REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 2 marzo 2006, n. 2806

Prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione degli alveari per il controllo del colpo di fuoco batterico nella regione Emilia-Romagna. Anno 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- il DM 10 settembre 1999, n. 356, "Regolamento recante misure per la
lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia
amylovora), nel territorio della Repubblica", ed in particolare l'art.
8, relativo alla movimentazione degli alveari;
- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente
"Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunita'" e successive modifiche ed integrazioni, ed
in particolare l'Allegato IV, parte B, punto 21.3;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela
fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.
Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto
2001, n. 31", ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che
prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini
della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative
comunitarie e nazionali in materia;
- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e
la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali";
preso atto che il colpo di fuoco batterico e' presente in ampie aree
di alcune province della regione Emilia-Romagna;
considerato:
- che la disseminazione di Erwinia amylovora puo' avvenire anche per
mezzo delle api durante il periodo della fioritura delle diverse
piante ospiti;
- che esiste il rischio di introduzione di Erwinia amylovora in
territori indenni dalla malattia per mezzo di alveari provenienti da
aree contaminate;
- che e' necessario regolamentare lo spostamento di alveari, nel
periodo a maggior rischio compreso fra il 15 marzo ed il 30 giugno, da
aree contaminate verso aree indenni  allo scopo di salvaguardare le
coltivazioni di rosacee pomoidee presenti in aree non ancora
interessate dalla malattia (zone protette);
- che e' opportuno che il Servizio Fitosanitario regionale,
annualmente, determini le aree interessate alla regolamentazione del
movimento degli alveari e specifichi le caratteristiche delle
eventuali misure di quarantena da adottare;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003,
concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
richiamate le determinazioni del Direttore generale Agricoltura:
- n. 1289 del 22 febbraio 2002, con la quale sono stati specificati
gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi istituiti nell'ambito
della Direzione con deliberazione della Giunta regionale n. 2832 del
17 dicembre 2001;
- n. 19139 in data 28 dicembre 2005, con la quale sono stati conferiti
incarichi di responsabilita' di struttura e di sostituzione
provvisoria all'interno della Direzione generale Agricoltura;
attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento ai
sensi della predetta deliberazione della Giunta regionale 447/03;
determina:
1) di applicare, nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 30 giugno
2006, specifiche prescrizioni, concernenti la loro movimentazione,
agli alveari ubicati nell'intero territorio delle province di Bologna,
Ferrara, Modena, Ravenna e Reggio Emilia ed agli alveari ubicati nella
zona situata a nord della Via Emilia (S.S. n. 9) nel territorio delle
province di Forli'-Cesena e Rimini;
2) di consentire lo spostamento degli alveari ubicati nei territori
sopra citati verso aree ufficialmente indenni da Erwinia amylovora,
previa adozione di idonee misure di quarantena;
3) di stabilire quali idonee misure di quarantena il mantenimento
degli alveari chiusi per 48 ore, fino al momento della collocazione
nella nuova postazione, oppure il mantenimento degli alveari chiusi
per 24 ore a condizione che ogni alveare sia sottoposto, prima della
chiusura, ad uno dei seguenti trattamenti:
- per gocciolamento, con 5 ml/favo, di una soluzione contenente 10 g
di acido ossalico, 100 g di zucchero e 100 ml di acqua,
oppure
- per nebulizzazione, con 5 ml/favo, di una soluzione acquosa di acido
ossalico al 3%;
4) di stabilire che i soggetti interessati devono, prima di effettuare
spostamenti nel periodo suindicato, comunicare al Servizio Veterinario
della Unita' Sanitaria locale competente per il territorio ove ha sede
l'apiario la misura di quarantena adottata, utilizzando il modello
allegato alla presente determinazione e che tale misura deve essere
opportunamente documentata;
5) di stabilire che le disposizioni di cui al presente atto non si
applicano agli spostamenti effettuati entro e tra i territori di cui
sopra, o altri territori che non hanno il requisito di "zona protetta"
da Erwinia amylovora,  nonche' entro e tra le aree ufficialmente
indenni da Erwinia amylovora (zone protette);
6) di provvedere, ai sensi dell'art. 1, lettera c), della L.R. 9
settembre 1987, n. 28 alla pubblicazione integralmente della presente
determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La mancata ottemperanza alle suddette prescrizioni sara' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000 Euro,
prevista dall'art. 11, comma 9, della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberto Contessi
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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