DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2007, n. 1088
Nomina dei componenti del Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM) e disciplina del funzionamento e dei compiti relativi. Art. 23 della L.R. 1/05
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione
civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di
protezione civile" e, in particolare, l'art. 23, comma 1, che ha
istituito il Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM) al
fine di assicurare il coordinamento tecnico-operativo regionale delle
attivita' necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'art. 2,
comma 1, lett. b), nonche' il concorso tecnico regionale nei casi di
eventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) della medesima legge
regionale;
dato atto che il COREM e' nominato dalla Giunta regionale ed e'
composto:
a) dal Direttore dell'Agenzia regionale che lo presiede;
b) dal Direttore regionale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
c) dal Coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato;
d) dal Comandante del Corpo delle Capitanerie di porto - Direzione
marittima di Ravenna;
e) dal Presidente del Comitato regionale di coordinamento del
volontariato di protezione civile di cui all'art. 19;
f) dai Responsabili dei Servizi regionali competenti in materia di
difesa del suolo e della costa, geologico-sismica e forestale;
g) dal Responsabile della struttura competente in materia di
meteorologia;
h) dal Responsabile del Servizio regionale competente in materia di
sanita' pubblica e dal Responsabile del Servizio regionale competente
in materia di Presidi ospedalieri;
i) dal Direttore dell'Unione regionale dei Consorzi di bonifica;
ritenuto di procedere, in applicazione dell'art. 23 della L.R. 1/05,
alla nomina dei componenti del COREM nonche' alla disciplina del
funzionamento e dei compiti relativi, come indicati nel dispositivo
del presente atto;
ritenuto opportuno nominare quali componenti del COREM anche il
Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa e il
Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione emergenze
dell'Agenzia regionale di protezione civile;
dato atto che il COREM, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della L.R.
1/05, propone alla Giunta regionale, ai fini della relativa nomina in
seno alla Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei
grandi rischi, i nominativi degli esperti di elevato profilo
tecnico-scientifico per le tipologie di rischio piu' significative e
frequenti;
evidenziato che, in base a provvedimenti normativi statali successivi
alla Legge regionale 1/05, la funzione di "Coordinatore regionale del
Corpo forestale dello Stato" e' stata sostituita con quella di
"Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato";
richiamate:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007 "Adempimenti
conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi
approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
- la propria deliberazione n. 1499 del 19 settembre 2005 "Preliminari
disposizioni procedimentali e di organizzazione per l'attivazione
dell'Agenzia regionale di protezione civile ai sensi dell'art. 1,
comma 6, e art. 20 e seguenti, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1", con la
quale l'ing. Demetrio Egidi e' stato nominato Direttore dell'Agenzia
regionale di protezione civile;
- la propria deliberazione n. 1769 dell'11 dicembre 2006 "Agenzia
regionale di protezione civile: modifica della propria deliberazione
1499/05 e approvazione del relativo regolamento di organizzazione e
contabilita'";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile, ing. Demetrio
Egidi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della Legge regionale
43/01 e della deliberazioni della Giunta regionale 1769/06 e 450/07;
su proposta dell'Assessore a "Sicurezza territoriale. Difesa del suolo
e della costa. Protezione civile" prof. Marioluigi Bruschini;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di nominare, in applicazione dell'art. 23 della L.R. 1/05, il
Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM), la cui
composizione risulta cosi' articolata:
a) Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, con funzioni
di presidente;
b) Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa;
c) Direttore regionale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
d) Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato;
e) Comandante del Corpo delle Capitanerie di porto - Direzione
marittima di Ravenna;
f) Presidente del Comitato regionale di coordinamento del volontariato
di protezione civile;
g) Responsabile del Servizio regionale Difesa del suolo, della costa e
bonifica;
h) Responsabile del Servizio regionale Geologico, Sismico e dei
Suoli;
i) Responsabile del Servizio regionale Parchi e Risorse forestali;
j) Responsabile del Servizio Meteorologico dell'Agenzia regionale per
la prevenzione e l'ambiente;
k) Responsabile del Servizio regionale Sanita' pubblica;
l) Responsabile del Servizio regionale Presidi ospedalieri;
m) Direttore dell'Unione regionale dei Consorzi di bonifica;
n) Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione emergenze
dell'Agenzia regionale di protezione civile;
2) di stabilire che:
- il COREM opera nell'imminenza o al verificarsi nel territorio
regionale di eventi calamitosi che per natura ed estensione possono
assumere rilievo regionale o evolvere, in base alla loro gravita', in
eventi di rilievo nazionale, assicurando, nel primo caso, il
coordinamento tecnico-operativo e il supporto alle Autorita' regionali
di protezione civile e, nel secondo caso, il concorso tecnico e la
collaborazione regionale con le Autorita' e strutture di protezione
civile dello Stato;
- il COREM opera con i poteri che rientrano nella competenza degli
organi gestionali; i componenti esercitano, pertanto, tutte le
facolta' e competenze funzionali all'assunzione delle decisioni del
COREM per far fronte agli effetti temuti o gia' verificatisi in
conseguenza dell'evento e alla cui esecuzione provvede, ove ricorra il
caso, la struttura ordinariamente competente e rappresentata in seno
al COREM;
- qualora la specificita' della situazione renda necessaria
l'assunzione di decisioni di competenza degli organi di indirizzo
politico-amministrativo, i cui effetti sono limitati al territorio
regionale, il Presidente della Giunta regionale o, su sua delega,
l'Assessore competente in materia di protezione civile, adotta, su
proposta del presidente del COREM, i provvedimenti necessari, comprese
le ordinanze in deroga alle disposizioni regionali vigenti, previa
dichiarazione, in quest'ultimo caso, dello stato di crisi regionale ai
sensi di quanto previsto all'art. 8 della L.R. 1/05;
- il COREM si riunisce di norma presso l'Agenzia regionale di
protezione civile ed opera, in relazione alla tipologia degli eventi,
anche con la presenza dei soli componenti competenti nei settori e
nelle materie strettamente attinenti alla specificita' di tali
eventi;
- le convocazioni sono di norma disposte dal presidente con adeguato
preavviso, salvi i casi di particolare urgenza nei quali la
convocazione puo' effettuarsi anche per le vie brevi, e con
indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- alle riunioni possono essere invitati, in relazione alla tipologia
degli eventi e alle specifiche decisioni che il COREM e' chiamato ad
assumere, dirigenti regionali competenti nella specifica materia
nonche' dirigenti in rappresentanza degli Enti locali e di ogni altro
soggetto pubblico o privato di volta in volta interessati, titolari di
poteri decisionali;
- il COREM puo' avvalersi del supporto tecnico-scientifico della
Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi
rischi di cui all'art. 23, comma 4, della L.R. 1/05, nonche' di
esperti appartenenti ad enti ed Istituti universitari e di ricerca
regionali e nazionali;
- nei casi di urgenza il COREM puo' essere convocato anche in assenza
della dichiarazione da parte del Presidente della Giunta regionale
dello stato di crisi regionale o in assenza della dichiarazione dello
stato di emergenza da parte del competente organo statale;
- in caso di assenza o impedimento di uno o piu' componenti, questi
designano i propri sostituti, con delega ad assumere decisioni di
propria competenza;
- i compiti di segreteria del COREM sono assicurati da collaboratori
dell'Agenzia regionale di protezione civile;
- eventuali oneri di missione dei componenti sono a totale carico
delle Amministrazioni di appartenenza;
- il COREM dura in carica cinque anni;
3) di dare atto che il COREM, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della
L.R. 1/05, propone alla Giunta regionale, ai fini della relativa
nomina in seno alla Commissione regionale per la previsione e la
prevenzione dei grandi rischi, i nominativi degli esperti di elevato
profilo tecnico-scientifico per le tipologie di rischio piu'
significative e frequenti;
4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.