REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 16

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA" E SUCCESSIVE MODIFICHE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1
della legge regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 1994,
n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio dell'attivita' venatoria) sono aggiunte le seguenti
lettere:
"f) promuove l'educazione e la formazione dei cacciatori in materia
agro faunistico ambientale;
g) favorisce l'attuazione di interventi atti a contrastare fenomeni di
bracconaggio.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 2
della legge regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 8 del 1994 la
parola "Comitati" e' sostituita dalla parola "Consigli".
Art. 3
Modifiche all'articolo 3
della legge regionale n. 8 del 1994
1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale
n. 8 del 1994, il riferimento "L.R. 11/98" e' sostituito dal
riferimento "legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6.".
Art. 4
Modifiche all'articolo 6
della legge regionale n. 8 del 1994
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 8 del 1994
e' inserito il seguente comma:
"3 bis. La Regione puo' concedere contributi ad enti pubblici e
privati secondo criteri stabiliti nel piano finanziario di cui al
comma 1, per la realizzazione di attivita' rientranti nella lettera c)
del comma 3.".
Art. 5
Modifiche all'articolo 7
della legge regionale n. 8 del 1994
1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 8
del 1994 aggiungere la seguente frase: "nonche' dalla legge 6 febbraio
2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla
conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa)".
Art. 6
Modifiche all'articolo 8 comma 1
della legge regionale n. 8 del 1994
1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 1994 e'
sostituito dal seguente:
"1. Per ogni ambito territoriale di caccia la Giunta regionale,
sentito il parere delle Province, che devono esprimersi entro trenta
giorni, determina annualmente l'indice di densita' venatoria
programmata, tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale
cacciabile.".
Art. 7
Modifiche all'articolo 12
della legge regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 8 del 1994 le
parole "ai programmi zonali agro-ambientali ed ai programmi forestali
previsti rispettivamente al Reg. CEE 2078/92 e al Reg. CEE 2080/92"
sono sostituite dalle parole "ai programmi di attuazione dello
Sviluppo rurale ai sensi del regolamento CE n. 1698/2005".
Art. 8
Modifiche all'articolo 14
della legge regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 8 del 1994 la
parola "Comitati" e' sostituita dalla parola "Consigli".
Art. 9
Modifiche all'articolo 16
della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 16 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti
devono avvenire in conformita' al regolamento del parco sotto la
diretta responsabilita' e sorveglianza dell'ente parco, secondo le
modalita' e le prescrizioni definite negli articoli 35, 36, 37 e 38
della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6.";
b) dopo il comma 6 ter e' inserito il seguente:
"6 quater. Le Province possono altresi' predisporre piani di controllo
per prevenire i danni provocati dal Piccione di citta' (Columba livia
forma domestica) alle colture ed al patrimonio zootecnico.".
Art. 10
Modifiche all'articolo 17
della legge regionale n. 8 del 1994
1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 17 della legge
regionale n. 8 sono sostituite dalle seguenti:
"a) degli ambiti territoriali di caccia per le specie di cui si
consente il prelievo venatorio, qualora si siano verificati nei fondi
ivi ricompresi;
b) dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di
cui all'articolo 41 qualora si siano prodotti ad opera delle specie
ammesse nei rispettivi piani produttivi o di gestione e delle aziende
venatorie di cui all'articolo 43 per le specie di cui si autorizza il
prelievo venatorio, nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;".
Art. 11
Modifiche all'articolo 23
della legge regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 8 del 1994
dopo le parole "associazioni di protezione ambientale," sono aggiunte
le parole "o delle organizzazioni professionali agricole".
Art. 12
Modifiche all'articolo 26
della legge regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994
dopo le parole "germi patogeni." sono aggiunte le parole "Il sindaco
puo' disporre ulteriori e motivati controlli sanitari avvalendosi del
supporto tecnico dell'Azienda unita' sanitaria locale di
riferimento.".
Art. 13
Modifiche all'articolo 27
della legge regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale n. 8 del 1994 la
parola "Comitato" e' sostituita dalla parola "Consiglio".
Art. 14
Modifiche all'articolo 30
della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 30 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole "art. 10" inserire "sentiti i comuni
interessati";
b) al comma 4 dopo le parole "fruizione delle opportunita' venatorie
del territorio provinciale" aggiungere le parole "e anche una
equilibrata efficienza gestionale ed amministrativa, in funzione delle
attivita' e dei compiti da realizzare nel rispetto degli indirizzi
regionali per la pianificazione faunistico-venatoria";
c) al comma 7 la parola "Comitato" e' sostituita dalla parola
"Consiglio";
d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"8. In caso di modifiche della perimetrazione dell'ATC, la Provincia
nomina entro trenta giorni il Consiglio direttivo con le procedure
definite nell'articolo 32, che provvede ad assumere tutti gli atti
necessari a recepire le modifiche intervenute.".
Art. 15
Sostituzione dell'articolo 31
della legge regionale n. 8 del 1994
1. L'articolo 31 della legge regionale n. 8 del 1994 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 31
Ambiti territoriali di caccia
1. Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui e'
affidato lo svolgimento delle attivita' di gestione faunistica e di
organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel
territorio di competenza.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte, nell'interesse
pubblico, sotto il controllo e la vigilanza della Provincia, alla
quale spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di
protezione della fauna.".
Art. 16
Sostituzione dell'articolo 32
della legge regionale n. 8 del 1994
1. L'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 1994 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 32
Organi dell'ATC
1. Sono organi dell'ATC:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) l'Assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi
agricoli inclusi nell'ATC, degli iscritti alle associazioni di
protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della
legge n. 349/1986 residenti nei comuni inclusi nell'ATC;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Consiglio direttivo dell'ATC e' composto:
a) per il 30% dai rappresentanti delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti
in forma organizzata sul territorio;
b) per il 30% dalle associazioni nazionali venatorie riconosciute e
presenti in forma organizzata sul territorio;
c) per il 20% dai rappresentanti delle associazioni di protezione
ambientale riconosciute e presenti sul territorio;
d) per il 20% dai rappresentanti della Provincia territorialmente
interessata.
3. I membri del Consiglio direttivo vengono designati dalle
associazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, in base alla
rappresentativita' sul territorio delle singole associazioni. La
Provincia, ricevute le designazioni e verificate le eventuali
incompatibilita' e, per i propri rappresentanti, sentiti i Comuni
interessati, entro i successivi trenta giorni provvede alla nomina dei
componenti il Consiglio direttivo.
4. I rappresentanti delle Associazioni devono essere iscritti alle
stesse. I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole
devono risiedere o essere conduttori di fondi agricoli in un comune
compreso nell'ATC. I rappresentanti delle associazioni venatorie
devono essere iscritti all'ATC. I rappresentanti delle associazioni di
protezione ambientale devono risiedere nella provincia in cui e'
compreso l'ATC. I rappresentanti della Provincia devono essere in
possesso di specifiche competenze.
5. All'Assemblea spettano i compiti di controllo e programmazione, ed
in particolare:
a) adozione del bilancio di previsione annuale;
b) approvazione conto consuntivo;
c) approvazione dello statuto e relative modifiche;
d) approvazione dei regolamenti per l'organizzazione delle funzioni di
cui all'articolo 33.
6. L'Assemblea dell'ATC puo' provvedere all'elezione di un'Assemblea
di delegati, in rappresentanza della base assembleare e proporzionata
alla sua composizione, nei limiti previsti dallo statuto. Lo statuto,
nel disciplinare le modalita' di elezione, terra' conto della
necessita' di garantire a ciascuna componente assembleare di cui al
comma 1, lettera c) la rappresentanza nell'Assemblea dei delegati. In
tale ipotesi all'Assemblea dei delegati sono demandati tutti i compiti
dell'Assemblea.".
Art. 17
Inserimento dell'articolo 32 bis
nella legge regionale n. 8 del 1994
1. Dopo l'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 1994 e' inserito
il seguente articolo:
"Art. 32 bis
Statuto dell'ATC
1. Lo statuto dell'ATC disciplina, sulla base di apposite direttive
emanate dalla Regione:
a) il numero dei componenti il Consiglio direttivo, nel rispetto delle
percentuali previste dall'articolo 32, comma 2;
b) le modalita' per la designazione dei rappresentanti le
associazioni;
c) le modalita' di elezione dell'Assemblea dei delegati, se prevista,
in applicazione dell'articolo 32, comma 6, e la definizione del numero
dei delegati;
d) le modalita' ed i requisiti per la nomina del Presidente  e del
Collegio dei Revisori dei conti;
e) la durata in carica non superiore ai cinque anni del Consiglio
direttivo, del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti;
f) le modalita' di funzionamento degli organi degli ATC e le relative
competenze;
g) le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori, nonche'
gli obblighi, i criteri e le modalita' di partecipazione dei
cacciatori alla gestione dell'ATC;
h) le sanzioni disciplinari a carico dei cacciatori iscritti che
incorrano in trasgressioni degli obblighi statutari;
i) le cause di incompatibilita' del Presidente e dei componenti il
Consiglio direttivo.
2. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle direttive previste al
comma 1, l'Assemblea dell'ATC provvede all'adeguamento dello statuto.
L'organo direttivo in carica continua ad operare fino alla nomina da
parte della Provincia del nuovo Consiglio direttivo, che dovra'
avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione delle richiamate
direttive.
3. Qualora gli adempimenti di cui al comma 2 non vengano espletati nei
termini previsti, provvede la Provincia territorialmente competente.
4. Lo statuto, entro 30 giorni dall'approvazione, e' inviato per il
controllo preventivo di legittimita' alla Provincia di riferimento,
che puo' richiedere modifiche o integrazioni nei successivi trenta
giorni. Decorso tale termine, se la Provincia non ne pronuncia con
provvedimento motivato l'annullamento, lo statuto diviene esecutivo.
5. Compete altresi' alla Provincia il controllo di legittimita' di
ogni successiva modifica statutaria e dei regolamenti approvati
dall'Assemblea.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e
dallo statuto dell'ATC si rinvia alle disposizioni di cui al libro I,
titolo II, capo III del codice civile, ove applicabili.".
Art. 18
Inserimento dell'articolo 32 ter
nella legge regionale n. 8 del 1994
1. Dopo l'articolo 32 bis della legge regionale n. 8 del 1994 e'
inserito il seguente articolo:
"Art. 32 ter
Controllo sostitutivo
1. In tutti i casi in cui si rilevino violazioni alle prescrizioni di
legge, o statutarie, o inadempienze ai compiti di cui all'articolo 31,
commi 1 e 2, o alla disciplina regionale di cui all'articolo 35, comma
1, la Provincia diffida il Consiglio direttivo a provvedere in merito
entro 60 giorni. Qualora il Consiglio direttivo non adempia entro i
termini, la Provincia provvede a mezzo di un Commissario ad acta. Ove
si verifichi l'impossibilita' di garantire il regolare funzionamento
dell'ATC, il Presidente della Provincia provvede allo scioglimento
dell'organo e alla nomina di un commissario straordinario per la
durata massima di sei mesi, entro i quali da' corso alle procedure per
il rinnovo degli organi degli ATC. Il Presidente ed i componenti del
Consiglio direttivo responsabili delle violazioni non possono essere
nuovamente designati.".
Art. 19
Sostituzione dell'articolo 33
della legge regionale n. 8 del 1994
1. L'articolo 33 della legge regionale n. 8 del 1994 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 33
Compiti dell'ATC
1. Gli ATC redigono programmi annuali di attivita' avvalendosi per la
parte tecnica di professionalita' specifiche, che riguardano in
particolare:
a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze
faunistiche e dei prelievi venatori programmati;
b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche;
c) le attivita' necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni
agricole;
d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo
venatorio per forme di caccia specifiche. Negli ATC non e' consentito
immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31
agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di
cattura consentite dalle Province posteriormente alla chiusura del
periodo di caccia a ciascuna specie. In caso di avversita'
atmosferiche la Provincia stabilisce i tempi e le modalita' delle
immissioni.
2. Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il mese di
febbraio di ogni anno alla Provincia, che ne controlla la conformita'
al Piano faunistico-venatorio provinciale. In caso di difformita', la
Provincia puo' richiederne la revisione.
3. I Consigli direttivi organizzano gli interventi per il
miglioramento degli habitat, promuovono e organizzano le attivita' di
cui all'articolo 14, comma 11, della legge statale, e provvedono
all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi
rustici ricompresi nel territorio di competenza per le finalita'
previste alle lettere a), b), c) del medesimo comma.
4. I Consigli direttivi deliberano in ordine all'accesso all'ambito di
competenza dei cacciatori che ne fanno richiesta, conformemente agli
indirizzi della Regione formulati ai sensi dell'articolo 35, comma 1.
5. I Consigli direttivi provvedono all'erogazione dei contributi per
la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni
agricole dalla fauna selvatica.
6. Il Consiglio direttivo stabilisce le forme di collaborazione dei
cacciatori alla gestione degli ATC e gli eventuali riconoscimenti.
7. La Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, fissa la misura minima e massima del contributo che
ciascun cacciatore e' tenuto a corrispondere in base a criteri di
omogeneita' ed accessibilita' sociale. La Regione puo' periodicamente
aggiornare detto importo. Il Consiglio direttivo stabilisce l'entita'
del contributo annuo alla gestione dell'ATC che ciascun cacciatore
deve versare per essere iscritto, al fine di garantire le risorse
necessarie a realizzare le attivita' previste al comma 5. Il
versamento deve essere effettuato, entro il termine stabilito nello
statuto, sul conto corrente intestato al Consiglio direttivo dell'ATC.
L'ATC non puo' imporre al cacciatore contributi economici che non
siano espressamente previsti e disciplinati dalla presente legge.
8. Gli ATC si dotano di strutture di coordinamento
tecnico-amministrativo provinciali.
9. Gli ATC possono concorrere, avvalendosi delle prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei componenti l'Assemblea, alle
attivita' di protezione civile, iscrivendosi alla sezione provinciale
del territorio di appartenenza dell'elenco regionale del volontariato
di protezione civile, nel rispetto dei requisiti previsti
dall'articolo 17 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in
materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia
regionale di protezione civile).
10. I Consigli direttivi dell'ATC favoriscono e promuovono la
formazione culturale in campo faunistico-venatorio degli iscritti.
11. Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni
ambientali, il Consiglio direttivo dell'ATC annualmente puo' proporre
alla Provincia competente ulteriori limitazioni al calendario
venatorio concernenti:
a) le modalita' di esercizio della caccia;
b) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili;
c) il numero delle giornate settimanali di caccia;
d) i periodi e gli orari di caccia;
e) il carniere giornaliero e stagionale per specie.
12. Le limitazioni proposte divengono operanti qualora siano recepite
nel calendario venatorio provinciale di cui all'articolo 50, comma
2.".
Art. 20
Inserimento dell'articolo 33 bis
nella legge regionale n. 8 del 1994
1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale n. 8 del 1994 e' inserito
il seguente articolo:
"Art. 33 bis
Conferenza degli ATC
1. Al fine di armonizzare l'attivita' di gestione faunistico-venatoria
degli ATC sul territorio regionale, e' istituita la Conferenza degli
ATC.
2. La Conferenza e' convocata dalla Regione con cadenza almeno annuale
ed e' costituita dai Presidenti degli ATC o loro delegati.
3. La Conferenza e' la sede di confronto sull'attivita' gestionale
degli ATC, di verifica sulle modalita' di applicazione della legge e
delle direttive, con funzioni di proposta su iniziative formative e
informative di livello regionale.
4. La partecipazione alla Conferenza e' senza oneri per la Regione.".
Art. 21
Modifiche all'articolo 35
della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 35 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la parola "Comitato" e' sostituita dalla parola
"Consiglio";
b) al comma 2, alle parole "con apposito provvedimento" fanno seguito
le parole ", avvalendosi a tal fine del sistema regionale di gestione
informatizzata delle iscrizioni.";
c) al comma 3, alle parole "Il cacciatore" fanno seguito le parole
"residente in Emilia-Romagna";
d) al comma 3, il riferimento "1998-2000" e' sostituito dal
riferimento "1998-1999";
e) al comma 4, la parola "Comitato" e' sostituita dalla parola
"Consiglio".
Art. 22
Modifiche all'articolo 36
della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 36 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la parola "Comitato" e' sostituita dalla parola
"Consiglio";
b) il comma 2 e' abrogato;
c) al comma 3, la parola "Comitato" e' sostituita dalla parola
"Consiglio".
Art. 23
Modifiche all'articolo 37
della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 37 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole "scambi infraregionali ed interregionali,"
sono sostituite dalle parole "scambi interregionali, nel rispetto del
principio di reciprocita',";
b) al comma 3, la parola "Comitato" e' sostituita dalla parola
"Consiglio".
Art. 24
Modifiche all'articolo 39
della legge regionale n. 8 del 1994
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale
n. 8 del 1994, le parole "dell'annata venatoria" sono sostituite dalle
parole "dell'esercizio dell'attivita' venatoria annuale, e comunque
non oltre il 31 marzo,".
Art. 25
Modifiche all'articolo 43
della legge regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 4 dell'articolo 43 della legge regionale n. 8 del 1994 le
parole "deve essere corredata dal nulla osta dell'ente competente.
Trascorsi sessanta giorni senza risposta il nulla osta si intende
accordato." sono sostituite dalle parole "e' regolata dalle vigenti
disposizioni di legge.".
Art. 26
Modifiche all'articolo 45
della legge regionale n. 8 del 1994
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale n. 8 del
1994 sono inseriti i seguenti commi:
"1 bis. L'autorizzazione e' subordinata all'assenso scritto dei
proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici
compresi nella zona o campo per l'addestramento, l'allenamento e le
gare dei cani.
1 ter. Ove, per motivate ragioni tecniche, si renda necessario
includere nell'area della zona o campo per l'addestramento,
l'allenamento e le gare dei cani terreni per i quali non sia stato
possibile ottenere l'assenso, richiesto per iscritto, dei proprietari
o conduttori, la Provincia puo' disporre l'inclusione coattiva,
stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalita' di
pagamento  della indennita' dovuta a proprietari dissenzienti.
L'estensione dei terreni da includere coattivamente non puo' superare
il dieci per cento della superficie della zona o campo medesimo.".
Art. 27
Modifiche all'articolo 49
della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 49 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 3, la parola "Comitati" e' sostituita dalla parola
"Consigli";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. I Comuni di residenza, avvalendosi del sistema regionale di
gestione informatizzata del rilascio dei tesserini regionali di
caccia, assicurano che sul tesserino siano riportate la numerazione
regionale e la data di rilascio, il numero della licenza di caccia, il
cognome ed il nome del titolare, la data e il luogo di nascita, il
codice fiscale, la residenza, la forma di caccia di cui all'articolo
12, comma 5, della legge statale, gli ATC prescelti ed il tipo di arma
utilizzata.".
Art. 28
Modifiche all'articolo 50
della legge regionale n. 8 del 1994
1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale
n. 8 del 1994 la parola "Comitati" e' sostituita dalla parola
"Consigli".
Art. 29
Modifiche all'articolo 52
della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole "sono obbligatorie ne' la residenza ne'
l'iscrizione all'ATC sul quale insiste l'appostamento." sono
sostituite dalle parole "e' obbligatoria la residenza.";
b) al comma 9, le parole "Al mancato adempimento la Regione provvede
con specifiche prescrizioni contenute nel calendario venatorio
regionale." sono soppresse.
Art. 30
Modifiche all'articolo 53
della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 53 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al termine del comma 3 aggiungere le parole "Sono esclusi da tale
obbligo i portatori di handicap e gli invalidi certificati in possesso
del consenso scritto del proprietario o conduttore.";
b) al comma 5 le parole "protezione delle aziende faunistico-venatorie
sono sostituite dalle parole "protezione, delle aziende venatorie, dei
centri privati di riproduzione della fauna".
Art. 31
Modifiche all'articolo 54
della legge regionale n. 8 del 1994
1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale n. 8 del 1994 e'
sostituito dal seguente:
"1. La Regione, in base al fabbisogno previsto e previo parere
dell'INFS, definisce annualmente il numero degli impianti per la
cattura degli uccelli ad uso di richiamo attivabili dalla
Provincia.".
Art. 32
Modifiche all'articolo 55
della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 55 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole "secondo le" sono sostituite dalle parole "e
avente caratteristiche conformi alle";
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. I cacciatori che acquisiscono richiami vivi ne danno comunicazione
scritta alla Provincia di residenza, la quale provvede a darne formale
riscontro.".
Art. 33
Modifiche all'articolo 57
della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 57 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il riferimento "L.R. 25 febbraio 1998, n. 5" e'
sostituito dal riferimento "legge regionale 7 aprile 2000, n. 27";
b) al comma 3, la parola "Comitato" e' sostituita dalla parola
"Consiglio".
Art. 34
Modifiche all'articolo 58
della legge regionale n.8 del 1994
1. Il comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale n. 8 del  1994 e'
sostituito dal seguente:
"3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province
si avvalgono delle guardie venatorie di cui all'articolo 27 della
legge statale. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3,  lettera a), del
dlgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in
attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), le Province
provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui
all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), della legge statale. Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, della legge statale,
la nomina a guardia giurata venatoria puo' essere  attribuita ai
cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato l'esame
di cui al comma 4, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e
siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente
e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle Province ai sensi
dell'articolo 59, comma 3bis, della presente legge. Le Province si
avvalgono altresi'  dei raggruppamenti delle Guardie ecologiche
volontarie nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 1,  della legge
regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di
vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'articolo 9
della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 59, comma 3 bis, della presente legge.".
Art. 35
Modifiche all'articolo 59
della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 59 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la parola "Comitati" e' sostituita dalla parola
"Consigli";
b) al comma 3, le parole "con apposito regolamento, fissa criteri
organizzativi omogenei sull'impiego" sono sostituite dalle parole "con
apposita direttiva, individua modalita' omogenee per l'impiego";
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3 bis. Sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva di cui
al comma 3, le Province adottano un regolamento per la disciplina del
coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attivita' di
vigilanza venatoria, contenente anche i criteri e le modalita' di
partecipazione all'attivita' di vigilanza ai sensi dell'articolo 27
della legge statale.".
Art. 36
Modifiche all'articolo 60
della legge regionale n. 8 del 1994
1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale
n. 8 del 1994 le parole "m. 150 dagli stabbi, dagli stazzi e da altri
ricoveri" sono sostituite dalle parole "m. 150 in direzione di stabbi,
stazzi ed altri ricoveri".
Art. 37
Modifiche all'articolo 61
della legge regionale n. 8 del 1994
1. All'articolo 61 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) alla lettera ii) del comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale
n. 8 del 1994 le parole "aziende faunistico-venatorie," sono
sostituite dalle parole "aziende venatorie, centri privati per la
produzione della fauna, zone addestramento cani,";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Per le violazioni di cui alle lettere a), b), f), i), n) prima
parte, o), t), z), aa), bb), ii), nn), ss), tt), uu), eee), fff),
ggg), oltre alla sanzione pecuniaria si applica la sospensione del
tesserino venatorio da sei giorni di effettivo esercizio venatorio a
tutta la stagione.".
Art. 38
Modifiche all'articolo 62
della legge regionale n. 8 del 1994
1. Al comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale n. 8 del 1994 e'
aggiunta la seguente lettera:
"h) addestramento dei falchi.".
Art. 39
Inserimento dell'articolo 62 bis
nella legge regionale n. 8 del 1994
1. Dopo l'articolo 62 della legge regionale n. 8 del 1994 e' inserito
il seguente articolo:
"Art. 62 bis
Protezione dei dati personali
1. I dati relativi all'esercizio dell'attivita' venatoria richiesti
per il rilascio del tesserino regionale di cui all'articolo 49, quelli
per l'iscrizione o l'accesso agli ATC di cui agli articoli 35, 36 e 36
bis, quelli relativi alle attivita' svolte dai cacciatori e alle
sanzioni disciplinari di cui all'articolo 31, quelli annotati dal
cacciatore sul tesserino ai sensi dell'articolo 39, nonche' quelli
relativi ai danni alle attivita' agricole, sono trattati dalla
Regione, dalle Province, dai Comuni e dagli ATC per le finalita'
istituzionali previste dalla presente legge, e nei limiti delle
competenze ed attivita' attribuite a ciascun ente.
2. La base dati dei sistemi informativi richiamati nei precedenti
articoli e' fondata sullo scambio di informazioni, anche mediante
interconnessione, tra Regione, Province, Comuni e ATC, secondo le
modalita' di accesso determinate dalla Regione.
3. I dati di cui al comma 1 possono essere oggetto di comunicazione e
di interconnessione tramite i sistemi informativi di cui agli articoli
precedenti tra Regione, Province, Comuni e ATC, con le modalita'
definite dalla Regione.".
Art. 40
Abrogazione di norme
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 12 luglio 2002, n.
15 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva
79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8
"Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio dell'attivita' venatoria") e il comma 5 dell'articolo 49
della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 6 (Modifiche alla L.R. 15
febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria"), sono
abrogati.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 27 luglio 2007	VASCO ERRANI

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