REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2007, n. 725

Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al permesso di ricerca idrocarburi denominato Terra del Sole attivata da NorthSun Italia SpA - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, L.R. 18/5/1999, n. 9 e successive modificazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul permesso di ricerca idrocarburi denominato "Terra
del Sole", proposto da NorthSun Italia SpA, poiche' le attivita' ivi
previste, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi
conclusasi il giorno 9 maggio 2007, sono nel complesso ambientalmente
compatibili;
b) di ritenere, quindi, possibile effettuare le indagini geognostiche
in previsione, a condizione siano rispettate le prescrizioni riportate
ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di
Servizi, che costituisce l'Allegato 1), parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, di seguito trascritte;
Prospezione sismica
1) il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) non dovra'
interessare, prevedendo altresi', per i punti di energizzazione,
adeguate fasce di rispetto da concordare coi Comuni interessati o con
gli Enti competenti alla gestione delle aree escluse:
- le "Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica",
individuate dal PTCP della Provincia di Forli'-Cesena;
- gli "Invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua" e le "Zone di
tutela naturalistica - di limitata trasformazione", come perimetrale
dal PTCP della Provincia di Ravenna;
- le "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi
d'acqua" e gli " Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua",
come individuate dal vigente strumento urbanistico del Comune di
Predappio;
- le strutture urbane storiche e le strutture insediative storiche non
urbane cosi' come individuate dai piani territoriali delle Province e
dei Comuni interessati, ed in generale i centri abitati considerando
per questi una fascia di rispetto di almeno m. 200;
- le aree ricadenti all'interno del perimetro della riserva naturale
regionale orientata "Bosco di Scardavilla";
- gli edifici ed i manufatti sottoposti a tutela ai sensi del DLgs 22
gennaio 2004, n. 42;
2) il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) non dovra'
interessare le aree oggetto di concessioni di coltivazione di acque
minerali e termali presenti all'interno del perimetro del permesso di
ricerca idrocarburi, prevedendo altresi', per i punti di
energizzazione, un'opportuna fascia di rispetto dal perimetro delle
concessioni e la salvaguardia dell'area di ricarica del relativo
acquifero da concordare con i Comuni e le Societa' titolari delle
suddette concessioni; sara' cura della Societa' proponente verificare
presso le Province ed i Comuni dove eventualmente intendesse
realizzare il rilievo sismico, la presenza e la delimitazione delle
suddette aree in concessione. Si segnala che concessioni in essere
sono sicuramente presenti nei Comuni di Castrocaro Terme e Terra del
Sole e Bertinoro;
3) la realizzazione dell'indagine sismica e' subordinata al parere
della Soprintendenza Archeologica territorialmente competente;
4) qualora fossero danneggiati, anche inavvertitamente, i sistemi
tutelati nell'ambito del "Sistema forestale e boschivo" o di "Piante,
gruppo, filare meritevole di tutela", individuati dal PTCP della
Provincia di Forli'-Cesena, la Societa' proponente dovra' realizzare
interventi compensativi dei valori compromessi; le opere di
compensazione dovranno essere concordate con la Provincia di
Forli'-Cesena e dovranno essere realizzate all'interno del medesimo
bacino idrografico nel quale e' stato autorizzato l'intervento, e
dovranno consistere nella ricostituzione delle formazioni boschive
eliminate all'interno delle aree di collegamento ecologico di cui agli
artt. 2, comma 1, lett. e) e 7 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6,
individuate dallo stesso PTCP come ambiti per la riconnessione delle
reti ecologiche;
5) i punti di energizzazione non potranno essere collocati, prevedendo
altresi' un'opportuna fascia di rispetto da concordare con i Comuni
e/o le Amministrazioni territoriali competenti in materia, in aree
individuate, in generale, dai PTCP o dal Piano stralcio per l'Assetto
idrogeologico (PAI) dell'Autorita' di Bacino dei Fiumi Romagnoli a
"rischio idrogeologico", salvo approfondimenti che dimostrino come
tali azioni di progetto non abbiano influenza negativa sui fenomeni di
dissesto presenti. Gli approfondimenti dovranno essere presentati e
validati dai Comuni e/o dalle Amministrazioni territoriali competenti
in materia;
6) nelle zone boscate ed in particolare in quelle appartenenti al
"Sistema forestale e boschivo", normate dall'art. 10 delle NTA del
PTCP della Provincia di Forli'-Cesena, e' esclusa la possibilita' di
realizzare nuove piste d'accesso; qualora fosse necessario realizzare
il rilievo sismico in dette zone dovra' essere valutato e concordato
con le Amministrazioni territoriali competenti, l'impiego
dell'elicottero come mezzo di trasporto della strumentazione;
7) l'esecuzione del rilievo sismico e' comunque subordinato al
rispetto di eventuali prescrizioni derivanti dalle norme di attuazione
degli strumenti urbanistici dei Comuni interessati;
8) dovra' essere prodotta a Comuni e Province interessati ed all'ARPA
territorialmente competente, con congruo anticipo, idonea cartografia
con l'indicazione dei tracciati definitivi degli stendimenti e
l'ubicazione dei punti di energizzazione;
9) con gli stessi Comuni dovranno essere concordati preventivamente le
modalita' operative, la tempistica dell'indagine sismica e delle
operazioni di ripristino, ed eventuali specifici interventi di
mitigazione e/o compensazione delle componenti ambientali
interessate;
10) per consentire un'adeguata informazione della popolazione,
dovranno essere comunicati ai Comuni interessati ed all'ARPA
territorialmente competente, obbligatoriamente e con congruo anticipo,
i siti interessati "giorno per giorno" dalle operazioni (calendario
dettagliato delle operazioni): personale dell'Amministrazione comunale
potra' presenziare alle operazioni;
11) come ipotizzato nel SIA, per la realizzazione del rilievo sismico
dovra' essere utilizzato di preferenza il vibroseis quale sorgente di
energia; l'eventuale utilizzo di esplosivo dovra' essere
preventivamente concordato con i Comuni interessati;
12) l'esecuzione del rilievo sismico e' subordinata, tenendo conto
delle specifiche modalita' operative, al rilascio delle autorizzazioni
necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
13) i punti di energizzazione non potranno essere posizionati entro un
raggio di m. 200 dalle risorgive e dai pozzi ad uso idropotabile
presenti nell'area del permesso, se non diversamente specificato nella
strumentazione urbanistica;
14) con riferimento ai siti appartenenti a Rete Natura 2000,
l'effettuazione dell'indagine sismica e' subordinata al rispetto delle
seguenti prescrizioni:
- i lavori dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo di
riproduzione/nidificazione delle specie faunistiche;
- le caratteristiche tecniche dell'opera dovranno essere quelle
indicate negli elaborati del progetto;
- dovra' essere favorita, per via naturale o artificiale, la
ricostruzione del manto erbaceo ed arbustivo, eventualmente
danneggiato, con le medesime specie che vegetano spontaneamente
sull'area oggetto dell'intervento;
- dovra' essere evitato il taglio della vegetazione arborea, laddove
compatibile con la realizzazione degli interventi previsti;
- dovra' essere ripristinata la vegetazione arborea e/o arbustiva di
interesse, eventualmente danneggiata durante la fase di cantiere;
- i percorsi, le piazzole e le carraie di accesso all'area
d'intervento dovranno interferire il meno possibile sugli habitat
naturali;
15) in sede di progetto esecutivo del rilievo sismico, la Societa'
proponente dovra' produrre ai Comuni interessati e ad ARPA
territorialmente competente, una valutazione di impatto acustico
redatta ai sensi della Legge 447/95, della L.R. 15/01, delle delibere
di Giunta regionale 673/04 e 45/02 e del Regolamento comunale per
particolari attivita';
16) dovra' essere posta particolare cura nell'individuazione di tutte
le condotte sotterranee (acqua, gas, ecc.) che potrebbero risultare
danneggiate a seguito delle vibrazioni indotte nel terreno, con
conseguenti problematiche di impatto ambientale dovute a rotture,
sversamenti nel suolo ed in atmosfera, concordando con gli enti
gestori le cautele da adottare e le relative garanzie;
Pozzo esplorativo
17) la perforazione del pozzo esplorativo e' sottoposta alle stesse
preclusioni e prescrizioni indicate per la prospezione sismica;
18) la realizzazione del pozzo esplorativo dovra' essere sottoposta a
nuova procedura di valutazione di impatto ambientale, una volta
localizzato precisamente il sito della postazione e fermo restando che
il cantiere di perforazione non potra' essere ubicato nelle zone in
cui e' stata esclusa la possibilita' di effettuare la prospezione
sismica. Il SIA da presentare nell'ambito della procedura di VIA
dovra' contenere tutti gli approfondimenti necessari per la
valutazione del rischio subsidenza;
19) il previsto pozzo esplorativo dovra' essere sottoposto ad
ulteriore procedura di valutazione di incidenza, qualora interno o
limitrofo ad un sito Natura 2000;
20 la documentazione da presentare nell'ambito della procedura di VIA
dovra' contenere una valutazione di impatto acustico redatta ai sensi
della Legge 447/95, della L.R. 15/01, delle delibere di Giunta
regionale 673/04 e 45/02 e del Regolamento comunale per particolari
attivita';
c) di dare atto che il parere delle Province di Forli'-Cesena e
Ravenna e dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole,
Dovadola, Forli' e Predappio, espresso ai sensi dell'art. 5, comma 2,
del DPR 12 aprile 1996, e dell'art. 18, comma 6, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, e' contenuto
all'interno del sopracitato "Rapporto", conclusivo dei lavori della
Conferenza di Servizi;
d) di dare atto che, ai sensi dell' art. 14-ter, comma 9, della Legge
7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 17, comma 2, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto
sostituisce i pareri di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 12 aprile
1996 ed all'art. 18, comma 6, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e
successive modifiche ed integrazioni, dei Comuni di Brisighella,
Cesena, Faenza, Meldola e Modigliana, non intervenuti alla seduta
conclusiva della Conferenza di Servizi;
e) di dare atto che il diniego di nulla-osta ai sensi dell'art. 49,
della L.R. 18 febbraio 2005, n. 6, espresso con determina n. 318 del 9
maggio 2007 dalla Provincia di Forli'-Cesena in qualita' di Ente di
gestione della Riserva naturale regionale orientata "Bosco di
Scardavilla", costituisce l'Allegato 2), parte integrante e
sostanziale della presente delibera;
f) di dare atto che la valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5,
del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed
integrazioni e della L.R. 14 aprile 2004, n. 7, approvata con
determina del Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della
costa n. 5936 del 14 maggio 2007, costituisce l'Allegato 3), parte
integrante e sostanziale della presente delibera;
g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla proponente NorthSun Italia SpA;
h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione al Ministero delle Attivita'
Produttive - Direzione generale per l'Energia e le Risorse minerarie -
UNMIG Ufficio F3; al Servizio Politiche energetiche della Regione
Emilia-Romagna; alla Provincia di Forli'-Cesena; alla Provincia di
Ravenna; ai Comuni di Bertinoro, Brisighella, Castrocaro Terme e Terra
del Sole, Cesena, Dovadola, Faenza, Forli', Meldola, Modigliana e
Predappio; all'ARPA Sezione Provinciale di Forli'-Cesena; all'ARPA
Sezione Provinciale di Ravenna e ad ARPA Ingegneria Ambientale;
i) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in anni 3
l'efficacia temporale della presente valutazione di impatto
ambientale;
j) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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