COMUNITÀ MONTANA DELL'APPENNINO REGGIANO - CASTELNOVO NE' MONTI (Reggio Emilia)

COMUNICATO

Titolo II - Esito della procedura di verifica (screening) relativa al progetto di ampliamento di una discarica per rifiuti non pericolosi (IV lotto) per una volumetria di 415.999 mc

Lo Sportello Unico per le Attività produttive della Comunità Montana
dell'Appennino Reggiano avvisa che, ai sensi del Titolo II della L.R.
del 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. del 16 novembre
2000, n. 35, art. 10 comma 3, l'Autorità competente, Provincia di
Reggio Emilia, ha assunto la decisione in merito alla procedura di
verifica (screening) relativa al
- progetto di: ampliamento di una discarica per rifiuti non pericolosi
(IV lotto) per una volumetria di 415.999 mc da realizzarsi in comune
di Carpineti, località Poiatica.
La suddetta decisione e' stata assunta con deliberazione della Giunta
della Provincia di Reggio Emilia n. 268 del 29/8/2006 che ha
deliberato quanto segue:
- di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 9/99 e
successive modificazioni ed integrazioni, il progetto di "Ampliamento
di una discarica per rifiuti non pericolosi (IV lotto) per una
volumetria di 415.000 mc" da realizzare in comune di Carpineti,
località Poiatica, presentato da Eni'a SpA, dalla ulteriore procedura
di VIA, di cui al Titolo III della citata L.R. 9/99, in quanto
l'intervento previsto, nel complesso, risulta ambientalmente
compatibile, con le seguenti prescrizioni:
- l'impianto di discarica dovrà essere realizzato, gestito e
recuperato, con riferimento anche al monitoraggio, secondo quanto
previsto nel progetto e negli elaborati presentati ai fini della
procedura di verifica (screening), ferme restando le
indicazioni/prescrizioni che potranno essere impartite con il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale;
- al termine della gestione operativa della discarica le acque
meteoriche, ad oggi raccolte nella vallecola presente a nord
dell'impianto, dovranno essere raccolte ed allontanate dal perimetro
dell'impianto per gravità, evitando che si abbia un flusso idrico
attraverso il manufatto scatolare predisposto al di sotto del cumulo
dei rifiuti;
- in fase di progettazione definitiva/esecutiva il progetto dovrà
essere corredato, tra il resto, da:
- documento relativo alle procedure gestionali di controllo e
manutenzione del manufatto scatolare, con riferimento anche alla
sicurezza dei lavoratori, ai fini di garantire l'efficienza idraulica
dello stesso, assicurando il drenaggio delle acque meteoriche ed
evitando il confinamento delle acque stesse a monte dell'impianto;
- in tale documento, al fine di garantire la sicurezza dell'impianto,
dovranno essere previsti anche i diversi scenari relativi a situazioni
di incidente, quali ad es. l'eventuale occlusione del manufatto
scatolare, indicando anche le modalità operative di intervento, con
riferimento anche alla sicurezza dei lavoratori, volte alla
risoluzione del problema e alla rimozione delle acque di monte
eventualmente accumulatesi;
- i sedimenti naturali che si accumulano nell'invaso e nel
sedimentatore dovranno essere periodicamente rimossi, anche al fine di
garantire l'efficienza idraulica del manufatto scatolare posto a
valle;
- con riferimento alle attività di cantiere previste per la
realizzazione dell'ampliamento in progetto, dovrà essere rispettato
quanto previsto dalla delibera della Regione Emilia-Romagna n. 45 del
21/1/2002 inerente i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per
particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/01;
- per limitare in fase di cantiere la propagazione di polveri
derivanti dalla movimentazione dei materiali e dal passaggio dei mezzi
sulle piste di cantiere, e' necessario prevedere opportuni
accorgimenti quali es. periodiche bagnature delle vie di transito
all'interno del cantiere (bagnatura almeno giornaliera durante la
stagione secca, al bisogno nel corso del periodo invernale);
- poiche' i pneumatici fuori uso predisposti a protezione della
geomembrana di fondo invaso possono essere utilizzati solo fino al
15/7/2006, a decorrre dal 16/7/2006 dovranno essere utilizzate
soluzioni alternative ai pneumatici, al fine di garantire una adeguata
protezione della geomembrana impermeabile di fondo invaso secondo
quanto previsto dal DLgs 36/03;
- relativamente alle emissioni sonore che attualmente investono ruderi
o rustici impiegati come deposito di attrezzature agricole o di cava,
vicini alla discarica, attualmente disabitati, ne' idonei per essere
abitati, qualora il Comune di Carpineti ne dovesse consentire la
ristrutturazione e l'abitabilità, lo stesso valuterà le azioni di
mitigazione dell'impatto acustico necessarie a riportare le emissioni
sonore entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia, da
realizzarsi da parte di Enia SpA e/o altri soggetti che determinassero
il superamento dei limiti di emissione sonora rispetto agli stessi
fabbricati;
- resta fermo che prima della realizzazione dell'intervento in
progetto dovranno essere acquisite presso le Autorità competenti tutte
le autorizzazioni, nulla osta, pareri e atti di assenso comunque
denominati previsti dalle vigenti disposizioni di legge, tra cui
l'autorizzazione integrata ambientale;
- ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive modifiche ed
integrazioni e del punto 3.4 della delibera della Giunta regionale
1238/02, il proponente e' tenuto a corrispondere alla Provincia, quale
Autorità competente, le spese istruttorie; tali spese, calcolate sulla
base del costo di realizzazione del progetto, ammontano a Euro 400 e
dovranno essere corrisposte entro 60 giorni dalla data di
deliberazione del presente atto tramite versamento sul c.c. postale n.
10912426 intestato alla Provincia di Reggio Emilia - Servizio
Tesoreria, indicando come causale "Spese istruttorie VIA".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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