REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2006, n. 1395

DLgs 152/06, art. 112. Prime disposizioni tecniche per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- la Legge 11 novembre 1996, n. 574 "Nuove norme in materia di
utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei
frantoi oleari";
- il DLgs 11 maggio 1999 n. 152, e successive modifiche ed
integrazioni, recante disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento, ed in particolare l'art. 38;
- il decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 6
luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio
2005, con il quale sono stati adottati i criteri e le norme tecniche
generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica
delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, ai
sensi della Legge 574/96 e dell'art. 38 del citato DLgs 152/99;
visto il DLgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", ed
in particolare l'art. 112, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:
- l'utilizzazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei
frantoi oleari e' soggetta a comunicazione all'Autorita' competente;
- le Regioni - sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali
adottati con decreto del Ministro delle Politiche agricole e
forestali, di concerto con i Ministri dell'Ambiente e della Tutela del
territorio, delle Attivita' produttive, della Salute e delle
Infrastrutture e dei Trasporti e d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano - disciplinano le attivita' di utilizzazione delle
acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari entro
centottanta giorni dalla entrata in vigore del predetto decreto;
preso atto:
- che il DM 6 luglio 2005 sopra citato - ai sensi di quanto previsto
dall'art. 170, comma 3, lett. d), del DLgs 152/06 - si applica fino
all'emanazione del decreto di cui all'art. 112, comma 2 del medesimo
DLgs 152/06;
- che il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
non ha a tutt'oggi provveduto in merito e che pertanto continua ad
applicarsi il predetto D.M. 6 luglio 2005;
ritenuto opportuno - anche al fine di migliorare la fertilita' dei
terreni, salvaguardare le acque superficiali e di falda, nonche'
limitare le esalazioni maleodoranti - disciplinare l'utilizzazione
delle acque di vegetazione e l'impiego in ambito regionale, in
conformita' a quanto previsto dal suddetto D.M. 6 luglio 2005, cosi'
come indicato nell'allegato alla presente deliberazione;
richiamate:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'articolo 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003, recante
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", e successive
modifiche e integrazioni;
dato atto, pertanto, del parere di regolarita' amministrativa espresso
dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi del
citato art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della predetta
deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le motivazioni espresse in premessa ed integralmente richiamate:
1) di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione della
quale e' parte integrante e sostanziale, le "Prime disposizioni
tecniche regionali per l'utilizzazione agronomica delle acque di
vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari", con riferimento al
DM 6 luglio 2005, nelle more dell'emanazione del decreto di cui
all'art. 112 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152;
2) di trasmettere la presente deliberazione all'Agenzia regionale
Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) ed alle Province;
3) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna e di diffonderlo sul sito Internet della
Regione all'indirizzo: http://www.ermesagricoltura.it/.
Prime disposizioni tecniche per l'utilizzazione agronomica delle acque
di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari di cui all'articolo
112 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152
A. Oggetto e ambito di applicazione
1) Le presenti "Prime disposizioni" si applicano - ai sensi
dell'articolo 112 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia
ambientale" - all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione
e delle sanse umide dei frantoi oleari ai sensi della Legge 11
novembre 1996, n. 574, sulla base dei criteri stabiliti dal DM del 6
luglio 2005.
2) Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve
essere praticato nel rispetto di criteri generali di utilizzazione
delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenuta
che tengano conto delle caratteristiche pedologiche, morfologiche e
colturali del sito e che siano rispettosi delle norme
igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.
3) L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse
umide disciplinata dalla Legge 574/96 e dalle presenti "Prime
disposizioni" e' esclusa ai sensi dell'art. 185, comma 1 del DLgs 3
aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", dal campo di
applicazione del medesimo decreto legislativo.
B. Definizioni
1) Ferme restando le definizioni di cui all'art. 74 del DLgs n. 152
del 2006 e all'art. 1 della Legge 574/96, ai fini delle presenti
"Prime disposizioni" si intende per:
a) lavorazione meccanica delle olive: le operazioni effettuate durante
il procedimento di estrazione dell'olio a partire dal lavaggio delle
olive;
b) sito di spandimento: area aziendale omogenea per caratteri
morfologici (pendenza), pedologici  (tessitura e pH ) e tipologia
colturale prevalente, costituita da una o piu' particelle catastali o
parti di esse su cui si effettua lo spandimento;
c) primo spandimento: la prima utilizzazione delle acque di
vegetazione e di sanse umide a decorrere dalla data di entrata in
vigore delle presenti "Prime disposizioni", su uno o piu' siti di
spandimento, ovvero il primo riutilizzo dopo l'eventuale periodo di
riposo temporaneo;
d) spandimento successivo: l'utilizzazione di acque di vegetazione e
di sanse umide su uno o piu' siti di spandimento nell'anno successivo
ad un precedente spandimento;
e) periodo di riposo temporaneo: arco temporale di divieto di
distribuzione su  siti oggetto di ripetuti spandimenti negli anni;
f) anno: il periodo di tempo che intercorre tra l'1 settembre ed il 31
agosto dell'anno successivo;
g) sanse umide: le sanse provenienti dalla lavorazione delle olive,
non palabili, prodotte dal ciclo continuo a due fasi;
h) titolare del sito di spandimento: il proprietario o conduttore del
sito di spandimento;
i) corsi d'acqua superficiali: ai fini dell'applicazione delle
presenti "Prime disposizioni", salvo eventuali esclusioni, sono da
considerare:
- i corsi  d'acqua riportati nelle Tavole 1 del Piano territoriale
Paesistico regionale approvato con deliberazione del Consiglio
regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- i corsi d'acqua elencati nell'elaborato M del predetto Piano
Paesistico;
- i corsi d'acqua diversi dai precedenti classificati con la dizione
torrenti, rii e canali dalla Carta tecnica regionale e inseriti negli
strumenti di pianificazione subregionale (Piani territoriali  di
Coordinamento provinciale);
j) pendenza: deriva da misure in campo integrate da calcoli sulla base
delle carte topografiche. La misura di campo si puo' ottenere dal
rapporto percentuale tra la differenza di quota degli estremi,
superiore ed inferiore, del terreno considerato e la loro distanza,
con il supporto della Carta tecnica regionale (C.T.R.).
Si utilizzano i seguenti termini in funzione del valore percentuale
del gradiente:
Valori percentuali	Classi del gradiente
	Pendii semplici	Pendii complessi
	<0-2 ( da 0 a 3 )	Pianeggiante	Pianeggiante
	2-6 ( da 1 a 8 )	Dolcemente inclinato	Dolcemente ondulato
	6-12 ( da 4 a 16 )	Molto inclinato	Ondulato
	12-25 ( da 10 a 30)	Moderatamente ripido	Moderatamente ripido
	25-50 ( da 20 a 60 )	Ripido	Ripido
	> 50 ( > 45 ) 	Molto ripido	Molto ripido
k) tessitura: si riferisce alla distribuzione per classi di grandezza
delle  particelle elementari del suolo. Deriva da misura mediante
determinazione di laboratorio e/o da stima di campo.
Le determinazioni di laboratorio sono state effettuate su un numero
limitato di profili analizzati (in genere da 1 a 5-6 per ogni suolo).
Le stime in campo su numerose osservazioni (profili e trivellate ).
Per le particelle elementari con dimensioni < 2 mm si utilizzano le
seguenti classi dimensionali:
	Diametro mm	Nome dei costituenti
	2-1	Sabbia molto grossa
	1-0,5	Sabbia grossa
	0,5-0,25	Sabbia media
	0,25-0,10	Sabbia fine
	0,10-0,05	Sabbia molto fine
	0,05-0,002	limo
	< 002	argilla
Le proporzioni relative alle principali frazioni granulometriche del
suolo (diametro < 2 mm ) vengono descritte nei seguenti termini e con
riferimento alla tabella qui riportata:
	Classi generali	Classi fondamentali 	Termini generali
Grossolana	Sabbie	Grossolana
	Sabbie franche
Media	Franco-sabbiosa	Moderatamente
	Franco-sabbiosa fine	grossolana
Classi generali	Classi fondamentali 	Termini generali
	Franco-sabbiosa molto fine
	Franca	Media
	Franco-limosa
	Limo
	Franco-argillosa
	Franco argilloso sabbiosa	Moderatamente
	Franco argilloso limosa	fine
Fine	Argilla sabbiosa
	Argilla limosa	Fine
	Argilla
l) reazione: indica il grado di acidita' del suolo. Viene espressa
come valore di pH che e' il logaritmo negativo della concentrazione
idrigenionica della soluzione acquosa del suolo. Deriva da
determinazioni di laboratorio e da stime di campagna con indicatore
colorimetrico.
Le determinazioni di laboratorio sono state effettuate su un numero
limitato di profili orizzontali (in genere da 1 a 5-6 per ogni
suolo).
La reazione e' classificata nel modo seguente:
	Valori di pH	Classi
	< 4,5	Estremamente acido
	4,5-5,0	Molto fortemente acido
	5,1-6,0	Moderatamente acido
	6,1-6,5	Debolmente acido
	6,6-7,3	Neutro
	7,4-7,8	Debolmente alcalino
	7,9-8,4	Moderatamente  alcalino
	8,5-9,0	Fortemente alcalino
	> 9,0	Molto fortemente alcalino
m) capacita' di accettazione delle piogge. Si riferisce alla capacita'
del suolo di accettare apporti idrici senza che si verifichino
fenomeni di ruscellamento superficiale o sottosuperficiale e di
percolazione profonda.
C. Comunicazione preventiva
1) La comunicazione di cui all'art. 3 del D.M 6 luglio 2005 e
dell'art. 3 della Legge 574/96 ha la finalita' di rendere disponibili
alle Amministrazioni competenti le informazioni per valutare la
coerenza delle pratiche di utilizzazione agronomica proposte con le
norme vigenti, nonche' di assolvere a piu' generali finalita' di
monitoraggio ambientale.
2) Il legale rappresentante del frantoio che produce e intende avviare
allo spandimento sul terreno delle acque di vegetazione e delle sanse
umide e' tenuto a presentare la comunicazione di cui al precedente
punto 1).
3) La comunicazione deve avvenire ogni anno e deve pervenire al
Sindaco del Comune nel quale ricade il sito di spandimento e, per
conoscenza, alla Sezione provinciale dell'ARPA (Agenzia regionale
Prevenzione e Ambiente) competente per territorio,  almeno trenta
giorni prima dell'inizio dello spandimento.
4) La prima comunicazione deve essere redatta secondo le seguenti
modalita':
a) per i frantoi con capacita' effettiva di lavorazione superiore a  2
t nelle otto ore, deve almeno riportare i contenuti dell'Allegato 1 e
2 delle presenti "Prime disposizioni" tecniche;
b) per i frantoi aventi capacita' effettiva di lavorazione uguale od
inferiore a 2 t di olive nelle otto ore, deve riportare almeno le
informazioni di cui all'Allegato 1 alle presenti "Prime disposizioni"
ad eccezione dei seguenti punti: A.a) punto 4, A.b) (Relazione
tecnica) e A.c) (Dichiarazione titolare sito spandimento).
5) E' fatto obbligo di trasmettere annualmente al Comune competente la
comunicazione relativa agli spandimenti successivi al primo. Tale
comunicazione deve contenere almeno i dati di cui al predetto Allegato
1, lettere B (Dati del legale rappresentante e dati e caratteristiche
del frantoio) e C (Dati relativi ai siti di spandimento). I dati di
cui alla lettera D (Dati e caratteristiche dei contenitori di
stoccaggio) devono essere comunicati solo in caso di variazione.
6) Per gli spandimenti successivi al primo, la relazione di cui
all'Allegato 2 alle presenti "Prime disposizioni" deve essere
presentata al Comune di competenza nel caso di variazione dei
contenuti previsti ai punti A.1 (Cartografia e Informazioni relative
ai suoli), A.2 (Morfologia), A.3 (Idrologia), B.4 (Modalita' di
spandimento) dell'allegato stesso. Nel caso di sole variazioni di cui
alla lettera A punto 4 e lettera B punti 1, 2 e 3 dell'Allegato 2
queste possono essere comunicate ad integrazione dei contenuti di cui
al punto 5.
D. Norme transitorie
1) In via transitoria (per la campagna 2006-2007) sono fatte salve le
comunicazioni gia' effettuate ai sensi della Legge 11 novembre 1996,
n. 574, purche' integrate dalla documentazione prevista dalle presenti
"Prime disposizioni".
2) Tali integrazioni dovranno pervenire al Comune e per conoscenza
alla sede  provinciale ARPA almeno entro 10 giorni dall'inizio delle
attivita' di spandimento.
E. Modalita' e tempi di spandimento
1) Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve
essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed
incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare
conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico,
nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico.
2) Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide si
intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le
condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico
idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare
fenomeni di ruscellamento.
3) L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi
dell'articolo 1 della Legge 11 novembre 1996, n. 574 e' consentita in
osservanza del limite di accettabilita' di cinquanta metri cubi per
ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque
di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di
ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di
un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo
continuo.
4) Il Sindaco, sulla base delle informazioni contenute nella
comunicazione di cui alla precedente lettera C, ovvero dei risultati
dei controlli di cui alla lettera J, puo' impartire, con motivato
provvedimento, specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei
limiti di accettabilita' ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge
574/96.
F. Esclusioni e limitazione allo spandimento
1) Fatti salvi il divieto di spandimento su terreni non adibiti ad usi
agricoli le acque di vegetazione e le sanse umide non si possono
spandere ove ricorrano i seguenti casi:
a) entro 10 metri dai corsi d'acqua superficiali;
b) entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque
lacuali, marino-costiere e di transizione, nonche' dei corpi idrici
ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di
Ramsar del 2 febbraio 1971;
c) le disposizioni dei suddetti punti a) e b) non si applicano ai
canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o piu' aziende,
purche' non connessi ai corpi idrici naturali, ai corpi idrici
artificiali arginati e ai sistemi di scolo adibiti esclusivamente alla
raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche dell'azienda;
d) boschi;
e) giardini ed aree di uso pubblico;
f) i terreni investiti da colture orticole in atto, nonche' su colture
da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di
salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
g) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del
foraggio o il pascolamento;
h) aree di cava;
i) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con
frane in atto o terreni saturi di acqua;
j) nei suoli in cui la capacita' di accettazione delle piogge, come
definita in Allegato 2, risulti bassa o molto bassa, nei terreni a
riposo, in set-aside;
k) nei suoli con pH inferiore a 6,5.
2) Nelle zone individuate come vulnerabili ai nitrati (ZVN), ai sensi
dell'art. 30 del Titolo III delle Norme del Piano di tutela della
acque (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n.
40 del 21 dicembre 2005, le acque di vegetazione e sanse umide
distribuite devono corrispondere ad un quantitativo di azoto ad ettaro
non superiore a 170 kg.
3) In relazione alla pendenza dei terreni il divieto di spandimento si
applica su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale
omogenea, superiore al 30%.
4) Nei siti di spandimento con pendenza media compresa tra il 10-30%
ai fini di contenere il ruscellamento superficiale, la distribuzione
di acque di vegetazione e sanse umide e' ammessa alle seguenti
condizioni:
- la continuita' degli appezzamenti lungo la linea di massima pendenza
deve essere interrotta da fossi acquai, distanziati l'uno dall'altro
di 60 metri;
- il volume massimo di acque di vegetazione e sanse umide apportabile
in tale situazione non deve superare 50 mc./ettaro;
- fatto salvo quanto previsto al punto 2), la dose di azoto massima
consentita non deve essere superiore ai fabbisogni delle colture e in
ogni caso non superare 210 Kg per ettaro all'anno, considerando, oltre
al  contributo degli effluenti di allevamento, i contributi dei
concimi azotati ed ammendanti organici.
G. Stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide
1) Nelle fasi di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse
umide e' vietata la miscelazione delle stesse con effluenti
zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti di cui al DLgs 152/06.
2) Nelle fasi di stoccaggio e' vietata altresi' la miscelazione delle
acque di vegetazione e delle sanse umide con residui agricoli
derivanti da pratiche agronomiche. L'utilizzazione di questi ultimi in
agricoltura dovra' essere svolta al di fuori della utilizzazione
agronomica dei residui derivanti dalla lavorazione delle olive
disciplinata dalle presenti "Prime disposizioni", dalla Legge 574/96 e
dal D.M. 6 luglio 2005.
3) I contenitori di stoccaggio devono avere capacita' sufficiente a
contenere le acque di vegetazione e le sanse umide nei periodi in cui
l'impiego agricolo e' impedito da motivazioni agronomiche, climatiche
o da disposizioni normative.
4) La capacita' dei contenitori di stoccaggio delle acque di
vegetazione deve essere calcolata in base ai seguenti parametri:
a) volume delle acque di vegetazione, e le eventuali acque di lavaggio
delle olive e degli impianti, prodotte in quindici giorni sulla base
della potenzialita' effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto
ore;
b) apporti delle precipitazioni, che possono incrementare il volume
delle acque se non si dispone di coperture adeguate;
c) franco di sicurezza, di almeno dieci centimetri.
Il franco di cui alla lettera c) deve essere sempre libero dalle acque
di vegetazione.
5) L'eventuale scarico delle acque di lavaggio delle olive non
ricomprese nella determinazione della capacita' di stoccaggio e'
regolamentato dal DLgs 152/06.
6) Ove il frantoio disponga di contratti di conferimento delle acque
di vegetazione e delle sanse umide ovvero di altri documenti che
dimostrino l'effettivo trasferimento ad altri soggetti, la capacita'
dei contenitori e' ridotta in proporzione al volume trasferito.
7) Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di
vegetazione e delle sanse umide devono essere impermeabilizzati
mediante materiale naturale o artificiale; nel caso di contenitori in
terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno
dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente
dimensionato e isolato dalla normale rete scolante e, qualora il suolo
che li delimita presenti un coefficiente di permeabilita' K >1*10-7
cm/s, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto
artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto.
8) E' obbligatorio prevedere forme di copertura per i contenitori di
stoccaggio di nuova costruzione, situati nei centri abitati.
9) I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle
sanse umide esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti
"Prime disposizioni" devono essere adeguati alle disposizioni di cui
ai precedenti punti entro due anni. Per i frantoi collocati in aree
urbanizzate i tempi di adeguamento sono tre anni.
H. Divieti di stoccaggio
1) Lo stoccaggio delle acque di vegetazione e sanse umide non e'
ammesso:
- a distanza di 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali,
dei laghi e dei bacini;
- nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua
destinata al consumo umano, corrispondenti ad un'estensione di 200
metri di raggio dal punto di captazione, di cui all'art. 94, comma 6,
del DLgs 3 aprile 2006, n. 152  "Norme in materia ambientale" salvo
diversa delimitazione, stabilita dagli strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica ai sensi dell'art. 42 delle norme del
Piano di tutela delle acque (PTA).
I. Trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide
1) Il documento di accompagnamento in triplice copia redatto dal
legale appresentante del frantoio da cui si originano le acque e/o
sanse trasportate deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque
di vegetazione e/o sanse trasportate costituiti da denominazione,
ragione sociale, indirizzo sede legale dello stabilimento, e i dati
identificativi del legale rappresentante;
b) la quantita' delle acque di vegetazione e/o sanse trasportate
espresse in mc.;
c) l'identificazione del mezzo di trasporto;
d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito
di spandimento;
e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante
del frantoio da cui originano le acque di vegetazione e/o sanse
trasportate.
2) Per ogni trasporto di acque di vegetazione e/o sanse umide deve
essere presente il documento di accompagnamento numerato
progressivamente e datato.
3) Nel caso in cui le acque e le sanse umide vengono prodotte,
trasportate e utilizzate all'interno della stessa azienda, senza
percorrere la pubblica viabilita', non e' necessario produrre la
documentazione di cui al punto 1). Sara' sufficiente tenere aggiornata
una scheda in cui siano riportati l'individuazione del sito di
spandimento, la data di distribuzione e le quantita' in mc. delle
acque di vegetazione utilizzate.
4) Nel caso in cui le acque di vegetazione o sanse umide sono
conferite in un contenitore di stoccaggio, non contiguo al frantoio
che le ha prodotte, non e' necessario produrre la documentazione di
cui al punto 1). Sara' sufficiente tenere aggiornata una scheda in cui
siano riportati:
- gli estremi identificativi del frantoio;
- l'ubicazione del contenitore di stoccaggio;
- la quantita' di acque trasportate espresse in mc.
Tale scheda deve sempre essere redatta in duplice copia. Una copia
deve permanere presso il frantoio e l'altra deve accompagnare il
trasporto delle acque di vegetazioni e/o sanse.
5) Il trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve
avvenire in contenitori chiusi.
J. Controlli e relazioni periodiche
1) Il controllo istruttorio e su campo e' definito nei Programmi
annuali delle attivita' delle Sezioni provinciali ARPA (Agenzia
regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna). Il legale
rappresentante del frantoio, il titolare del sito di spandimento e
l'eventuale responsabile del contenitore di stoccaggio sono tenuti a
fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso agli
organismi di controllo.
2) Ogni anno entro il 31 ottobre l'Autorita' che riceve la
comunicazione ai sensi della lettera C delle presenti "Prime
disposizioni" trasmette alle sedi provinciali dell'ARPA un estratto
informatizzato di ciascuna comunicazione e una relazione contenente i
dati dell'Allegato 1, i dati dell'Allegato 2, lettera A, punti 3.4 e 4
e le informazioni acquisite ai sensi della lettera I, punto 1,
relative all'anno precedente. L'ARPA sulla base delle comunicazioni
delle proprie sedi provinciali entro il 31 gennaio dell'anno
successivo trasmette alla Regione una relazione sull'applicazione
delle presenti "Prime disposizioni". La relazione trasmessa dall'ARPA
deve ricomprendere i dati delle ispezioni effettuate dagli Organi
preposti, con riferimento al numero ed ai relativi risultati, nonche'
informazioni sulle sanzioni amministrative e penali irrogate.
3) La Regione con cadenza triennale, a partire dalla data di
emanazione delle presenti "Prime disposizioni" trasmette, entro il 31
marzo, al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
una relazione sull'applicazione della Legge 574/96, basata sui dati di
cui all'Allegato 3 del DM 6 luglio 2005.
ALLEGATO 1
Notizie e dati da inserire nella comunicazione
A. Parte generale
La comunicazione ha la finalita' di rendere disponibili alle
Amministrazioni competenti le informazioni per valutare la coerenza
delle pratiche di utilizzazione agronomica proposte con le norme
vigenti, nonche' di assolvere a piu' generali finalita' di
monitoraggio ambientale, e per il primo spandimento, comprende:
a) la dichiarazione nella quale il legale rappresentante del frantoio
si impegna a rispettare le sotto indicate disposizioni per la parte di
propria competenza:
1) i contenuti della Legge 574/96 e del D.M 6 luglio 2005 "Criteri e
norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi
oleari, di cui all'articolo 112 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152";
2) le disposizioni tecniche emanate dalla Regione Emilia-Romagna;
3) le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche
regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal
Sindaco;
4) i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione;
b) la relazione tecnica di cui all'art. 3 della Legge 574/96
riportante almeno le notizie e i dati di cui all'Allegato 2 delle
presenti "Prime disposizioni" relativi ad ognuno dei siti di
spandimento, sottoscritta da un dottore agronomo, perito agrario,
agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo Albo professionale;
c) la dichiarazione del titolare del sito di spandimento  che e' a
conoscenza e si impegna a rispettare le sotto indicate disposizioni
per la parte di propria competenza:
1) i contenuti della Legge 574/96 e del D.M 6 luglio 2005 "Criteri e
norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi
oleari, all'articolo 112 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152";
2) le disposizioni tecniche emanate dalla Regione Emilia-Romagna;
3) le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche
regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal
Sindaco;
4) i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione.
B. Dati del legale rappresentante e dati e caratteristiche del
frantoio
a) Nominativo del legale rappresentante;
b) denominazione del frantoio, indirizzo, recapito telefonico e fax;
c) tipologia del ciclo di lavorazione (pressione, continuo a due fasi,
continuo a tre fasi);
d) t di olive molibili in otto ore (potenzialita' produttiva);
e) produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide in
mc.;
f) giorni di durata prevedibile della campagna oleicola;
g) produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio,
espressa in mc.
C. Dati relativi ai siti di spandimento
a) Periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento;
b) quantita' totali di acque di vegetazione e di sanse umide espresse
in mc. che si prevede di spandere nel sito;
c) nominativo ed indirizzo del titolare del sito di spandimento;
d) informazioni relative alla Superficie agricola utilizzata per lo
spandimento:
1) copia della sezione o tavola della Carta tecnica regionale
(C.T.R.), in scala 1:5.000 o 1:10.000, recante la delimitazione dei
siti di spandimento (aree omogenee aziendali) individuate da una
lettera (A, B . . .);
2) elenco delle particelle catastali comprese in ciascun sito di
spandimento; ad es: sito di spandimento A, dati delle particelle
comprese: comune, sezione, foglio, mappale, superficie catastale
(espressa in ettari ed are);
3) attestazione del relativo titolo d'uso;
e) numero di anni per i quali e' previsto l'utilizzo del sito
richiamato in Allegato 2.
D. Dati e caratteristiche dei contenitori di stoccaggio
a) Titolare del contenitore di stoccaggio;
b) volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di
vegetazione recepibili espresso in mc.;
c) localizzazione (indirizzo, comune, provincia) e copia della sezione
o tavola della Carta tecnica regionale (C.T.R.), in scala 1:5.000 o
1:10.000, recante l'individuazione dell'area di stoccaggio;
d) tipologia del contenitore (manufatto in cemento o bacino
impermeabilizzato; presenza o assenza di copertura).
ALLEGATO 2
Notizie e dati da inserire nella relazione tecnica di cui all'Allegato
1, parte A, lettera b), che costituisce parte integrante della
comunicazione
A. Sito oggetto dello spandimento
Titolare del sito di spandimento: dati identificativi della azienda
agricola.
1. Cartografia
1) Copia della sezione o tavola della Carta tecnica regionale
(C.T.R.), in scala 1:5.000 o 1:10.000, recante la delimitazione dei
siti di spandimento (aree omogenee aziendali) individuate da una
lettera (A,B . . .) come indicato al paragrafo C), lettera d)
dell'Allegato 1;
2) attestazione del relativo titolo d'uso;
3) l'ubicazione dei pozzi pubblici e/o privati ad uso potabile e delle
loro aree di rispetto;
4) l'indicazione delle abitazioni non indicate in cartografia e
relative aree di rispetto.
Le visure e gli  estratti di mappa catastale su cui sono individuate
le particelle catastali comprese in ciascun sito di spandimento, se
non richiesti espressamente dal Comune competente, debbono essere
tenuti a disposizione degli Organi di controllo presso una sede del
frantoio da indicarsi nella comunicazione.
1.1 Informazioni relative ai suoli
Si richiede la stima:
a) della tessitura e del pH prevalenti per ciascun sito di
spandimento;
b) della capacita' di accettazione delle piogge (soltanto per i
terreni ubicati in pianura).
Le stime devono essere effettuate secondo i metodi definiti nella
"Guida per la descrizione e il campionamento dei suoli aziendali
nell'ambito delle attivita' dei servizi di assistenza tecnica in
agricoltura" della Regione Emilia-Romagna. In relazione ai suoli
ricadenti nel territorio di pianura, si ammette l'utilizzazione dei
dati acquisibili dalla consultazione del "Catalogo regionale dei tipi
di suolo della pianura emiliano-romagnola", versione 2006,
consultabile on-line all'indirizzo:
htpp://gias.regione.emilia-romagna.it/suoli.asp previa verifica in
loco da parte del tecnico estensore della relazione.
La procedura di ricerca geografica relativa all'impiego delle matrici
organiche prevede:
- individuazione tramite puntatore del sito di spandimento;
- riconoscimento in campo dei tipi di suolo presenti, tramite una
guida con chiavi interpretative;
- la visualizzazione dei seguenti dati richiesti, presenti in banca
dati:
a) tessitura e pH prevalenti;
b) stima della capacita' di accettazione delle piogge.
Qualora la capacita' di accettazione risulti bassa o molto bassa il
suolo non e' idoneo allo spandimento.
2. Morfologia
2.1) Specificare se il terreno e' in pendenza o pianeggiante (v.
definizioni) e descrivere dettagliatamente le relative sistemazioni
idraulico-agrarie.
3. Idrologia
3.1) Se e' presente una falda temporanea, e' necessario specificare la
sua profondita'.
3.2) Profondita' della prima falda permanente.
3.3) Se sono presenti corsi d'acqua superficiali, laghi o bacini lungo
i confini dell'appezzamento, e' necessario indicare la loro
denominazione.
3.4) Bacino idrografico di riferimento.
4. Tipologie colturali prevalenti per sito di spandimento
4.1) Elenco delle tipologie da indicare:
a) seminativi: cereali autunno-vernini, cereali primaverili-estivi,
leguminose non foraggere, barbabietola da zucchero, colture
industriali, patata, altre ortive da pieno campo;
b) foraggere avvicendate: erba medica, ecc. erbai;
c) coltivazioni legnose agrarie: vite, olivo, fruttiferi e vivai;
d) prati permanenti e pascoli.
Se coltura in atto indicarne la specie. Nel caso di colture erbacee,
specificare se si adottano rotazioni o avvicendamenti colturali.
B. Trasporto e spandimento
1) Denominazione, indirizzo, tel., fax della ditta che eseguira' il
trasporto.
2) Denominazione, indirizzo, tel., fax della ditta che eseguira' lo
spandimento per l'utilizzo agronomico.
3) Capacita' e tipologia del contenitore che si prevede di utilizzare
per il trasporto.
4) Modalita' di spandimento.
5) Specifica delle caratteristiche tecniche dei mezzi a disposizione
per lo spandimento/interramento.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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