REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 2 maggio 2006, n. 6031

Modifica dei disciplinari per la produzione di materiale di propagazione certificato geneticamente e sanitariamente dell'olivo, della fragola, delle pomoidee e delle prunoidee - R.R. 2/05

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- il D.M. 14 aprile 1997, recante "Recepimento delle Direttive della
Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio
1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme
tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla
produzione di frutto";
- il D.M. 24 luglio 2003, recante "Organizzazione del servizio
nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione
vegetale delle piante da frutto";
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela
fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.
Abrogazione delle LL.RR. 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n.
31";
- il R.R. 17 febbraio 2005, n. 2, recante "Istituzione, ai sensi
dell'articolo 7 della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di
tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria
regionale. Abrogazione delle LL.RR. 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto
2001, n. 31), della certificazione di controllo volontario per gli
aspetti genetici e sanitari delle specie vegetali interessanti il
settore vivaistico. Abrogazione del R.R. 6 settembre 1999, n. 26" che
stabilisce, all'art. 3, l'articolazione del processo di certificazione
nelle diverse fasi della conservazione, della premoltiplicazione,
della moltiplicazione e del vivaio;
- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della Direttiva
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e
la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali";
richiamate le seguenti determinazioni del Responsabile del Servizio
Fitosanitario regionale:
- n. 9180 del 27/9/2000, recante "Approvazione del disciplinare per la
produzione di materiale di propagazione della fragola certificato
geneticamente e sanitariamente";
- n. 7345 del 24/7/2001, recante "Approvazione del disciplinare per la
produzione di materiale di propagazione di pomoidee certificato
geneticamente e sanitariamente";
- n. 7346 del 24/7/2001, recante "Approvazione del disciplinare per la
produzione di materiale di propagazione di prunoidee certificato
geneticamente e sanitariamente";
- n. 9570 del 24/9/2002, recante "Approvazione del disciplinare per la
produzione di materiale di propagazione dell'olivo certificato
geneticamente e sanitariamente";
considerato che l'art. 12 del R.R. 2/05 dispone che il fornitore (da
intendersi come qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita
professionalmente almeno una delle attivita' riguardanti i materiali
di moltiplicazione o le piante da frutto, quali ad esempio la
riproduzione, la produzione, la conservazione o la
commercializzazione) e' responsabile della rispondenza delle
caratteristiche riportate in etichetta o nel documento di
commercializzazione del materiale certificato;
considerato che e' in corso di pubblicazione il decreto ministeriale
concernente le disposizioni generali per la produzione di materiale di
moltiplicazione certificato delle specie arbustive ed arboree da
frutto nonche' delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, che
prevede che i controlli fitosanitari e genetici siano effettuati sotto
la responsabilita' del fornitore;
ravvisata la necessita' di modificare i suddetti disciplinari per la
produzione di materiale di propagazione della fragola, di pomoidee, di
prunoidee e dell'olivo, in osservanza di quanto disposto all'art. 12
del R.R. 2/05;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"
ed in particolare l'art. 37;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003,
avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
richiamate le seguenti determinazioni del Direttore generale
Agricoltura:
- n. 1289 del 22 febbraio 2002, con la quale sono stati specificati
gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi istituiti nell'ambito
della Direzione con deliberazione della Giunta regionale n. 2832 del
17/12/2001;
- n. 19139 del 28 dicembre 2005, avente ad oggetto "L.R. 43/01.
Conferimento di incarichi di responsabilita' di struttura e
sostituzione provvisoria all'interno della Direzione generale
Agricoltura", avente decorrenza dall'1/1/2006 e fino al 30/6/2006;
attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento ai
sensi della predetta deliberazione della Giunta regionale 447/03;
determina:
1) di modificare come segue il disciplinare per la produzione di
materiale di propagazione della fragola, approvato con la
determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale
n. 9180 del 27/9/2000:
- le attivita' inerenti i controlli sanitari e genetici del materiale
vegetale nelle diversificate fasi del processo di certificazione
previste rispettivamente al punto 1) lett. B), al punto 2 lett. B), al
punto 3 lett. B) e al punto 4 lett. B), sono effettuate sotto la
responsabilita' del fornitore; le analisi relative possono essere
effettuate da laboratori accreditati ai sensi del DM 14/4/1997;
2) di modificare come segue il disciplinare per la produzione di
materiale di propagazione di pomoidee, approvato con la determinazione
del Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale n. 7345 del
24/7/2001:
- l'attivita' inerente i controlli sanitari e genetici del materiale
vegetale nelle diversificate fasi del processo di certificazione
prevista rispettivamente al punto 1) lett. B), al punto 2 lett. B) e
al punto 3 lett. B), sono effettuate sotto la responsabilita' del
fornitore; le analisi relative possono essere effettuate da laboratori
accreditati ai sensi del DM 14/4/1997;
3) di modificare come segue il disciplinare per la produzione di
materiale di propagazione di prunoidee, approvato con la
determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale
n. 7346 del 24/07/2001:
- l'attivita' inerente i controlli sanitari e genetici del materiale
vegetale nelle diversificate fasi del processo di certificazione
prevista rispettivamente al punto 1) lett. B), al punto 2 lett. B), al
punto 3 lett. B) e al punto 4 lett. B), sono effettuate sotto la
responsabilita' del fornitore; le analisi relative possono essere
effettuate da laboratori accreditati ai sensi del DM 14/4/1997;
4) di modificare come segue il disciplinare per la produzione di
materiale di propagazione dell'olivo, approvato con la determinazione
del Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale n. 9570 del
24/9/2002:
- l'attivita' inerente i controlli sanitari e genetici del materiale
vegetale nelle diversificate fasi del processo di certificazione
prevista rispettivamente al punto 1) lett. B), al punto 2 lett. B), al
punto 3 lett. B) e al punto 4 lett. B), sono effettuate sotto la
responsabilita' del fornitore; le analisi relative possono essere
effettuate da laboratori accreditati ai sensi del DM 14/4/1997;
5) di provvedere, ai sensi dell'art. 1, lett. c), della L.R. 9
settembre 1987, n. 28 alla pubblicazione integrale della presente
determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberto Contessi

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina