REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTE ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 2477, comma secondo lettera c), del codice
civile e' il seguente:
"(omissis)
La nomina del collegio sindacale e' obbligatoria se il capitale
sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito per le societa' per
azioni.
(omissis).".
Comma 2
2) Il testo degli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447, del codice civile
e' il seguente:
"Art. 2423 - Redazione del bilancio
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio,
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota
integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della societa' e il risultato economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non
sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si
devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli
articoli seguenti e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e
corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota
integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del
risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono
essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura
corrispondente al valore recuperato.".
Il bilancio deve essere redatto in unita' di euro, senza cifre
decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo' essere redatta
in migliaia di euro.
"Art. 2443 - Delega agli amministratori
Lo statuto puo' attribuire agli amministratori la facolta' di
aumentare in una o piu' volte il capitale fino ad un ammontare
determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data
dell'iscrizione della societa' nel registro delle imprese. Tale
facolta' puo' prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al
quarto e quinto comma dell'articolo 2441; in questo caso si applica in
quanto compatibile il sesto comma dell'articolo 2441 e lo statuto
determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi.
La facolta' di cui al secondo periodo del precedente comma puo' essere
attribuita anche mediante modificazione dello statuto, approvata con
la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2441, per il
periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il
capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e
iscritto a norma dall'articolo 2436.".
"Art. 2446 - Riduzione del capitale per perdite
Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un terzo in
conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione,
e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio
di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli
opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una
relazione sulla situazione patrimoniale della societa', con le
osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo
sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare
depositate in copia nella sede della societa' durante gli otto giorni
che precedono l'assemblea, perche' i soci possano prenderne visione.
Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di
rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a
meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza
che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in
proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e
i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale
che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite
risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico
ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto
nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
Nel caso in cui le azioni emesse dalla societa' siano senza valore
nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione
adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria
possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente
comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in
tal caso l'articolo 2436.
Art. 2447 - Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite
legale
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al
di sotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o
il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di
sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare
la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad
una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della
societa'.".
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 2435 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2435 - Pubblicazione del bilancio e dell'elenco soci e dei
titolari di diritti su azioni (Rubrica cosi' modificata dall'art. 4,
della L. n. 310 del 12/08/1993)
Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio,
corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal
verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di
sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata
presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo
ufficio a mezzo di lettera raccomandata.
Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le societa' non
aventi azioni quotate in mercati regolamentati sono tenute altresi' a
depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei
soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con
l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonche' dei soggetti
diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli
sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione
analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire
dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.".
NOTA ALL'ART. 9
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 concernente Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n.
31 e 27 marzo 1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 31 - Variazioni di bilancio
(omissis)
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti
legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad
effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:
(omissis)
d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi
settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore,
apposito accantonamento di mezzi propri della Regione, nell'ambito dei
fondi speciali di cui all'articolo 28;
(omissis).".
Comma 3
2) Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001
concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 n.
40 e' il seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata
l'entita' della spesa da eseguire.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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