COMUNICATO
Titolo III - Decisione in merito alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) del progetto presentato dalla ditta La Cart Srl
L'Autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena comunica la
decisione in merito alla procedura di valutazione di impatto
ambientale relativa al progetto di accorpamento degli impianti di
trattamento e recupero rifiuti ubicati a Pievesestina e aumento della
capacita' di trattamento dei rifiuti pericolosi dell'impianto sito in
Via Fossalta n. 3679 a Cesena.
Il progetto e' presentato dalla ditta La Cart Srl, con sede legale a
Rimini, in Via Aldo Costa n. 5.
Il progetto appartiene alla seguente categoria: A.2.2. "Impianti di
smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di
cui all'Allegato B e all'Allegato C, lettere da R1 a R9, del DLgs 5
febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero
sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33
del medesimo DLgs 22/97" della L.R. 9/99 e successive modifiche ed
integrazioni.
Il progetto interessa il territorio del comune di Cesena e della
provincia di Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 , come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente:
Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta provinciale prot. n.
86327/357 del 2/10/2007, ha assunto la seguente decisione:
LA GIUNTA PROVINCIALE
(omissis) delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto di accorpamento degli impianti di
trattamento e recupero rifiuti ubicati a Pievesestina e aumento della
capacita' di trattamento dei rifiuti pericolosi dell'impianto sito in
Via Fossalta n. 3679 a Cesena, presentato da La Cart Srl, poiche' il
progetto in oggetto, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di
Servizi conclusasi il 28 settembre 2007, e' nel complesso
ambientalmente compatibile nei limiti e alle condizioni espresse nel
paragrafo 2.B del "Rapporto sull'impatto ambientale" che costituisce
l'Allegato I, parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) di dare atto quindi che si ritengono, in particolare, compatibili
dal punto di vista ambientale, in quanto migliorative rispetto alla
situazione attuale, e, conseguentemente, autorizzabili, seppure con
alcune prescrizioni, le proposte operative/gestionali relative alle
attivita' di stoccaggio D15 e messa in riserva R13 (intese unicamente
come attivita' di stoccaggio ed escludendo altre lavorazioni), nonche'
i correlati interventi edilizi progettati, ed in particolare:
1) la previsione di un unico reparto di gestione rifiuti con la
suddivisione tra area di arrivo e accettazione dei rifiuti e area di
stoccaggio, con installazione di scaffalature dotate di bacino di
contenimento per i rifiuti liquidi;
2) la gestione di un quantitativo annuale complessivo di rifiuti pari
a 50.000 t/a;
3) la realizzazione della tettoia proposta sul lato ovest dello
stabilimento e del sottostante locale L3;
4) la realizzazione di un laboratorio nei locali attualmente occupati
dagli uffici del Reparto 2 e la razionalizzazione della disposizione
dei servizi spogliatoi annessi all'attivita';
5) la realizzazione di un'area soppalcata sopra agli uffici del
Reparto 1 ;
6) la realizzazione di una vasca di accumulo delle acque di prima
pioggia nell'angolo Nord-Est adiacente all'accesso di Via Fossalta,
con sistema di dissabbiatura e disoleatura, fatto salvo quanto
specificato al punto 53 del paragrafo D 2.6 dell'Allegato A
"Condizioni dell'AIA" del Rapporto ambientale;
7) la realizzazione di una rete fognaria all'interno del nuovo settore
di accettazione rifiuti, con destinazione alla vasca di raccolta delle
acque di lavorazione che verra' realizzata all'angolo Nord-Est dello
stabilimento;
8) il collegamento della tratta fognaria nella zona esterna sui lati
Sud ed Ovest, con la rete fognaria convogliata alla vasca di prima
pioggia;
9) il rifacimento della rete fognaria, con collegamento delle caditoie
ubicate nell'area sotto la tettoia alla vasca di raccolta delle acque
di lavorazione gia' esistente nell'angolo Sud-Ovest dello
stabilimento;
c) di dare atto che non si ritengono invece ambientalmente compatibili
le proposte progettuali e operative/gestionali relative a D9
miscelazione, D9 inertizzazione, D9 triturazione, D13 e D14, per le
motivazioni puntualmente esplicitate nel paragrafo 2.B del suddetto
Rapporto, al quale si rinvia;
d) di ritenere, quindi, possibile, nei limiti anzidetti, la
realizzazione del progetto in oggetto, a condizione che siano
rispettate sia le prescrizioni di seguito sinteticamente riportate e
contenute nei paragrafi 2.C. e 3.C. del sopra richiamato "Rapporto
sull'impatto ambientale", sia le prescrizioni contenute nella sezione
D2 dell'Allegato A "Condizioni dell'AIA" del Rapporto stesso:
1) gli scaffali da C01 a C04, previsti nella zona accettazione, non
potranno essere destinati a stoccaggio definitivo, ma dovranno essere
esclusivamente utilizzati per un deposito temporaneo e limitato alla
proficua e migliore gestione dei rifiuti in arrivo all'area
accettazione;
2) il box B6 potra' essere utilizzato unicamente per lo stoccaggio; la
ditta potra' tuttavia conseguire l'autorizzazione ad effettuare
all'interno di tale box le attivita' di riconfezionamento e deposito
dei contenitori riutilizzabili, cosi' come prospettato in sede di
controdeduzioni, a condizione che presenti idonei elaborati
progettuali entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'AIA,
unitamente agli interventi di miglioramento previsti al paragrafo D
2.6. dell'Allegato A del presente Rapporto;
3) e' vietato lo stoccaggio a terra dei rifiuti in entrata per un
periodo di tempo superiore alla giornata lavorativa;
4) per quanto riguarda il cronoprogramma degli interventi descritto
dalla ditta proponente, si segnala la necessita' di mettere in atto
tutti gli accorgimenti possibili per separare fisicamente tramite le
"cantierizzazioni delle varie aree", le zone cantieristiche dalle zone
dove si svolgono attivita' lavorative dell'azienda. In particolare per
le fasi 4, 5 e 6, nel caso in cui non si raggiunga tale obiettivo
dovranno essere messe in atto misure piu' restrittive;
5) alla luce degli elementi di imprecisione e delle incongruenze
illustrate nel paragrafo 3.B.1.1 del presente Rapporto ambientale,
riscontrati nei diversi elaborati di progetto e di VIA
complessivamente predisposti dal proponente, ed al fine di consentire
un'efficace tutela della componente idrica, si prescrive quanto
segue:
- la realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di prima
pioggia e' subordinato al rispetto dei criteri di dimensionamento
stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale 1860/06;
- la valvola di intercettazione manuale posizionata nella rete
fognaria di raccolta delle acque meteoriche deve essere mantenuta e
sostituita, dopo posizionamento di vasca di prima pioggia, con una
valvola elettromeccanica da posizionarsi a valle della vasca stessa;
- la nuova cisterna per la raccolta di eventuali sversamenti (vasca di
raccolta acque di lavorazione), collegata all'ex reparto 2, dovra'
essere installata fuori terra, con bacino di contenimento pari
all'intera capacita' della cisterna stessa aumentata di un franco del
10% e dotata di copertura; in alternativa potra' essere prevista una
cisterna interrata del tipo a doppia camera, con sistema di
rilevamento delle perdite;
- per impedire l'ingresso di acque meteoriche e l'eventuale
fuoriuscita di liquidi contaminati, l'area di piazzale coperta dalla
tettoia dovra' essere delimitata da una cunetta perimetrale di
adeguata altezza o protetta tramite variazioni di pendenza del
piazzale;
6) richiamate le condizioni prescrittive che subordinano la
realizzazione dell'opera di scarico sullo Scolo Casale, gia' in parte
realizzate, di cui all'autorizzazione n. 5948 del 23/4/1996 rilasciata
dal Consorzio di Bonifica Savio-Rubicone, si prescrive quanto segue:
a) al fine di evitare l'erosione della scarpata deve essere realizzata
una soletta di rivestimento della stessa mediante la posa in opera di
pietrame intasato per almeno un metro a valle ed a monte di ogni
tubazione di scarico fino al piano di scorrimento dello scolo;
b) eventuali cedimenti della scarpata, causati dallo sgrondo dello
scarico, dovranno essere ripristinati a cura e spese della ditta La
Cart;
c) prima dell'inizio dei lavori di cui alla precedente lett. a) dovra'
essere contattato il Consorzio di Bonifica Savio-Rubicone, nella
persona del cantoniere consorziale Turci Franco che, per quanto di sua
competenza, sorvegliera' i lavori;
7) in fase di cantiere, anche sulla base di quanto proposto nello
studio, dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e
gestione necessarie ad evitare un peggioramento della qualita'
dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e
inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d'opera e
dalle attivita' previste in tale fase, al fine di garantire il
rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla normativa
vigente e garantire la salute pubblica. In particolare, al fine di
limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla
movimentazione dei materiali, dall'esercizio di impianti fissi e dalla
movimentazione dei mezzi su sede stradale di cantiere si prescrive
quanto segue:
a) per l'eventuale impianto di betonaggio e altri impianti fissi, e'
necessario prevedere sistemi di abbattimento per le polveri in
corrispondenza degli sfiati da serbatoi e miscelatori durante il
carico, lo scarico e la lavorazione;
b) si dovra' prevedere la copertura e/o la periodica bagnatura dei
depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed
inerti;
c) le vie di transito e le aree non asfaltate interne all'area di
cantiere dovranno essere adeguatamente e periodicamente umidificate;
d) i cassoni per il trasporto degli inerti dovranno essere ricoperti
con teloni.
e) i camion dovranno mantenere il motore spento durante le fasi di
sosta degli stessi all'interno del cantiere nonche' durante le fasi di
carico;
8) nell'area di stoccaggio dovra' essere realizzato un sistema di
captazione delle emissioni diffuse tramite idoneo impianto di
aspirazione e trattamento degli effluenti derivanti (con abbattimento
delle sostanze organiche volatili);
9) l'impianto oggetto di valutazione dovra', in ogni sua componente,
essere dotato di tutte le caratteristiche tecniche e costruttive e di
accorgimenti (migliori tecnologie disponibili) atti a garantire il
contenimento delle emissioni di sostanze odorigene nell'ambiente
circostante, al fine di ottenere e garantire livelli di concentrazione
di ogni singola sostanza, in prossimita' di tutti i ricettori
presenti, al di sotto delle soglie di percezione olfattiva umana;
10) si ritiene necessario che venga effettuata una campagna di rilievi
fonometrici presso i ricettori esistenti e identificati come A e B
nello studio presentato, seguendo le modalita' di seguito descritte:
a) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori
limite differenziali di rumore in periodo diurno in prossimita' dei
ricettori presenti maggiormente prossimo all'area di progetto
(Ricettori A e B);
b) devono essere eseguiti due rilievi in esterno del livello di rumore
ambientale in periodo diurno in prossimita' dei ricettori presenti
maggiormente prossimo all'area di progetto (Ricettori A e B), secondo
le modalita' stabilite dalla normativa vigente, in fase di esercizio a
regime, al fine di verificare i possibili incrementi di rumorosita'
prodotti dalla attivita' in esame rispetto ai livelli esistenti e il
rispetto dei valori limite vigenti nelle aree monitorate;
c) il monitoraggio di cui ai due punti precedenti dovra' essere
eseguito entro e non oltre 3 mesi dall'inizio attivita' di gestione
ordinaria, con oneri a carico della societa' proponente;
d) le comunicazioni di inizio attivita' dovranno essere effettuate, a
cura del proponente, al Comune di Cesena, ad ARPA ed
all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio
Pianificazione territoriale;
e) tutti i risultati e le relative conclusioni dovranno essere
trasmessi all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio
Pianificazione territoriale e ad ARPA;
f) in caso di verifica del mancato rispetto dei limiti vigenti,
dovranno tempestivamente essere messe in atto dal proponente, a
proprio carico, entro e non oltre 1 mese dalla comunicazione dei
risultati del monitoraggio ai soggetti sopra elencati, idonee misure
di mitigazione acustica al fine di garantire il rispetto di tutti i
limiti vigenti presso tutti i ricettori presenti. In tale caso, la
documentazione di avvenuta realizzazione delle misure di mitigazione
necessarie e verifica, da parte del proponente, dell'avvenuto rispetto
dei limiti non rispettati nei tempi sopra descritti dovra' essere
tempestivamente inviata all'Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e ad ARPA - Sez.
prov. di Forli'-Cesena;
11) durante le attivita' di cantiere dovranno essere messi in atto
tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore
sia mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica
ambientale, sia mediante un'adeguata organizzazione delle singole
attivita', sia con la realizzazione delle misure di mitigazione
temporanee eventualmente necessarie, al fine di garantire il rispetto
dei valori limite vigenti in prossimita' dei ricettori presenti
durante le fasi previste e nei periodi di loro attivita'.
e) di esprimersi in merito alle controdeduzioni presentate da La Cart
Srl in data 27 settembre 2007, con nota acquisita al prot. prov. n.
85545 27/9/2007, in merito allo schema di rapporto ambientale
inviatole con nota prot. n. 82884 del 17/9/2007, conformemente a
quanto deciso dalla Conferenza di servizi nel paragrafo 5.B del sopra
richiamato Rapporto sull'impatto ambientale (Allegato I del presente
provvedimento);
f) di dare atto che la presente valutazione di impatto ambientale
positiva, in base al combinato disposto dell'art. 6, comma 2, della
L.R. 21/04 e dell'art. 17, comma 1, della L.R. 9/99 e successive
modifiche ed integrazioni, comprende e sostituisce l'autorizzazione
integrata ambientale rilasciata, ai sensi dell'art 10 della L.R. 21/04
e dell'art. 5, comma 12, del DLgs 59/05, alla ditta La Cart per la
prosecuzione dell'attivita' di cui al punto 2.3, lettera C
dell'Allegato I del DLgs 59/05;
g) di dare atto che gli elementi costitutivi della sopra richiamata
autorizzazione integrata ambientale sono riportati nell'Allegato A
"Condizioni dell'AIA" del suddetto rapporto ambientale, anch'esso
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
h) di dare atto che il parere del Comune di Cesena, espresso ai sensi
dell'art. 5, comma 2, del DPR 16 aprile 1996, e' contenuto all'interno
del sopracitato "Rapporto sull'impatto ambientale";
i) di stabilire, in base al combinato disposto dell'art. 17, comma 7,
della L.R. 9/99 e dell'art. 9 del DLgs 59/05, che l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale e
dell'autorizzazione integrata ambientale in essa compresa e sostituita
e' pari ad anni 6, in quanto la ditta proponente e' stata certificata
UNI EN ISO 14001 dall'ente certificatore DNV (accreditato dal SINCERT)
con atto n. 391 del 17/2/2006; la suddetta autorizzazione e' comunque
soggetta a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste
agli articoli 9 e 10 del DLgs 59/05;
j) di precisare che il gestore e' tenuto a comunicare preventivamente
alla Provincia di Forli'-Cesena, all'ARPA ed al Comune di Cesena
eventuali modifiche che si intendano apportare all'impianto. Tali
modifiche saranno valutate dall'Autorita' competente ai sensi
dell'art. 10 del DLgs 59/05, ferma restando la necessita' di
verificare preliminarmente se le stesse comportino una trasformazione
o ampliamento dell'impianto, o una sua modifica sostanziale, con
conseguente necessita', ai sensi della normativa vigente, di
effettuare una procedura di valutazione d'impatto ambientale;
k) di precisare che ai sensi dell'art. 10 del DLgs 59/05, nel caso in
cui intervengano variazioni nella titolarita' della gestione
dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore sono tenuti a
darne comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Forli'-Cesena
anche nelle forme dell'autocertificazione;
l) di precisare che ai fini del rinnovo dell'autorizzazione integrata
ambientale, compresa all'interno della presente valutazione d'impatto
ambientale, almeno sei mesi prima della scadenza il gestore
dell'impianto deve inviare a questa Provincia apposita domanda,
corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle
informazioni di cui all'articolo 5, comma 1 del DLgs 59/05. Fino alla
pronuncia in merito al rinnovo dell'Autorita' competente (Provincia -
Servizio Ambiente), il gestore puo' continuare l'attivita' sulla base
della precedente autorizzazione integrata ambientale;
m) di quantificare in Euro 374,00, pari allo 0,04 % del valore
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese per
l'istruttoria della presente procedura di VIA che, ai sensi dell'art.
28 della L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni, sono a
carico della societa' proponente; di quantificare, invece, le spese di
istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
in Euro 1.450,00;
n) di stabilire altresi' che il gestore dell'impianto e' tenuto a
presentare conguaglio alle spese istruttorie come previsto dalla
delibera G.R. 11 aprile 2005, n. 667 "Modalita' per la determinazione
da parte delle Province degli anticipi delle spese istruttorie per il
rilascio della autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
o) di precisare che la ditta dovra' provvedere a prestare a favore
della Provincia di Forli'-Cesena la garanzia finanziaria di cui al
paragrafo B2 dell'Allegato A "Condizioni dell'AIA" del sopra
richiamato "Rapporto sull'impatto ambientale";
p) di precisare che il Servizio Ambiente della Provincia di
Forli'-Cesena esercita i controlli di cui all'art. 11 del DLgs 59/05,
avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell'ARPA,
al fine di verificare la conformita' dell'impianto alle condizioni
contenute nell'Allegato A del sopra richiamato Rapporto ambientale;
q) di precisare che la Provincia, ove rilevi situazioni di non
conformita' alle condizioni contenute nel presente provvedimento,
procedera' secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle
disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
r) di precisare che avverso il presente atto puo' essere presentato
ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R.
dell'Emilia-Romagna - sede di Bologna o al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del
presente atto;
s) di dare atto che il presente provvedimento, che comprende e
sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale, revoca e
sostituisce le seguenti autorizzazioni gia' rilasciate alla ditta La
Cart Srl per la gestione dell'impianto in oggetto:
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche n. 6279 del
29/8/2002 rilasciata dal Comune di Cesena;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 82 rilasciata ai sensi
dell'ex DPR 203/88 in data 18/3/2003 dalla Provincia di
Forli'-Cesena;
- autorizzazione alla gestione di rifiuti n. 94 rilasciata ai sensi
dell'art. 28 del DLgs 22/97 in data 30/4/2002 dalla Provincia di
Forli'-Cesena;
t) di precisare che sono fatti salvi gli ulteriori adempimenti
previsti dalla normativa vigente;
u) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
v) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla societa' proponente La Cart Srl;
w) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione al Servizio Ambiente e Sicurezza
del territorio della Provincia di Forli'-Cesena, alla Regione
Emilia-Romagna, al Comune di Cesena, all'Azienda Unita' sanitaria
locale di Cesena, all'ARPA Sezione provinciale di Forli'-Cesena, al
Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli, al Consorzio di Bonifica
Savio-Rubicone, all'A.T.O. - Ambito territoriale ottimale 8 di
Forli'-Cesena e all'Albo dei gestori ambientali;
x) di pubblicare per estratto nell Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16 , comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.