REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2007, n. 1582

L.R. 8/8/2001, n. 24, art. 11. Fondo di garanzia per il pagamento delle rate dei mutui da parte degli assegnatari degli alloggi di prima abitazione che usufruiscono di contributo regionale. Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione e gli Istituti di credito

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la Legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 "Disciplina generale
dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e successive modifiche
e integrazioni;
- la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 450 del 3
aprile 2007 recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e
1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03
successive modifiche";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 47 del 22 febbraio
2006 "Programma di edilizia agevolata per la realizzazione di 3.000
case per l'affitto e la prima casa di proprieta'";
considerato che:
- l'art. 11, comma 3bis, della Legge regionale 8 agosto 2001, n. 24, e
successive modificazioni e integrazioni, prevede che per favorire la
realizzazione di programmi regionali per la casa, puo' essere
istituito un fondo di garanzia per la concessione di garanzie
fidejussorie, per il pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di
locazione da parte degli assegnatari degli alloggi di prima abitazione
realizzati o recuperati con contributo regionale;
- con la Legge regionale 28 luglio 2006, n. 14 e' stato istituito nel
bilancio regionale il Capitolo di spesa 32032 "Fondo di garanzia per
il pagamento delle rate dei mutui di cui all'art. 11, comma 3bis,
della L.R. 8/8/2001, n. 24",UPB 1.4.1.3.12675, dotato di 2.000.000,00
di Euro;
- per la gestione del fondo di garanzia di cui al suddetto capitolo e'
necessario sottoscrivere apposite convenzioni con gli Istituti di
credito erogatori dei mutui agevolati al fine di definire i criteri e
le modalita' di accesso al fondo;
ritenuto di:
- dover procedere all'approvazione, al fine della sua successiva
sottoscrizione da parte dell'Assessore regionale competente per
materia, dello schema di convenzione tipo tra la Regione
Emilia-Romagna e gli Istituti di credito, come da Allegato "A", parte
integrante di questo atto;
- demandare ad un apposito atto del Dirigente competente la
definizione della modulistica per l'accesso al fondo e
l'individuazione della documentazione che i beneficiari
dell'intervento del fondo devono produrre;
vista la nota prot. n. 2047 del 12/10/2007 con la quale il Direttore
generale alla Programmazione territoriale e negoziata, Intese.
Relazioni europee e internazionali, dott. Bruno Molinari comunica che
dal 15/10/2007 al 31/10/2007 le funzioni di Direttore generale saranno
svolte dal dott. Enrico Cocchi;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Coordinatore dell'area Programmazione territoriale e negoziata,
Intese, dott. Enrico Cocchi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma,
della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 450/07;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo
territoriale, Cooperazione col Sistema delle autonomie, Organizzazione
Luigi Gilli
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, al fine della sua successiva sottoscrizione da parte
dell'Assessore regionale competente per materia, lo schema di
convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e gli Istituti di credito,
Allegato "A" alla presente deliberazione di cui costituisce parte
integrante, per la gestione del Fondo istituito con il Capitolo 32032,
UPB 1.4.1.3.12675, del bilancio regionale;
2) di demandare ad un apposito atto del dirigente competente la
definizione della modulistica per l'accesso al fondo e
l'individuazione della documentazione che i beneficiari
dell'intervento del fondo devono produrre;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO "A"
Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Istituto di credito . .
. . . . . . . . . . . per la gestione di un fondo di garanzia per il
rilascio di fidejussioni sui mutui di edilizia agevolata
- La Regione Emilia Romagna, con sede in Bologna, Viale A. Moro n. 52,
rappresentata dal sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
nato a . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . , codice fiscale . .
. . . . . . . . . . . . (di seguito per brevita' denominata Regione),
in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n . . . del .
. . . . . . ;
- l'istituto di credito . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede in
. . . . . . . . , Via . . . . . . . . . . . . . . , rappresentato dal
sig. . . . . . . . . . . . . . . . . , nato a . . . . . . . .. . . . .
. , il . . . . . . . . . . , codice fiscale . . . . . . . . (di
seguito denominato Istituto finanziatore)
premesso
- che l'art. 11, comma 3bis, della Legge regionale 8 agosto 2001, n.
24, e successive modificazioni e integrazioni, prevede che per
favorire la realizzazione di programmi regionali per la casa, puo'
essere istituito un fondo di garanzia per la concessione di garanzie
fidejussorie, per il pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di
locazione da parte degli assegnatari degli alloggi di prima abitazione
realizzati o recuperati con contributo regionale;
- che con la Legge regionale 28 luglio 2006, n. 14, e' stato istituito
nel bilancio regionale il Capitolo di spesa 32032 "Fondo di garanzia
per il pagamento delle rate dei mutui di cui all'art. 11, comma 3bis,
della L.R. 8/8/2001, n. 24", UPB 1.4.1.3.12675, dotato di 2.000.000,00
di Euro;
- che per la gestione del fondo di garanzia di cui al Capitolo 32032
del bilancio regionale e' necessario sottoscrivere apposite
convenzioni con gli Istituti finanziatori, erogatori dei mutui
agevolati, al fine di definire i criteri e le modalita' di accesso al
fondo;
tra la Regione e l'Istituto finanziatore si conviene quanto segue:
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente Convenzione.
Art. 2 - Oggetto
La Regione ha istituito un Fondo di garanzia per la concessione di
garanzie fidejussorie per il pagamento delle rate dei mutui agevolati
da parte degli acquirenti o assegnatari in proprieta' di alloggi
destinati alla prima abitazione.
L'ammontare del fondo e' di 2 milioni di Euro.
Art. 3 - Accessorieta' della garanzia
La garanzia del fondo e' accessoria rispetto a quella che l'Istituto
finanziatore richiedera' a sostegno di ogni singolo finanziamento.
Art. 4 - Moltiplicatore di garanzia
Le garanzie a valere sul fondo possono essere accordate all'Istituto
finanziatore fino ad un importo massimo complessivo corrispondente a
50 volte la consistenza del fondo; eventuali, successive variazioni
del valore indicato del moltiplicatore di garanzia saranno definite di
comune accordo tra la Regione e l'Istituto finanziatore.
La consistenza del fondo e' sempre intesa al netto degli eventuali
importi colpiti da pignoramenti, sequestri, altri gravami e degli
importi necessari per soddisfare gli impegni assunti per precedenti
finanziamenti per i quali si siano gia' verificate insolvenze.
La consistenza netta del fondo e' calcolata al momento della richiesta
del singolo intervento.
Art. 5 - Limitazione della garanzia
La Regione si obbliga a prestare le garanzie unicamente a valere sul
fondo; conseguentemente essa e' tenuta a rispondere esclusivamente
entro i limiti del fondo stesso.
Ne consegue che qualora, al momento di indennizzare l'Istituto
finanziatore, il fondo non consenta l'integrale soddisfacimento delle
garanzie rilasciate queste si intendono limitate alla quota residua e
nel caso in cui tale quota fosse ridotta a zero si riterranno
automaticamente inoperanti.
Art. 6 - Beneficiari
Il fondo interviene a favore dei beneficiari dei mutui agevolati per i
quali ricorre una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, part-time, formazione lavoro, apprendistato,
collaborazione coordinata e continuativa, lavoro a progetto e altre
forme di contratti di lavoro temporaneo;
b) avere subito una riduzione del reddito del nucleo familiare
residente nell'alloggio, tale che l'importo complessivo annuo delle
rate del mutuo sia superiore al 50% del reddito del nucleo familiare
suddetto documentato al momento di presentazione della domanda. Ai
fini della valutazione dell'esistenza della situazione di difficolta'
economica si considera il reddito imponibile fiscale;
c) perdita del posto di lavoro del proprietario o del comproprietario
dell'alloggio con permanenza nella situazione di disoccupazione per
almeno i sei mesi precedenti la data della richiesta di accesso al
fondo;
d) cessazione dell'attivita' da parte di lavoratori autonomi o
titolari di impresa avvenuta almeno cinque mesi prima della data di
richiesta di attivazione del fondo.
Art. 7 - Limite dell'intervento del fondo
L'intervento del fondo puo' essere richiesto alla Regione a seguito
del mancato pagamento di una rata del mutuo e per non piu' di quattro
rate complessive nel caso di rate semestrali e di ventiquattro rate
complessive nel caso di rate mensili.
La fidejussione della Regione copre l'ammontare della quota capitale e
degli interessi di ogni rata per la parte della quota capitale per la
cui provvista l'Istituto finanziatore si e' rivolto al mercato.
Uno stesso soggetto, entro il limite massimo delle quattro rate, puo'
beneficiare piu' volte dell'intervento del fondo purche' abbia saldato
i debiti pregressi relativi all'ammontare complessivo di una o piu'
rate non pagate.
Art. 8 - Condizioni per l'intervento del fondo
Il fondo si sostituisce al beneficiario del mutuo agevolato nel
pagamento delle rate entro il limite di cui al precedente articolo 7 a
seguito della sottoscrizione da parte del beneficiario dell'impegno
alla restituzione, alla fine dell'ammortamento del mutuo, degli interi
importi corrispondenti alle rate non pagate in altrettante rate quante
sono quelle per le quali ha beneficiato della garanzia del fondo.
Art. 9 - Soggetti abilitati a richiedere l'intervento del fondo
L'intervento del fondo puo' essere richiesto dal beneficiario del
mutuo agevolato oppure dall'Istituto finanziatore erogatore dello
stesso. In entrambi i casi l'attivazione del fondo avviene a seguito
della verifica, da parte della Regione, del ricorrere delle condizioni
di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8.
L'utilizzo della garanzia non e' in nessuna caso subordinato alla
preventiva escussione di garanzie personali e di altre garanzie
accessorie fornite dal mutuatario.
Art. 10 - Concessione, impegno e liquidazione
delle somme dovute
A seguito dell'accertamento del sussistere delle condizioni per
l'intervento del fondo, con atto del dirigente competente si
provvedera' alla concessione, impegno e liquidazione delle somme
dovute a favore dell'Istituto finanziatore.
Art. 11 - Accertamento delle perdite
Al fine dell'accertamento delle perdite subite e dell'indennizzo
spettante all'Istituto finanziatore faranno stato e prova, in
qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili
dell'Istituto finanziatore, nonche' gli eventuali altri documenti
dallo stesso ritenuti utili.
Art. 12 - Liquidazione delle perdite
La Regione versera' all'Istituto finanziatore quanto ad esso
riconosciuto come dovuto.
Resta comunque inteso che qualora, al momento di indennizzare
l'Istituto finanziatore, la disponibilita' del fondo non consenta
l'integrale soddisfacimento delle garanzie rilasciate dalla Regione,
queste si intendono limitate alla disponibilita' del fondo stesso.
Art. 13 - Restituzione del capitale regionale
Per la quota del capitale della rata non pagata costituita da fondi
messi a disposizione dalla Regione e' sospesa la restituzione alla
Regione stessa di tale quota.
Art. 14 - Recupero di somme
Al termine dell'ammortamento del mutuo, l'Istituto finanziatore si
impegna al recupero presso il mutuatario delle somme relative
all'intero importo delle rate oggetto della fidejussione.
Le somme vengono recuperate senza il calcolo degli interessi, e
versate dall'Istituto finanziatore sul capitolo di entrata del
bilancio regionale indicato dalla Regione.
Art. 15 - Durata della convenzione
La presente convenzione entrera' in vigore dalla data della firma e ha
validita' fino alla conclusione delle operazioni garantite.
Nel caso in cui la convenzione venga disdettata da parte di uno dei
suoi sottoscrittori, essa continuera' ad operare per le operazioni in
essere fino al completo ammortamento dei mutui garantiti.
Art. 16 - Modifiche alla convenzione
Qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente convenzione dovra'
essere approvata per iscritto dalle parti e ne costituira' atto
aggiuntivo.
Art. 17 - Spese di registrazione
Eventuali spese di registrazione della presente convenzione e
qualunque onere fiscale conseguente accessorio, saranno poste a carico
dell' Istituto finanziatore.
Art. 18 - Foro competente
Tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione, ivi
incluse quelle relative alla sua validita', interpretazione e/o
esecuzione, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di
Bologna.
Letto, firmato e sottoscritto
per LA REGIONE	per L'ISTITUTO DI CREDITO
Emilia-Romagna
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	 . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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