionale, quelli per l’iscrizione o l’accesso agli ATC,
quelli relativi alle attivita' svolte dai cacciatori e alle sanzioni
disciplinari, quelli annotati dal cacciatore sul tesserino, nonche'
quelli relativi ai danni alle attivita' agricole.
Art. 19
?Comunicazione e diffusione di dati
in materia di turismo
1.?La Giunta puo' comunicare e diffondere, per finalita' di promozione
turistica, i dati relativi alle strutture ricettive e di ristorazione,
alle agenzie immobiliari e alle strutture di pubblica utilita' ubicate
nelle localita' turistiche, tra cui case di cura e farmacie. I dati si
riferiscono a denominazione, recapito, servizi offerti, immagini e
costi.
2.?Per la finalita' di cui al comma 1 la Giunta puo' comunicare e
diffondere anche per via telematica i dati personali relativi a chi
esercita la professione turistica (accompagnatori turistici, guide
turistiche, guide ambientali escursionistiche) ed in particolare,
oltre a quelli gia' previsti dall’articolo 6 della Legge regionale 1
febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attivita'
turistiche di accompagnamento), quelli relativi ai recapiti anche
telefonici necessari per la rintracciabilita' degli stessi.
Art. 20
Comunicazione e diffusione di dati
in materia di sanita'
1.?Al fine di favorire l’orientamento dei cittadini nel Servizio
sanitario nazionale, la Giunta puo' comunicare e diffondere, anche per
via telematica, informazioni sul Servizio Sanitario nazionale, come
previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), quali ad esempio
dati relativi ad Aziende sanitarie, ospedali, distretti, Uffici per le
relazioni con il pubblico, sanitari e ambulatori.
2.?La Giunta puo' comunicare alle Aziende sanitarie e alle altre
Regioni per l’inserimento nelle commissioni di concorso l’elenco dei
dirigenti del Servizio Sanitario regionale comprensivo dei seguenti
dati personali: dati identificativi, ruolo professionale, recapiti
telefonici e postali e sedi di lavoro.
3.?La Giunta puo' comunicare alle Aziende sanitarie della Regione
Emilia-Romagna e agli erogatori di prestazioni specialistiche
ambulatoriali, per finalita' di controllo della spesa sanitaria e di
effettuazione delle verifiche di qualita' dell’Archivio nazionale, i
dati relativi all’assegnazione dei ricettari ai prescrittori, tra cui
la data di consegna; i dati identificativi del prescrittore; il tipo
di attivita'; la struttura presso cui si svolge l’attivita'; la data
di  inizio e di fine attivita'; il codice di medicina di gruppo.
4.  La Giunta puo' comunicare ai Comuni e alle Province i dati di
bilancio relativi agli interventi di servizi sociali dei Comuni
singoli e associati, classificati per tipo di intervento, con
finalita' di programmazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali.
5.?La Giunta puo' comunicare, per finalita' di ricerca, alle
Universita' e agli enti di ricerca dati relativi a campioni di
popolazioni, consistenti soltanto nei dati necessari per il contatto,
cioe' nel nominativo e nel recapito dei soggetti rappresentativi del
campione.
6.?La Giunta puo' comunicare a Enti locali territoriali, Aziende per i
servizi alla persona, uffici di piano, centrali cooperative e centri
servizi di volontariato, a ciascuno per il proprio ambito di
competenza, i dati raccolti tramite le rilevazioni, effettuate su
moduli dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) integrati dalla
Giunta stessa e relative alle cooperative sociali e alle
organizzazioni di volontariato, per finalita' di programmazione e
promozione delle attivita' nel settore delle politiche sociali.
Art. 21
Comunicazione e diffusione di dati
in materia di cultura, formazione e lavoro
1.?La Giunta puo' comunicare all’INPS regionale e alla direzione
regionale del lavoro, allo scopo di promuovere intese a livello locale
volte ad attenuare gli effetti negativi delle crisi occupazionali sui
lavoratori, i dati relativi a imprese e lavoratori raccolti
nell’ambito della gestione e monitoraggio della cassa integrazione
guadagni, cioe' in particolare i seguenti dati: nominativi e
denominazioni, codici fiscali, recapiti e dati relativi al rapporto di
lavoro.
2.?La Giunta puo' comunicare all’INPS, alle Province, ai centri
provinciali per l’impiego, allo scopo di favorire la rioccupazione dei
lavoratori in mobilita', i dati relativi alle imprese e ai lavoratori,
contenuti nelle liste di mobilita'.
3.?La Giunta puo' comunicare al Ministero del Lavoro e alle Regioni
interessate, allo scopo di individuare e sostenere progetti di
sviluppo locale delle altre regioni e in special modo delle regioni
del Sud, di sostenere la transizione al lavoro di personale in cerca
di occupazione e di favorire la mobilita' dei tirocinanti verso il
sistema produttivo dell’Emilia-Romagna, i dati concernenti la raccolta
di candidature per progetti di tirocinio in mobilita' geografica,
relativi ai soggetti promotori e alle imprese, costituiti da:
nominativi e denominazioni e relativi recapiti.
4.?La Giunta puo' comunicare il repertorio regionale degli attestati,
l’elenco dei presidenti delle commissioni d’esame e l’elenco degli
esperti e dei responsabili della certificazione alle Province e ai
soggetti autorizzati ad erogare il servizio di certificazione, per
l’espletamento delle attivita' istituzionali degli enti menzionati. I
dati contenuti nel repertorio regionale degli attestati, sono in
particolare: nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita,
recapito anche telematico, corso seguito, competenze acquisite e
certificato conseguito.
5.?La Giunta puo' anche diffondere i dati relativi ai soggetti
candidati come esperti, anche su designazione di un ente, tra cui, in
particolare: denominazione e recapito dell’ente proponente,
nominativo, codice fiscale, tipo di candidatura, sedi di esercizio del
ruolo, area e qualifica ed esito della valutazione.
6.?La Giunta puo' comunicare ad altri enti pubblici, tra cui, in
particolare, Province e INAIL e agli Istituti scolastici, l’anagrafica
dei partecipanti ai corsi di formazione approvati dalla Regione
Emilia-Romagna, l’attestato o la qualifica conseguita dai partecipanti
stessi e i dati relativi al corso frequentato.
7.?La Giunta puo' comunicare alle Province i dati relativi ai
partecipanti ai corsi regionali e provinciali, consistenti
nell’anagrafica degli stessi e nei dati relativi al corso frequentato,
con la finalita' di valutare l’efficacia delle attivita'
cofinanziate.
8.?La Giunta puo' comunicare, anche con mezzi telematici, agli
organismi accreditati e autorizzati ad effettuare la formazione in
apprendistato i dati identificativi degli enti di formazione; i dati
delle imprese consistenti nella denominazione, recapito e costo
aziendale; i dati del lavoratore consistenti nel nominativo, codice
fiscale, recapito e rapporto di lavoro.
9.?La Giunta puo' effettuare, per la finalita' di favorire l’incontro
tra domanda e offerta di lavoro a livello nazionale,
l’interconnessione prevista dal decreto interministeriale del 13
ottobre 2004 (Standard tecnici per l’attuazione della borsa continua
nazionale del lavoro).
10.?La Giunta puo' effettuare l’interconnessione con le Province e le
Aziende per il diritto allo studio e rendere ad esse e a potenziali
beneficiari accessibili i dati relativi ai progetti formativi
presentati per finalita' di gestione delle attivita' di formazione e
orientamento scolastico.
11.?La Giunta puo' effettuare l’interconnessione con le Province per
la gestione delle attivita' formative per assolvere il diritto/dovere
all’istruzione e alla formazione. La Giunta puo' effettuare
l’interconnessione con le Province, con l’ufficio scolastico
regionale, con gli uffici scolastici provinciali per il monitoraggio
di dati finalizzati al contenimento della dispersione scolastica.
12.?La Giunta puo' diffondere, anche con mezzi telematici, il catalogo
regionale per la formazione continua e permanente, per finalita' di
comunicazione istituzionale e di trasparenza, al fine di dare evidenza
della proposta formativa ai potenziali beneficiari di voucher sui
corsi a catalogo e dare evidenza dei risultati delle valutazioni delle
candidature per l’assegnazione degli assegni formativi.
13.?La Giunta puo' comunicare, anche per via telematica, alle imprese
che operano nel territorio regionale, i dati relativi ai dirigenti
disoccupati, ed in particolare: i dati nominativi e anagrafici, i
recapiti e i dati curriculari necessari per favorire la ricollocazione
dei dirigenti stessi, come previsto dall’articolo 20 della legge 7
agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l’economia).
Art. 22
Comunicazione e diffusione di dati
effettuate da AGREA
1.?AGREA puo' comunicare ad AGEA, alla Giunta e ad altri organismi
pagatori regionali i dati relativi all’erogazione di aiuti, contributi
e premi comunque denominati previsti da disposizioni comunitarie,
nazionali e regionali a favore degli operatori del settore agricolo,
stanziati da Unione europea, Stato e Regione.
2.?AGREA puo' comunicare agli enti di cui al comma 1 i dati relativi
ai pagamenti gestiti ed effettuati, nonche' alle eventuali
irregolarita' constatate, richiesti dalla Commissione europea o da
altri Enti pubblici per finalita' di controllo dei finanziamenti
erogati.
3.?AGREA puo' comunicare agli enti di cui al comma 1, nonche' agli
altri enti pubblici e privati nelle cui funzioni istituzionali
rientrano i controlli preliminari o successivi all’erogazione di
aiuti, contributi e premi comunque denominati, i dati necessari per
effettuare tali controlli.
4.?I dati di cui al presente articolo comprendono, di norma: nome,
cognome, denominazione e ragione sociale, indirizzo, codice fiscale,
partita IVA, CAA con mandato fascicolo, importi pagati o recuperati,
data del recupero ed estremi dell’atto con cui si dispone il recupero,
dati relativi al terreno e ai prodotti.
Art. 23
Comunicazione e diffusione di dati
effettuate dall’Agenzia regionale di protezione civile
1.?Nell’ambito del Sistema regionale di protezione civile, di cui alla
Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione
civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di
protezione civile), l’Agenzia regionale di protezione civile puo'
comunicare ai componenti istituzionali e alle strutture operative di
protezione civile di cui alla Legge 24 febbraio 1992, n. 225
(Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e Legge
regionale n. 1 del 2005 i dati necessari allo svolgimento
dell’attivita' di previsione, prevenzione, pianificazione e gestione
di emergenze di protezione civile, compresi i dati identificativi e
gli indirizzi di cittadini interessati da situazioni di pericolo
segnalate all’Agenzia per interventi di soccorso di competenza delle
componenti istituzionali e delle strutture operative di protezione
civile a salvaguardia della pubblica incolumita'.
2.?I dati oggetto di comunicazione sono costituiti di norma dai
seguenti: denominazione degli Enti locali dell’Emilia-Romagna, importo
erogato a tali enti in attuazione di programmi di finanziamento per
attivita' di previsione e prevenzione rischi, pianificazione e
gestione dell’emergenza e potenziamento dei presidi di protezione
civile sul territorio, denominazione e sede legale delle strutture
operative di cui all’articolo 14 della Legge regionale n. 1 del 2005,
nome e cognome dei rispettivi rappresentanti legali e funzionari
referenti, contributo previsto nelle convenzioni con tali strutture
che collaborano con l’Agenzia per lo svolgimento di attivita' di
protezione civile, denominazione e sedi delle componenti e strutture
operative di protezione civile, generalita' dei legali rappresentanti,
generalita'-ruolo e profilo professionale dei funzionari referenti e
rispettivi indirizzi, anche telematici, numeri di telefono e fax
istituzionali.
Art. 24
Comunicazione e diffusione di dati
effettuate da Intercent-ER
1.?Nello svolgimento delle procedure di acquisizione di servizi e
forniture, Intercent-ER puo' comunicare all’ente richiedente la gara i
dati personali necessari per lo svolgimento della procedura stessa e
per consentire la stipula del contratto e gli adempimenti connessi.
Tali dati sono di norma quelli contenuti nell’atto di aggiudicazione,
nell’offerta economica e tecnica dell’aggiudicatario e nei verbali
della commissione tecnica, con le eventuali ulteriori specificazioni
previste negli accordi stipulati con gli enti richiedenti le gare.
2.?Intercent-ER puo' diffondere i dati costituiti dalle denominazioni
degli enti che utilizzano gli strumenti di acquisto gestiti
dall’Agenzia, dagli strumenti di acquisto da questi utilizzati, i dati
economici di spesa e di risparmio di spesa, con la finalita' di
favorire la conoscenza circa le attivita' svolte e le opportunita'
offerte e quindi promuovere il ricorso agli strumenti di
razionalizzazione degli acquisti gestiti dall’Agenzia.
Art. 25
Comunicazione e diffusione di dati
effettuate da IBACN
1.?L’IBACN puo' comunicare e diffondere, come previsto dagli articoli
2 e 3 della Legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento
dell’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione
Emilia-Romagna), per finalita' di valorizzazione dei beni artistici,
culturali e naturali, i dati relativi ai beni stessi e ad eventi,
mostre, convegni e iniziative collegate, comprensivi, in particolare,
anche delle immagini, dei costi, dei recapiti anche telematici dei
referenti e delle istituzioni.
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
regolamento della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 31 ottobre 2007	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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