DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 145
Protocollo di consultazione delle associazioni iscritte all'Albo generale di cui all'art. 19 dello Statuto
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la nota (di cui al prot. n. 19625 in data 17 ottobre 2007) con
la quale il Presidente della Commissione assembleare "Attuazione dello
Statuto" si rivolge alla Presidente:
- per informare che la Commissione ha concluso l'esame, in data 16
ottobre 2007, della proposta di protocollo di consultazione delle
associazioni iscritte all'albo generale di cui all'art. 19 dello
Statuto, protocollo che e' parte integrante del Regolamento interno
dell'Assemblea;
- per chiedere l'iscrizione del detto argomento all'ordine del giorno
generale dell'Assemblea;
dato atto che il protocollo di consultazione delle associazioni
iscritte all'albo generale di cui all'art. 19 dello Statuto, e' stato
iscritto all'ordine del giorno generale dell'Assemblea al numero 3007
con prot. n. 19708 in data 17 ottobre 2007;
preso atto:
- del testo del protocollo di consultazione delle associazioni
iscritte all'albo generale di cui all'art. 19, comma 3, dello Statuto,
nella formulazione licenziata dalla commissione "Attuazione dello
Statuto" (prot. n. 19625 del 17 ottobre 2007);
- degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione
in Assemblea;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
di approvare il protocollo di consultazione delle associazioni
iscritte all'albo generale di cui all'art. 19 dello Statuto nel testo
qui allegato per parte integrante e sostanziale.
Proposta di protocollo di consultazione delle associazioni iscritte
all'albo generale di cui all'art. 19 dello Statuto
L'Assemblea legislativa ritiene necessario assicurare la massima
trasparenza e circolazione delle informazioni e promuovere processi
decisionali inclusivi, garantendo l'effettiva partecipazione della
comunita' regionale all'elaborazione delle politiche regionali e
stimolando la corresponsabilizzazione e la visione condivisa
dell'interesse generale.
Per rafforzare la diffusione delle pratiche di consultazione e
partecipazione, previste in diverse forme e tipologie dallo statuto e
dalle leggi regionali e attuate da tempo in Emilia-Romagna, il
presente protocollo individua le modalita' per realizzare presso le
Commissioni assembleari un canale di dialogo permanente tra
l'istituzione elettiva e le forme associative in cui si organizza la
comunita' regionale. Il protocollo e' condiviso dall'Assemblea e dalle
associazioni iscritte all'albo generale di cui all'art. 19, comma 2,
dello statuto, che vi aderiscono contestualmente alla richiesta di
iscrizione all'albo.
Il confronto tra Assemblea legislativa e associazioni nell'ambito
dell'avvio del procedimento legislativo, della definizione degli
indirizzi politico programmatici piu' generali e delle attivita' di
controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti
delle politiche, mira ad assicurare:
- all'Assemblea, nel momento in cui esercita le proprie piene potesta'
decisionali, la piu' ampia conoscenza delle opinioni, delle
valutazioni e delle proposte delle organizzazioni regionali che
esprimono interessi diffusi o collettivi in merito agli oggetti di
intervento dell'Assemblea;
- alle associazioni iscritte all'albo il diritto di essere informate
delle consultazioni di loro interesse, di far conoscere e scambiare le
proprie valutazioni, di avanzare proposte, di sollecitare la
discussione in Commissione su determinate questioni di competenza
dell'Assemblea, di conoscere gli esiti dei controlli sull'attuazione
delle leggi e sulla valutazione delle politiche.
Gli strumenti per la consultazione delle associazioni sono individuati
nel regolamento interno dell'Assemblea e consistono in:
- pubbliche udienze conoscitive (art. 43);
- audizioni (art. 44);
- incontri specifici (art. 42, comma 6);
- consultazioni telematiche.
Dopo trenta mesi dall'adozione del presente protocollo da parte
dell'Assemblea legislativa, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e
le associazioni iscritte all'Albo generale verificano i meccanismi e
le procedure di consultazione attuate e concordano eventuali revisioni
del presente protocollo.
Annualmente, il Presidente dell'Assemblea presenta in Aula una
relazione che da' conto delle attivita' di consultazione realizzate
dalle Commissioni assembleari. Il testo della relazione e' pubblicato
sul sito dell'Assemblea; della pubblicazione e' data immediata
comunicazione tramite mail a tutte le associazioni iscritte all'albo.
Il relatore dei progetti di legge e, ove nominato, degli atti
amministrativi e' il riferimento istituzionale del procedimento di
consultazione e garantisce l'osservanza dei principi indicati dal
presente protocollo, relazionandosi stabilmente con il Presidente
della Commissione referente.
I. PRINCIPI DELLA CONSULTAZIONE
1) Massima partecipazione
Le consultazioni si svolgono sulla base piu' idonea a garantire la
massima partecipazione delle associazioni iscritte all'albo
interessate all'oggetto della consultazione, individuate dalla
Commissione che procede alla consultazione, che vengono immediatamente
informate dell'avvio della consultazione.
In relazione alla procedura utilizzata, la Commissione assicura a
tutte le associazioni interessate un trattamento equo ed adeguato e
accerta che tutte possano esprimere le loro valutazioni in ordine
all'oggetto della consultazione.
Al fine di assicurare la massima partecipazione le associazioni
interessate comunicano i propri contributi di preferenza per via
telematica.
Gli incontri di consultazione si svolgono presso la sede
dell'Assemblea legislativa salvo che un diverso luogo di riunione
risulti piu' consono a consentire un'ampia partecipazione o una
migliore conoscenza dell'ambito di intervento.
Gli incontri si svolgono in tempi e orari atti a facilitare la
partecipazione dei rappresentanti delle associazioni.
2) Trasparenza
Le consultazioni devono svolgersi in modo trasparente sia nei
confronti delle parti coinvolte che della comunita' regionale in
generale.
Deve risultare chiaro:
- quali sono le problematiche esaminate;
- quali sono i soggetti consultati e le ragioni della loro
individuazione e partecipazione;
- quali sono i fattori che hanno influenzato le scelte della Regione
in ordine all'oggetto della consultazione.
Le associazioni iscritte all'albo che partecipano alle scelte della
Regione devono operare in modo trasparente e responsabile. Deve,
pertanto, essere chiaro:
- quali interessi esse rappresentino;
- quale sia il loro grado di rappresentativita'.
3) Efficacia
Le Commissioni assembleari sono la sede istituzionalmente prevista per
dare efficacia al confronto ed alla valutazione formale delle istanze
proposte dai soggetti invitati.
Le associazioni sono consultate in una fase nella quale abbiano la
possibilita' di incidere sulla formulazione degli obiettivi e sulle
modalita' per conseguirli.
Le modalita' e l'ampiezza della consultazione devono risultare
proporzionati all'impatto dell'oggetto della consultazione.
Qualora la Commissione lo ritenga necessario per acquisire tutti i
contributi utili, possono essere attivate diverse modalita' di
consultazione sul medesimo oggetto nel corso del suo esame.
4) Chiarezza
Ogni comunicazione relativa ad una consultazione deve essere chiara e
concisa e contenere tutte le informazioni atte ad agevolare le prese
di posizione degli interlocutori. In particolare le comunicazioni
debbono contenere:
- indicazione del contesto di intervento del provvedimento oggetto di
consultazione o dell'ambito della politica che si intende realizzare;
- indicazione degli obiettivi della consultazione e dei soggetti in
essa coinvolti;
- indicazione dei tempi entro cui la consultazione si svolgera' e
indicazione di massima dei tempi entro cui l'Assemblea adottera' gli
atti oggetto della consultazione;
- indicazione degli eventuali precedenti incontri e audizioni avvenuti
sull'oggetto della consultazione;
- indicazione delle strutture dell'Assemblea coinvolte e relativi
recapiti;
- indicazione dei tempi e luoghi degli incontri di consultazione
ovvero della scadenza in caso di consultazioni telematiche.
Al fine di rendere chiari e utilizzabili per le decisioni
dell'Assemblea i contributi delle associazioni interessate, queste si
impegnano:
- a porre in particolare rilievo le modifiche puntuali proposte
sull'atto oggetto della consultazione;
- a sintetizzare le proprie principali proposte e raccomandazioni.
5) Limiti di tempo per partecipare
La durata delle consultazioni e' tale da garantire un ragionevole
equilibrio tra la necessita' di permettere l'elaborazione di
contributi esaurienti e quella di concludere il processo decisionale
in tempi certi.
L'Assemblea articola le consultazioni in modo da lasciare alle
associazioni interessate tempi congrui per rispondere agli inviti e
inviare contributi scritti, compatibilmente con i tempi fissati per la
realizzazione della consultazione in relazione alle esigenze di
celerita' dell'azione pubblica.
Le comunicazioni di invito alla consultazione, al fine di garantire
agli invitati la possibilita' di esaminare l'argomento e di elaborare
contributi sufficientemente completi, sono inviate almeno dieci giorni
prima di quello fissato per l'incontro di consultazione.
Le consultazioni telematiche si chiudono entro il termine massimo di
30 giorni dalla comunicazione dell'avvio.
6) Pubblicazione
L'Assemblea, in ottemperanza al principio di massima trasparenza e
circolazione delle informazioni di cui all'art. 14 dello Statuto
regionale, assicura attraverso appropriati canali di comunicazione
l'informazione dell'opinione pubblica circa i contributi delle
associazioni e gli esiti delle consultazioni.
Per raggiungere le diverse tipologie di destinatari l'Assemblea si
avvale sia dei tradizionali strumenti di comunicazione che di
strumenti telematici, avendo cura di garantire l'accessibilita' delle
informazioni pubblicate sul proprio sito anche per i disabili.
Le pagine delle Commissioni sul sito Internet dell'Assemblea
costituiscono il punto di accesso per tutte le informazioni ad esse
relative.
7) Risultanze
L'Assemblea riconosce l'interesse e la necessita' di garantire un
esito ai contributi ricevuti.
A tale scopo nella relazione per l'aula sull'oggetto della
consultazione sono indicati i soggetti coinvolti.
II. STRUMENTI PER LA CONSULTAZIONE
8) Udienze conoscitive
La Commissione referente indice le udienze conoscitive regolate
dall'art. 43 del regolamento interno nei casi in cui ritenga
necessario attivare una procedura di consultazione aperta per
raccogliere le opinioni e le proposte di un ampio numero di
interlocutori in ordine agli atti al suo esame.
9) Audizioni
La Commissione referente procede alle audizioni regolate dall'art. 44
del regolamento interno nei casi in cui ritenga necessario attivare
una consultazione mirata per approfondire le proprie conoscenze in
ordine agli argomenti al suo esame.
Il relatore o il Presidente della Commissione referente possono
proporre di articolare le audizioni in piu' incontri, anche
organizzando gruppi ristretti di approfondimento (focus group), i cui
risultati sono illustrati e discussi in incontri plenari della
Commissione.
10) Incontri specifici
L'Ufficio di presidenza della Commissione referente, anche su
richiesta di associazioni interessate iscritte all'Albo, puo'
incaricare il Presidente o altri componenti dell'Ufficio di presidenza
o il relatore, per i progetti di legge, di svolgere gli incontri
specifici previsti dall'art. 42, comma 6, del regolamento interno.
11) Consultazioni telematiche
Per avviare un ampio dibattito su argomenti di particolare rilievo di
competenza dell'Assemblea, la Commissione competente per materia, su
richiesta di tanti commissari che rappresentino almeno un decimo dei
voti assegnati o di almeno cinque associazioni iscritte all'albo, puo'
aprire una procedura di consultazione aperta, indicendo una
consultazione telematica.
La consultazione telematica consiste nello svolgimento di un forum
telematico sul sito della Commissione che la indice, riservato alle
associazioni interessate iscritte all'albo nella sezione
corrispondente alla Commissione. L'Ufficio di presidenza della
Commissione incarica un commissario di seguire lo svolgimento del
forum e, al termine, di presentare alla Commissione una relazione che
ne illustri gli esiti.
L'avvio della consultazione telematica e' comunicato via mail alle
associazioni interessate iscritte, individuate dall'Ufficio di
presidenza della Commissione.
La consultazione telematica si chiude entro il termine massimo di 30
giorni dalla comunicazione dell'avvio.