REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2007, n. 916

L.R. 16/04 - art. 3, comma 2 - Approvazione degli standard strutturali e dei requisiti di esercizio per l'autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive alberghiere

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3/4/2007
"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche
agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
vista la L.R. 16 luglio 2004, n. 16 "Disciplina delle strutture
ricettive dirette all'ospitalita'";
richiamati in particolare:
- il comma 2 dell'art. 3 della stessa legge, che stabilisce: "La
Giunta regionale, sentiti gli Enti locali, le associazioni
imprenditoriali del settore turismo e le associazioni dei consumatori,
piu' rappresentative a livello regionale, con appositi atti
riguardanti le strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed
extralberghiere e le tipologie ricettive di cui all'art. 4, comma 9,
lettere a), b), c) e d), specifica, sentita la competente Commissione
consiliare, le caratteristiche, i requisiti minimi e le modalita' di
esercizio che devono possedere le strutture ricettive ai fini della
loro apertura, autorizzazione e classificazione. In tali atti sono,
inoltre, definiti i criteri per poter utilizzare le specificazioni
aggiuntive alle tipologie ricettive e la loro definizione e gli
standard, ivi compresi requisiti tecnici, parametri, superfici e
cubature, capacita' ricettiva.";
- gli articoli 5 e 28 della L.R. 16/04 che disciplinano le strutture
ricettive alberghiere indicate al comma 6 dell'art. 4 della stessa
legge;
- l'articolo 42 della L.R. 16/04 "Disposizioni transitorie generali";
- il comma 1 dell'articolo 46 della L.R. 16/04: "La legge regionale 30
novembre 1981, n. 42 e' abrogata a far data dalla pubblicazione
dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2 riguardante
la gestione delle strutture ricettive alberghiere";
dato atto che in data 22 maggio 2007 si e' svolta una riunione per
l'analisi della bozza dell'atto di Giunta contenente i criteri di cui
all'art. 3, comma 2 della L.R. 16/04 per le strutture ricettive
alberghiere di cui all'art. 4, comma 6, alla quale sono state
invitate, cosi' come previsto dalla legge, Enti locali, associazioni
imprenditoriali e associazioni di consumatori, nonche' i componenti
della Commissione Turismo, Cultura, Scuola, Formazione Lavoro e Sport
dell'Assemblea legislativa;
dato atto inoltre che in data 20 giugno 2007 la Commissione Turismo,
Cultura, Scuola, Formazione Lavoro e Sport dell'Assemblea legislativa
ha espresso parere favorevole sull'atto di Giunta regionale di cui
all'art. 3, comma 2 che regolamenta le caratteristiche e i requisiti
delle strutture ricettive alberghiere, art. 5 della L.R. 16/04;
dato atto infine del parere favorevole in merito alla regolarita'
amministrativa del presente atto, reso dal Direttore generale
Attivita' produttive, Commercio, Turismo, dott. Morena Diazzi, ai
sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3/4/2007 e
successive modificazioni;
su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di
turismo;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di individuare ai sensi del comma 9 dell'art. 5, L.R. 16/04 quali
ulteriori specificazioni tipologiche le seguenti: "albergo diffuso" e
"albergo termale"; tale ultima struttura potra' essere completata con
la ulteriore specificazione di "centro benessere" o "beauty farm";
2) di inserire, nell'ambito della classificazione a stelle prevista
dall'art. 27 della L.R. 16/04, la classificazione tre stelle superior
e quattro stelle superior solamente per gli alberghi;
3) di approvare il testo dell'Allegato A, quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione "Requisiti e standard
strutturali per l'esercizio delle strutture ricettive alberghiere e
delle relative specificazioni tipologiche aggiuntive", che regolamenta
l'apertura, la gestione e la classificazione delle aziende ricettive
alberghiere sotto forma di alberghi, denominabili anche "hotel", e di
residenze turistico-alberghiere, denominabili anche "residence",
l'utilizzo delle specificazioni tipologiche aggiuntive di "motel",
"meuble'", "garni'", "albergo centro benessere", "albergo con beauty
farm", "albergo termale con beaty farm" o "albergo termale con centro
benessere", "villaggio albergo", "albergo centro congressi", nonche'
la definizione dei requisiti per la qualificazione degli alberghi a 5
stelle "lusso";
4) di demandare a successivi atti del Dirigente competente
l'approvazione dei modelli, ad uso dei Comuni, per le nuove
dichiarazioni dei requisiti posseduti per le strutture ricettive
alberghiere gia' in attivita' unitamente alla richiesta del
mantenimento del livello di classifica precedentemente posseduto ai
sensi dell'art. 42, comma 1, L.R. 16/04, nonche' dei modelli di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la classificazione di
nuovi esercizi ricettivi alberghieri;
5) di demandare ad un successivo atto del Dirigente competente
l'approvazione dei modelli dei marchi identificativi delle strutture
ricettive da adottare da parte delle strutture ricettive alberghiere,
e delle relative specificazioni tipologiche aggiuntive, sono fatti
comunque salvi i modelli di marchi gia' in uso e adottati con propria
deliberazione n. 7747 del 30 dicembre 1983;
6) di pubblicare integralmente il presente atto, cosi' come previsto
dall'art. 46, comma 1, L.R. 16/04, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, specificando che a far data dalla
pubblicazione stessa e' abrogata la legge regionale 42/81 e che sempre
da tale data decorre il termine di 6 mesi per effettuare una nuova
dichiarazione dei requisiti posseduti, da parte dei titolari delle
strutture in attivita', cosi' come previsto dall'art. 42, comma 1,
L.R. 16/04.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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