REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 17

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CURA E CONTROLLO DEL TABAGISMO

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' ed obiettivi
1. La Regione Emilia-Romagna, ispirandosi al principio costituzionale
del diritto alla tutela della salute e nel rispetto dei principi
fondamentali della normativa statale in materia, promuove la
prevenzione, la cura ed il controllo del tabagismo.
2. La presente legge detta norme integrative alla disciplina statale
in materia di fumo, persegue l'obiettivo generale della riduzione dei
danni per la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo,
nonche' i seguenti obiettivi specifici:
a) la diminuzione del numero di fumatori attivi;
b) la diminuzione del numero di persone esposte ad inalazione di fumo
passivo.
3. In particolare nei luoghi di lavoro, comprese le strutture
sanitarie, sociosanitarie e gli istituti scolastici, la riduzione dei
rischi da fumo passivo viene perseguita in armonia con le disposizioni
legislative vigenti in materia di prevenzione e protezione da rischi
negli ambienti di lavoro.
4. La presente legge intende altresi' tutelare il diritto dei
cittadini, fumatori e non, a respirare aria libera da fumo di tabacco,
in particolare nei luoghi pubblici e di lavoro.
Art. 2
Piano regionale di intervento per la lotta al tabagismo
1. La Regione sostiene gli interventi di prevenzione, di assistenza e
supporto alla disassuefazione dal tabagismo di comprovata efficacia,
in accordo con le indicazioni delle linee guida internazionali e
nazionali e con i metodi della medicina basata sulle evidenze.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge, acquisito il parere della
competente Commissione assembleare, predispone un piano regionale di
intervento triennale (di seguito "piano di intervento").
3. Il piano di intervento, di cui al comma 2, prevede interventi
intersettoriali concernenti:
a) la prevenzione del tabagismo, attraverso la promozione di stili di
vita sani e liberi dal fumo nella comunita', con particolare riguardo
alle scuole ed ai luoghi di lavoro;
b) l'assistenza ed il supporto alla disassuefazione dal tabagismo,
prevedendo l'accesso gratuito ai servizi aziendali per la cura del
tabagismo e per smettere di fumare, valorizzando, in particolare, la
collaborazione dei medici di medicina generale;
c) il rispetto del divieto di fumare nei luoghi pubblici e di lavoro,
prevedendo che, ai fini di tale divieto, si intenda per utente anche
il personale dipendente od altrimenti addetto ad attivita'
lavorativa.
4. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, di cui all'articolo
11 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione
della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali), promuove la definizione di
accordi per l'attuazione degli interventi realizzati dalle Aziende
Sanitarie regionali, dagli Enti locali e dagli altri soggetti pubblici
e privati, in applicazione del piano di intervento di cui al comma 2
del presente articolo.
Art. 3
Servizi sanitari, scuole, luoghi di lavoro
ed esercizi liberi dal fumo
1. Al fine di tutelare l'igiene ed il decoro dei luoghi adibiti
all'erogazione delle prestazioni sanitarie e per garantire la tutela
della salute dei pazienti che ad esse accedono, nelle strutture
sanitarie il divieto di fumare si applica anche nelle aree aperte
immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari,
appositamente individuate dai responsabili delle strutture stesse e
opportunamente segnalate. Per favorire il rispetto rigoroso del
divieto, le Aziende sanitarie realizzano adeguate iniziative
informative e formative, affinche' il personale sia sensibilizzato a
svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del
cittadino utente.
2. La Regione Emilia-Romagna, per realizzare gli obiettivi di cui
all'articolo 1, tramite azioni che valorizzino la coerenza dei
comportamenti degli adulti nei contesti pubblici ad alto valore
educativo e formativo, promuove la totale assenza di fumo anche nelle
scuole, nei luoghi di lavoro e negli esercizi pubblici.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, ad esclusione delle
Universita', al fine di prevenire tra i giovani l'inizio
dell'abitudine al fumo e promuovere in modo coerente l'educazione alla
salute, anche attraverso il valore dell'esempio, i dirigenti
scolastici individuano adeguate azioni informative e educative volte a
sensibilizzare gli studenti e il personale docente e non docente,
circa l'opportunita' di rendere libere dal fumo anche le aree aperte
di pertinenza delle scuole stesse.
4. La Regione Emilia-Romagna promuove la totale assenza di fumo negli
esercizi di pubblico ristoro, attraverso opportune iniziative
informative rivolte agli esercenti ed appositi accordi con le
associazioni di categoria, finalizzati a valorizzare tale scelta. Tali
iniziative saranno altresi' finalizzate a ricercare la collaborazione
dei conduttori degli esercizi di pubblico ristoro affinche'
sensibilizzino gli utenti al rispetto del divieto di fumare.
5. Le Aziende sanitarie programmano appositi interventi di prevenzione
del tabagismo nei luoghi di lavoro pubblici e privati, mediante
azioni:
a) di tipo informativo ed educativo;
b) di vigilanza e controllo sul rispetto del divieto di fumare sancito
dalla legge;
c) di supporto alla disassuefazione mediante l'offerta di programmi
per smettere di fumare da realizzare, ove possibile, all'interno degli
stessi luoghi di lavoro.
6. Il piano di intervento per la lotta al tabagismo, di cui
all'articolo 2, puo' altresi' prevedere:
a) l'attribuzione di premi annuali per gli istituti scolastici che
hanno meglio sviluppato il tema della promozione di ambienti
scolastici favorevoli alla salute e completamente liberi dal fumo;
b) l'assegnazione annuale di pubblici attestati che valorizzino e
premino l'immagine di aziende, comprese le Aziende sanitarie
regionali, e di istituti scolastici che si impegnino attivamente per
favorire la partecipazione dei loro dipendenti ai programmi per
smettere di fumare.
Art. 4
Obblighi dei responsabili
1. Nelle strutture pubbliche e private i datori di lavoro, ovvero i
responsabili delle strutture stesse, fermo restando l'obbligo di
curare l'osservanza del divieto di fumare, cosi' come stabilito dalla
normativa statale vigente, sono tenuti ad assicurare il rispetto dei
requisiti impiantistici previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (Attuazione dell'art. 51,
comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7
della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di "tutela della
salute dei non fumatori") per le eventuali aree riservate ai
fumatori.
2. Nei luoghi di lavoro pubblici e privati i datori di lavoro, come
definiti nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione
delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE,
97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e
2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro), oltre ai compiti di cui al comma 1
del presente articolo, devono:
a) fornire una adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la
sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle
misure di prevenzione del tabagismo adottate nel luogo di lavoro e
sulle modalita' efficaci per smettere di fumare, avvalendosi del
medico competente e del servizio di  prevenzione e protezione, ove
previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994;
b) consultare preventivamente e tempestivamente i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, ove previsti dal decreto legislativo n.
626 del 1994, in merito alle misure da adottare per l'applicazione
della presente legge.
Art. 5
Vigilanza e applicazione delle sanzioni
1. Fermi restando gli obblighi dei responsabili previsti all'articolo
4 e la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e
delle guardie giurate, espressamente adibite a tale servizio, ad
accertare e contestare gli illeciti amministrativi, le funzioni
inerenti la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni relative alla
violazione delle norme previste dalla presente legge, sono esercitate
dai Comuni e dalle Aziende Unita' sanitarie locali.
Art. 6
Sanzioni
1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge,
si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 della
legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati
locali e su mezzi di trasporto pubblico), fatte salve le eventuali
variazioni degli importi stabiliti dalla legge dello Stato. In
particolare, si applicano le seguenti sanzioni:
a) da Euro 27,50 a Euro 275,00 in caso di violazione del divieto di
fumare. La misura della sanzione e' raddoppiata qualora la violazione
sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza
od in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di eta';
b) da Euro 220,00 a Euro 2.200,00 per coloro che contravvengono
all'obbligo dei responsabili di curare l'osservanza del divieto di
fumare, cosi' come stabilito dalla normativa statale vigente;
c) le somme previste alla lettera b) sono aumentate della meta' per
coloro che contravvengono all'obbligo di assicurare il mantenimento
dei requisiti impiantistici previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 per le eventuali aree
riservate ai fumatori.
2. La disciplina del procedimento relativo alla contestazione ed alla
notificazione delle violazioni, al pagamento in misura ridotta,
all'obbligo del rapporto, all'invio di scritti difensivi ed
all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e' attuata nel rispetto della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della
legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione
delle sanzioni amministrative di competenza regionale), nonche'
dall'Accordo 16 dicembre 2004 (Accordo tra il Ministro della salute,
di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di
tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51,
comma 7, della L. 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione").
3. In caso di mancato pagamento della sanzione, l'autorita' competente
a ricevere il rapporto e' il Sindaco del Comune nel quale sono
avvenute le violazioni delle disposizioni previste dalla presente
legge, il quale individua l'autorita' competente ad emanare
l'ordinanza-ingiunzione e ad irrogare le sanzioni.
4. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, fermo
restando quanto disciplinato dall'articolo 1, commi 190 e 191 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2005"),
sono attribuiti alle Aziende Unita' sanitarie locali territorialmente
competenti, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della legge regionale
n. 21 del 1984. Con cadenza annuale le Aziende Unita' sanitarie locali
devolvono, fornendo il relativo rendiconto, una percentuale pari al
trenta per cento dei proventi ai Comuni nel cui territorio sono state
accertate e contestate le violazioni alla presente legge.
5. Con apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi
entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge, sono individuate le modalita' di raccordo tra Aziende Unita'
sanitarie locali e Comuni in merito alle procedure relative
all'applicazione del presente articolo.
Art. 7
Monitoraggio e valutazione
1. La Regione attua il monitoraggio sull'applicazione della presente
legge e la valutazione dei suoi effetti in relazione ai fini ed agli
obiettivi enunciati all'articolo 1. Annualmente la Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore competente, trasmette un apposito rapporto
all'Assemblea legislativa.
Art. 8
Norma finanziaria
1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi annualmente
stanziati nelle Unita' previsionali di base e relativi capitoli del
bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si
rendessero necessarie, o mediante l'istituzione di apposita unita'
previsionale di base e relativo capitolo, dotati della necessaria
disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n. 4).
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 27 luglio 2007	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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