COMUNE DI BRESCELLO (Reggio Emilia)

COMUNICATO

Modifica al Titolo III, Capo IV, artt. 40, 41, 42, 43, 44, 45 dello Statuto comunale

Modifica al Titolo III, Capo IV, artt. 40, 41, 42, 43, 44, 45 dello
Statuto comunale approvata con delibera di Consiglio comunale n. 65
del 22/12/2006, divenuta esecutiva il 16/2/2007 - pubblicato all'Albo
pretorio per 30 giorni consecutivi dal 5/3/2007 al 4/4/2007 senza
opposizioni, entrato in vigore il 5 aprile 2007.
TITOLO III
CAPO IV
DIFENSORE CIVICO
Art. 40
Ufficio del Difensore civico
1. Il Consiglio comunale istituisce l'Ufficio del Difensore civico,
anche in forma associata con altri Comuni.
2. Il Comune puo' quindi, provvedere a deliberare apposita convenzione
con altri Enti per l'utilizzo dell'istituto del Difensore civico. In
tal caso la convenzione contiene la disciplina dell'istituto.
3. Il Difensore civico svolge il ruolo di garante della imparzialita'
e del buon andamento dell'attivita'  amministrativa del Comune o dei
Comuni convenzionati a tutela dei diritti e degli interessi dei
cittadini. Il Difensore civico, oltre che d'ufficio, interviene su
richiesta di:
- singole persone;
- comitati;
- associazioni;
- persone giuridiche;
- formazioni sociali.
I predetti soggetti devono risiedere o avere una sede, essere
domiciliati o svolgere la propria attivita' nel Comune od in uno dei
Comuni convenzionati.
Art. 41
Elezione e cessazione della carica del Difensore civico
1. Il Difensore civico e' eletto dal Consiglio comunale a scrutinio
segreto ed a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati tra
i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o dei Comuni
aderenti alla convenzione in condizioni di eleggibilita' alla carica
di Consigliere comunale, che non versino nelle condizioni di
ineleggibilita' e incompatibilita' previste per i consiglieri comunali
e che non rivestano tale carica. Deve essere in possesso di
qualificazione ed esperienza idonea a garantire indipendenza,
imparzialita', proibita' e competenza giuridico-amministrativa.
Qualora nella predetta votazione non si raggiunga il quorum dei tre
quarti, nella seconda votazione e' richiesta la maggioranza
qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
2. L'incarico di Difensore civico e' incompatibile con la titolarita'
di altre cariche pubbliche nel territorio del comune o dei comuni
associati. Nel caso di elezione di soggetto titolare di altra carica
pubblica, entro 30 giorni dalla comunicazione della sua elezione e, in
ogni caso prima di iniziare a svolgere le funzioni dell'ufficio del
Difensore civico, l'eletto deve comunicare al Consiglio comunale la
scelta per cui intende optare. In caso di mancata comunicazione, il
Consiglio comunale comunichera' al soggetto eletto la sua decadenza
dall'ufficio e provvedera' alla sostituzione.
3. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e puo' essere
rieletto una seconda volta.
4. Puo' essere revocato con provvedimento motivato del Consiglio
comunale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti assegnati.
5. Decade di diritto quando vengono meno i requisiti per la sua
eleggibilita'.
Art. 42
Poteri
1. Il Difensore civico e' sottratto ad ogni forma di dipendenza
gerarchica o funzionale da parte degli Organi del Comune.
2. Segnala di propria iniziativa o su istanza di cittadini singoli o
associati, abusi, carenze, ritardi e disfunzioni
dell'Amministrazione.
3. Il Difensore civico:
a) puo' chiedere notizie, documenti e convocare dipendenti;
b) ha diritto di informazione sullo stato dei procedimenti e accede
agli atti di ufficio senza che possa essergli opposto il segreto,
salvo quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto
di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco emessa nei casi
previsti dalla legge;
c) puo' inviare raccomandazioni agli Organi e agli Uffici comunali;
d) puo' sollecitare il riesame di atti o provvedimenti
dell'Amministrazione di cui segnali irregolarita' o vizi di
legittimita'.
4. La motivazione del provvedimento amministrativo da' specificamente
conto del mancato accoglimento dei suggerimenti e rilievi del
Difensore civico.
5. L'omissione, il rifiuto e ritardo della consegna di un atto a
seguito di sollecito scritto del Difensore civico potranno, in assenza
di giustificato motivo, essere oggetto di valutazione disciplinare a
carico dei Responsabili.
6. Il Difensore civico vigila sulla regolare approvazione, nei termini
e modi di legge, del bilancio.
7. Prima di assumere le funzioni il Difensore civico presta giuramento
nelle mani del Sindaco o dei Sindaci dei Comuni associati di adempiere
bene e fedelmente al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e
nel rispetto della legge e dei regolamenti.
8. Ove opportuno, il Difensore civico, su istanza od indicazione degli
interessati o di sua iniziativa, puo' esperire tentativi di
conciliazione, dei quali viene redatto processo verbale secondo
apposito regolamento.
9. Le modalita' di svolgimento dell'incarico sono disciplinate da
apposito regolamento ovvero dalla convenzione in caso di gestione
associata.
Art. 43
Rapporti con il Consiglio comunale
Il Difensore civico entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al
Consiglio comunale una relazione sulla propria attivita' recante
proposte idonee ad eliminare abusi, ritardi, carenze e disfunzioni
eventualmente riscontrati.
Art. 44
Uffici e mezzi del Difensore civico
1. L'Amministrazione comunale dovra' provvedere a reperire idonea sede
per l'ufficio del Difensore civico, il quale potra' avvalersi, per
l'espletamento delle proprie funzioni, di personale e mezzi
dell'Amministrazione e, qualora il Consiglio comunale abbia stabilito
di avvalersi della funzione di Difesa civica in forma associata,
secondo le modalita' previste dalla convenzione.
Art. 45
Indennita' e carica e funzionamento dell'ufficio
del Difensore civico
1. Il Consiglio comunale, con l'atto di elezione, determina
l'indennita' spettante al Difensore civico, che potra' essere
commisurata al lavoro svolto.
2. In caso di gestione associata al Difensore civico e' attribuita,
un'indennita' di carica il cui importo non puo' superare il 30% di
quella base stabilita per il Sindaco del Comune di maggior dimensioni
demografiche, escludendo da detta base le maggiorazioni previste per
legge e l'adeguamento triennale sulla base degli indici Istat. Tale
indennita', comprensiva delle spese per le trasferte nei Comuni
associati, sara' quantificata esattamente nell'atto di nomina.
3. Nell'ipotesi di Difesa civica in forma associata, viene demandato
alla convenzione la determinazione delle modalita' di funzionamento
dell'Ufficio e della presenza del difensore nei singoli Comuni.
4. Al Difensore civico spetta, inoltre, per assolvere ai compiti del
proprio ufficio, in caso di trasferte adeguatamente motivate, il
trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio per
recarsi fuori dalle sedi dei Comuni associati nelle misure previste
per gli Amministratori del Comune capo-convenzione.
In tale ultima ipotesi gli oneri saranno sostenuti singolarmente dai
Comuni associati interessati. In caso di gestione associata il Comune
capofila si fa carico dei compensi comprensivi dei relativi oneri
fiscali ed assicurativi di spettanza del Difensore civico da
ripartirsi tra i Comuni associati secondo quanto disposto in
convenzione.
5. Nel bilancio di previsione viene previsto apposito stanziamento per
le spese di funzionamento dell'ufficio del Difensore civico.
Le spese di funzionamento sono impegnate in conformita' alle proposte
del Difensore Civico, secondo le norme e le procedure previste dal
regolamento di contabilita'.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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