REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 146

Istituzione dell'albo generale delle associazioni previsto dall'art. 19, comma 2, dello Statuto

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la nota (di cui al prot. n. 22294 in data 20 novembre 2007) con
la quale il Presidente della commissione assembleare "Attuazione dello
Statuto" comunica che la Commissione ha concluso, in data 20 novembre
2007, l'esame della proposta di istituzione dell'albo generale delle
associazioni previsto dall'art. 19, comma 2 dello Statuto;
rilevato che con la stessa nota il Presidente della commissione:
- chiede l'iscrizione del detto argomento all'ordine del giorno
generale dell'Assemblea;
- chiede, altresi', che l'oggetto venga iscritto all'ordine del giorno
dei lavori dell'Assemblea per essere trattato unitamente alla proposta
di Regolamento interno e alla proposta di protocollo di consultazione
delle associazioni iscritte all'albo generale di cui all'art. 19 dello
Statuto;
dato atto che la proposta di istituzione dell'albo generale delle
associazioni previsto dall'art. 19, comma 2, dello Statuto e' stata
iscritta all'ordine del giorno generale al numero 3129 (con nota prot.
n. 22449 del 22 novembre 2007);
preso atto:
- del testo del citato oggetto n. 3129 nella formulazione licenziata
dalla commissione "Attuazione dello Statuto";
- dell'emendamento presentato ed accolto nel corso della discussione
in Assemblea;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
di approvare l'istituzione dell'albo generale delle associazioni
previsto dall'art. 19, comma 2 dello Statuto, nel testo qui allegato
per parte integrante e sostanziale.
Proposta di istituzione dell'albo generale delle associazioni previsto
dall'art. 19, comma 2, dello Statuto
Definizione
In attuazione dell'art. 19 dello statuto e al fine di garantire la
massima trasparenza e conoscenza circa l'identita' e l'attivita' di
coloro che partecipano al procedimento legislativo ed alla definizione
degli indirizzi politico-programmatici piu' generali, e' istituito
l'albo generale delle associazioni. L'albo e' suddiviso in sezioni
corrispondenti alle competenze delle Commissioni assembleari.
Soggetti
Ai fini dell'iscrizione all'albo generale sono considerate
"associazioni" tutte le organizzazioni costituite con atto scritto,
secondo i requisiti dell'art. 16 del codice civile, che operino nel
territorio regionale per perseguire finalita' d'interesse generale,
esplicitate nello statuto.
Prerogative
Le associazioni iscritte all'albo generale sono interlocutori delle
Commissioni assembleari. Possono partecipare alle diverse forme di
consultazione previste dal regolamento interno dell'Assemblea, secondo
le modalita' del protocollo di consultazione, convocate dalle
Commissioni assembleari.
Con la richiesta di iscrizione all'albo le associazioni aderiscono ai
principi ed alle modalita' di consultazione previsti e regolati nel
protocollo di consultazione di cui all'art. 19, comma 2, dello
statuto, parte integrante del regolamento interno dell'Assemblea.
Le associazioni iscritte all'Albo possono far pervenire al Presidente
della Commissione cui sono abbinate osservazioni, proposte e richieste
di essere ascoltate su temi attinenti alle competenze della
Commissione. Le osservazioni e le proposte sono inviate dal Presidente
della Commissione a tutti i commissari; le richieste di essere
ascoltate sono esaminate dall'Ufficio di Presidenza della Commissione,
che determina tempi e modalita' dell'incontro.
Procedure e condizioni per l'iscrizione
La tenuta dell'Albo e' a cura dell'Ufficio di presidenza
dell'Assemblea, che lo pubblica sul sito dell'Assemblea.
Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del regolamento interno
dell'Assemblea, entro centoventi giorni dall'inizio di ogni
legislatura e in sede di prima applicazione dall'approvazione del
presente documento, l'Ufficio di presidenza compila l'albo generale
delle associazioni. A tal fine pubblicizza, tramite il proprio sito e
altre forme di comunicazione, la costituzione dell'albo. Le richieste
debbono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito
dell'Assemblea dell'avvio della procedura di iscrizione.
La domanda di iscrizione, rivolta al Presidente dell'Assemblea dal
legale rappresentante dell'associazione, deve indicare le sezioni
dell'albo alle quali l'associazione, in rapporto con le proprie
finalita' sociali, chiede di essere abbinata e deve contenere in
allegato lo statuto.
Le richieste di iscrizione successive alla prima compilazione
dell'albo sono presentate entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni
anno. L'iscrizione e' disposta entro i trenta giorni successivi, salvo
che il termine non sia sospeso per integrare la documentazione
richiesta. La mancata iscrizione per mancanza dei requisiti e'
comunicata entro lo stesso termine.
Comunicazioni, cancellazione, richiesta di riesame
Le associazioni comunicano all'Ufficio di presidenza le variazioni
dello statuto, del legale rappresentante e dei propri recapiti entro
trenta giorni dal loro verificarsi.
Annualmente l'Ufficio di Presidenza provvede alla cancellazione
dall'albo delle associazioni che non abbiano comunicato le variazioni
dello statuto, del legale rappresentante e dei recapiti, nonche' di
quelle che richiedano di essere cancellate.
L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, prima della formale adozione
del provvedimento di cancellazione o di mancato accoglimento della
domanda di iscrizione, ne comunica all'associazione interessata i
motivi. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione,
l'associazione interessata ha il diritto di presentare per iscritto
osservazioni, eventualmente corredate da documentazione.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data
ragione nella motivazione del provvedimento finale.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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