REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n. 195

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di un invaso ad uso irriguo in localita' Lagune, Via Albonello n. 32 nel comune di Brisighella, provincia di Ravenna (Titolo II, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione
dei modesti impatti attesi, il progetto relativo alla realizzazione di
un invaso ad uso irriguo in localita' Lagune, Via Albonello n. 32 nel
comune di Brisighella, provincia di Ravenna, dalla ulteriore procedura
di VIA con le seguenti prescrizioni:
1. necessita' di ottenimento dell'autorizzazione relativa al vincolo
idrogeologico di cui alla Legge 3267/23;
2. necessita' di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 142
del DLg 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n.
137";
3. per l'attingimento di acque pubbliche superficiali e loro
derivazione, deve essere acquisita l'autorizzazione o la concessione
rilasciate dalla autorita' competente in materia, ai sensi del
Regolamento regionale 41/01;
4. considerato che il progetto di ripristino e pulizia prevede anche
un ampliamento della superficie d'invaso verso valle (sezioni 4 e 8),
e' indispensabile che lo strato impermeabilizzante sul fondo e lungo i
paramenti interni sia realizzato ex-novo sull'intera superficie, in
modo da garantirne l'uniformita' mediante l'adeguata commpattazione di
uno strato miscelato di terreno argilloso-limoso; a tale riguardo sono
necessarie verifiche geotecniche, in corso d'opera e al termine dei
lavori, del grado di compattazione raggiunto dal tampone dei terreni
costituenti lo strato di rivestimento impermeabile (prove Proctor,
prove di permeabilita' in situ e in laboratorio, etc.) e dell'argine
di sbarramento; la tenuta idraulica dell'invaso dovra' comunque essere
verificata in fase di collaudo;
5. la riprofilatura del versante verso il Rio Albonello dovra'
consentire al paramento esterno dell'argine di contenimento di
trovarsi ad una distanza di almeno 10 m. dal ciglio della scarpata di
erosione fluviale;
6. data la presenza di terreni potenzialmente soggetti a movimenti
gravitativi, deve essere effettuata un'attenta regimazione delle acque
di scorrimento superficiale in tutta l'area limitrofa all'invaso,
l'inerbimento in tempi rapidi del rilevato arginale, inoltre
l'immorsamento del rilevato arginale al substrato argilloso integro
dovra' essere eseguito a regola d'arte;
7. il perimetro dell'area di scavo dell'invaso di progetto e le
relative opere di cantierizzazione non dovranno arrecare danno alla
vegetazione naturale esistente e a quella ripariale lungo l'asta del
Rio Albonello, a strade e scoli esistenti; inoltre come da parere del
dott. geol. Poggiali della Comunita' Montana dell'Appennino Faentino
acquisito agli atti di ufficio al prot. n. 11109/VIM del 31 gennaio
2006, "si vieta lo sterro del dosso di terreno presente a monte del
laghetto (sezione 8), in quanto coperto da una fitta vegetazione
boschiva e quindi a tutti gli effetti identificabile come area
forestale, nell'ambito della quale, ai sensi delle prescrizioni di
massima e polizia forestale, non e' consentita l'asportazione di
piante";
8. gli interventi di ripristino vegetazionale al fine di garantire un
adeguato inserimento paesaggistico dovranno interessare l'intero
perimetro del bacino di invaso e raccordarsi con la fascia boscata
esistente prevedendo l'utilizzo esclusivamente di essenze arboree
autoctone e/o naturalizzate di altezza minima 1 m. evitando le specie
riconosciute come infestanti (Robinia, Alianto, ecc.); gli interventi
di mitigazione vegetazionali dovranno comunque essere tali da non
compromettere le caratteristiche di impermeabilita' e di stabilita'
dell'opera realizzata;
9. per l'inerbimento dei riporti esterni e per il ripristino delle
aree di cantiere si riutilizzera' il terreno vegetale proveniente
dallo scotico, che si avra' cura di accumulare, separatamente dalle
altre tipologie di materiale, in spessori adeguati e del quale si
provvedera' alla manutenzione per evitarne la morte biologica;
10. il ricollocamento a valle dell'invaso dei materiali in esubero
dovra' essere realizzata in modo da tenersi ad una distanza di 10 m.
dalla sponda del Rio Albonello e dalla briglia esistente e previa
asportazione del cotico superficiale in modo da garantirne l'adeguato
ammorsamento; il materiale di risulta non utilizzato dovra' essere
regolarmente smaltito in discarica autorizzata;
11. considerato che l'area in esame e' classificata come zona sismica,
dovranno essere attuate tutte le eventuali prescrizioni riguardanti le
fasi costruttive emanate dalle autorita' competenti;
12. resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per la
realizzazione dell'opera in oggetto della presente valutazione,
dovranno essere rilasciate dalle autorita' competenti ai sensi delle
vigenti disposizioni;
b) di trasmettere la presente delibera ai proponenti Caputo Mario e
Caputo Franco, al Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli, alla
Amministrazione provinciale di Ravenna, al Comune di Brisighella,
all'Unione dei Comuni di Brisighella Casola Valsenio Riolo Terme -
Servizio Unico associato per le attivita' produttive, all'Autorita' di
Bacino Fiumi Romagnoli, all'ARPA Sezione provinciale di Ravenna, alla
Comunita' Montana dell'Appennino Faentino;
c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni
il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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