REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 2006, n. 311

PRSR 2000-2006 Misura 2.e "Indennita' compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali". Approvazione disposizioni applicative per annualita' 2006 e fissazione termine per presentazione domande

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17/05/1999, relativo al
sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo di
Orientamento e di Garanzia (FEAOG) e successive modificazioni ed
integrazioni;
- i successivi regolamenti di applicazione del citato Reg. (CE) n.
1257/1999, ed in particolare il vigente Reg. (CE) n. 817 della
Commissione del 29 aprile 2004;
- il Reg. (CE) n. 1360/05 della Commissione che reca modifiche al Reg.
(CE) 817/04 e che prevede la possibilita' di prolungare gli impegni
che scadono antecedentemente al 31 dicembre 2006;
- il Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio, del 20 settembre 2005,
relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio
2000, che approva il Piano regionale di Sviluppo Rurale della Regione
Emilia-Romagna per il periodo 2000/2006 (di seguito in sigla PRSR)
attuativo del citato Reg. (CE) n. 1257/1999;
- la decisione della Commissione Europea C(2000)2153 del 20 luglio
2000 che approva il suddetto Piano nel testo definitivo inviato alla
Commissione stessa il 3 luglio 2000;
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2, relativa alla attuazione del Piano
regionale di Sviluppo rurale;
- l'art. 3, comma 1 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, che attribuisce
alle Province e Comunita' Montane funzioni amministrative, in materia
di agricoltura, rientranti nella sfera di competenza regionale sulla
base della normativa comunitaria, statale e regionale;
- l'art. 4, comma 2 della  medesima L.R. 15/97, che prevede che le
Province e Comunita' Montane debbano attenersi alle direttive emanate
dalla Giunta regionale per quanto attiene allo svolgimento delle
funzioni relative agli interventi affidati dallo Stato e dall'Unione
Europea alle Regioni;
- il Reg. (CE) n. 1663/95 concernente le modalita' di applicazione del
Reg. (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione
dei conti del FEAOG - Sezione Garanzia e sue successive modificazioni
e integrazioni;
dato atto che il PRSR e' stato piu' volte modificato, seguendo le
procedure previste dai citati Regolamenti e che la vigente stesura e'
stata approvata con le seguenti decisioni della Commissione:
- C(2002)3489 dell'8 ottobre 2002;
- C(2003)2697 del 17 luglio 2003;
- C(2004)401 del 5 febbraio 2004;
richiamate le proprie deliberazioni n. 778 dell'11 aprile 2000, n. 922
del 6 giugno 2000, n. 806 del 15 maggio 2001, n. 304 del 25 febbraio
2002, n. 276 del 24 febbraio 2003, n. 566 del 29 marzo 2004, n. 363
del 16 febbraio 2005 che approvano le disposizioni applicative della
Misura 2.e compresa nel PRSR, per le annualita' 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 e 2005;
vista, inoltre, la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia
regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per
l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore
regionale per le Misure del PRSR con decreto del Ministro delle
Politiche agricole e forestali del 13 novembre 2001;
visto, in particolare, l'art. 3, comma 2, della predetta L.R. 21/01,
il quale prevede che i rapporti con gli Enti delegati alla gestione
delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti degli aiuti comunitari
- ai sensi e nel rispetto del punto 4) dell'allegato al Regolamento
(CE) n. 1663/95 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei
conti del FEAOG, Sezione Garanzia - siano regolati da apposita
convenzione, secondo uno schema approvato dalla Giunta regionale con
specifico atto;
richiamata, in proposito, la propria deliberazione n. 2700 del 3
dicembre 2001, nonche' la successiva deliberazione n. 2803 del 30
dicembre 2004;
dato atto:
- che AGREA ha provveduto - sottoscrivendo specifiche convenzioni - a
delegare alle Province ed alle Comunita' Montane le funzioni di
autorizzazione;
- che AGREA ha altresi' provveduto a sottoscrivere apposita
convenzione con i Centri di assistenza agricola per la
regolamentazione dell'attivita' di assistenza procedimentale
consistente in acquisizione, verifica ed accertamento della
completezza, validita' e rispondenza degli atti e della documentazione
presentata ai CAA dai soggetti richiedenti provvidenze comunitarie e 
nazionali;
- che il R.R. n. 17 del 15 settembre 2003, sulla disciplina
dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna prescrive -
all'art. 6, comma 1 - che le aziende agricole che intendono
intrattenere rapporti a qualsiasi titolo con la pubblica
Amministrazione devono essere preventivamente iscritte a detta
anagrafe;
rilevato:
- che il PRSR prevede che le domande siano presentate nell'ambito di
disposizioni regionali di attuazione, in riferimento alle funzioni di
indirizzo e di coordinamento che competono alla Regione;
- che, nell'applicazione della Misura 2.e, relativa a esercizi
finanziari precedenti, l'estensione delle superfici annualmente
ammesse a pagamento e' sempre risultata inferiore a ha 40.000 di
superficie foraggera;
- che costituisce parte integrante del PRSR una tabella finanziaria
indicativa nella quale sono rappresentate per ciascuna Misura le
risorse pubbliche rese complessivamente disponibili nell'intero
periodo di validita' del Piano;
- che, nell'ambito della predetta disponibilita' finanziaria totale,
si quantifica per le domande presentate per l'annualita' 2006 per la
Misura 2.e una disponibilita' pari a 2,5 milioni di Euro, la cui
copertura e' interamente assicurata da risorse comunitarie e statali,
in ragione del 50% ciascuna;
- che, dalle rilevazioni effettuate dal Servizio Programmi,
Monitoraggio e Valutazione della Direzione generale Agricoltura in
riferimento alla predetta tabella, risultano disponibili ulteriori
risorse;
- che, complessivamente, le risorse disponibili permettono di
deliberare la corresponsione dell'importo massimo di indennita'
previsto dal PRSR, pari a 100 Euro per ettaro di superficie foraggera,
nel caso in cui l'estensione totale delle superfici foraggere ammesse
a pagamento non superi il valore verificato negli esercizi finanziari
precedenti;
ritenuto necessario prevedere che, con specifico atto formale del
Direttore generale Agricoltura, l'ammontare dell'indennita' per unita'
di superficie foraggera possa essere rideterminato, qualora
l'estensione ammessa a pagamento risulti superiore al valore
previsto;
ritenuto, pertanto, di stabilire, ai fini della attuazione della
Misura 2.e nell'annualita' 2006:
- le modalita' per la presentazione delle domande e relativi
requisiti;
- le procedure per istruttoria, controlli, liquidazione ed
autorizzazione al pagamento;
- le disposizioni per l'attuazione della Misura;
- nella formulazione allegata al presente atto quale parte integrante
e sostanziale;
dato atto del parere espresso dal Responsabile del Servizio Programmi,
Monitoraggio e Valutazione, dr. Giorgio Poggioli, in ordine alla
compatibilita' del presente atto con i contenuti del PRSR;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003, recante
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto, pertanto, del parere di regolarita' amministrativa espresso
dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito alla
presente deliberazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 37 della
L.R. 43/01 e della citata deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di porre in attuazione nell'annualita' 2006 la Misura 2.e compresa
nel Piano regionale di Sviluppo rurale;
2) di stabilire quale termine di scadenza per la presentazione delle
domande le ore 18 del 14 aprile 2006, salvo proroghe da concedersi da
parte del Direttore generale Agricoltura mediante atto formale;
3) di stabilire che l'importo dell'indennita' per la Misura 2.e del
PRSR relativa all'annualita' 2006 sia pari a 100 Euro/ha di superficie
foraggera ammissibile;
4) di stabilire che entro e non oltre 45 giorni dal termine di
presentazione delle domande di cui al precedente punto 2), con atto
motivato del Direttore generale Agricoltura, potra' essere ridefinito
l'importo di cui al punto precedente, qualora le richieste di
indennita' risultino eccedenti quelle verificate negli esercizi
finanziari precedenti;
4) di approvare le disposizioni per l'attuazione della Misura 2.e
nell'annualita' 2006, denominate "Disposizioni applicative per
l'annualita' 2006", allegate al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
5) di stabilire che i beneficiari i cui impegni risultano oltrepassare
5 anni consecutivi dal momento della prima assunzione avranno
l'obbligo di proseguire i medesimi per l'anno di impegno oggetto della
domanda (come specificato nelle definizioni contenute in premessa alle
disposizioni di cui al punto precedente), mantenendo come riferimento
per la corretta individuazione dell'inizio e della fine del periodo di
obbligazione la decorrenza della prima domanda di pagamento delle
indennita';
6) di stabilire inoltre che i beneficiari che dovessero presentare per
la prima volta la richiesta di pagamento di indennita' compensative in
riferimento alla presente deliberazione sono tenuti dall'1 gennaio
2007 a rispettare le specifiche norme stabilite in applicazione degli
articoli 4 e 5 degli Allegati III e IV del Reg. (CE) 1782/2003
(cosiddetta "Condizionalita'") e degli altri requisiti minimi ivi
citati;
7) di stabilire che i medesimi beneficiari di cui al punto precedente
saranno altresi' tenuti, dall'1 gennaio 2007, e comunque dalla data di
approvazione del prossimo PRSR, ad adeguare gli impegni sottoscritti
alle condizioni previste dal medesimo;
8) di dare atto che la Direzione generale Agricoltura potra' fornire,
con le modalita' ritenute piu' adeguate alle esigenze di massima
utilizzazione delle risorse, ulteriori indicazioni alle
Amministrazioni competenti circa la tempistica e l'iter procedurale
relativi all'attuazione della Misura;
9) di dare atto, inoltre, che il Servizio Aiuti alle imprese
provvedera' a dare la piu' ampia diffusione della presente
deliberazione attraverso l'inserimento nel seguente sito Internet
della Regione Emilia-Romagna: http://www.regione.emilia-romagna.it;
10) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina