REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 1, comma 1, dello Statuto della Regione
Emilia-Romagna (legge regionale 31 marzo 2005, n. 13) e' il seguente:
"Art. 1 - Elementi costitutivi della Regione
1. L'Emilia-Romagna, Regione autonoma entro l'unita' della Repubblica,
secondo le norme della Costituzione, dell'Unione Europea e del
presente Statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo della
comunita' regionale, concorrendo al rinnovamento della societa' e
dello Stato.
2-5. (omissis).".
2) I testi degli articoli 3 e 34 della Costituzione sono i seguenti:
"Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.".
"Art. 34
La scuola e' aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e'
obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso.".
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508
concernente Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati e' il seguente:
"Art. 1 - Finalita' della legge
La presente legge e' finalizzata alla riforma delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di
arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche
(ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati.".
NOTA ALL'ART. 4
Comma 3
1) Il testo dell'articolo 53, della legge regionale 24 marzo 2004, n.
6 concernente Riforma del sistema amministrativo regionale e locale.
Unione europea e relazioni internazionali. Innovazioni e
semplificazione. Rapporti con l'Universita' e' il seguente:
"Art. 53 - Conferenza Regione-Universita'
1. E' istituita la conferenza Regione-Universita', presieduta dal
Presidente della Regione Emilia-Romagna o da un suo delegato, di cui
sono membri i Rettori delle Universita' degli studi di Bologna, di
Ferrara, di Modena e Reggio Emilia, di Parma, ed il co-presidente
della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 32.
2. Alle riunioni della Conferenza partecipano, per l'esame delle
questioni di rispettiva competenza, i componenti della Giunta
regionale di volta in volta interessati. Alle riunioni e', inoltre,
invitato il Rettore dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore. Puo',
inoltre, essere invitato un rappresentante per ciascuna ulteriore
Universita' che abbia sede nel territorio regionale, anche tenendo
conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, lettere b) e c),
del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema
universitario, nonche' ai comitati regionali di coordinamento, a norma
dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n.
59).
3. La Conferenza ha funzioni di proposta e consultive nelle materie
connesse all'attivita' delle Universita' e, in particolare, nelle
materie della cultura, della ricerca e dell'innovazione tecnologica,
del sistema formativo e della sanita', fatta salva la disciplina di
cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei
rapporti fra Servizio Sanitario nazionale ed Universita', a norma
dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419). La Conferenza
svolge altresi' funzioni di concertazione, mediante la stipula di
accordi fra la Regione e le Universita' rappresentate.
4. Gli accordi e le intese nella Conferenza Regione-Universita' si
perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e
dei Rettori di cui al comma 1 all'unanimita'. Ove questa non sia
raggiunta, l'assenso delle Universita' e' espresso dalla maggioranza
assoluta di tali Rettori.
5. Nei casi in cui, in materie di competenza legislativa regionale, la
legge prevede un'intesa e questa non sia raggiunta entro trenta giorni
dalla prima seduta della Conferenza in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione
motivata. In caso di motivata urgenza, la Giunta regionale puo'
provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente comma. I
relativi provvedimenti sono sottoposti all'esame della Conferenza
Regione-Universita' nei successivi quindici giorni. La Giunta
regionale e' tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza
Regione-Universita' ai fini di eventuali deliberazioni successive.".
NOTA ALL'ART. 15
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 concernente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004 e' il seguente:
"Art. 3 - Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e
per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.
1-17. (omissis)
18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione,
costituiscono investimenti:
a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione
straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia
residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e
la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature
tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad
utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l'acquisizione di aree, espropri e servitu' onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei
limiti della facolta' di partecipazione concessa ai singoli enti
mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla
realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo
appartenente al settore delle pubbliche Amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti
concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di
impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi
pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui
concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli
investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche
anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a
favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani
urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse
regionale aventi finalita' pubblica volti al recupero e alla
valorizzazione del territorio.
19-172. (omissis).".
NOTA ALL'ART. 20
Comma 4
1) Vedere nota all'art. 4.
NOTA ALL'ART. 26
Comma 5
1) Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 15 novembre 2001,
n. 40 concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna.
Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 e'
il seguente:
"Art. 25 - Fondo di riserva per spese obbligatorie
1. Nel bilancio annuale di competenza e di cassa e' iscritto un fondo
di riserva per spese obbligatorie.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate da tale
fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi
insufficienti delle unita' previsionali di base limitatamente ai
capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio secondo la
legislazione vigente, tenendo conto degli impegni gia' assunti e che
si prevede di assumere, nonche' dei pagamenti che si prevede di
effettuare fino al termine dell'esercizio.
3. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative
agli oneri di personale, agli oneri per l'ammortamento dei mutui e
prestiti ed agli interessi passivi su anticipazioni di cassa, quelle
relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa a
norma dell'articolo 60 e reclamati dai creditori; quelle concernenti i
fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione.
4. L'elenco dei capitoli e delle correlate unita' previsionali di base
che possono essere integrati a norma del secondo comma del presente
articolo e' allegato al bilancio. L'ammontare del fondo di riserva per
le spese obbligatorie e' determinato in misura non superiore al 2% del
totale delle spese effettive di cui all'articolo 20, comma 1, lettera
a).".
NOTE ALL'ART. 29
Comma 8
1) Il testo dell'art. 5, comma 3, della legge regionale 27 maggio
1994, n. 24 concernente Disciplina delle nomine di competenza
regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni
sull'organizzazione regionale e' il seguente:
"Art. 5 - Ambito di applicazione
1. Abrogato.
2. Abrogato.
3. Le nomine di cui al presente Capo non possono di regola essere
cumulate; esse non sono rinnovabili per piu' di una volta: di regola
la durata degli incarichi conferiti senza prefissione di termine non
puo' superare i dieci anni. Ogni deroga deve essere adeguatamente
motivata.".
Comma 9
2) Il testo dell'art. 4 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50
concernente Disciplina per il diritto allo studio universitario.
Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio
1991, n. 20 e' il seguente:
"Art. 4 - Programmazione regionale
1. La Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio
regionale la proposta del programma per il DSU, coerente con gli
obiettivi, gli indirizzi e le priorita' della programmazione nazionale
dello sviluppo universitario.
2. Il programma deve comunque contenere:
a) l'indicazione degli obiettivi generali da perseguire e quelli da
realizzare in via prioritaria, tenendo conto anche del raccordo tra
formazione universitaria e formazione professionale;
b) le strategie utili al conseguimento degli obiettivi fissati;
c) il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire ed
impiegare nel periodo di riferimento.
3. La Giunta regionale impartisce agli organismi di gestione di cui
all'art. 5 direttive relativamente a:
a) criteri per la determinazione dei requisiti di merito e delle
condizioni economiche per l'accesso agli interventi e ai servizi
attribuibili per concorso;
b) limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi
delle borse di studio e dei prestiti d'onore;
c) indirizzi e criteri per la determinazione delle tariffe dei
servizi;
d) indirizzi per l'attuazione del controllo di gestione.
4. La Giunta regionale puo' stabilire le attivita' che debbono essere
svolte in modo associato al fine di ottenere facilitazioni
nell'acquisto di beni e servizi e nella loro gestione.
5. La Giunta regionale ripartisce annualmente agli organismi di
gestione il finanziamento stabilito negli atti di programmazione
finanziaria della Regione, sulla base di criteri che, in particolare,
tengano conto della popolazione studentesca, con particolare
riferimento agli studenti fuori sede, dei servizi erogati, anche con
riferimento alla necessita' di sviluppo degli stessi, nonche' delle
attivita' gestite in modo associato.
6. La Giunta regionale definisce altresi' con cadenza biennale il
limite massimo di spesa per il personale.
7. Nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione, la Giunta
regionale puo' realizzare iniziative di sperimentazione,
documentazione e ricerca, nonche' attivare strumenti informativi.
8. La Giunta regionale riferisce periodicamente al Consiglio regionale
sui risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi prefissati nel
programma regionale.
9. La programmazione regionale e' altresi' rivolta alla realizzazione
di interventi per l'edilizia finalizzata al DSU,  secondo quanto
previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 18 della legge statale e dalla L.R.
8 settembre 1981, n. 36 e successive modifiche.".
NOTE ALL'ART. 30
Comma 1
1) Il testo dell'art. 8 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 18
concernente Disciplina della tassa regionale per il diritto allo
studio universitario e' il seguente:
"Art. 8 - Esoneri
1. Ai sensi del comma 22 dell'art. 3 della legge statale, sono
esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo
studio universitario gli studenti beneficiari delle borse di studio di
competenza regionale e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2
dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, nonche' gli
studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali
benefici.
2. Il Consiglio regionale determina la misura e le modalita'
dell'esonero dal pagamento della tassa regionale ad altre categorie di
studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.
3. Gli Enti rimborsano d'ufficio la tassa regionale agli studenti
esonerati ai sensi dei commi 1 e 2.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 9 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 18
concernente Disciplina della tassa regionale per il diritto allo
studio universitario e' il seguente:
"Art. 9 - Ripartizione del gettito
1. Al fine di garantire il rispetto del principio di solidarieta' tra
le famiglie a reddito piu' elevato e quelle a reddito basso, la
Regione, per ciascun anno accademico effettua la ripartizione del
gettito della tassa tra gli Enti secondo le modalita' di cui al
presente articolo.
2. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di
diritto allo studio universitario, con propri provvedimenti,
ripartisce tra gli Enti le somme derivanti dall'applicazione della
tassa regionale per il diritto allo studio universitario, sulla base
delle comunicazioni di cui all'art. 10, con i seguenti criteri:
a) le riscossioni conseguite presso la singola Universita' sono
destinate alla erogazione delle borse di studio di competenza
regionale e dei prestiti d'onore nonche' agli adempimenti di cui al
comma 3 dell'art. 8 da parte dell'Ente o degli Enti di riferimento
dell'Universita' stessa;
b) le eventuali somme residue, effettuata la ripartizione di cui alla
lettera a), sono ripartite tra gli Enti le cui graduatorie per
l'ottenimento delle borse di studio di competenza regionale e dei
prestiti d'onore non siano ancora esaurite;
c) le ulteriori somme eventualmente residuate, effettuate le
operazioni di ripartizione di cui alle lettere a) e b), vengono
mantenute nei bilanci degli enti con vincolo di destinazione
all'erogazione di borse di studio di competenza regionale e prestiti
d'onore per l'anno accademico successivo; le predette somme rientrano
comunque nel calcolo del riparto per gli anni accademici successivi.
3. La ripartizione di cui alla lettera b) del comma 2 e' effettuata in
proporzione al numero di studenti che hanno conseguito l'iscrizione o
l'immatricolazione nell'anno accademico precedente alle Universita' di
riferimento e con il limite dell'esaurimento delle rispettive
graduatorie e dell'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 8
comma 3.".
Comma 3 - Comma 4 - Comma 5
3) Il testo dell'art. 10 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 18
concernente Disciplina della tassa regionale per il diritto allo
studio universitario e' il seguente:
"Art. 10 - Comunicazioni
1. Entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione delle
graduatorie definitive gli Enti comunicano alla Regione:
a) il numero degli idonei nelle graduatorie per l'assegnazione delle
borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore ai
sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni,
e la spesa complessiva necessaria a darvi copertura;
b) il numero degli esoneri concessi.
2. Entro il termine di cui al comma 1, ove sia stata attivata la
delega alla riscossione di cui all'art. 6, gli Enti comunicano inoltre
alla Regione il numero di borse di studio di competenza regionale e di
prestiti d'onore che, espletati gli adempimenti di cui al comma 3
dell'art. 8, possono essere assegnati sulla base delle somme
trasferite dalle Universita' ai sensi del comma 4 dello stesso art.
6.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno le Universita' comunicano alla
Regione il numero degli studenti che hanno conseguito
l'immatricolazione o l'iscrizione ai corsi di studio nell'anno
accademico precedente.
4. Ove sia stata attivata la delega di cui all'art. 6, le Universita',
oltre alle comunicazioni previste nella lettera c) del comma 3 di tale
articolo, comunicano alla Regione, entro il 30 dicembre di ogni anno,
i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario
di riferimento.
5. Non si fa luogo alla ripartizione prevista dall'art. 9 per
l'erogazione delle borse di studio di competenza regionale e dei
prestiti d'onore, nei confronti dell'Ente che non abbia effettuato le
comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 entro i termini ivi previsti.
6. Ove l'Universita' non abbia effettuato nei termini le comunicazioni
previste nei commi 3 e 4 e nella lettera c) del comma 3 dell'art. 6,
non si fa luogo alla ripartizione di cui all'art. 9 per l'erogazione
delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore
nei confronti dell'Ente o degli Enti di riferimento.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 le somme eventualmente riscosse a
titolo di tassa regionale debbono essere versate, al netto delle somme
necessarie all'espletamento degli adempimenti di cui al comma 3
dell'art. 8, nell'apposito conto corrente di cui al comma 1 dell'art.
4 per essere comunque destinate all'erogazione di borse di studio e di
prestiti d'onore.".
NOTA ALL'ART. 32
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001,
n. 40 concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna.
Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 e'
il seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata
l'entita' della spesa da eseguire.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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