REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2007, n. 336

Disciplina del percorso abilitante per centralinista telefonico non vedente di cui alla Legge 113/85 e per le funzioni individuate di cui al DM 10/1/2000

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 29 marzo 1985, n. 113 "Aggiornamento della disciplina del
collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non
vedenti";
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei
disabili";
- il DM 10 gennaio 2000 recante "Individuazione di qualifiche
equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente, ai
fini dell'applicazione della Legge 29 marzo 1985, n. 113, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 45, comma 12, della Legge 17 maggio 1999, n.
144";
viste:
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle
opportunita' di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della
vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale anche in integrazione tra loro";
- la L.R. 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione
dell'occupazione, della qualita', sicurezza e regolarita' del
lavoro";
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 936 del 17 maggio 2004 "Orientamenti, metodologie e struttura per
la definizione del sistema regionale delle qualifiche";
- n. 2212 del 10 novembre 2004 "Approvazione delle qualifiche
professionali in attuazione dell'art. 32, comma 1, lettera C) della
L.R. 30 giugno 2003, n. 12 - I provvedimento";
- n. 265 del 14 febbraio 2005 "Approvazione degli standard
dell'offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie
d'azione di cui alla delibera di Giunta regionale 177/03";
- n. 788 del 23 maggio 2005 "Approvazione delle qualifiche
professionali e dei relativi standard formativi, di cui alle
deliberazioni di Giunta regionale 2212/04 e 265/05 - II
provvedimento";
- n. 1476 del 19 settembre 2005 "Approvazione delle qualifiche
professionali e dei relativi standard formativi - III provvedimento";
- n. 1719 del 4 dicembre 2006 "Approvazione delle qualifiche
professionali e dei relativi standard formativi - IV provvedimento";
- n. 1434 del 12 settembre 2005 "Orientamenti, metodologia e struttura
per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e
certificazione delle competenze";
- n. 530 del 19 aprile 2006 "Il sistema regionale di formalizzazione e
certificazione delle competenze";
richiamata, altresi', la circolare del Ministero del Lavoro del 10
marzo 2005 avente per oggetto:
"1. Programma di esame per l'abilitazione alla funzione di
centralinista telefonico non vedente (art. 2, comma 5, Legge 29 marzo
1985, n. 113) - 2. Programma di esame per l'acquisizione delle
qualifiche professionali individuate dal DM 10 gennaio 2000";
considerato che la Regione, attraverso i soprarichiamati atti, ha
completamente riorganizzato i propri sistemi regionali di qualifiche
(SRQ) e di certificazione (SRFC):
- assumendo nel SRQ come riferimento per le nuove qualifiche non piu'
i corsi di formazione professionale e i relativi contenuti bensi' gli
standard di competenza di figure professionali a "banda larga",
rilevanti per il tessuto economico-produttivo della nostra Regione;
- apportando con il SRFC significative modifiche alle modalita' di
esecuzione degli esami di qualifica per disporre di un indispensabile
e idoneo dispositivo di certificazione delle competenze professionali
comunque acquisite dalle persone;
ritenuto opportuno rileggere il percorso abilitante alla funzione di
"Centralinista telefonico non vedente" e qualifiche equipollenti, alla
luce del Sistema regionale delle qualifiche, allo scopo:
- di superare l'attuale obbligo per i partecipanti di sottoporsi a tre
prove d'esame davanti a tre diverse commissioni,
- di identificare capacita' e conoscenze, acquisibili in esito al
percorso e relative alla qualifica di Operatore amministrativo
segretariale per una loro possibile formalizzazione in base al Sistema
regionale di formalizzazione e certificazione,
- di rivedere e aggiornare il percorso formativo tenendo conto
dell'evoluzione del mercato del lavoro e dell'innovazione dei sistemi
tecnologici;
- di assicurare una piu' ampia spendibilita';
rilevata pertanto la necessita' di procedere alla ridefinizione:
- dei percorsi formativi, articolazione e durata, per Centralinisti
telefonici non vedenti;
- della nuova Commissione d'esame per il conseguimento dell'attestato
abilitante in una logica di semplificazione e specializzazione;
- del programma  delle prove d'esame, in coerenza e continuita' con
quanto disposto dalla sopra citata circolare del Ministero del Lavoro
del 10 marzo 2005;
- delle modalita' in base alle quali le persone non vedenti abilitate
potranno ottenere l'iscrizione all'Albo nazionale dei Centralinisti
telefonici non vedenti;
valutato altresi' che l'attuale iter per acquisire l'abilitazione a
Centralinista non vedente e alle qualifiche equipollenti comporta per
le persone numerosi appesantimenti e ridondanze, sia in merito alla
programmazione formativa che alle prove d'esame;
dato atto che:
- i contenuti e la relativa durata del percorso formativo per
"Centralinista telefonico non vedente", cosi' come previsto
nell'allegato A) parte integrante del presente atto, costituiscono
requisito di ammissione all'esame abilitante;
- il superamento dell'esame abilitante di cui sopra da' diritto
all'iscrizione all'Albo professionale;
considerato che, per quanto attiene la realizzazione degli esami
abilitanti, la Regione svolgera' la sua attivita' in stretto raccordo
con la Direzione regionale del Lavoro per l'Emilia-Romagna e
l'Ispettorato territoriale dell'Emilia-Romagna del Ministero delle
Poste e delle Telecomunicazioni;
acquisita agli atti la disponibilita' formale della Direzione
regionale del Lavoro per l'Emilia-Romagna in merito alle attribuzioni
di presidenza di commissione e tenuta dell'Albo, cosi' come previsto
dal presente atto;
acquisito, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 12/03, il parere
favorevole della Commissione regionale Tripartita, nella seduta del
5/3/2007;
dato altresi' atto del parere favorevole espresso dalla competente
Commissione assembleare, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 12/03, nella
seduta del 14/3/2007;
dato infine atto, in ordine al presente provvedimento, del parere di
regolarita' amministrativa espresso dal Direttore generale Cultura,
Formazione e Lavoro, dott.ssa Cristina Balboni, ai sensi dell'art. 37,
comma 4, della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03 e
successive modificazioni;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui
interamente richiamate, i seguenti allegati, parte integrante e
sostanziale del presente atto:
- Allegato A) "Disciplina del percorso abilitante per Centralinista
telefonico non vedente di cui alla Legge 113/85 e per le funzioni
individuate di cui al DM 10/1/2000";
- Allegato B) "Scheda descrittiva del profilo regolamentato di
'Centralinista telefonico non vedente'";
2) di dare atto che il sopra citato Allegato B) integra l'Allegato C)
"Il Sistema regionale della formazione regolamentata", parte
integrante alla propria precedente deliberazione 265/05;
3) di pubblicare il presente atto e i relativi allegati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Disciplina del percorso abilitante per Centralinista telefonico non
vedente di cui alla Legge 113/85 e per le funzioni individuate di cui
al DM 10/1/2000
1. Soggetti proponenti
Organismi formativi accreditati o autorizzati
Per essere autorizzati gli organismi dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:
1) finalita' formativa tra i compiti previsti dallo Statuto;
2) capacita' logistiche (disponibilita' e adeguatezza dei locali a
rispetto della normativa vigente - DLgs 626/94 e successive modifiche,
normativa incendi, normativa infortunistica);
3) capacita' organizzative: almeno tre anni di esperienza nella
gestione di attivita' formative specificatamente rivolte ad utenza non
vedente.
Tali enti a seguito della presentazione degli idonei documenti
comprovanti il rispetto dei requisiti di cui sopra, in base a quanto
disposto all'art. 34 e 32 della L.R. 12/03, potranno acquisire la
specifica autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna, in
base all'art. 44 della L.R. 12/03, al fine di realizzare il percorso
formativo e rilasciare al termine la certificazione prevista.
Agli organismi che richiedono l'autorizzazione verranno richiesti i
seguenti documenti:
- copia dello statuto o dell'atto costitutivo, dai quali si evinca che
la formazione professionale rientra fra le attivita' proprie
dell'organismo;
- curriculum societario e dati di bilancio degli ultimi tre anni, che
evidenzino le attivita' attinenti la formazione;
- dichiarazione che attesti di essere in regola con le norme del DLgs
626/94 e successive modifiche.
2. Caratteristiche dei corsi
Ai sensi della Legge 29 marzo 1985, n. 113, art. 2, comma 4, si
definisce lo specifico programma dei corsi per Centralinisti
telefonici non vedenti e per le qualifiche equipollenti di cui al DM
10/1/2000.
2.1. Requisiti di accesso
Ai fini dell'ammissione ai corsi in questione i partecipanti dovranno
documentare, sotto forma di autodichiarazione,  all'ente gestore del
corso, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 2 della
Legge 29 marzo 1985, n. 113.
2.2 Durata del percorso
1200 ore.
2.3. Attestazione finale
Attestato di abilitazione
L'attestato, rilasciato previo superamento delle prove d'esame di cui
al successivo paragrafo 4, costituisce requisito indispensabile per
l'iscrizione all'Albo nazionale di cui alla Legge 29 marzo 1985, n.
113, art. 1 e alle relative specializzazioni.
Ai candidati che avranno superato le sole prove fondamentali (Legge 29
marzo 1985, n. 113, art. 2, comma 5) sara' rilasciato l'attestato di
abilitazione per la sola funzione di Centralinista telefonico non
vedente.
Ai candidati che avranno superato anche le 2 prove relative all'area
di indirizzo (DM 10/1/2000) l'attestato riportera', in aggiunta alla
funzione di "Centralinista telefonico non vedente", la specificazione
della ulteriore funzione alla quale il candidato e' stato abilitato.
L'organismo formativo consegnera' inoltre ai partecipanti il dossier
delle evidenze da percorso formativo debitamente compilato in base a
quanto previsto dalla delibera Giunta regionale 530/05.
I partecipanti interessati ad acquisire successivamente la qualifica
di Operatore amministrativo segretariale, in base al Sistema regionale
di formalizzazione e certificazione (SRFC), potranno quindi rivolgersi
ad un ente autorizzato per il servizio di formalizzazione e
certificazione delle competenze il quale, sulla base del dossier delle
evidenze da percorso formativo, procedera' alla formalizzazione di
capacita' e conoscenze per il rilascio della Scheda capacita' e
conoscenze, inoltre prefigurera' alla persona il possibile percorso
per giungere alla certificazione della qualifica o di singole unita'
di competenza.
3. Composizione Commissione d'esame
La Commissione e' composta da:
- Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione o un funzionario dell'ufficio da lui delegato, con
funzioni di Presidente della Commissione;
- un rappresentante designato dal Ministero delle Poste e delle
Telecomunicazioni, esperto in telefonia;
- un esperto in scrittura e lettura Braille, con competenze di
informatica e comunicazione e conoscenze di ausili informatici
dedicati all'accessibilita' dei non vedenti all'uso del PC, nominato
dall'ente di formazione.
Almeno 30 giorni prima dell'inizio delle prove d'esame, l'ente di
formazione provvedera' ad inoltrare le richieste formali di nomina dei
propri rappresentanti rispettivamente alla DRL, al MPT.
In sede di insediamento della Commissione il Presidente provvedera' a
formalizzarne la composizione su apposito verbale che al termine dei
lavori della Commissione sara' inviato alla Regione unitamente agli
attestati di abilitazione da repertoriare.
3.1 Compensi
I compensi che saranno corrisposti ai membri della Commissione d'esame
sono quelli previsti dalle normative regionali vigenti in materia di
formazione professionale.
4. Articolazione delle prove d'esame
Il programma d'esame e' articolato in  prove teoriche e  pratiche sui
contenuti di cui alla circolare del Ministero del Lavoro n. 50/92 del
10 aprile 1992 e al suo aggiornamento con circolare M.L. 10 marzo
2005, Allegati A) e B):
- prova teorica
1) doveri del centralinista e modalita' di comunicazione al telefono;
2) cultura generale;
3) telefonia e centralino;
4) informatica
5) lingue straniere
eventualmente
6) area d'indirizzo concernente la specializzazione
- prova pratica
1) braille (o altra modalita' di scrittura e di lettura afferente la
minorazione visiva)
2) centralino telefonico - operazioni al posto operatore (comprensive
di comunicazioni in lingue straniere)
3) uso del personal computer e delle periferiche specifiche per
minorati della vista e programmi applicativi
eventualmente
4) area d'indirizzo concernente la specializzazione.
5. Iscrizione all'Albo nazionale
L'attestato di abilitazione rappresenta requisito per l'iscrizione
all'Albo dei "Centralinisti telefonici non vedenti" e per le relative
specializzazioni "Operatore telefonico addetto alle informazioni alla
clientela e agli uffici relazioni con il pubblico", "Operatore addetto
alla gestione di banche dati" e "Operatore addetto ai servizi di
telemarketing e di telesoccorso".
Al termine delle prove d'esame l'ente di formazione provvede ad
inviare alla Direzione regionale del Lavoro per la relativa
registrazione nell'Albo professionale:
- verbale d'esame da cui risultino i nominativi degli allievi
abilitati.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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