REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 25 luglio 2007, n. 123

Modifiche al Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti approvato con deliberazione consiliare 186/01 e successive modificazioni. (Proposta della Giunta regionale in data 4 giugno 2007, n. 829)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 829 del 4
giugno 2007, recante in oggetto "Modifiche al Piano regionale per la
ristrutturazione e riconversione dei vigneti approvato con
deliberazione consiliare 186/01 e successive modificazioni - Proposta
all'Assemblea legislativa" e che qui di seguito si trascrive
integralmente:
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, in data 17 maggio
1999, e successive modifiche, relativo alla organizzazione comune del
mercato vitivinicolo;
- il Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, in data 31
maggio 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, che
stabilisce le modalita' di applicazione del predetto Regolamento
1493/99, in particolare in ordine al potenziale produttivo;
- il Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei
vigneti (di seguito: Piano regionale) nella formulazione approvata con
deliberazione consiliare n. 186 del 30 maggio 2001;
richiamate le proprie deliberazioni n. 2594 del 16 dicembre 2002 e n.
672 del 14 aprile 2003, con le quali - in attuazione della delega
conferita con la citata deliberazione consiliare n. 186/01 - si e'
provveduto ad adeguare il Piano regionale alle modifiche introdotte
dal Regolamento (CE) n. 1342/2002;
richiamata, altresi', la deliberazione n. 567 del 19 maggio 2004, con
la quale il Consiglio regionale - in sede di ratifica dell'atto di
Giunta n. 696 dell'8 aprile 2004 - ha provveduto a modificare il Piano
regionale relativamente alla percentuale di utilizzo di vitigni ed
agli importi di contributo, adeguandoli ai reali costi di mercato per
l'acquisto dei materiali e l'esecuzione dei lavori;
dato atto che con deliberazione n 48 del 22 febbraio 2006, l'Assemblea
legislativa ha prorogato il Piano regionale vigente fino alla riforma
dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
preso atto:
- che la Provincia di Ravenna, con nota acquisita agli atti del
Servizio Produzioni vegetali al n. di protocollo 64615 del 7/3/2007,
chiede di rivedere le disposizioni vigenti innalzando i limiti imposti
per i vini IGT e per il Trebbiano romagnolo;
- che le principali centrali cooperative operanti in regione
Emilia-Romagna, con nota acquisita agli atti del medesimo Servizio al
n. di protocollo n. 119053 del 3/5/2007, formulano analoga istanza
tesa a modificare le disposizioni che limitano al 50% della superficie
provinciale ammessa a contributo la possibilita' di utilizzo del
vitigno Trebbiano romagnolo;
considerato:
- che nel territorio regionale, e particolarmente nelle zone di
pianura della provincia di Ravenna, esistono ancora impianti che
potrebbero essere oggetto di ristrutturazione e che in gran parte si
tratta di vigneti impiantati a Trebbiano;
- che parte del territorio della provincia di Ravenna non e'
ricompreso in zone ove e' possibile produrre vino DOC e pertanto
attualmente in tali aree l'eventuale riconversione e' possibile solo
per i vini IGT;
- che e' opportuno, al fine di soddisfare la domanda del mercato,
prevedere la possibilita' di innalzare la percentuale ammessa al
regime di aiuto del vitigno Trebbiano di Romagna;
considerato, inoltre:
- che il Piano regionale stabilisce gli importi massimi di spesa
ammissibili a contributo in relazione alle tipologie d'intervento;
- che il numero di ettari e l'importo massimo degli aiuti
complessivamente concedibile per ogni campagna, fermi restando i
limiti fissati dalla Commissione Europea, sono stabiliti annualmente
con decreto ministeriale che ripartisce le risorse tra le Regioni e
Province autonome;
- che occorre permettere una maggiore flessibilita' relativamente agli
importi previsti dal Piano regionale per ottimizzare l'utilizzo delle
predette risorse;
rilevato:
- che le disponibilita' finanziarie oggetto del regime di
ristrutturazione e riconversione dei vigneti devono essere
obbligatoriamente utilizzate entro il 30 giugno di ogni anno;
- che, peraltro, tenuto conto che il decreto ministeriale di riparto
annuale viene emanato a ridosso di tale scadenza, non sussistono i
tempi tecnici necessari all'eventuale modifica degli importi previsti
dal Piano regionale;
preso atto, pertanto, che occorre prevedere una modalita' operativa
che consenta l'adozione di un provvedimento amministrativo finalizzato
all'integrazione degli importi stabiliti nel Piano regionale fino al
raggiungimento del massimale per ettaro fissato dalla Commissione
Europea, nel rispetto delle previste differenziazioni tra tipologie di
intervento ammesse a contributo;
atteso che alle esigenze sopra descritte puo' farsi fronte attraverso
un provvedimento formale del Responsabile del Servizio regionale
competente che annualmente quantifichi, secondo un criterio di
proporzionalita', l'integrazione degli importi stabiliti nel Piano;
ritenuto, pertanto, necessario in funzione delle richieste ed esigenze
tutte sopra illustrate, proporre all'Assemblea legislativa regionale
le modifiche al Piano regionale di ristrutturazione e riconversione
dei vigneti di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;
la propria deliberazione n. 450 in data 3 aprile 2007, recante
"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche
agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi dei
predetti articolo di legge e deliberazione;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
di proporre all'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna il
seguente partito di deliberazione:
1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui
integralmente richiamate, le modifiche al Piano regionale per la
ristrutturazione e riconversione dei vigneti - gia' approvato dal
Consiglio regionale con deliberazione 186/01 e successive
modificazioni - quali risultano dall'Allegato A, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2) di stabilire che le modifiche di cui al punto precedente si
applicano a partire dalla campagna di ristrutturazione e riconversione
vigneti 2007/2008;
3) di trasmettere al MIPAF e ad AGREA, per quanto di rispettiva
competenza, l'atto assembleare e di pubblicarlo nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Modifiche al Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione
dei vigneti adottato con deliberazione consiliare 186/01 e successive
modificazioni
1) Nel paragrafo 2.4 "Linee guida" - "Pianura romagnola e litoranea" -
il periodo:
"Il suddetto limite puo' essere elevato fino al 50% della superficie
totale provinciale ammessa al regime di aiuto, a condizione che nel
biennio precedente la produzione totale di vino DOC e IGT, ottenuto
con il vitigno Trebbiano di Romagna, sia stata largamente inferiore
alla domanda."
e' sostituito dal seguente:
"L'Amministrazione provinciale competente puo' elevare il suddetto
limite, fino ad un massimo del 70% della superficie totale provinciale
ammessa al regime di aiuto, qualora verifichi che, nel biennio
precedente, la produzione totale di vino DOC e IGT ottenuta con il
vitigno Trebbiano di Romagna sia stata largamente inferiore alla
domanda."
2) Nel paragrafo 2.6.2 "Suddivisione per macro-area" il periodo:
"Nella pianura del territorio provinciale di Ravenna gli interventi
destinati alla produzione di vini da tavola a IGT possono essere
aumentati fino al 50% della superficie totale degli interventi ammessi
a contributo in ciascuna campagna, a condizione che siano prima
soddisfatte tutte le domande destinate alla produzione di
V.Q.P.R.D.""
e' sostituito dal seguente:
"Nella pianura del territorio provinciale di Ravenna gli interventi
destinati alla produzione di vini da tavola a IGT possono essere
aumentati fino al 70% della superficie totale degli interventi ammessi
a contributo in ciascuna campagna, a condizione che siano prima
soddisfatte tutte le domande destinate alla produzione di
V.Q.P.R.D.".
3) Nel paragrafo 3.3 "Concessione di contributi" dopo la frase:
"Gli interventi ammissibili al regime di sostegno ed i relativi
importi per ettaro possono subire variazioni in funzione delle risorse
disponibili per ciascun anno finanziario."
e' aggiunta la seguente frase:
"Per raggiungere la piena utilizzazione delle risorse finanziarie rese
disponibili dal decreto ministeriale di ripartizione il Responsabile
del Servizio regionale competente puo' annualmente stabilire, secondo
un criterio di proporzionalita', la quantificazione dell'integrazione
degli importi fissati ai precedenti punti a), b), c) nel rispetto
delle differenziazioni tra le diverse tipologie di intervento ammesse
a contributo e comunque entro il massimale per ettaro assegnato dalla
Commissione Europea.".".
Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione
referente "Politiche economiche" di questa Assemblea legislativa,
giusta nota prot n. 12582 del 28 giugno 2007;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con
deliberazione in data 4 giugno 2007, progr. n. 829, riportate nel
presente atto deliberativo.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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