REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2007, n. 14

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art.	1 -  Stato di previsione delle entrate
Art.	2 -  Stato di previsione delle spese
Art.	3 -  Mutui e prestiti
Art.	4 -  Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione conto
del tesoriere
Art.	5 -  Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo
definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente
Art.	6 -  Bilancio pluriennale
Art.	7 -  Entrata in vigore
Art. 1
Stato di previsione delle entrate
1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario
2007 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di
previsione delle entrate risulta diminuito di Euro 2.838.909.478,07
quanto alla previsione di competenza, e aumentato di Euro
94.393.120,00 quanto alla previsione di cassa.
Art. 2
Stato di previsione delle spese
1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario
2007 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di
previsione delle spese risulta diminuito di Euro 2.838.909.478,07
quanto alla previsione di competenza e aumentato di Euro 92.254.765,56
quanto alla previsione di cassa.
Art. 3
Mutui e prestiti
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso
al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle
previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 16, comma
1 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 21 (Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2007 e Bilancio pluriennale 2007-2009) ed imputato al Capitolo 06500 -
U.P.B. 5.17.12500 - Mutui di competenza regionale - e' aumentato di
Euro 15.000.000,00.
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti
obbligazionari di cui all'articolo 16, comma 3 della legge regionale
n. 21 del 2006 e' aumentato di Euro 43.000.000,00.
3. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui
all'articolo 16, comma 7 della legge regionale n. 21 del 2006 e'
ridefinito in Euro 193.647.998,08.
Art. 4
Ricognizione residui attivi e passivi -
Approvazione conto del tesoriere
1. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi
in chiusura dell'esercizio 2006 accertate in sede di ricognizione dei
medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 16 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4), con determinazione del responsabile del Servizio
Bilancio-Risorse finanziarie n. 5115 del 24 aprile 2007, e della
giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del
responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie n. 5116 del 24
aprile 2007, di approvazione del conto del tesoriere reso a norma
dell'articolo 63, comma 2 della stessa legge regionale n. 40 del 2001,
e' disposto l'aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione
2007 di cui all'articolo 11, comma 3 - Residui attivi e passivi, comma
4 - Avanzo d'amministrazione applicato al bilancio e comma 5 -
Giacenza iniziale di cassa, della legge regionale sopramenzionata.
Art. 5
Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo
definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente
1. Per effetto dell'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione
applicato al bilancio dell'esercizio 2006, l'avanzo definitivo di
amministrazione dell'esercizio precedente e' determinato in Euro
3.616.058.156,82.
Art. 6
Bilancio pluriennale
1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2007-2009 approvato
dall'articolo 20 della legge regionale n. 21 del 2006 sono apportate
le variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2 allegate
alla presente legge.
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 26 luglio 2007	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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