REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTE ALL'ART. 4
Comma 4
1) Il testo dell'articolo 63 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 che concerne Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE e' il seguente:
"Art. 63 - Avviso di preinformazione
(art. 35, par. 1, e art. 36, par. 1, direttiva 2004/18; art. 41.1.,
direttiva 2004/17; art. 5, co. 1, DLgs 358/92; art. 8, co. 1, DLgs
157/95; art. 14, DLgs 158/95; art. 80, co. 1 e co. 11, DPR 554/99)
1. Le stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla lettera c)
dell'articolo 32, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno,
rendono noto mediante un avviso di preinformazione, conforme
all'allegato IX A, punti 1 e 2, pubblicato dalla Commissione o da esse
stesse sul loro "profilo di committente", quale indicato all'allegato
X, punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35:
a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o
degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono
aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore
complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o
superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti mediante
riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro
dell'economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana le modalita' di riferimento da fare, nei bandi di
gara, a particolari voci della nomenclatura in conformita' con quanto
eventualmente stabilito dalla Commissione;
b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli
accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate
nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi
successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto conto
degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli
accordi quadro che intendono aggiudicare e i cui importi stimati siano
pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 28, tenuto conto
dell'articolo 29.
2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati
alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il piu'
rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio.
3. L'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 e' inviato alla
Commissione o pubblicato sul profilo di committente il piu'
rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il
programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli accordi
quadro che i soggetti di cui al comma 1 intendono aggiudicare.
4. I soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro
profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica
secondo il formato e le modalita' di trasmissione di cui all'allegato
X, punto 3, una comunicazione in cui e' annunciata la pubblicazione di
un avviso di preinformazione su un profilo di committente.
5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e' obbligatoria
solo se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della facolta' di
ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'articolo
70, comma 7.
6. L'avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel
presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punti 1 e 2,
e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei
modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformita' alla
procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
7. L'avviso di preinformazione e' altresi' pubblicato sui siti
informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi
previste.
8. Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate senza
pubblicazione preliminare di un bando di gara".
2) Il testo dell'articolo 124 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 che concerne Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE e' il seguente:
"Art. 124 - Appalti di servizi e forniture sotto soglia
(DPR 573/94)
1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si applicano
le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicita' e
di comunicazione in ambito sovranazionale.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63 e' facoltativo
ed e' pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti
informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi
previste.
3. Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della
procedura di affidamento sui siti informatici di cui all'articolo 66,
comma 7.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad
obblighi di pubblicita' e di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. I bandi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie speciale contratti pubblici, sui siti informatici di
cui all'articolo 66, comma 7, con le modalita' ivi previste, e
nell'albo della stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi
alla pubblicita' decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15
nonche' comma 7, terzo periodo.
6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle
offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari,
si applicano gli articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole
generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini,
nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte,
decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana non puo' essere inferiore a quindici
giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa
pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il
termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la
decorrenza di cui alla lettera a), non puo' essere inferiore a sette
giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle
offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non puo' essere
inferiore a dieci giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito
dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e,
ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere
inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e
nel dialogo competitivo, quando del contratto e' stata data notizia
con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte
puo' essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di sette
giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del
bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera
invito;
f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile
rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le
stazioni appaltanti, purche' indichino nel bando di gara le ragioni
dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle
domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la
ricezione delle offerte non inferiore a cinque giorni.
7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione
rispetto alle norme dettate dal presente codice, i requisiti di
idoneita' morale, capacita' tecnico-professionale ed
economico-finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori
economici.
8. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu'
basso, la stazione appaltante puo' prevedere nel bando l'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5.
Comunque la facolta' di esclusione automatica non e' esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a cinque; in tal
caso si applica l'articolo 86, comma 3.".
NOTE ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2003, n. 196 che
concerne Codice in materia di protezione dei dati personali e' il
seguente:
"Art. 18 - Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da
soggetti pubblici
1. Le disposizioni del presente Capo riguardano tutti i soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti
pubblici e' consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i
limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa
natura dei dati, nonche' dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le
professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti
pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di
comunicazione e diffusione".
2) Il testo dell'articolo 19 della legge 30 giugno 2003 n. 196 che
concerne Codice in materia di protezione dei dati personali e' il
seguente:
"Art. 19 - Principi applicabili al trattamento di dati diversi da
quelli sensibili e giudiziari
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari e' consentito, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una
norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti
pubblici e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge o di
regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione e' ammessa
quando e' comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e puo' essere iniziata se e' decorso il termine di cui
all'articolo 39, comma 2, e non e' stata adottata la diversa
determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a
enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto
pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di
legge o di regolamento".
NOTE ALL'ART. 9
Comma 4
1) Il testo dell'articolo 57 , comma 3 lettera b) e comma 5 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che concerne Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e' il seguente:
"Art. 57 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara
(art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, DLgs 358/92; art. 6, co. 2, L.
537/93; art. 24, L. 109/94; art. 7, DLgs 157/95)
(omissis)
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti
di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti,
qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione
appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la durata di
tali contratti e dei contratti rinnovabili non puo' comunque di regola
superare i tre anni;
(omissis)
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici
relativi a servizi, la procedura del presente articolo e', inoltre,
consentita:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto
iniziale ne' nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza
imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del
servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purche'
aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue
tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati,
sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza
recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur
essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono
strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per
lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento
dell'importo del contratto iniziale;
b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi
gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto
iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali
servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia
stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura
aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilita' del ricorso alla
procedura negoziata senza bando e' consentita solo nei tre anni
successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere
indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo
stimato dei servizi successivi e' computato per la determinazione del
valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo
28.
(omissis)"
Comma 5
2)Il testo dell'articolo 57, comma 5 lettera b)  del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che concerne Codice dei contratti
pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e' il seguente:
"Art. 57 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara
(art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, DLgs 358/92; art. 6, co. 2, L.
537/93; art. 24, L. 109/94; art. 7, DLgs 157/95)
(omissis)
b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi
gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto
iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali
servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia
stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura
aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilita' del ricorso alla
procedura negoziata senza bando e' consentita solo nei tre anni
successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere
indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo
stimato dei servizi successivi e' computato per la determinazione del
valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo
28;".
3) Il testo dell'articolo 27 , comma 1 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 che concerne Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE e' il seguente:
"Art. 27 - Principi relativi ai contratti esclusi
1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori,
servizi, forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione
del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di
economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento,
trasparenza, proporzionalita'. L'affidamento deve essere preceduto da
invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del
contratto.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 10
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 125, comma 10  del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 che concerne Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE e' il seguente:
"Art. 125 - Lavori, servizi e forniture in economia
(art. 24, L. 109/94; art. 88, e artt. 142 ss., DPR 554/99; DPR
384/01)
(omissis)
10. L'acquisizione in economia di beni e servizi e' ammessa in
relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di
spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna
stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il
ricorso all'acquisizione in economia e' altresi' consentito nelle
seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del
contraente inadempiente, quando cio' sia ritenuto necessario o
conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal
contratto;
b) necessita' di completare le prestazioni di un contratto in corso,
ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione
nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della
scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle
ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura
strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al
fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o
cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio
storico, artistico, culturale.
(omissis)"
NOTE ALL'ART. 11
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.
163 che concerne Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE e' il seguente:
"Art. 84 - Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
(art. 21, L. 109/94; art. 92, DPR 554/99)
1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, la valutazione e'
demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme
stabilite dal regolamento.
2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, e' composta da un numero dispari di componenti, in numero
massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce
l'oggetto del contratto.
3. La commissione e' presieduta di norma da un dirigente della
stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un
funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali,
nominato dall'organo competente.
4. I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto ne'
possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta.
5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di
pubblico amministratore non possono essere nominati commissari
relativamente a contratti affidati dalle Amministrazioni presso le
quali hanno prestato servizio.
6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in
qualita' di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso,
con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza
non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste
dall'art. 51 cod. proc. civ.
8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i
funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in
organico di adeguate professionalita', nonche' negli altri casi
previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e
comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra
funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma
25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle
seguenti categorie:
a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi
albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di
rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato
sulla base di rose di candidati fornite dalle facolta' di
appartenenza.
9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno
biennale.
10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione
devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte.
11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro
economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione
appaltante.
12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di
annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di
taluno dei concorrenti, e' riconvocata la medesima commissione.".
Comma 3
2) Il testo dell'articolo 84, comma 8 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 che concerne Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE e' il seguente:
"Art. 84 - Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
(art. 21, L. 109/94; art. 92, DPR 554/99)
(omissis)
8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i
funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in
organico di adeguate professionalita', nonche' negli altri casi
previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e
comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra
funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma
25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle
seguenti categorie:
a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi
albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di
rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato
sulla base di rose di candidati fornite dalle facolta' di
appartenenza.
(omissis)"
Comma 6
3) Il testo dell'articolo 88, comma 3 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 che concerne Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE e' il seguente:
"Art. 88 - Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte
anormalmente basse
(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, L.
109/94; art. 89, DPR 554/99)
(omissis)
3. La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione
costituita secondo i criteri fissati dal regolamento di cui
all'articolo 5, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo
conto delle giustificazioni fornite, e puo' chiedere per iscritto
ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale
esame, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni
lavorativi.
(omissis)"
NOTE ALL'ART. 12
Comma 2
1) Il testo dell'aricolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che concerne Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e' il seguente:
"Art. 71 - Modalita' dei controlli
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47.
(omissis)"
NOTE ALL'ART. 13
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 163 che concerne Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE e' il seguente:
"Art. 12 - Controlli sugli atti delle procedure di affidamento
(art. 3, co. 1, lett. g), e co. 2, L. 20/94; art. 7, co. 15, L.
109/94)
1. L'aggiudicazione provvisoria e' soggetta ad approvazione
dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti
aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli
ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione
provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine
e' pari a trenta giorni. Il termine e' interrotto dalla richiesta di
chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i
chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i
termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di
trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata.
(omissis).".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 77, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 che concerne Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE e' il seguente:
"Art. 77 - Regole applicabili alle comunicazioni
(art. 42, direttiva 2004/18; art. 48, direttiva 2004/17; artt. 6, co.
6; 7, commi 7, 10, 11, DLgs 358/92; artt. 9, co. 5-bis; 10, commi 10,
11, 11-bis, DLgs 157/95; art. 18, co. 5, DLgs 158/95; artt. 79, co. 1;
81, co. 3, DPR 554/99)
1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra
stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta
delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via
elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle
condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali
mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere
indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell'invito alla
procedura.
2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente
disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori
economici alla procedura di aggiudicazione.
3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono
realizzati in modo da salvaguardare l'integrita' dei dati e la
riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non
consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto
delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza
del termine previsto per la loro presentazione.
4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti possono
acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla presentazione
diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso
l'ufficio indicato nel bando o nell'invito.
5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle
comunicazioni per via elettronica, gli strumenti da utilizzare per
comunicare per via elettronica, nonche' le relative caratteristiche
tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente
disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia
dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le
stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all'osservanza del  DLgs
7/3/2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), operano nel
rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive
modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In
particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni
aggiudicatrici e operatori economici deve avvenire tramite posta
elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente della
repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e del decreto del Presidente della
repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle
offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di
partecipazione si applicano le seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla
presentazione di offerte e domande di partecipazione per via
elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione
degli interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica
delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai
requisiti dell'allegato XII, nel rispetto, altresi', del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute
alla sua osservanza;
b) le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate
solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e
disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai
dispositivi elettronici della lettera a) e in relazione alla firma
digitale di cui alla lettera b), si applicano le norme sui
certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo,
dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i
certificati e le dichiarazioni relativi ai requisiti di partecipazione
di cui agli articoli da 38 a 46 e di cui agli articoli 231, 232, 233,
se non sono disponibili in formato elettronico, siano presentati in
forma cartacea prima della scadenza del termine previsto per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.
7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di partecipazione
alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici si applicano le
regole seguenti:
a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a scelta
dell'operatore economico, per telefono, ovvero per iscritto mediante
lettera, telegramma, telex, fax;
b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere
confermate, prima della scadenza del termine previsto per la loro
ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;
c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via
elettronica, con le modalita' stabilite dal presente articolo, solo se
consentito dalle stazioni appaltanti;
d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di
partecipazione presentate mediante telex o mediante fax siano
confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse indicano
nel bando di gara tale esigenza e il termine entro il quale deve
essere soddisfatta.".
3) Il testo dell'articolo 79, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 che concerne Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE e' il seguente:
"Art. 79 - Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le
aggiudicazioni
(art. 41, direttiva 2004/18; art. 49.1 e 49.2, direttiva 2004/17; art.
20, L. 55/90; art. 21, commi 1, 2 e 3, DLgs 358/92; art. 27, commi 1 e
2, DLgs 157/95; art. 27, commi 3 e 4, DLgs 158/95; art. 76, commi 3 e
4, DPR 554/99; art. 24, co. 10, L. 62/05)
1. Le stazioni appaltanti informano tempestivamente i candidati e gli
offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un
accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto, o all'ammissione in
un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi della
decisione di non concludere un accordo quadro, ovvero di non
aggiudicare un appalto per il quale e' stata indetta una gara, ovvero
di riavviare la procedura, ovvero di non attuare un sistema dinamico
di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:
a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura;
b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta,
inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 4 e 7, i motivi
della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i
lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o
ai requisiti funzionali;
c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le
caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome
dell'offerente cui e' stato aggiudicato il contratto o delle parti
dell'accordo quadro.
3. Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al comma 2 sono
fornite:
a) su richiesta scritta della parte interessata;
b) per iscritto;
c) il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla
ricezione della domanda scritta.
4. Tuttavia le stazioni appaltanti possono motivatamente omettere
talune informazioni relative all'aggiudicazione dei contratti, alla
conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico
di acquisizione, di cui al comma 1, qualora la loro diffusione
ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori
economici pubblici o privati o dell'operatore economico cui e' stato
aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale
concorrenza tra questi.
5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio:
a) l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che
segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato
un'offerta ammessa in gara, nonche' a coloro la cui offerta sia stata
esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono
in termini per presentare detta impugnazione;
b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque
giorni dall'esclusione".
Comma 3
4) Il testo dell'articolo 11, comma 13, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 che concerne Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE e' il seguente:
"Art. 11 - Fasi delle procedure di affidamento
(artt. 16, 17, 19, RD 2440/23; art. 109, DPR 554/99)
(omissis)
13. Il contratto e' stipulato mediante atto pubblico notarile, o
mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura
privata, nonche' in forma elettronica secondo le norme vigenti per
ciascuna stazione appaltante".
Comma 4
5) Il testo dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 che concerne Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE e' il seguente:
"Art. 12 - Controlli sugli atti delle procedure di affidamento
(art. 3, co. 1, lett. g), e co. 2, L. 20/94; art. 7, co. 15, L.
109/94)
(omissis)
2. Il contratto stipulato e' soggetto all'eventuale approvazione
dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti
aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli
ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte
dell'organo competente. In mancanza, il termine e' pari a trenta
giorni. Il termine e' interrotto dalla richiesta di chiarimenti o
documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o
documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini
previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta
giorni, il contratto si intende approvato.
3. L'approvazione del contratto di cui al comma 2 e' sottoposta agli
eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni
aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli altri soggetti
aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli
ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da
parte dell'organo di controllo. In mancanza, il termine e' pari a
trenta giorni. Il termine puo' essere interrotto, per non piu' di due
volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente
a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo
richiedente. L'organo di controllo si pronuncia entro trenta giorni
dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai
singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il
contratto diventa efficace.
(omissis)"
NOTE ALL'ART. 15
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 57, comma 7  del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 che concerne Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE e' il seguente:
"Art. 57 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara
(art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, DLgs 358/92; art. 6, co. 2, L.
537/93; art. 24, L. 109/94; art. 7, DLgs 157/95)
(omissis)
7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad
oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati
tacitamente sono nulli".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 27 , comma 1  del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 che concerne Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE e' il seguente:
"Art. 27 - Principi relativi ai contratti esclusi
1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori,
servizi, forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione
del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di
economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento,
trasparenza, proporzionalita'. L'affidamento deve essere preceduto da
invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del
contratto.
(omissis)"
3) Il testo dell'articolo 29 , comma 1 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 che concerne Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE e' il seguente:
"Art. 29 - Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti
pubblici
(artt. 9 e 56, direttiva 2004/18; art. 17, direttiva 2004/17; art. 2,
DLgs 358/92; art. 4, DLgs 157/95; art. 9, DLgs 158/95)
1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle
concessioni di lavori o servizi pubblici e' basato sull'importo totale
pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo
calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa
qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
(omissis)"
Comma 3
4) Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2
che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
e' il seguente:
"Art. 38 - Erogazione dei servizi mediante accreditamento
1. Per l'erogazione dei servizi sociali, socio-assistenziali e
socio-sanitari, caratterizzati da un finanziamento pubblico
prevalente, da scopi solidaristici, da bisogni di cura e
dall'adeguatezza, dalla flessibilita' e dalla personalizzazione degli
interventi, le Amministrazioni competenti si avvalgono delle strutture
e dei servizi gestiti nelle forme previste dalla normativa sui servizi
pubblici locali e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona,
nonche' dei soggetti privati di cui agli articoli 20 e 21.
2. La gestione dei servizi di cui al comma 1 e' comunque subordinata
al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 35 e
dell'accreditamento nelle modalita' previste dal presente articolo,
nonche' alla stipulazione di appositi contratti di servizio tra le
Amministrazioni competenti ed i soggetti gestori, aventi ad oggetto la
regolamentazione complessiva degli interventi. Tali contratti
prevedono le modalita' per la verifica periodica dei relativi
adempimenti ed i provvedimenti da adottare in caso di inadempienza.
3. La Giunta regionale, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie
locali e sentito il parere della Conferenza regionale del terzo
settore, individua, entro il 31 dicembre 2006, nel rispetto dei
parametri di cui al comma 1, i servizi il cui esercizio e' subordinato
all'accreditamento. Con il medesimo provvedimento sono definiti
altresi', per ciascuna tipologia di servizio, gli ambiti di
applicazione, i criteri ed i requisiti per il rilascio
dell'accreditamento da parte dei soggetti di cui al comma 4, con
l'obiettivo di promuovere la qualita' del sistema integrato dei
servizi e di garantire la trasparenza dei soggetti gestori, la tutela
del lavoro e la qualita' sociale e professionale dei servizi e delle
prestazioni erogate. La Giunta regionale provvede ad acquisire, prima
dell'emanazione del provvedimento di cui al presente comma, il parere
della competente Commissione assembleare.
4. All'accreditamento provvedono i Comuni referenti per l'ambito
distrettuale, individuati ai sensi dell'articolo 29, comma 3.
L'accreditamento e' rilasciato nell'ambito del fabbisogno di servizi
indicato dalla programmazione regionale e territoriale, acquisito il
parere di un apposito organismo tecnico di ambito provinciale, la cui
composizione e modalita' di funzionamento sono stabilite con il
provvedimento di cui al comma 3. Nelle procedure di accreditamento, i
Comuni referenti si attengono a criteri di non discriminazione,
pubblicita' e trasparenza, garantendo la coerenza dei provvedimenti
adottati con quanto indicato negli atti di programmazione di cui
all'articolo 29 per il territorio interessato. L'accreditamento
costituisce altresi' condizione per l'erogazione delle prestazioni
mediante la concessione dei titoli di cui all'articolo 40.
5. Le Province assicurano il monitoraggio sull'attuazione del sistema
di accreditamento sul proprio territorio al fine di favorire la piena
realizzazione delle finalita' di cui al presente articolo".
NOTE ALL'ART. 16
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 11 del RD 18 novembre 1923 che concerne
Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato e' il seguente:
"Art. 11
Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento
od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore e'
obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a
concorrenza del quinto del prezzo di appalto. Al di la' di questo
limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.
In questo caso sara' all'appaltatore pagato il prezzo delle opere, dei
lavori o delle forniture eseguite, a termini di contratto.
L'aumento entro il limite del quinto della somma preventivata non
rende, in verun caso, necessario il parere del Consiglio di Stato.".
2) Il testo dell'articolo 120 del RD 23 maggio 1924, n. 827 che
concerne Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato e' il seguente:
"Art. 120
Nel caso di aumento o di diminuzione dei lavori oltre il quinto del
prezzo di appalto ai sensi dell'art. 11 della legge, l'appaltatore,
ove non si valga del diritto alla risoluzione del contratto, e'
obbligato ad assoggettarsi all'aumento o alla diminuzione".
NOTE ALL'ART. 19
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 26, comma 5 della legge regionale 28 luglio
2004, n. 17 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio
pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione e'
il seguente:
"Art. 26 - Disposizioni particolari per la gestione delle attivita'
giornalistiche
(omissis)
5. Oltre ai casi previsti dall'articolo 15 della legge regionale 25
febbraio 2000, n. 9 (Disposizioni in materia di forniture e servizi)
il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di servizi
editoriali, di informazione e di comunicazione, e' ammesso qualora
l'affidamento abbia ad oggetto servizi di importo non superiore a
150.000,00 Euro. In tale caso non si applica l'articolo 15, comma 6
della legge regionale n. 9 del 2000".
2) Il testo dell'articolo 66 della legge regionale 29 marzo 1980, n.
22 che concerne Norma per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio
e la disciplina della contabilita' dell'unita' sanitaria locale e' il
seguente:
"Art. 66 - Norme generali
I contratti della unita' sanitaria locale per l'acquisizione di beni e
servizi dai quali derivi una spesa sono preceduti da apposite gare
aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione
privata.
Le gare avranno cadenza annuale, salva l'opportunita' di una maggiore
durata del contratto per un massimo di tre anni.
Per i contratti attivi la forma ordinaria di contrattazione e' l'asta
pubblica. Puo', tuttavia, essere adottata la licitazione privata nei
casi di assoluta convenienza, da motivare opportunamente nella
deliberazione di cui al successivo art. 67.
E' ammesso il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa privata o
al sistema in economia, nei casi previsti dai successivi articoli".
3) Il testo dell'articolo 67 della legge regionale 29 marzo 1980, n.
22 che concerne Norma per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio
e la disciplina della contabilita' dell'unita' sanitaria locale e' il
seguente:
"Art. 67 - Deliberazione a contrattare
La deliberazione di addivenire alla stipulazione del contratto, la
determinazione delle modalita' essenziali e l'approvazione del
progetto del contratto stesso nonche' la scelta della forma di
contrattazione sono di competenza del comitato di gestione, salvo la
riserva disposta in ordine alla competenza dell'assemblea generale di
cui al comma 8, art. 15, legge 23 dicembre 1978, n. 833.".
4) Il testo dell'articolo 68 della legge regionale 29 marzo 1980, n.
22 che concerne Norma per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio
e la disciplina della contabilita' dell'unita' sanitaria locale e' il
seguente:
"Art. 68 - Asta pubblica
L'asta pubblica e' preceduta da avviso affisso presso la sede della
unita' sanitaria locale.
Un estratto di esso e' altresi' pubblicato in due o piu' giornali
quotidiani a divulgazione nazionale o larga diffusione locale, almeno
venti giorni prima di quello fissato per la gara.
L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, la base
d'asta, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per
l'esecuzione del contratto, nonche' i criteri di aggiudicazione di cui
al successivo art. 71".
5) Il testo dell'articolo 69 della legge regionale 29 marzo 1980, n.
22 che concerne Norma per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio
e la disciplina della contabilita' dell'unita' sanitaria locale e' il
seguente:
"Art. 69 - Licitazione privata
La licitazione privata, preceduta dal preventivo avviso di cui
all'art. 7 della Legge 2/2/1973, n. 14 e successive modificazioni, ha
luogo mediante l'invio alle ditte e persone ritenute idonee di uno
schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni
generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel
giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o
del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito.
Nella lettera d'invito alla gara dovra' essere inoltre precisato il
criterio scelto fra quelli di cui al successivo art. 71 in base al
quale si procedera' all'aggiudicazione.
L'individuazione delle ditte o delle persone da invitare alla gara e'
fatta dal comitato di gestione assicurando la piu' ampia
partecipazione possibile alla gara.
A tal uopo il comitato predispone ed aggiorna appositi elenchi
suddivisi per categorie merceologiche.
A riconoscimento della funzione sociale della cooperazione senza fini
di lucro, il comitato di gestione della unita' sanitaria locale
predisporra' all'interno degli elenchi di cui al comma precedente,
specifici settori riservati alle cooperative o consorzi di cooperative
senza fini di lucro.
Fermo restando il principio del libero accesso alle gare, puo' farsi
luogo a gare riservate alle cooperative o consorzi di cooperative
quando risulti manifestamente opportuna ed economicamente conveniente
la riserva stessa.
La determinazione compete al comitato di gestione mediante la
deliberazione di cui al precedente articolo 67, che dia logica e
tecnica esposizione dei motivi che sono a base di detta
determinazione.".
6) Il testo dell'articolo 70 della legge regionale 29 marzo 1980, n.
22 che concerne Norma per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio
e la disciplina della contabilita' dell'unita' sanitaria locale e' il
seguente:
"Art. 70 - Svolgimento delle gare
Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel
luogo e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di
invito.
Il presidente o un membro all'uopo delegato del comitato di gestione
procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla
conseguente aggiudicazione, redigendo il relativo verbale.
L'aggiudicazione rimane valida anche in mancanza della firma del
verbale da parte dell'aggiudicatario".
7) Il testo dell'articolo 71della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22
che concerne Norma per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e
la disciplina della contabilita' dell'unita' sanitaria locale e' il
seguente:
"Art. 71 - Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della
licitazione privata
Le gare, sia ad asta pubblica sia a licitazione privata, sono
aggiudicate in base ai seguenti criteri:
1) per i contratti dai quali derivi una entrata per l'unita' sanitaria
locale, al prezzo piu' alto rispetto a quello indicato nell'avviso di
asta o nella lettera di invito;
2) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'unita' sanitaria
locale, ferme restando per gli appalti delle opere pubbliche le
disposizioni di cui alle leggi 2 febbraio 1973, n. 14, 8 agosto 1977,
n. 584 e 3 gennaio 1978, n. 1:
a) al prezzo piu' basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei
servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere conformati
ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; ovvero
b) a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile
in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della
prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna,
il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualita', il carattere
estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla
vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso i criteri che saranno
applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel
capitolato di oneri o nel bando di gara, con precisazione dei
coefficienti attribuiti a ciascun elemento.
Per i contratti di cui al punto 2), lettera a) la unita' sanitaria
locale ha facolta' di rigettare con provvedimento motivato,
escludendole dalla gara, le offerte che risultino inferiori per oltre
il quindici per cento alla media delle offerte pervenute.".
8) Il testo dell'articolo 72 della legge regionale 29 marzo 1980, n.
22 che concerne Norma per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio
e la disciplina della contabilita' dell'unita' sanitaria locale e' il
seguente:
"Art. 72 - Appalto-concorso
E' ammessa la forma dell'appalto-concorso quando l'unita' sanitaria
locale ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e
dell'apporto di particolare competenza tecnica o di esperienza
specifica da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto
definitivo delle opere, dei lavori, dei servizi e delle forniture
escluse le somministrazioni.
Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini,
nelle forme e modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera o del
lavoro, o del servizio corredato dei relativi prezzi, con
l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese puo' essere
comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.
L'aggiudicazione, da parte del comitato di gestione, sulla base delle
proposte di una apposita commissione costituita con delibera del
comitato stesso, ha luogo in base all'esame comparativo di diversi
progetti, all'analisi dei prezzi relativi, tenuto conto degli elementi
tecnici ed economici delle singole offerte.
Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze
della unita' sanitaria locale, il comitato di gestione puo' indire un
nuovo appalto-concorso con l'eventuale adozione di nuove
prescrizioni".
9) Il testo dell'articolo 73 della legge regionale 29 marzo 1980, n.
22 che concerne Norma per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio
e la disciplina della contabilita' dell'unita' sanitaria locale e' il
seguente:
"Art. 73 - Trattativa privata
Il ricorso alla trattativa privata e' ammesso:
1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata
aggiudicata;
2) per l'acquisto di beni la cui produzione e' garantita da privativa
industriale o che una sola ditta puo' fornire con i requisiti tecnici
ed il grado di perfezione richiesti;
3) per l'acquisto o locazione di immobili;
4) quando l'urgenza degli acquisti, dei lavori e delle forniture di
beni o servizi dovute a circostanze imprevedibili da motivare
adeguatamente nel provvedimento, ovvero alla necessita' di fare
eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori
inadempienti, non consenta l'indugio della pubblica gara;
5) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni e consulenze
a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;
6) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e
che siano resi necessari da circostanze impreviste, da motivare
adeguatamente nel provvedimento per l'esecuzione dei lavori, a
condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano
essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione
principale, ovvero, benche' separabili, siano strettamente necessari
per completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi
complessivamente il 20 per cento dell'importo del contratto
originario;
7) quando trattasi di contratti di importo non superiore a Lire 150
milioni, con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino
ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento dei precedenti
lavori, forniture o servizi.
La trattativa privata puo' aver luogo solo quando siano state
interpellate almeno cinque ditte comprese negli elenchi di cui al
precedente articolo 69.
Con esclusione del caso previsto al punto 7), la ragione per la quale
si e' ricorso alla trattativa privata deve risultare nella
deliberazione di cui al precedente articolo 67.
In aderenza al disposto dell'ultimo comma dell'art. 28 della Legge
833/78 ed al fine di realizzare il piu' completo coordinamento della
attivita' delle Unita' sanitarie locali con quella dei Comuni, le
Unita' sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti
commi e dall'art. 66 della presente legge, possono convenzionarsi con
aziende comunali, consorziali o con societa' di capitali a prevalente
participazione degli Enti locali territoriali, per la fornitura di
medicinali, di materiale sanitario, di altri beni nonche' di servizi,
pur ricompresi all'art. 19 della Legge 132/68, quando previa apposita
indagine di mercato, evidenziano la convenienza, funzionalita' e
razionalita' di acquisire i suddetti beni e servizi tramite
convenzioni".
10) Il testo dell'articolo 74 della legge regionale 29 marzo 1980, n.
22 che concerne Norma per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio
e la disciplina della contabilita' dell'unita' sanitaria locale e' il
seguente:
"Art. 74 - Stipulazione dei contratti
Salvo il caso in cui nell'avviso d'asta o nella lettera di invito alla
licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione
tiene luogo del contratto, avvenuta l'aggiudicazione, si procede alla
stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni
dalla data dell'aggiudicazione ovvero dalla comunicazione di essa
all'impresa aggiudicataria.
Per la trattativa privata, la stipulazione del contratto deve aver
luogo parimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione
all'impresa dell'accettazione dell'offerta.
La comunicazione di cui al primo o secondo comma ha luogo entro dieci
giorni dall'aggiudicazione ovvero dall'accettazione dell'offerta.
Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla
stipulazione del contratto, l'ente ha facolta' di dichiarare decaduta
l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo
l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta del
risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della
prestazione.
L'ente provvede a restituire entro 10 giorni dall'aggiudicazione alle
ditte o persone non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori
eventualmente da esse in precedenza costituiti.
I contratti sono stipulati dal presidente del comitato di gestione o
da un suo delegato, in forma pubblica o privata, secondo le
disposizioni di legge; possono inoltre essere stipulate mediante:
1) scrittura privata firmata dall'offerente e dal presidente del
comitato di gestione o suo delegato;
2) obbligazione stesa appiedi sul capitolato;
3) atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta
l'offerta;
4) scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono
conclusi con ditte commerciali.
Il competente servizio dell'unita' sanitaria locale cura la tenuta del
registro sul quale sono annotati i contratti dopo la stipulazione.".
11) Il testo dell'articolo 75 della legge regionale 29 marzo 1980, n.
22 che concerne Norma per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio
e la disciplina della contabilita' dell'unita' sanitaria locale e' il
seguente:
"Art. 75 - Cauzione e penalita'
A garanzia dell'offerta e dell'esecuzione dei contratti le ditte
debbono prestare idonee cauzioni, salvo le particolari agevolazioni
previste per le cooperative o consorzi di cooperative.
Si puo' prescindere dalla cauzione definitiva qualora la ditta
contraente sia di notoria solidita', subordinatamente al miglioramento
del prezzo.
Si puo' prescindere inoltre dalla cauzione provvisoria a garanzia
dell'offerta qualora la ditta concorrente, vantando nei confronti
dell'unita' sanitaria locale un credito liquido ed esigibile per un
importo pari o superiore al 5% dell'ammontare presunto della
fornitura, ne faccia richiesta.
Si prescinde dalla cauzione definitiva nei casi in cui il contratto
non superi l'importo di Lire 25 milioni escluso ogni frazionamento,
ripetizione, completamento o ampliamento di precedenti lavori o
forniture.
Nel contratto debbono essere previste le penalita' per inadempienza o
ritardo nell'esecuzione del contratto".
12) Il testo dell'articolo 76 della legge regionale 29 marzo 1980, n.
22 che concerne Norma per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio
e la disciplina della contabilita' dell'unita' sanitaria locale e' il
seguente:
"Art. 76 - Condizioni e clausole contrattuali
I contratti devono avere termini e durata certi e per le spese
correnti non possono superare la scadenza del piano sanitario
regionale vigente alla stipulazione del contratto.
Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati piu' contratti se
non per comprovate ragioni di necessita' o di convenienza.
Le ragioni di necessita' o di convenienza di cui al comma precedente
devono essere indicate nella deliberazione di cui al precedente art.
67.
I contratti debbono contenere la clausola del termine di pagamento ai
sensi dell'art. 51 della presente legge.
I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere
per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente
eseguiti, finche' la revoca del mandato conferito alle persone stesse,
non sia notificato all'unita' sanitaria locale nelle forme di legge.
La notifica rimane priva di effetto per gli ordini di pagamento che
risultino emessi. Tuttavia, il creditore potra' effettuare tale
notifica al tesoriere o all'agente incaricato di eseguire il
pagamento".
13) Il testo dell'articolo 77 della legge regionale 29 marzo 1980, n.
22 che concerne Norma per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio
e la disciplina della contabilita' dell'unita' sanitaria locale e' il
seguente:
"Art. 77 - Servizi eseguiti in economia
Con atto deliberativo del comitato di gestione e' approvato il
regolamento per i servizi o forniture eseguiti in economia.
Il regolamento, oltre a stabilire i limiti di somma per gruppi
omogenei di servizi o forniture dovra' essere conforme al disposto dei
successivi articoli 78, 79, 80.".
14) Il testo dell'articolo 78 della legge regionale 29 marzo 1980, n.
22 che concerne Norma per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio
e la disciplina della contabilita' dell'unita' sanitaria locale e' il
seguente:
"Art. 78 - Esecuzione dei lavori in economia
I lavori in economia possono essere esclusivamente eseguiti in
amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o
appositamente noleggiati e con personale dell'unita' sanitaria
locale".
15) Il testo dell'articolo 79 della legge regionale 29 marzo 1980, n.
22 che concerne Norma per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio
e la disciplina della contabilita' dell'unita' sanitaria locale e' il
seguente:
"Art. 79 - Provviste in economia
Le provviste in economia possono essere eseguite previo interpello di
almeno tre ditte comprese nell'elenco di cui al precedente art. 69,
per preventivi od offerte contenenti le condizioni di esecuzione, le
modalita' di pagamento ed ogni altra condizione ritenuta utile
dall'unita' sanitaria locale.
Quando si tratti di acquisti di materiali di consumo di importo non
superiore a 5 milioni di Lire e di immediato impiego puo' prescindersi
da quanto previsto al comma precedente.".
16) Il testo dell'articolo 80 della legge regionale 29 marzo 1980, n.
22 che concerne Norma per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio
e la disciplina della contabilita' dell'unita' sanitaria locale e' il
seguente:
"Art. 80 - Casi particolari di ricorso al sistema in economia
Possono essere eseguiti in economia, indipendentemente dal relativo
importo:
a) le provviste ed i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di
un contratto, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per
assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso;
b) i lavori di completamento e di riparazione in dipendenza di
deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano
state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o
ditte;
c) le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative
assicurazioni.".
17) Il testo dell'articolo 81, commi 3 e 5 della legge regionale 29
marzo 1980, n. 22 che concerne Norma per l'utilizzazione e la gestione
del patrimonio e la disciplina della contabilita' dell'unita'
sanitaria locale e' il seguente:
"Art. 81 - Unioni d'acquisto e pre-trattative regionali
(omissis)
Le norme del presente Capo si applicano anche ai contratti d'acquisto
in unione.
(omissis)
In tale caso il ricorso alla trattativa privata e' consentito anche in
carenza dei presupposti di cui al precedente art. 73.".
18) Il testo dell'articolo 4, comma 6 , lettera b) della legge
regionale 12 maggio 1994, n. 19 che concerne Norme per il riordino del
Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n.
502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517 e' il seguente:
"Art. 4 - Istituzione delle Aziende-USL
(omissis)
b) unita' operative, quali strutture organizzative complesse del
dipartimento che aggregano risorse professionali di tipo medico,
infermieristico, tecnico, amministrativo e finanziario e assicurano la
direzione e l'organizzazione delle attivita' di competenza, nel
rispetto degli indirizzi aziendali, degli obiettivi e dei criteri
definiti nell'ambito del dipartimento di appartenenza.
(omissis)".
19) Il testo dell'articolo 27, commi 4, 7 e 9 della legge regionale 20
dicembre 1994, n. 50 che concerne Norme in materia di programmazione,
contabilita', contratti e controllo delle aziende unita' sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere e' il seguente:
"Art. 27 - Disciplina dell'attivita' contrattuale
(omissis)
4. I contratti per le forniture di carattere ricorrente hanno di
regola, durata annuale, salva l'opportunita' di una maggiore durata
che, comunque, non potra' superare i nove mesi.
(omissis)
7. E' ammesso il ricorso alla trattativa privata e al sistema in
economia nei casi previsti dai successivi articoli.
(omissis)
9. Nell'ambito delle norme della presente legge, le modalita' inerenti
alla formazione e alla esecuzione dei contratti delle Aziende,
all'interno del processo di budget, sono disciplinate con apposito
regolamento sulla base degli indirizzi che saranno emanati dalla
Giunta regionale entro centottanta giorni dalla entrata in vigore
della presente legge.".
20) Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 20 dicembre 1994,
n. 50 che concerne Norme in materia di programmazione, contabilita',
contratti e controllo delle aziende unita' sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere e' il seguente:
"Art. 29 - Deliberazione a contrattare e stipulazione dei contratti
1. Nell'ambito della programmazione degli acquisti, il Direttore
generale adotta apposito atto deliberativo indicante il fine che con
il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalita' di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono a fondamento.
2. Alla stipulazione dei contratti in forma pubblica o privata,
secondo le disposizioni del diritto comune o con ordine scritto,
mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio,
provvede il Direttore generale o un suo delegato.".
21) Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 20 dicembre 1994,
n. 50 che concerne Norme in materia di programmazione, contabilita',
contratti e controllo delle aziende unita' sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere e' il seguente:
"Art 30 - Trattativa privata
1.  Il ricorso alla trattativa privata e' consentito nei casi e
secondo le modalita' di cui alla normativa comunitaria ed alle
relative disposizioni di recepimento e/o attuazione.
2. Per i contratti di importo inferiore a quello previsto per
l'applicazione delle disposizioni dell'Unione Europea vigenti in
materia e' sempre consentito il ricorso alla trattativa privata previo
interpello di almeno cinque ditte al fine di procedere ad un confronto
concorrenziale. Non e' necessario far luogo alla trattativa privata
plurima nei seguenti casi:
a) per l'acquisto di beni la cui fatturazione o consegna a causa di
particolarita' tecniche artistiche o per ragioni attinenti alla
protezione dei diritti di esclusiva non possono essere affidate che ad
un fornitore determinato;
b) per l'acquisto o locazione di immobili la cui peculiarita' va
adeguatamente motivata nel provvedimento;
c) quando l'urgenza dei lavori, degli acquisti, e delle forniture di
beni o servizi dovuta a circostanze imprevedibili da motivare
adeguatamente nel provvedimento, ovvero la necessita' di fare eseguire
le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti,
non consenta l'indugio della pubblica gara;
d) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni e consulenze
a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;
e) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e
che siano resi necessari da circostanze evidenziatesi successivamente
e non oggettivamente prevedibili, da motivare adeguatamente nel
provvedimento per l'esecuzione dei lavori, a condizione che siano
affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od
economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero benche'
separabili, siano strettamente necessari per completamento dei lavori
e che il loro ammontare non superi complessivamente il venti per cento
dell'importo del contratto originario".
22) Il testo dell'articolo 31, comma 2 della legge regionale 20
dicembre 1994, n. 50 che concerne Norme in materia di programmazione,
contabilita', contratti e controllo delle aziende unita' sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere e' il seguente:
"Art. 31 - Unioni d'acquisto ed altre forme di collaborazione
(omissis)
2. Le norme del Titolo VI si applicano anche ai contratti d'acquisto
in unione.".
23) Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 20 dicembre 1994,
n. 50 che concerne Norme in materia di programmazione, contabilita',
contratti e controllo delle aziende unita' sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere e' il seguente:
"Art. 33 - Acquisti in economia
1. Il regolamento dell'Azienda, di cui al comma 9 dell'articolo 27,
determina la natura ed il limite massimo di valore degli acquisti che
possono farsi in economia, tra quelli per assicurare il normale
funzionamento dell'Azienda, l'urgente provvista di materie prime e
beni e le riparazioni non eccedenti l'ordinaria manutenzione degli
impianti, dei macchinari e degli stabili.
2. Alla effettuazione degli acquisti di cui al comma 1 si provvede,
anche in forma decentrata, nei limiti e secondo le modalita' stabilite
nel regolamento di cui al comma 9 dell'articolo 27, previa
determinazione da parte del Direttore generale delle relative
competenze e responsabilita', nonche' delle modalita' di
rendicontazione".
NOTE ALL'ART. 20
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 125, comma 11  del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 che concerne Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE e' il seguente:
"Art. 125 - Lavori, servizi e forniture in economia
(omissis)
11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila
euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante
cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parita' di trattamento, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite
elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, e' consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
(omissis)"
2) Il testo dell'articolo 15 , comma 4, lettera b) che concerne
Disposizioni in materia di forniture e servizi e' il seguente:
"Art. 15 - Trattativa privata
(omissis)
b) le componenti ideativo-progettuali dei servizi di programmazione e
pianificazione del territorio, editoriali, di informazione e
promozione pubblicitaria, qualora tali componenti siano scindibili
dalle attivita' strumentali e connesse, anche propedeutiche;
(omissis)".
3) Il testo dell'articolo 16, che concerne Disposizioni in materia di
forniture e servizi e' il seguente:
"Art. 16 - Procedura in economia
1. I contratti aventi ad oggetto forniture e/o servizi di importo
stimato non superiore a 5.000 Euro, necessari per il funzionamento
degli uffici dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 sono affidati
in economia.
2. Possono inoltre essere affidati in economia le forniture ed i
servizi il cui importo stimato, in relazione al singolo contratto, non
sia superiore a 25.000 Euro, quando la natura degli stessi renda
antieconomico, irrealizzabile o pregiudizievole il ricorso ad altre
procedure. L'affidamento e' consentito nel rispetto dei principi di
rotazione, del divieto di artificiosa suddivisione, dell'obbligo di
motivazione in relazione alle disposizioni vigenti.
3. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 individuano le modalita'
procedurali per le spese e le tipologie di forniture e servizi da
affidare in economia".
4) Il testo dell'articolo 26, comma 5 della  legge regionale 28 luglio
2004, n. 17 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio
pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione e'
il seguente:
"Art. 26 - Disposizioni particolari per la gestione delle attivita'
giornalistiche
(omissis)
5. Oltre ai casi previsti dall'articolo 15 della legge regionale 25
febbraio 2000, n. 9 (Disposizioni in materia di forniture e servizi)
il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di servizi
editoriali, di informazione e di comunicazione, e' ammesso qualora
l'affidamento abbia ad oggetto servizi di importo non superiore a
150.000,00 Euro. In tale caso non si applica l'articolo 15, comma 6
della legge regionale n. 9 del 2000".
Comma 2
5) Il testo dell'articolo 2 del Regolamento regionale 14 marzo 2001,
n. 6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e
per il funzionamento delle casse economali e' il seguente:
"Art. 2 - Programmazione dell'attivita' contrattuale
1. I programmi per l'acquisizione di beni e servizi indicano gli
obiettivi che si intendono perseguire e le azioni richieste per il
loro raggiungimento con l'indicazione delle risorse finanziarie a tal
fine necessarie.
2. I programmi sono predisposti con riferimento ai capitoli di
bilancio e il loro importo deve essere determinato in relazione agli
stanziamenti e tenendo conto della necessita' di soddisfare eventuali
esigenze straordinarie, non prevedibili in fase di programmazione, e
di assicurare la copertura finanziaria delle spese per gli affidamenti
in economia di cui all'art. 16, nonche' dei contratti in essere.
3. Le Direzioni generali formulano i programmi relativi all'attivita'
contrattuale da realizzare con fondi di settore, nel corso
dell'esercizio finanziario. La Direzione generale Risorse finanziarie
e strumentali, predispone il programma relativo all'acquisizione di
beni e servizi di contenuto standardizzato che siano di uso comune
alla generalita' degli uffici e necessari al loro funzionamento.
4. I programmi per l'acquisizione di beni e servizi sono approvati
dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
quello a cui i programmi si riferiscono, possono essere integrati e
modificati nel rispetto delle modalita' di cui ai commi precedenti, e
sono pubblicati ai sensi dell'art. 13 della legge.
5. I programmi che prevedano l'acquisizione di beni e servizi (non
standardizzati) tramite procedure di gara sono trasmessi al Servizio
Patrimonio e Provveditorato per gli adempimenti di cui all'art. 6,
commi 1 e 2".
6) Il testo dell'articolo 3 del Regolamento regionale 14 marzo 2001,
n. 6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e
per il funzionamento delle casse economali e' il seguente:
"Art. 3 - Modifiche dei programmi e contratti urgenti
1. La Giunta regionale integra e modifica i programmi di cui all'art.
2, di norma in occasione delle variazioni di bilancio.
2. Qualora, nei limiti di cui all'art. 5, comma 2, lett. e) della
legge, sia necessario procedere ad acquisizioni non previste nei
programmi e l'urgenza non ne consenta il previo adeguamento, il
Direttore generale del settore interessato provvede motivatamente
all'avvio della procedura contrattuale, assumendo il relativo impegno
di spesa.
3. Nei casi di cui al comma 2, dell'avvio della procedura e' data
comunicazione, entro 15 giorni, alla Giunta regionale per la ratifica
da effettuare in occasione del primo atto successivo finalizzato
all'adeguamento dei programmi e, in mancanza, entro la fine
dell'esercizio finanziario".
7) Il testo dell'articolo 4 del Regolamento regionale 14 marzo 2001,
n. 6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e
per il funzionamento delle casse economali e' il seguente:
"Art. 4 - Attuazione dei programmi
1. Alla Direzione generale Risorse finanziarie e strumentali, Servizio
Patrimonio e Provveditorato, compete l'adozione di tutti gli atti
necessari all'individuazione del contraente con riferimento alle gare
per le acquisizioni di beni e servizi di contenuto standardizzato che
siano di uso comune alla generalita' degli uffici e necessari al loro
funzionamento.
2. Alla Direzione generale Risorse finanziarie e strumentali, Servizio
Patrimonio e Provveditorato, compete, altresi', l'adozione degli atti
di cui all'art. 5, comma 2, lett. b), c) e d) della legge, con
riferimento alle procedure di gara per le acquisizioni di beni e
servizi non standardizzati.
3. L'individuazione degli elementi di cui all'art. 5, comma 2, lett.
a) della legge nonche' la predisposizione dei capitolati speciali,
relativi all'acquisizione di beni e servizi non standardizzati,
competono alla Direzione generale interessata alla procedura
contrattuale di acquisizione, che li trasmette alla Direzione generale
Risorse finanziarie e strumentali, Servizio Patrimonio e
Provveditorato, per gli adempimenti di cui al comma 2.
4. Qualora si proceda ad affidamento diretto ai sensi della normativa
vigente, l'adozione degli atti a tal fine necessari compete alla
Direzione generale interessata alla procedura contrattuale di
acquisizione.
5. In deroga ai commi 2 e 3, gli atti di programmazione dell'attivita'
contrattuale di settore possono affidare alle singole Direzioni
generali competenze specifiche in ordine alle procedure di gara
necessarie ai fini delle acquisizioni stesse, fino al limite di
100.000 Euro.".
8) Il testo dell'articolo 5 del Regolamento regionale 14 marzo 2001,
n. 6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e
per il funzionamento delle casse economali e' il seguente:
"Art. 5 - Articolazione delle competenze
1. Ciascun Direttore generale, con propri atti di organizzazione,
individua l'articolazione delle competenze dirigenziali relative
all'attuazione dei programmi e allo svolgimento dell'attivita'
contrattuale.
2. La Direzione generale, nel cui ambito e' incardinata la struttura
organizzativa preposta allo svolgimento della procedura di scelta del
contraente, provvede all'approvazione del contratto, nonche' all'avvio
della procedura contrattuale ai sensi dell'art. 3, comma 2.
3. Il dirigente di cui all'art. 11, commi 1 e 2 della legge e', salvo
diversa determinazione del Direttore generale di cui al comma 2,
individuato nel Responsabile del Servizio preposto allo svolgimento
della procedura di scelta del contraente".
9) Il testo dell'articolo 16 del Regolamento regionale 14 marzo 2001,
n. 6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e
per il funzionamento delle casse economali e' il seguente:
"Art. 16 - Procedure in economia
1. I contratti aventi ad oggetto forniture e/o servizi di importo
stimato non superiore a 5.000 Euro, necessari per il funzionamento
degli uffici regionali sono affidati in economia.
2. Possono inoltre essere affidati in economia, nel limite di importo
fissato nell'art. 16, comma 2 della legge, le seguenti tipologie di
forniture e servizi:
a) riparazioni e manutenzioni di veicoli ed acquisti necessari per il
loro funzionamento;
b) acquisto, manutenzione e riparazioni di beni mobili e materiali
occorrenti per il funzionamento degli uffici;
c) locazione di immobili e noleggio di beni mobili e strumenti per il
soddisfacimento di esigenze temporanee e di breve durata;
d) acquisto di libri, pubblicazioni e materiale documentario,
abbonamenti a periodici, ad agenzie di informazione e a banche dati;
e) rilegatura, riproduzione, stampa di materiale documentario;
f) trasporti, noli, spedizioni imballaggio, magazzinaggio,
facchinaggio e relative attrezzature;
g) pulizia e interventi per l'igiene e la salubrita' dei locali in uso
agli uffici, loro custodia;
h) illuminazione, riscaldamento e fornitura di acqua, gas ed energia
elettrica, nonche' servizi telefonici e di telecomunicazione e
relative spese di allacciamento;
i) partecipazione od organizzazione di convegni, congressi, seminari e
manifestazioni similari, ivi comprese le necessarie acquisizioni di
beni e servizi;
j) materiali occorrenti per la sicurezza degli impianti e per la
protezione del personale;
k) organizzazione e partecipazione del personale in servizio ad
attivita' di formazione, nel territorio italiano o all'estero;
l) acquisto e/o stampa di materiale per lo svolgimento di attivita' di
formazione per il personale in servizio;
m) servizi per i centri di elaborazione dati e per gli impianti di
meccanizzazione e di automazione;
n) iscrizione ad enti ed associazioni nazionali ed internazionali
qualora sia richiesta per l'acquisizione di beni e servizi di cui al
presente comma
o) divulgazione e pubblicazione di bandi, avvisi e trasmissione delle
informazioni;
p) rilievi planoaltimetrici, aerofotogrammetrici, topografici;
q) indagini geognostiche, geologiche, strutturali, batimetriche;
r) studi idraulici, idrologici;
s) attivita' tecniche di supporto per frazionamenti;
t) misure di portata e di trasporto solido.".
10) Il testo dell'articolo 17 del Regolamento regionale 14 marzo 2001,
n. 6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e
per il funzionamento delle casse economali e' il seguente:
"Art. 17 - Soggetti competenti a concludere i contratti per procedure
in economia
1. Le spese in economia sono autorizzate, nel rispetto degli importi
previsti dagli atti di programma, dal Responsabile del Servizio
Patrimonio e Provveditorato sui capitoli di bilancio relativi a beni e
servizi standardizzati, dai Responsabili di Servizio ovvero dai
Direttori generali sui capitoli di spesa di loro competenza nonche'
entro i limiti dei budget eventualmente assegnati dagli atti di
programma di acquisizione di beni e servizi.
2. Il Responsabile del Servizio Patrimonio e Provveditorato puo',
nell'ambito dei fondi definiti per le proprie autorizzazioni di spesa,
delegare ai cassieri economi periferici, di cui all'art. 25,
l'ordinazione di spese singolarmente non superiori a 750 Euro per
minute forniture di beni e servizi di tipo standardizzato, previa
definizione di specifici budget.".
11) Il testo dell'articolo 18 del Regolamento regionale 14 marzo 2001,
n. 6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e
per il funzionamento delle casse economali e' il seguente:
"Art. 18 - Modalita' di scelta del contraente per procedure in
economia
1. Agli affidamenti di cui all'art. 16, comma 1 si procede previo
sondaggio esplorativo sulle condizioni di mercato, salvo che la
specialita' o l'urgenza rendano necessario il ricorso o l'affidamento
ad un esecutore determinato.
2. Gli affidamenti di cui all'art. 16, comma 2 sono preceduti da
indagini di mercato richiedendo almeno tre preventivi-offerta
formulati sulla base degli elementi essenziali della prestazione
richiesta. L'affidamento diretto, previa richiesta di un solo
preventivo-offerta, e' consentito qualora sussistano ragioni di
motivata specialita' o urgenza. Qualora non sia possibile
predeterminare con sufficiente approssimazione l'entita' delle
prestazioni da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo,
non superiore comunque all'anno finanziario, si procede previa
acquisizione di almeno tre preventivi-offerta validi per il periodo di
tempo previsto. L'affidatario da' esecuzione al contratto in
conformita' a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si
verifichi, nel rispetto dei limiti di spesa.".
12) Il testo dell'articolo 19 del Regolamento regionale 14 marzo 2001,
n. 6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e
per il funzionamento delle casse economali e' il seguente:
"Art. 19 - Ordinazione e conclusione dei contratti per procedure in
economia
1. L'ordinazione delle forniture e dei servizi a seguito degli
affidamenti con procedura in economia di cui all'art. 16, comma 1, e'
predisposta a mezzo di appositi buoni, firmati dai soggetti di cui
all'art. 17. Il contratto si intende concluso all'atto
dell'accettazione dei buoni stessi da parte dei contraenti.
2. L'ordinazione, delle forniture e dei servizi a seguito degli
affidamenti con procedura in economia di cui all'art. 16, comma 2, e'
effettuata dai soggetti di cui all'art. 17 con atti che dovranno
essere sottoscritti per accettazione dall'assuntore o dal legale
rappresentante, e dovranno contenere le condizioni di esecuzione delle
forniture e dei servizi, i relativi prezzi, le eventuali penali in
caso di inadempienza, le modalita' di pagamento.
3. Le spese in economia devono riguardare contratti riferiti a beni e
servizi conclusi entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di
riferimento.".
13) Il testo dell'articolo 20 del Regolamento regionale 14 marzo 2001,
n. 6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e
per il funzionamento delle casse economali e' il seguente:
"Art. 20 - Impegno di spesa per procedure in economia
1. Nell'ambito della programmazione dell'attivita' contrattuale di cui
all'art. 2 la Giunta regionale stabilisce le risorse finanziarie da
destinare alle spese da effettuarsi con procedure in economia.
2. L'impegno di spesa e' assunto dai Direttori generali
cumulativamente. Dove la natura della spesa lo richieda, il Direttore
generale competente puo' assegnare budget di spesa alle singole
Direzioni generali.".
14) Il testo dell'articolo 21 del Regolamento regionale 14 marzo 2001,
n. 6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e
per il funzionamento delle casse economali e' il seguente:
"Art. 21 - Liquidazione delle spese per procedure in economia
1. Le fatture, note o altri documenti fiscali relativi alle spese
derivanti da affidamenti in economia non possono essere ammessi al
pagamento se non sono corredati dall'autorizzazione di spesa, dal
certificato di conformita' di cui all'art. 30, comma 1 della legge, ad
esclusione dei documenti di spesa relativi ad utenze e a spese di
importo inferiore a Euro 50,00, dal visto di liquidazione e, ove
necessario, dalla dichiarazione di presa in carico dei beni
acquisiti.
2. La documentazione di spesa, con esclusione per le spese autorizzate
tramite l'istituto del funzionario delegato, e' trasmessa per il
pagamento al cassiere economo centrale o periferico".
15) Il testo dell'articolo 22 del Regolamento regionale 14 marzo 2001,
n. 6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e
per il funzionamento delle casse economali e' il seguente:
"Art. 22 - Spese di rappresentanza
1. Sono da considerarsi di rappresentanza le spese funzionali
all'attivita' di relazione istituzionale della Regione nell'ambito dei
rapporti esterni, con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai fini
istituzionali e rappresentativi della Giunta regionale, del suo
Presidente, degli assessori e dei consiglieri delegati alla
Presidenza, purche' tali spese siano riferibili alle esigenze inerenti
la carica rivestita.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ripartisce budget
di spesa per ciascuno dei soggetti di cui al comma 1.
3. Le spese di rappresentanza, debbono essere autorizzate dal
Presidente o dai singoli membri della Giunta, o dai consiglieri
delegati alla Presidenza, mediante apposito buono, ciascuno con
riferimento alle proprie funzioni.
4. I relativi rimborsi o contabilizzazione sono effettuati sulla base
della richiesta dell'interessato cui compete conservare la
documentazione concernente le spese sostenute.
5. Sono altresi' da considerarsi di rappresentanza le spese per
l'organizzazione e la partecipazione a iniziative riguardanti
convegni, seminari, congressi e altre manifestazioni varie di
rappresentanza. La Giunta regionale programma la relativa spesa. Tali
spese fino ad un importo stimato non superiore a 5.000 Euro, sono
autorizzate con lettera dal Presidente o dai singoli membri della
Giunta. L'organizzazione e la partecipazione a iniziative riguardanti
convegni, seminari, congressi e altre manifestazioni varie di
rappresentanza di importo non superiore a 25.000 Euro vengono
realizzate secondo le modalita' di cui all'art. 16, secondo comma e
sono autorizzate con lettera dal Presidente o dai singoli membri della
Giunta.
6. L'organizzazione e la partecipazione a iniziative riguardanti
convegni, seminari, congressi e altre manifestazioni varie di
rappresentanza di importo superiore a 25.000 Euro, specificatamente
individuate nell'atto di programma, vengono singolarmente impegnate
con atto del Direttore generale alle Risorse finanziarie e
strumentali.
7. Le strutture di rappresentanza della Regione in Roma e presso la
CEE possono effettuare, inoltre, le spese di cui ai commi 5 e 6 con
riferimento al budget autorizzato dal Presidente, anche con carta di
credito aziendale e sono dal Dirigente responsabile della struttura
opportunamente rendicontate.
8. La Direzione generale alla Presidenza garantisce il monitoraggio
delle iniziative autorizzate e la loro congruenza al programma
deliberato.".
16) Il testo dell'articolo 23 del Regolamento regionale 14 marzo 2001,
n. 6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e
per il funzionamento delle casse economali e' il seguente:
"Art. 23 - Cassa economale
1. Sulla base delle deliberazioni della Giunta regionale in materia di
organizzazione delle Direzioni generali e dei Servizi, la struttura
Cassa economale della Direzione generale Risorse finanziarie e
strumentali, e' distinta in una cassa centrale ed in casse economali
periferiche. All'assegnazione del fondo economale provvede la Giunta
con propri atti.
2. Il Direttore generale Risorse finanziarie e strumentali nomina il
Cassiere economo centrale, il suo sostituto, i cassieri economi
periferici ed i loro sostituti nell'ambito dei collaboratori
appartenenti, di norma, alla categoria non inferiore alla D, nonche'
gli agenti contabili della Cassa centrale e gli agenti contabili di
cui all'art. 24, comma 5 qualora sussistano le condizioni ivi
previste. Coerentemente con quanto previsto, l'Amministrazione
provvede ad adeguare le professionalita' necessarie allo svolgimento
di tali attivita', al fine di omogenizzarne le competenze e la
categoria d'inquadramento.
3. Il fondo economale viene costituito mediante la emissione di un
mandato di pagamento a favore del Cassiere economo della Regione,
sull'apposito capitolo delle partite di giro - Parte Spesa - dell'anno
di competenza. Il fondo si estingue ogni anno per l'intero importo,
con emissione di reversale sul corrispondente capitolo di Parte
Entrata - della competenza dell'esercizio, per essere restituito con
emissione di mandato sul capitolo in partite di giro della competenza
dell'esercizio successivo. Tale mandato viene quietanzato con la
ricevuta di versamento del fondo dell'anno precedente, senza dar corso
a movimenti di denaro. Se per il nuovo anno il fondo viene aumentato,
il Cassiere economo quietanzera' il mandato per la parte eccedente
l'importo del fondo dell'anno precedente.
4. Il fondo economale centrale ed i fondi economali delle casse
periferiche sono resi disponibili in conti correnti bancari presso gli
istituti di credito che gestiscono la Tesoreria regionale. Gli
interessi netti maturati sui conti sono versati al bilancio regionale
direttamente a cura degli incaricati alla scadenza del periodo di
maturazione e, in ogni caso, all'estinzione del conto corrente.
5. Da tali conti il Cassiere economo centrale e i cassieri economi
periferici, ciascuno per il proprio conto corrente, effettueranno
prelievi a mezzo assegni bancari, in contante e tramite "bancomat" per
dotarsi di mezzi liquidi.
6. La Regione provvede, secondo le disposizioni previste dalle leggi
in vigore, ad assicurare i rischi derivanti da furto, incendio e
rapina di denaro e valori custoditi dagli incaricati. E' altresi'
assicurato il rischio per l'attivita' di portavalori svolta dai
dipendenti regionali sulla base del presente regolamento. E' fatto
comunque obbligo agli incaricati di assumere le necessarie cautele
onde evitare la perdita dei valori in custodia, da detenere in
contanti presso l'ufficio in apposite casseforti, nei limiti delle
somme assicurate.
7. Nel corso dell'anno, a periodi non superiore al trimestre, tenendo
presente l'esigenza di conservare una disponibilita' sul fondo di
cassa congrua rispetto alle necessita', e comunque alla fine
dell'esercizio, il Cassiere economo centrale dovra' presentare il
rendiconto analitico delle spese economali articolate per capitoli di
bilancio, e corredato di tutta la documentazione giustificativa della
spesa e dei pagamenti effettuati, al Direttore generale Risorse
finanziarie e strumentali per l'approvazione.
8. Sulla base del rendiconto approvato, la Ragioneria regionale
disporra' il reintegro del fondo stesso. Il Cassiere economo centrale
provvedera' a sua volta d'ufficio al reintegro dei fondi delle casse
economali periferiche.".
17) Il testo dell'articolo 24 del Regolamento regionale 14 marzo 2001,
n. 6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e
per il funzionamento delle casse economali e' il seguente:
"Art. 24 - Pagamenti effettuabili tramite la Cassa economale centrale
1. Coi fondi della Cassa economale si provvede ai pagamenti
concernenti le spese di cui all'art. 16, alle spese di rappresentanza
di cui all'art. 22 ed alle anticipazioni di cui all'art. 33.
2. L'incaricato del servizio di Cassa economale centrale della Regione
provvede al pagamento di spese per le quali sono necessarie procedure
piu' tempestive o comunque idonee a garantire la loro puntuale
effettuazione, entro scadenze predeterminate.
3. Possono in ogni caso essere pagate attraverso la Cassa economale
centrale, senza limite di importo, le seguenti spese:
a) spese di allacciamento e di fornitura dei pubblici servizi (acqua,
gas ed energia elettrica);
b) oneri di riscaldamento e spese condominiali, non comprese nei
canoni d'affitto;
c) canoni radiofonici e televisivi;
d) canoni telefonici e spese di allacciamento;
e) tasse, imposte ed altri diritti erariali;
f) spese postali e di telecomunicazione;
g) carte e valori bollati;
h) spese di registro e contrattuali;
i) oneri e dei diritti di sdoganamento;
j) buoni pasto;
k) spese per i pedaggi autostradali;
l) spese sostenute dai dipendenti autorizzati per l'ingresso alle
manifestazioni fieristiche;
m) premi di assicurazione;
n) tessere e biglietti per i pubblici servizi di trasporto;
o) spese per il trasporto dei dipendenti autorizzati o degli
amministratori nel caso in cui non sia previsto il trattamento di
missione, e sia impossibile l'uso del mezzo pubblico;
p) inserzioni di carattere obbligatorio e per bandi di concorso sulla
stampa periodica e nella Gazzetta Ufficiale;
q) spese per diritti di segreteria e per il rilascio di
documentazioni, di copie di fogli catastali e di certificazioni in
genere;
r) spese autorizzate dal Responsabile del Servizio Ragioneria e
Credito sempreche' si verifichino i presupposti previsti al comma 2.
4. Al pagamento delle predette spese la Cassa economale centrale
provvede direttamente a seguito di richiesta dei Responsabili delle
strutture organizzative competenti, corredata della documentazione di
spesa di cui all'art. 21.
5. In casi eccezionali, per il periodo strettamente necessario
all'espletamento della funzione, le somme necessarie ai pagamenti
possono essere affidate ad agenti contabili individuati con atto del
Direttore generale Risorse finanziarie e strumentali, su segnalazione
della struttura organizzativa interessata, dal quale risultino la
causale dei pagamenti, gli importi ed i beneficiari. L'agente
contabile ha l'obbligo di consegnare all'incaricato della Cassa
economale centrale, non appena effettuato il pagamento, la
documentazione di spesa regolarmente liquidata e quietanzata.".
18) Il testo dell'articolo 25 del Regolamento regionale 14 marzo 2001,
n. 6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e
per il funzionamento delle casse economali e' il seguente:
"Art. 25 - Casse economali periferiche
1. Con atto del Direttore generale Risorse finanziarie e strumentali
viene determinata l'entita' dei fondi economali assegnati agli uffici
periferici della Regione. La costituzione dei fondi viene effettuata
attraverso il Cassiere economo centrale.
2. I movimenti di cassa fra la Cassa economale centrale e quelle degli
uffici periferici sono registrati separatamente dagli altri.
3. L'incaricato dell'ufficio periferico gestisce il fondo economale
nei limiti d'importo e di tipologia di spesa e con le modalita'
sottoindicate:
a) pagamento delle spese, di cui all'art. 17, comma 2, singolarmente
non superiori a 750 Euro, per minute forniture di beni e servizi di
tipo standardizzato;
b) pagamento delle spese previste all'art. 24, comma 3;
c) pagamento delle spese effettuate in economia previste all'art. 16,
relative alla struttura di appartenenza.
4. Gli incaricati dei servizi, prima di effettuare qualsiasi
pagamento, accertano la relativa disponibilita' sul fondo di cassa,
tenuto conto delle spese aventi una scadenza prefissata.
5. L'ordinazione delle spese, di cui all'art. 17, comma 2, avviene
facendo ricorso ad appositi buoni d'ordinazione, firmati dal cassiere
economo periferico.
6. Il pagamento delle spese e' effettuato previa attestazione, del
cassiere economo periferico a seguito dei documenti contabili
corredati della documentazione di spesa di cui al comma 1 dell'art.
21.
7. I buoni di pagamento debbono in ogni caso riportare la doppia firma
del funzionario incaricato e del Responsabile del Servizio. I buoni
fino a 750 Euro possono riportare la sola firma del Cassiere economo.
8. Lo stesso funzionario redige almeno trimestralmente, un rendiconto
in cui le spese sostenute vengono raggruppate in ordine cronologico,
per capitolo ed articolo di spesa del bilancio con l'esclusione delle
eventuali anticipazioni, da registrarsi separatamente.
9. Il Cassiere economo centrale controlla i rendiconti e formula la
proposta di approvazione al Direttore generale Risorse finanziarie e
strumentali.
10. Il Cassiere economo centrale, una volta ottenuta la
reintegrazione, versera' immediatamente gli importi ai singoli
responsabili dei fondi economali periferici".
19) Il testo dell'articolo 26 del Regolamento regionale 14 marzo 2001,
n. 6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e
per il funzionamento delle casse economali e' il seguente:
"Art. 26 - Pagamenti sulla Cassa economale
1. I pagamenti vengono effettuati a mezzo degli addetti al servizio di
cassa in base a buoni di pagamento, numerati progressivamente,
compilati con procedure automatizzate o da staccarsi da un registro a
ricalco a madre e figlia, emessi dal Cassiere economo. Per le spese di
cui all'art. 24, comma 3, il buono di pagamento costituisce anche
buono di ordinazione.
2. Per l'estinzione dei titoli di pagamento possono essere applicate
le seguenti modalita' e procedure, secondo le scelte operate dal
creditore:
a) in contanti;
b) con assegno bancario a firma dei cassieri economi, o dei loro
sostituti;
c) con assegno circolare non trasferibile intestato al creditore da
inviarsi con avviso di raccomandata o assicurata e spese a carico del
richiedente;
d) con bonifico bancario, anche elettronico con gestione tramite
remote banking;
e) con versamento postale mediante apposito bollettino con spese a
carico del richiedente;
f) con vaglia postale ordinario o vaglia internazionale con tassa e
spesa a carico del richiedente;
g) con carta di credito aziendale nei casi in cui e' ammessa e con le
modalita' definite dal Direttore generale Risorse finanziarie e
strumentali
h) addebito diretto sul conto corrente bancario dove sono conservati i
fondi della Cassa economale centrale o periferica.".
20) Il testo dell'articolo 27 del Regolamento regionale 14 marzo 2001,
n. 6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e
per il funzionamento delle casse economali e' il seguente:
"Art. 27 - Quietanza del buono di pagamento
1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 26, il creditore
firma per quietanza l'originale del buono di pagamento che l'Economo
unira' al rendiconto come documentazione di prova. La firma di
quietanza puo' essere apposta sull'originale della fattura. In questo
caso sul buono dovra' essere fatta espressa menzione della quietanza.
2. Nel caso di cui alla lettera c) fara' fede la matrice dell'assegno
circolare e l'avviso di ricevuta della raccomandata o assicurata.
3. Nel caso di cui alle lettere d) ed h) fara' fede la ricevuta
bancaria per i bonifici manuali, e la registrazione del movimento a
mezzo on-banking per i bonifici elettronici e per l'addebito diretto.
4. Nel caso di cui alle lettere e) ed f) e' sufficiente, a prova del
pagamento, la cedola di versamento postale, che dovra' essere unita
all'originale del buono di pagamento.
5. Nel caso di cui alla lettera g) fara' fede la firma del titolare
della CARD sugli ordini di pagamento (giustificativo di spesa) nonche'
l'estratto conto periodico della societa' emittente la carta di
credito (S.I.).".
21) Il testo dell'articolo 28 del Regolamento regionale 14 marzo 2001,
n. 6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e
per il funzionamento delle casse economali e' il seguente:
"Art. 28 - Rendiconto e reintegrazione della Cassa economale
1. I buoni di pagamento con la relativa documentazione sono uniti al
rendiconto amministrativo che formera' oggetto di determinazione da
parte del Direttore generale Risorse finanziarie e strumentali.
2. Ad adozione della determinazione il Cassiere economo centrale
richiede la emissione dei mandati per il reintegro del fondo economale
per un importo pari al totale del rendiconto amministrativo
approvato.".
22) Il testo dell'articolo 29 del Regolamento regionale 14 marzo 2001,
n. 6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e
per il funzionamento delle casse economali e' il seguente:
"Art. 29 - Responsabilita' e obblighi degli incaricati
1. Gli incaricati di cui all'art. 23, comma 2, sono responsabili degli
atti posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni, per tutto
il periodo della gestione economale dal momento dell'assunzione
dell'incarico e fino alla revoca del medesimo.
2. Per i pagamenti per le spese autorizzate dai responsabili delle
strutture regionali, questi ultimi sono personalmente responsabili
delle spese disposte e l'incaricato del servizio risponde solo in
ordine alla regolarita' della documentazione di spesa e del relativo
pagamento.".
23) Il testo dell'articolo 30 del Regolamento regionale 14 marzo 2001,
n. 6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e
per il funzionamento delle casse economali e' il seguente:
"Art. 30 - Scritture contabili
1. I responsabili delle casse economali dovranno tenere un giornale di
cassa nel quale registrare cronologicamente entro il terzo giorno
feriale successivo, anche con sistemi automatizzati, tutte le
operazioni di pagamento effettuate e dovranno altresi' tenere un
partitario nel quale registrare le anticipazioni effettuate.
2. Dal giornale di cassa deve sempre potersi desumere, distintamente
per contanti e somme disponibili sul conto corrente, quanto residua
del fondo di cassa inizialmente costituito.
3. Sul giornale di cassa sono registrati i reintegri del fondo,
l'incasso ed il relativo versamento degli interessi netti maturati.".
24) Il testo dell'articolo 31 del Regolamento regionale 14 marzo 2001,
n. 6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e
per il funzionamento delle casse economali e' il seguente:
"Art. 31 - Passaggio di gestione
1. Gli incaricati dei servizi economali che cessano dalle relative
funzioni compilano il rendiconto delle spese effettuate secondo le
modalita' previste all'art. 25, comma 9.
2. Provvedono inoltre a consegnare, redigendone verbale vistato dal
dirigente competente, i contanti ed i valori all'incaricato
subentrante.
3. Del passaggio di gestione e' data comunicazione alla Ragioneria
regionale e all'istituto di credito presso il quale e' acceso il conto
corrente ai sensi dell'art. 23, comma 4.".
25) Il testo dell'articolo 32 del Regolamento regionale 14 marzo 2001,
n. 6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e
per il funzionamento delle casse economali e' il seguente:
"Art. 32 - Verifiche
1. La Ragioneria regionale, al fine di garantire la regolarita' del
servizio, dispone verifiche periodiche ai sensi dell'art. 75, L.R.
31/77.".
26) Il testo dell'articolo 33 del Regolamento regionale 14 marzo 2001,
n. 6 che concerne Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e
per il funzionamento delle casse economali e' il seguente:
"Art. 33 - Anticipazioni di cassa
1. La Cassa economale e' autorizzata ad anticipare le spese che il
personale dipendente della Regione deve sostenere quando sia comandato
in trasferta per conto della Regione stessa. Analogamente la Cassa
economale e' autorizzata ad anticipare le spese di missione del
Presidente e dei membri della Giunta regionale, nonche' dei
Consiglieri regionali quando questi ultimi siano in missione su
richiesta del Presidente della Giunta regionale.
2. Il versamento degli anticipi avviene previa emissione di una
ricevuta di pagamento, che deve essere quietanzata dal percepiente.
3. Le spese anticipate come sopra verranno recuperate attraverso la
trattenuta sui compensi liquidati a favore degli interessati e
restituite alla Cassa economale.
4. La Cassa economale e' inoltre autorizzata ad anticipare le seguenti
spese:
a) iscrizione a corsi di aggiornamento, convegni, seminari e
manifestazioni varie sulla base di richieste scritte del Direttore
della struttura interessata;
b) acconti sullo stipendio per motivate esigenze con richieste a firma
del Responsabile del Servizio competente.
5. Le operazioni concernenti le anticipazioni con la Cassa economale
sono registrate nel partitario di cassa, distintamente dalle altre.
Esse non sono comprese nel rendiconto amministrativo di cui all'art.
23, comma 7.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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