REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE EROGAZIONI AGRICOLTURA PER L'EMILIA-ROMAGNA (AGREA) 30 gennaio 2006, n. 963

Reg. (CE) 1782/2003 - Disposizioni applicative generali del settore canapa e lino

IL DIRETTORE
Richiamati:
- il Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999,
sul finanziamento della politica agricola comune;
- il Regolamento (CE) n. 1663/1995 della Commissione del 7 luglio 1995
contenente prescrizioni in ordine alle modalita' di applicazione del
Regolamento (CEE) n. 729/70, riferite alla procedura di liquidazione
dei conti del FEAOG - Sezione Garanzia;
- il Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre
2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno
diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni
regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
richiamati inoltre:
- il DLgs 27 maggio 1999, n. 165 "Soppressione dell'AIMA ed
istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a
norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in
particolare, l'art. 2 comma 3, nel quale viene previsto che le Regioni
istituiscano appositi servizi ed organismi con funzioni di Organismo
pagatore, da riconoscersi con apposito provvedimento ministeriale,
previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, e sentita
l'AGEA;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21, che ha istituito l'Agenzia regionale
per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali,
adottato in data 13 novembre 2001, che ha riconosciuto AGREA come
Organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del Reg. CEE n. 729/70, cosi'
come modificato dall'art. 1 del Reg. CE n. 1287/95, per quanto
riguarda i pagamenti, sul territorio della regione Emilia-Romagna,
inerenti le misure di sviluppo rurale;
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali prot.
n. B/387 adottato in data 12/3/2003, che ha riconosciuto AGREA come
Organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del Reg. CEE n. 729/70, cosi'
come modificato dall'art. 1 del Reg. CE n. 1287/95, per quanto
riguarda la gestione ed i pagamenti, sul territorio della regione
Emilia-Romagna, inerenti i settori:
- seminativi;
- foraggi essiccati;
- vitivinicolo: ristrutturazione riconversione dei vigneti;
- ortofrutta: programmi operativi OP, ritiri e trasformati
ortofrutta;
- miele;
- zootecnia: carni bovine (con l'esclusione del premio
all'esportazione), carni ovi-caprine;
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali prot.
B/1642 in data 8/7/2004, che ha riconosciuto AGREA come Organismo
pagatore, nel territorio di competenza, per quanto riguarda la
gestione ed i pagamenti riguardanti tutti i residui settori
d'intervento ivi comprese le nuove linee di premio definite con la
riforma della PAC, con l'esclusione di quanto indicato dal DLgs 165/99
relativamente agli interventi sul mercato agricolo ed agroalimentare
(lettera a) art. 4) ed all'esecuzione delle forniture dei prodotti
agroalimentari disposte dallo Stato italiano per l'aiuto alimentare e
la cooperazione con gli altri Paesi (lettera b) art. 4) nonche' della
misura prevista dall'art. 99 del Reg. CE 1782/03 per la specie "Oryza
sativa L" ove applicato l'art. 70 dello stesso regolamento;
- la normativa di settore elencata al paragrafo n. 1 "Quadro
Normativo" dell'Allegato A;
considerato che appare opportuno, allo scopo di garantire uniformita'
di comportamenti sul territorio della regione Emilia-Romagna, fornire
preventivamente disposizioni applicative ai diversi operatori
coinvolti in ordine alla compilazione e presentazione delle domande di
aiuto;
visto il documento Allegato A alla presente determinazione a formarne
parte integrante recante "Disposizioni applicative del settore canapa
e lino";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Responsabile del Servizio tecnico e di autorizzazione dott. Donato
Metta ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 447/03;
determina:
per le ragioni in narrativa esposte:
1) di approvare il documento Allegato A alla presente determinazione a
formarne parte integrante recante "Disposizioni applicative del
settore canapa e lino";
2) di dare mandato al Servizio tecnico e di autorizzazione per la piu'
ampia diffusione del materiale di cui al punti 1) e 2), anche
attraverso l'utilizzo del seguente sito di Agrea:
http://agrea.regione.emilia-romagna.it;
3) di procedere alla pubblicazione del presente atto e del relativo
allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE
Gianni Mantovani
ALLEGATO A
Disposizioni applicative generali del settore canapa e lino
Regg. CE 1673/00 e 245/2001
DM 10 maggio 2001
SOMMARIO
1  Quadro normativo
2  Settore di intervento
3  Definizioni e soggetti coinvolti
3.1 Principali definizioni
3.2 Altri soggetti coinvolti
4  Condizioni per la concessione degli aiuti
4.1 Riconoscimento dei primi trasformatori
4.2 Impresa di prima trasformazione che puo' beneficiare dell'aiuto
4.3 Prodotti trasformati ammissibili al beneficio dell'aiuto
4.4 Esclusioni dal beneficio dell'aiuto e casi particolari
5.  Modalita' di presentazione dei contratti di compravendita e degli
impegni di trasformazione
5.1 Presentazione della domanda unica di pagamento
5.2 Termini di presentazione dei contratti/impegni di trasformazione
5.4 Contenuto dei contratti e degli impegni di trasformazione
6  Domanda di aiuto lino e canapa
6.1 Presentazione della domanda di aiuto
6.2 Forza maggiore e circostanze eccezionali
6.3 Contenuto delle domande ed allegati
6.4 Comunicazioni periodiche
7  Istruttoria e controlli amministrativi
7.1 Controlli amministrativi sulle superfici e sui dati catastali
dichiarati nei contratti, impegni di trasformazione
7.2 Controlli sulle domande di aiuto   7.2.1 Controlli effettuati
dall'Organismo di controllo
  7.2.2 Controlli effettuati da AGREA
8  Controlli in loco
8.1 Controlli in loco da svolgersi fuori dell'ambito territoriale
dell'Organismo pagatore competente per l'erogazione dell'aiuto
9  Controlli presso i primi trasformatori riconosciuti e i
trasformatori assimilati
9.1 Controlli qualitativi e quantitativi delle fibre di canapa  e lino
in uscita 9.1.1 Adempimenti del primo trasformatore riconosciuto
9.1.1.1 Pesatura delle paglie di lino e canapa da trasformare e
trasformati in uscita
9.1.1.4 Circostanze per il prelievo dei campioni delle fibre in
uscita
9.1.2 Adempimenti dell'Organismo di controllo 9.2 Adempimenti e
controlli contabili 9.2.1 Adempimenti dell'impresa di prima
trasformazione relativamente alla contabilita' di magazzino
9.2.2 Adempimenti dell'impresa di prima trasformazione relativamente
alla contabilita' finanziaria
9.2.2.1 Adempimenti dell'impresa di prima trasformazione per la
contabilita' ordinaria
9.2.2.2 Adempimenti dell'impresa per la contabilita' industriale
9.2.4 Adempimenti dell'Organismo delegato al controllo (art. 13 Reg.
245/2001)
9.2.4.1 Controlli amministrativi ed in loco: contabilita' di
magazzino, contabilita' finanziaria, scorte di magazzino  9.3
Controlli di fine campagna e/o di congruenza dei dati
10  Controlli presso i produttori agricoli delle paglie da
trasformare
11  Chiusura istruttoria amministrativa
12  Sanzioni da parte di AGREA
13.1 Riduzioni ed esclusioni dell'importo
13.2 Indebito percepimento di fondi comunitari
14  Modalita' di erogazione dell'aiuto
14.1 Anticipo e garanzia
14.2 Calcolo dell'importo dell'aiuto
14.3 Pagamento del saldo
14.4 Restituzione delle fideiussioni
15  Comunicazioni alla Commissione Europea
1. Quadro normativo
Si riporta di seguito un elenco aggiornato della normativa comunitaria
e nazionale di riferimento, relativamente agli aiuti previsti per il
settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre.
- Reg. (CE) 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, e successive
modificazioni, relativo all'organizzazione comune del lino e della
canapa destinati alla produzione di fibre;
- Reg. (CE) 245/2001 della Commissione del 5 febbraio 2001, e
successive modificazioni, recante modalita' d'applicazione del
Regolamento (CE)1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla
produzione di fibre;
- Regolamento (CE)  1672/2000 del Consiglio del 27 luglio 2000 recante
modifica del Regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di
sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per includervi
il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre;
- Regolamento (CE) 2170/2004 della Commissione del 17 dicembre 2004
che determina, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la
ripartizione di 5000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di
canapa in quantitativi nazionali garantiti fra la Danimarca, la
Grecia, l'Irlanda, l'Italia e il Lussemburgo;
- decreto MIPAF del 10 maggio 2001 "Disposizioni applicative del
regime di aiuto alla trasformazione del lino e della canapa per la
produzione di fibre", istituito con Regolamento (CE) 1673/2000 del
Consiglio del 27 luglio 2000.
2. Settore di intervento
La presente circolare definisce le istruzioni applicative generali per
la gestione degli aiuti previsti per il settore del lino e della
canapa, in applicazione delle norme comunitarie e nazionali vigenti.
Nel quadro della liquidazione dei conti del FEOGA - Sezione Garanzia,
al fine di adempiere alle vigenti disposizioni comunitarie in materia
di garanzie dovute dagli Organismi Pagatori, AGREA assicura la
tracciabilita' del procedimento di erogazione degli aiuti.
I funzionari o i tecnici incaricati della realizzazione di ciascuna
fase, sottofase o attivita' inerente il procedimento di erogazione
degli aiuti, sono responsabili del corretto svolgimento delle
operazioni effettuate, nel rispetto dei criteri forniti da AGREA.
I documenti utilizzati nella gestione della campagna di aiuto sono i
contratti di fornitura della canapa e del lino e le domande di aiuto.
I contratti di fornitura della canapa e del lino, a seconda dei
soggetti interessati, possono essere classificati in:
- contratti di compravendita stipulati tra un'azienda agricola e un
primo trasformatore riconosciuto;
- impegno di trasformazione, se il primo trasformatore riconosciuto
trasforma la propria produzione e, quindi, nel caso in cui l'impresa
di prima trasformazione e l'agricoltore siano un medesimo soggetto,
che si impegna ad effettuare personalmente la trasformazione;
- contratto di trasformazione per conto terzi se stipulato tra
un'azienda agricola e un primo trasformatore riconosciuto che effettua
la trasformazione per conto dell'azienda stessa, definita
"trasformatore assimilato", che provvede a immettere sul mercato la
produzione ottenuta.
Dal punto di vista degli adempimenti gli impegni di trasformazione
sono assoggettati alle stesse regole dei contratti di acquisto, fatte
salve le informazioni particolari da indicare per le casistiche
interessate.
3. Definizioni e soggetti coinvolti
3.1 Principali definizioni
Si riportano di seguito le principali definizioni contenute nei Regg.
(CE) 1673/2000 e 245/2001 per la gestione dell'aiuto.
I prodotti disciplinati dai regolamenti dall'OCM del settore del lino
e della canapa sono i seguenti:
- Codice NC: 5301; designazione delle merci: lino greggio e preparato,
ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati
e gli sfilacciati)
- codice NC: 5302; designazione delle merci: canapa (Cannabis sativa
L.) greggia e preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa
(compresi i cascami di filati e gli sfilacciati).
In particolare vengono definiti i seguenti tre tipi di fibre:
a) "fibre lunghe di lino": fibre di lino ottenute dalla separazione
completa della fibra e delle parti legnose dello stelo, costituite, al
termine della stigliatura, da fili di almeno 50 cm disposti
parallelamente in fasci, in strati o in nastri;
b) "fibre corte di lino": fibre di lino diverse da quelle di cui alla
lettera a), ottenute dalla separazione almeno parziale della fibra e
delle parti legnose dello stelo;
c) "fibre di canapa": fibre di canapa ottenute dalla separazione
almeno parziale della fibra e delle parti legnose dello stelo.
La prima trasformazione in fibre lunghe di lino, per quanto concerne
l'Italia, non e' oggetto di aiuto comunitario.
"Campagna di commercializzazione": per il settore del lino e della
canapa inizia l'1 luglio e termina il 30 giugno;
"partita" e' un quantitativo determinato di paglia di lino o di
canapa, numerato all'atto dell'ingresso negli impianti di
trasformazione o di magazzinaggio, riferito ad un solo contratto di
compravendita, impegno di trasformazione o contratto di trasformazione
per conto terzi;
"particelle agricole" sono le particelle identificate nell'ambito del
sistema integrato di gestione e controllo, di cui agli artt. 18 e 20
del Reg. (CE) 1782/2003 e all'art. 6 del Reg. (CE) 796/2004;
"domanda unica di pagamento" e' la domanda di cui all'art. 22 del Reg.
(CE) 1782/2003 e agli artt. 12 e 14 del Reg. (CE) 796/2004;
impresa di prima trasformazione.
Si definiscono inoltre i seguenti soggetti:
"agricoltore": il singolo produttore agricolo, persona fisica o
giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche,
indipendentemente dallo stato giuridico conferito dal diritto
nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova
nel territorio della comunita';
"primo trasformatore riconosciuto": la persona fisica o giuridica, o
l'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dal
suo status giuridico secondo il diritto nazionale e da quello dei suoi
membri, che e' stato riconosciuto dall'autorita' competente dello
Stato membro sul cui territorio sono situati i suoi impianti per la
produzione di fibre di lino e di canapa;
"trasformatore assimilato" designa l'agricoltore che ha stipulato un
contratto di trasformazione per conto terzi con un primo trasformatore
riconosciuto per ottenere fibre dalle paglie di sua proprieta' e che
sono immesse sul mercato.
Di seguito con "impresa di prima trasformazione" si fara' riferimento
sia ai primi trasformatori riconosciuti sia ai trasformatori
assimilati.
3.2 Altri soggetti coinvolti
Oltre a quelli sopra indicati, gli altri soggetti coinvolti
nell'attuazione del regime di aiuto per la gestione degli aiuti
previsti per il settore del lino e della canapa sono i seguenti:
- AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in qualita' di
organismo di coordinamento, istituito e disciplinato dalla vigente
normativa comunitaria e nazionale, e di organismo pagatore
riconosciuto;
- organismi di controllo, quali strutture e/o uffici delle Regioni a
cui AGREA ha demandato parte dei controlli e degli accertamenti
previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, o altri
organismi di controllo eventualmente delegati;
- altri Organismi pagatori riconosciuti, in seguito denominati OP;
- MIPAF, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali quale
Amministrazione atta ad emanare norme di indirizzo e di coordinamento
afferenti la politica agricola nazionale nel rispetto dalla normativa
comunitaria e nazionale;
- Commissione europea, in qualita' di Amministrazione competente ad
emanare la normativa di indirizzo e di coordinamento afferente la
politica agricola comunitaria.
4. Condizioni per la concessione degli aiuti
4.1. Riconoscimento dei primi trasformatori
Per agevolare le operazioni di controllo e garantire l'osservanza
delle condizioni che danno diritto all'aiuto, le disposizioni
comunitarie (Regg. CE 1673/2000 e 245/2001), recepite dal DM del MIPAF
del 10 maggio 2001, hanno fissato l'obbligo di istituire una procedura
di riconoscimento delle imprese di prima trasformazione. Tale
procedura e' stata definita dalle "Procedura per il riconoscimento
delle imprese di prima trasformazione di lino e di canapa", a cui si
rimanda per pronto riferimento.
Il riconoscimento dei primi trasformatori e' concesso da AGREA entro i
due mesi successivi a quello della relativa domanda, previo
accertamento dei requisiti, impegni e condizioni.
4.2. Impresa di prima trasformazione che puo' beneficiare dell'aiuto
L'aiuto alla trasformazione di paglie di lino e di canapa e' concesso
ai primi trasformatori riconosciuti o assimilati purche' i
richiedenti:
- abbiano una contabilita' di magazzino relativa ai prodotti
trasformati;
- forniscano tutti gli altri documenti giustificativi necessari per
controllare il diritto all'aiuto;
- rientrino in almeno in una delle seguenti categorie:
- imprese riconosciute che hanno stipulato contratti con i produttori
di lino e canapa da trasformare;
- imprese riconosciute che lavorino la propria produzione;
- imprese agricole (trasformatori assimilati) che abbiano stipulato un
contratto di trasformazione conto terzi con un primo trasformatore
riconosciuto per ottenere fibre da commercializzare.
La normativa nazionale in vigore prevede che per richieste di aiuto
per importi uguali o superiori a 154.937,07 Euro, debba essere
rilasciato all'AGREA, dalla Prefettura di competenza, un certificato
antimafia avente data di rilascio non antecedente ai sei mesi rispetto
alla data di erogazione dell'aiuto (Legge n. 575 del 31/5/1965, art.
10 commi 3, 4, 5, 5-ter e art. 10-quater, comma 2; DLgs n. 490
dell'8/8/1994, art. 4).
L'impresa che nel corso della campagna richieda complessivamente un
pagamento pari o superiore a 154.937,07 Euro presenta all'AGREA il
certificato camerale in corso di validita', corredato dell'apposita
dicitura antimafia, o la dichiarazione sostitutiva di certificato di
iscrizione nel Registro delle imprese di cui al DM 7/2/1996 ai sensi
dell'art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445, per il successivo inoltro da
parte di AGREA alla Prefettura competente della richiesta di
certificazione antimafia.
Qualora l'impresa sia esente dalla certificazione in esame, ai sensi
dell'art. 10 sexies, comma 8 della Legge 575/65, aggiunta dell'art. 7
della Legge 55/90 e successive modificazioni, e' tenuta a presentare
ad AGREA la dichiarazione di esenzione.
L'impresa di prima trasformazione e' pertanto tenuta alla trasmissione
periodica di tale documentazione ad AGREA, che prima dell'erogazione
del pagamento ne verifichera' la presenza e la validita'.
Nel caso in cui l'impresa di prima trasformazione ad inizio campagna
preveda di non raggiungere nel corso della campagna stessa con le
proprie richieste di aiuto la cifra di 154.937,07 Euro, puo' in
alternativa presentare tramite il proprio rappresentante legale una
autocertificazione attestante che l'importo che sara' richiesto per
l'intera campagna di commercializzazione, non sara' pari o superiore a
154.937,07 Euro come previsto dal DLgs del 7/8/1994, n. 490 e DPR 3
giugno 1998, n. 252.
Tuttavia, qualora, per la campagna di commercializzazione in corso, la
ripartizione dei quantitativi nazionali garantiti prevista
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del Reg. (CE) 1673/2000
determini una potenziale erogazione di aiuti complessivamente
inferiore a 154.937,07 Euro, le imprese di prima trasformazione sono
esentate dal presentare l'autocertificazione cui sopra.
4.3. Prodotti trasformati ammissibili al beneficio dell'aiuto
L'aiuto alla trasformazione di paglie di lino e di canapa e' concesso
unicamente per le fibre corte di lino o fibre di canapa:
- ottenute da paglie oggetto di un valido contratto di compravendita,
impegno di trasformazione o contratto di trasformazione per conto
terzi, coltivate su parcelle investite a lino o canapa destinati alla
produzione di fibre, per le quali e' stata presentata una domanda di
aiuto per superficie in conformita' al Regolamento (CEE) 796/04 per la
campagna di commercializzazione considerata;
- ottenute anteriormente all'1 maggio successivo al termine della
campagna di commercializzazione di cui trattasi da un primo
trasformatore riconosciuto, nonche', nel caso di un trasformatore
assimilato, immesse sul mercato anteriormente a tale data.
I prodotti oggetto dell'aiuto, inoltre, sono le fibre corte di lino e
le fibre di canapa, come definite al paragrafo 3.1, che al momento
dell'uscita dall'impianto di trasformazione rispondano ai seguenti
requisiti in conformita' dell'art. 7 par. 2 del Reg. (CE) n. 245/2001
ovvero:
i) per le fibre corte di lino o per le fibre di canapa un tasso di
impurita' di canapuli e capecchi non superiore al 7,5%.
In deroga a tale valore, ai sensi del Reg. 1673/00 e successive
modifiche (Reg. 393/2004) si ammettono tassi di impurita' superiori e
in particolare:
- per le fibre corte di lino contenenti una percentuale di impurita' e
di canapuli o capecchi compresa tra il 7, 5 % e il 15 %;
- per le fibre di canapa contenenti una percentuale di impurita' e di
canapuli o capecchi compresa tra il 7,5 % e il 25 %.
In questi casi l'aiuto e' accordato al quantitativo prodotto
rapportato al 7,5 % di impurita' e di canapuli o capecchi. La formula
da applicare per convertire le quantita' prodotte in quantita'
ammissibili qualora la percentuale di impurita' superi il 7,5% e' la
seguente:
Qa= Qp *(100 - y)/92,5
dove "Qa" e' il quantitativo ammissibile all'aiuto, "Qp" e' la
quantita' di fibra prodotta con percentuale di impurita' "y" superiore
al 7,5% (ma entro i valori massimi sopra specificati).
4.4. Esclusioni dal beneficio dell'aiuto e casi particolari
Per quanto concerne l'immissione, all'interno del perimetro che
delimita l'impresa di prima trasformazione, di paglie di lino e di
canapa destinate alla produzione di fibre per le quali non sussistono
i requisiti per l'accesso al regime di aiuto, l'impresa e' tenuta ad
informare l'Organismo di controllo competente, specificando la natura
e i quantitativi dei prodotti stessi.
Qualora l'immissione si riferisca a fibre di lino e di canapa prodotte
da un'altra impresa di prima trasformazione, l'impresa ricevente
indica ad AGREA, tramite l'Organismo di controllo, l'origine, il tipo,
le quantita' e la destinazione di tali fibre.
5. Modalita' di presentazione dei contratti di compravendita e degli
impegni di trasformazione
5.1. Presentazione della domanda unica di pagamento
I produttori di canapa e lino destinati alla produzione di fibre che
intendono stipulare nel corso della campagna contratti e/o assumere
impegni di trasformazione hanno obbligo di presentare la domanda unica
di pagamento (che siano o no assegnatari di titoli), dichiarando nel
piano di utilizzo le superfici investite a canapa e/o lino da
trasformare con i relativi riferimenti catastali.
Il numero della domanda unica di pagamento presentata va riportato nel
modello di contratto.
La domanda unica di pagamento va presentata entro il termine previsto
dalla normativa; i produttori di soli lino e canapa da destinare alla
trasformazione che intendono stipulare contratti in data successiva
alla presentazione della domanda di pagamento per superfici possono
presentare, entro i termini previsti dalla normativa, una domanda di
modifica ai sensi degli artt. 15 e 22 del Reg. (CE) 796/2004 delle
superfici investite a lino e canapa da destinare alla trasformazione,
anche in aumento.
5.2. Termini di presentazione dei contratti/impegni di trasformazione
I contratti e gli impegni di trasformazione devono essere redatti in
quadruplice copia firmati congiuntamente da parte del cedente e del
ricevente entro il 15 luglio della campagna in corso.
Una copia del contratto firmato viene conservata dall'impresa e una
dal cedente mentre le restanti due copie e il relativo elenco
riepilogativo devono essere consegnate una ad AGREA e una
all'Organismo delegato competente entro il 15 luglio della campagna in
corso.
L'impresa conserva copia della documentazione cartacea ai fini delle
verifiche da parte dell'Organismo incaricato del controllo.
5.4. Contenuto dei contratti e degli impegni di trasformazione
Ai sensi dell'art. 5 par. 1 del Reg. (CE) 245/2001 si riportano di
seguito le informazioni che devono essere contenute nei contratti e
negli impegni di trasformazione:
a) la data della stipula e l'indicazione della campagna di
commercializzazione relativa al raccolto;
b) i dati anagrafici e l'indirizzo delle parti contraenti;
c) il numero di riconoscimento del primo trasformatore;
d) l'identificazione delle particelle agricole su cui sono coltivati
le colture da trasformare, con riferimento alla domanda unica di aiuto
in cui sono state dichiarate le particelle a norma dell'art. 14, par.
1, del Reg. (CE) 796/2004 e, qualora sia stato concluso un contratto o
sia stata reso un impegno di trasformazione prima della data di
presentazione della domanda unica di aiuto, un impegno a dichiarare le
particelle nella domanda unica di aiuto;
e) le superfici corrispondenti al lino destinato alla produzione di
fibre e quelle corrispondenti alla canapa destinata alla produzione di
fibre;
f) le modalita' di consegna e di pagamento;
g) la data di consegna prevista.
6. Domanda di aiuto lino e canapa
6.1. Presentazione della domanda di aiuto
Al fine di beneficiare dell'aiuto previsto all'art. 2 del Reg. (CE)
1673/2000, l'impresa di prima trasformazione e' tenuta a presentare
all'Organismo delegato una domanda di aiuto.
La domanda cartacea completa, debitamente compilata, con l'allegata
documentazione, deve pervenire agli Organismi delegati competenti
della Regione in cui e' ubicato lo stabilimento di trasformazione,
entro e non oltre il 20 settembre successivo all'inizio della campagna
di commercializzazione considerata.
Trascorso tale termine, l'importo a cui l'impresa avrebbe avuto
diritto se la domanda fosse stata presentata nei termini prescritti e'
ridotto dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo
supera i 25 giorni di calendario, la domanda e' irricevibile, salvo
che il ritardo non sia imputabile a documentate cause di forza
maggiore o circostanze eccezionali.
Per le domande trasmesse all'Organismo di controllo via posta, la data
di presentazione da considerarsi e' quella in cui la domanda viene
effettivamente ricevuta dall'Organismo stesso.
L'identita' del beneficiario e' accertata al momento della
presentazione della domanda da parte dei funzionari degli Organismi di
controllo.
Nel caso di invio postale, per raccomandata, l'identita' del
beneficiario e' validata dalla presenza, in allegato alla domanda,
della fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validita'
alla data del deposito della domanda stessa.
L'Organismo di controllo provvede a trasmettere tutte le domande
protocollate ad AGREA entro e non oltre 60 gg. dalla presentazione,
insieme alla relazione sui controlli effettuati.
6.2. Forza maggiore e circostanze eccezionali
I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, come da art. 31
del Reg. (CE) 245/2001, unitamente alla relativa documentazione di
supporto, devono essere comunicati per iscritto all'Organismo di
controllo entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui
gli aventi diritto sono in condizione di poter adempiere a tale
obbligo.
Le cause di forza maggiore previste dalla normativa comunitaria
nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo sono le
seguenti:
a. il decesso dei soggetti abilitati ad agire nell'ambito del regime
di aiuto;
b. l'incapacita' professionale di lunga durata degli stessi soggetti;
c. l'espropriazione degli impianti di trasformazione e dei locali di
conservazione dei prodotti, a condizione che detta espropriazione non
fosse prevedibile al momento della presentazione della domanda di
aiuto da parte dell'impresa;
d. la calamita' naturale grave che colpisca in misura rilevante gli
impianti di trasformazione e i locali di conservazione dei prodotti.
Per ciascuna di tali casistiche, si riporta di seguito la
documentazione necessaria ai fini della valutazione e
dell'accoglimento delle istanze pervenute:
a) decesso del soggetto abilitato:
1. copia del certificato di morte del soggetto abilitato o, in
alternativa la dichiarazione sostitutiva del nuovo soggetto,
unitamente a copia di un documento di identita' in corso di
validita';
2. dichiarazione di successione indicante linea ereditaria o, in
alternativa dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea
ereditaria, unitamente al documento di identita' in corso di
validita'.
Nel caso di coeredi:
1. delega di tutti i coeredi al nuovo soggetto, unitamente a documento
di identita' in corso di validita' di tutti i deleganti;
2. certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo soggetto oppure
dichiarazione sostitutiva di possesso della P. IVA unitamente a
documento di identita' in corso di validita'.
b) incapacita' professionale di lunga durata dell'imprenditore:
1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante
malattie invalidanti e correlate alla specifica attivita'
professionale.
c) calamita' naturale:
1. provvedimento dell'autorita' competente (Protezione Civile,
Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamita', con individuazione
del luogo interessato, o, in alternativa
2. certificato rilasciato da autorita' pubbliche (VV.FF., Vigili
urbani, ecc.), o, in alternativa
3. perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in
originale.
Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la
porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, che
comunque deve essere superiore almeno al 50% della superficie
aziendale;
d) espropriazione degli impianti di trasformazione e dei locali di
conservazione dei prodotti:
1. attestazione rilasciata da pubblica autorita' (VV.FF., Polizia
municipale, Organi di Polizia, Guardia Forestale).
Altre cause di forza maggiore o circostanze eccezionali possono essere
valutate ai sensi del DM prot. D/99 del 15 marzo 2005, dall'Organismo
pagatore competente. La determinazione di tali cause, diverse da
quelle espressamente disciplinate dalla regolamentazione comunitaria,
deve risultare conforme alle indicazioni contenute nella Comunicazione
C (88) 1696 della Commissione CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' Europee n. C/259 del 6 ottobre 1988.
6.3. Contenuto delle domande ed allegati
Ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) 245/2001, la domanda di aiuto deve
contenere almeno le seguenti informazioni:
a) dati anagrafici e firma del richiedente;
b) numero di riconoscimento del primo trasformatore;
c) quantitativi di fibre corte di lino e fibre di canapa che saranno
prodotte e immesse sul mercato anteriormente l'1 maggio successivo al
termine della campagna di commercializzazione per i quali e' richiesto
l'aiuto;
d) la produzione di paglia di lino e di canapa e la relativa stima
delle rese in fibre di lino e di canapa.
Alla domanda di aiuto, unitamente alla copia del documento di
riconoscimento del rappresentante legale dell'impresa, vanno inoltre
allegati per il lino e la canapa separatamente:
a) l'elenco dei contratti di compravendita, degli impegni di
trasformazione e dei contratti di trasformazione per conto terzi
specificando per ciascuno di essi il numero di identificazione
dell'agricoltore nel sistema integrato di gestione e di controllo e le
parcelle in causa;
b) una dichiarazione delle superfici totali coltivate a lino e delle
superfici totali coltivate a canapa per le quali esistono contratti di
compravendita, impegni di trasformazione e contratti di trasformazione
per conto terzi.
6.4. Comunicazioni periodiche
Per il primo periodo di sei mesi della campagna di commercializzazione
e successivamente per ogni periodo di quattro mesi, i primi
trasformatori riconosciuti e i trasformatori assimilati comunicano
all'Organismo di controllo, entro la fine del mese successivo al
termine del periodo e per ciascuna delle categorie per le quali
vengono tenute scorte separate:
1. i quantitativi di fibre prodotti per i quali e' richiesto l'aiuto;
2. i quantitativi prodotti relativi alle altre fibre;
3. il quantitativo totale di paglie entrate nell'azienda;
4. lo stato delle scorte;
5. eventuale elenco dei contratti di compravendita delle paglie che
hanno formato oggetto di cessione con l'indicazione del nome del primo
trasformatore cessionario e del primo trasformatore cedente.
Le comunicazioni periodiche prodotte, pertanto, devono essere tenute
distinte per campagna di commercializzazione.
Per ciascuno dei periodi considerati, il trasformatore assimilato
presenta, insieme alla comunicazione periodica, i documenti
giustificativi atti a comprovare l'immissione sul mercato delle fibre
per le quali e' richiesto l'aiuto. Tali documenti giustificativi,
comprendono almeno le copie delle fatture di vendita delle fibre corte
di lino e le fibre di canapa, nonche' un certificato del primo
trasformatore riconosciuto che ha trasformato le paglie, in cui sono
indicati i quantitativi e i tipi di fibre da lui ottenuti.
Nel caso in cui le entrate, le uscite e le trasformazioni relative a
una determinata campagna di commercializzazione siano definitivamente
concluse, il primo trasformatore riconosciuto e il trasformatore
assimilato possono sospendere le dichiarazioni dopo aver informato
l'Organismo pagatore.
Anteriormente all'1 maggio successivo alla campagna di
commercializzazione considerata, i primi trasformatori riconosciuti
indicano all'Organismo di controllo i principali utilizzi cui sono
destinati le fibre e gli altri prodotti ottenuti.
7. Istruttoria e controlli amministrativi
7.1. Controlli amministrativi sulle superfici e sui dati catastali
dichiarati nei contratti/impegni di trasformazione
AGREA sottopone a controllo tutti i contratti e/o impegni di
trasformazione e/o contratti di trasformazione conto terzi ricevuti,
provvedendo a trasmetterne i risultati agli Organismi delegati
competenti per una eventuale riconciliazione delle discordanze
riscontrate.
I controlli sulle particelle sono effettuati secondo le modalita'
previste dal Reg. (CE) n. 1782/2003 e dal Reg. (CE) n. 796/2004.
I controlli amministrativi sulle superfici prevedono l'esecuzione di
un primo controllo di esistenza delle particelle agricole indicate nei
contratti e/o negli impegni di trasformazione, gia' assoggettati
all'istruttoria dell'Organismo di controllo, e di un secondo controllo
che prevede l'incrocio delle stesse rispetto alle particelle agricole
dichiarate dai produttori agricoli nelle relative domande uniche di
pagamento.
Tali controlli sono finalizzati alla verifica:
- della presenza del piano di utilizzo;
- della congruenza e completezza dei riferimenti catastali della
particella (quali il codice ISTAT della provincia e del comune, il
numero del foglio e il numero della particella);
- della congruenza della sezione censuaria rispetto al comune
dichiarato sulla particella;
- della esistenza e della estensione delle superfici dichiarate
attraverso l'incrocio con le informazioni risultanti dalla banca dati
del Catasto Terreni;
- che la superficie interessata dalla coltivazione di lino e canapa su
ogni singola particella catastale non sia superiore alla superficie
catastale della stessa (supero catastale);
- della congruenza delle superfici dichiarate nel contratto, rispetto
alla seminabilita' rilevata dai controlli del GIS;
- che la stessa superficie non sia stata dichiarata piu' volte per
richiedere un aiuto, in regimi di intervento diversi che comportino la
dichiarazione di superfici, in conformita' con quanto previsto dai
Regg. (CE) 1782/2003 e 796/2004;
- della presenza di particelle per le quali piu' volte risultano
identici gli elementi dichiarativi (particella duplicata in domanda o
con altra domanda);
- della presenza nella dichiarazione della tipologia di titolo di
conduzione della particella dichiarata;
- che le particelle agricole su cui sono coltivati le colture da
trasformare, siano state dichiarate nella domanda unica di aiuto a
norma dell'art. 14, par. 1, del Reg. (CE) n. 796/2004;
- che la superficie coltivata a canapa nel contratto o nell'impegno di
trasformazione non riguardi terreni ritirati dalla produzione.
Riguardo all'ultimo punto si precisa che nonostante il Regolamento CE
n. 587/01 della Commissione del 26 marzo 2001 ammetta la coltivazione
della canapa su superfici ritirate dalla produzione allo scopo di
ottenere materie prime per la fabbricazione di prodotti non destinati
in primo luogo al consumo umano o animale, essendo il coltivatore di
canapa obbligato poi a trasformare la canapa greggia o macerata, in
prodotti elencati nell'Allegato III del Regolamento (CE) n. 2461/99
del 19 novembre 1999 e non in prodotti contemplati dal Regolamento
(CE) n. 1673/2000, la canapa coltivata su terreni ritirati dalla
produzione non puo' costituire oggetto di contratto ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1673/2000.
Nel caso in cui a fronte di tali controlli vengano rilevate anomalie
su una particella, la superficie dichiarata per quella particella non
verra' ammessa nel computo della superficie amministrativamente
accertata.
7.2. Controlli sulle domande di aiuto
7.2.1. Controlli effettuati dall'Organismo di controllo
L'Organismo di controllo competente per territorio, all'atto della
ricezione della domanda di aiuto effettua controlli formali quali:
a. data di ricezione entro i termini previsti dalla normativa
vigente;
b. presenza della firma del rappresentante legale della ditta titolare
della domanda e della copia del documento di identita' in corso di
validita' dello stesso;
c. che sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e
corredata della documentazione richiesta.
Oltre a tali controlli formali, l'istruttoria svolta dagli Organismi
di controllo sulle domande di aiuto ricevute comprende:
- controlli anagrafici sugli intestatari delle domande di aiuto;
- verifiche sulla contabilita' di magazzino e finanziaria (ordinaria
ed industriale);
- controlli in loco presso i primi trasformatori.
Le verifiche della contabilita' e i controlli in loco sono descritti
nel paragrafo 8.
Al termine di tale istruttoria, l'organismo di controllo trasmette ad
AGREA per ciascuna domanda di aiuto ricevuta una relazione finale,
indicandone l'ammissibilita' o meno alla liquidazione dell'aiuto per
un determinato quantitativo di prodotto. Alla relazione vengono
allegate copia della domanda e dei suoi allegati e la check list dei
controlli svolti dall'Organismo di controllo.
7.2.2. Controlli effettuati da AGREA
All'atto della ricezione della copia della domanda di aiuto e della
relazione dell'Organismo di controllo, AGREA provvede in proprio ai
seguenti controlli sulla totalita' delle domande di aiuto ricevute:
1. Verifica della presenza della firma del richiedente
La sottoscrizione della domanda e' un requisito indispensabile per
l'ottenimento dell'aiuto. Sara' cura dell'Organismo di controllo fare
in modo che la documentazione consegnata ad AGREA sia debitamente
sottoscritta in tutte le sue parti.
2. Verifica della presenza della autentica della firma o della copia
fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validita'
Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/00 la sottoscrizione della domanda
non e' soggetta ad autenticazione ove la firma sia apposta in presenza
del dipendente addetto o nel caso in cui la domanda sia presentata
unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del
sottoscrittore, in corso di validita' alla data di deposito della
stessa.
3. Verifica della validita' della "certificazione antimafia"
Nei casi in cui la ditta debba percepire complessivamente nella
campagna importi uguali o superiori 154.937,07 Euro, viene controllato
che sia pervenuto il certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura
competente in data non antecedente ai sei mesi rispetto alla data di
erogazione dell'aiuto (Legge n. 575 del 31/5/1965, art. 10 commi 3, 4,
5, 5-ter e art. 10-quater, comma 2: DLgs n. 490 dell'8/8/1994, art.
4).
Qualora il produttore sia esente dalla certificazione in esame, ai
sensi dell'art. 10 series, comma 8 della Legge 575/65, aggiunta
dell'art. 7 della Legge 55/90 e ss., e' tenuto a presentare la
dichiarazione di esenzione.
4. Verifica della data di ricezione della domanda rispetto ai termini
previsti
Le ditte che richiedono l'aiuto, sono tenute alla presentazione della
domanda entro i termini previsti, come indicato nel paragrafo 6.1.
5. Verifica della presenza degli allegati previsti
Qualora AGREA rilevi la mancanza di uno dei suddetti allegati,
provvedera' a farne richiesta all'impresa di prima trasformazione e/o
all'Organismo di controllo competente.
6. Verifica della corretta indicazione della modalita' di pagamento
Al fine di procedere all'erogazione dell'aiuto deve essere verificata
la corretta indicazione degli estremi del c/c bancario o conto del
Banco Posta.
Se tali estremi risultassero mancanti, incompleti o errati, AGREA
provvedera' a bloccare il pagamento informandone il beneficiario, in
attesa di sue comunicazioni atte a sanare l'anomalia.
AGREA sottopone a controllo amministrativo tutte le domande di aiuto
presentate al fine di garantire il rispetto delle condizioni previste
dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.
Al fine di verificare la congruenza delle informazioni e/o dei dati
raccolti, sia nella fase di presentazione delle domande sia nella fase
di controllo, AGREA puo' integrare gli accertamenti sopraindicati
delegati agli Organismi di controllo, attraverso la selezione di
domande e/o contratti da sottoporre ad ulteriori verifiche.
8. Controlli in loco
Per rendere efficace il regime di aiuti e garantire l'osservanza dei
requisiti che danno diritto all'aiuto, e' previsto un sistema di
controlli relativo alle fasi di trasformazione della canapa e del lino
come descritto nel Reg. (CE) n. 245/2001.
In tal senso il sistema di controlli del settore coinvolgera' i
seguenti soggetti:
a. i primi trasformatori riconosciuti e i trasformatori assimilati;
b. i produttori agricoli delle paglie di lino e di canapa da
trasformare.
All'atto dei controlli deve essere presente il rappresentante legale
dell'azienda o dell'impresa oggetto del controllo.
In alternativa il rappresentante legale puo' incaricare una o piu'
persone a presenziare e firmare in contraddittorio i verbali redatti
durante l'esecuzione degli accertamenti, attraverso una delega
sottoscritta a cui dovra' essere allegata la copia fotostatica di un
documento di riconoscimento in corso di validita'.
Le verifiche in loco ai fini dei controlli sono stabilite da AGREA in
modo da sottoporre a controllo, per ciascuna campagna di
commercializzazione, il 100 % dei primi trasformatori riconosciuti e
dei trasformatori assimilati.
I controlli sono effettuati in modo da garantire il rispetto delle
condizioni per la concessione dell'aiuto.
8.1. Controlli in loco da svolgersi fuori dell'ambito territoriale
dell'Organismo pagatore competente per l'erogazione dell'aiuto
Nell'ambito del regime di aiuto puo' essere necessario effettuare
controlli fuori dell'ambito territoriale dell'Organismo pagatore
competente per l'erogazione dell'aiuto, individuato in base alla sede
legale del soggetto da controllare.
In tal senso i controlli in loco sono svolti dall'Organismo pagatore
competente per territorio, individuato in base alla sede produttiva
nella quale e' svolta l'attivita' oggetto di verifica (impianti di
trasformazione, particelle agricole, magazzini di stoccaggio, ecc.).
L'Organismo pagatore competente per l'erogazione dell'aiuto,
formalizzera' la richiesta di effettuazione dei controlli in loco
all'Organismo pagatore competente per territorio, che eseguira' i
controlli "in nome e per conto" dell'Organismo pagatore richiedente,
in regime di totale e reciproca assistenza. Per tali attivita' di
verifica non sono previsti compensi.
I controlli saranno eseguiti nei tempi e nei modi previsti delle
procedure definite dall'Organismo pagatore competente per l'erogazione
dell'aiuto e nel rispetto dalla normativa comunitaria e nazionale.
L'Organismo pagatore competente per territorio, a seguito dei
controlli inoltrera' gli esiti all'Organismo pagatore richiedente.
Gli esiti dei controlli cosi' effettuati sono riconosciuti
dall'Organismo pagatore richiedente che li fa propri ai fini della
valutazione dell'erogazione degli aiuti.
Nel rispetto di quanto sopraindicato e a seguito di accordi tra gli
Organismi pagatori interessati, un Organismo pagatore competente per
l'erogazione dell'aiuto potra' delegare ad un altro Organismo pagatore
l'esecuzione di alcuni controlli.
9. Controlli presso i primi trasformatori riconosciuti e i
trasformatori assimilati
L'Organismo di controllo, nel corso della campagna di
commercializzazione, effettuera' presso i primi trasformatori
riconosciuti delle verifiche finalizzate a controllare:
- il rispetto delle condizioni di riconoscimento dei primi
trasformatori e degli obblighi dei trasformatori assimilati;
- gli impianti di trasformazione;
- le scorte;
- la qualita' e la quantita' delle fibre di lino e di canapa
ottenute;
- la contabilita' di magazzino e la contabilita' finanziaria
(ordinaria ed industriale);
- i consumi d'energia dei vari mezzi di produzione e i documenti
relativi alla manodopera impiegata e la valutazione della congruita'
tra le quantita' di canapa e lino trasformati, per i quali e' stato
richiesto l'aiuto, e l'impiego di energia termica ed elettrica nel
processo di trasformazione (controllo di "fine campagna");
- qualsiasi documento commerciale utile ai fini del controllo.
9.1. Controlli qualitativi e quantitativi delle fibre di canapa e lino
in uscita
Le caratteristiche qualitative (tasso di impurita') delle fibre corte
di lino e delle fibre di canapa in uscita dall'impresa, sono
vincolanti ai fini della erogazione e della determinazione
dell'aiuto.
Se sussistono dubbi sull'ammissibilita' delle fibre e segnatamente sul
tenore di impurita' delle fibre corte di lino o delle fibre di canapa,
si preleva un campione rappresentativo dalle partite poste in causa e
si procede all'esatta determinazione delle caratteristiche considerate
mediante analisi di laboratorio. Qualora eseguite, le analisi di
laboratorio dei campioni prelevati consentono di determinare con
esattezza gli eventuali quantitativi non ammissibili all'aiuto. Le
spese relative alle analisi sono a carico dell'impresa di prima
trasformazione.
Gli aiuti sono quindi erogati per tutte le partite di fibre corte di
lino e fibre di canapa prodotte entro i termini previsti per le quali
l'esito delle analisi soddisfi i requisiti richiesti dalla normativa
comunitaria cosi' come indicato al paragrafo 4.3.
9.1.1. Adempimenti del primo trasformatore riconosciuto
9.1.1.1. Pesatura delle paglie di lino e canapa da trasformare e
trasformati in uscita
L'impresa di prima trasformazione e' tenuta ad effettuare la pesatura
sistematica sia delle paglie di lino e di canapa da lavorare per la
produzione di fibre sia delle fibre prodotte e destinate
all'immissione sul mercato.
In tal senso l'impianto di pesatura deve essere affidabile e i valori
delle pesate non arbitrariamente modificabile, per permettere di
rilevare correttamente i quantitativi.
I valori delle pesate paglie di lino e di canapa da trasformare
saranno riportati, nel campo predisposto, sul registro di magazzino
per le operazioni di carico.
I valori delle pesate delle fibre corte di lino e fibre canapa in
uscita saranno riportati, sia sul registro di magazzino per le
operazioni di scarico, che in un campo predisposto sul DDT o sulla
bolla di consegna, e saranno relativi al peso lordo del carico in
uscita, alla tara del mezzo trasporto e al peso netto dei prodotti
ottenuti.
In alternativa l'impresa potra' conservare il cartellino di pesata.
9.1.1.4. Circostanze per il prelievo dei campioni delle fibre in
uscita
Qualora su una o piu' partite si abbia motivo di ritenere che il tasso
di impurita' possa non essere conforme ai valori definiti per il
riconoscimento dell'aiuto, l'impresa puo' discrezionalmente prelevare
un campione rappresentativo delle partite di fibre prodotte poste in
causa al fine di determinare analiticamente il tasso di impurita'.
Ogni partita di fibre uscite deve risultare comunque rintracciabile
attraverso l'attribuzione di un numero progressivo riferito a ciascun
campione prelevato.
Inoltre la rintracciabilita' delle partite dovra' essere completata
con i singoli carichi costituenti la partita sia per mezzo del DDT e/o
buono di consegna sia attraverso l'indicazione sul registro di carico
e scarico.
9.1.2. Adempimenti dell'Organismo di controllo
L'Organismo delegato, in conformita' con le vigenti disposizioni di
settore, pianifichera' i controlli per l'accertamento delle
caratteristiche qualitative e quantitative.
Con l'ultima domanda di aiuto della campagna, relativamente a ciascun
trasformatore, l'Organismo delegato dovra' allegare una dichiarazione
nella quale sara' indicato il quantitativo complessivo di fibre uscite
per il quale e' stato richiesto l'aiuto e il quantitativo controllato
con l'eventuale prelievo dei campioni in contraddittorio qualora
sussistano dubbi sul tenore di impurita' delle fibre.
9.2. Adempimenti e controlli contabili
9.2.1. Adempimenti dell'impresa di prima trasformazione relativamente
alla contabilita' di magazzino
L'impresa di prima trasformazione e' tenuta ad avere una corretta e
regolare contabilita' di magazzino, attraverso la registrazione
dell'entrata (carico), della lavorazione e dello scarico (uscita) dei
prodotti lavorati, con l'evidenza per giorno o per partita:
- delle specie, della quantita' di paglie entrate e per ciascun
contratto;
- della tipologia e della quantita' di prodotti trasformati ottenuti
ed il tenore di impurita' delle fibre;
- le perdite e dei quantitativi distrutti (con relativa motivazione);
- i quantitativi usciti suddivisi per destinatario;
- giacenze iniziali e finali.
L'impresa di prima trasformazione e' tenuta ad avere una contabilita'
di magazzino distinta per fibre corte di lino e le fibre di canapa.
Inoltre se l'impresa di prima trasformazione trasforma prodotti
diversi da fibre corte di lino e fibre di canapa rientranti nel regime
di aiuti e' tenuta ad avere una contabilita' di magazzino distinta e
dovra' mettere a disposizione del funzionario incaricato, in caso ne
valuti l'esigenza, la relativa contabilita' di magazzino e tutti i
documenti necessari per l'espletamento degli accertamenti del caso.
Nel registro di magazzino saranno quindi riportate le operazioni
relative:
- alle entrate delle paglie da trasformare;
- ai passaggi delle paglie in lavorazione;
- ai passaggi delle paglie trasformate nei relativi magazzini;
- alle uscite delle paglie trasformate.
Le operazioni contabili saranno registrate sul registro di magazzino
compilando una riga per ciascuna operazione e nel rispetto della
successione temporale.
Il carico delle paglie di lino e canapa da trasformare (operazioni di
entrata), sara' registrato indicando:
- la data;
- il produttore agricolo o l'azienda agricola;
- i dati relativi al contratto e/o all'impegno di trasformazione;
- la specie botanica della paglia da trasformare;
- il numero di riferimento del DDT e/o buono di consegna;
- la quantita' espressa in tonnellate;
- la quantita' totale giornaliera espressa in tonnellate;
- le eventuali giacenze.
Il passaggio in lavorazione delle paglie di lino e canapa da
trasformare sara' contabilizzato indicando:
- la data;
- la quantita', espressa in tonnellate, delle paglie in lavorazione;
- la tipologia e la quantita' espressa in tonnellate delle paglie
trasformate;
- la quantita' espressa in tonnellate di sottoprodotti e scarto;
- quantita' totale giornaliera di paglie trasformate.
Lo scarico (operazioni di uscita) indichera' l'uscita delle fibre
derivanti dalla trasformazione.
Tali operazioni saranno riportate con le stesse modalita' relative al
carico indicando:
- la data dell'operazione;
- il destinatario delle fibre corte di lino e delle fibre di canapa
(cognome e nome o denominazione sociale);
- la tipologia delle fibre trasformate;
- la tipologia delle fibre trasformate uscite;
- la quantita' delle fibre uscite espressa in tonnellate;
- la quantita' totale giornaliera espressa in tonnellate di fibre
trasformati;
- le giacenze;
- il numero di riferimento del DDT;
- il numero di riferimento alla fattura e della data.
All'atto del controllo, il rappresentante dell'impresa dovra' mettere
a disposizione del funzionario incaricato la propria contabilita' di
magazzino e tutti i documenti necessari per l'espletamento del
controllo, quali DDT, fatture, contratti e/o impegni di trasformazione
e documenti giustificativi dei pagamenti.
9.2.2. Adempimenti dell'impresa di prima trasformazione relativamente
alla contabilita' finanziaria
9.2.2.1. Adempimenti dell'impresa di prima trasformazione per la
contabilita' ordinaria
L'impresa di prima trasformazione e' tenuta alla regolare
registrazione contabile delle operazioni che intercorrono con i
produttori di lino e canapa da trasformare e con i destinatari delle
fibre trasformate.
In particolare, per quanto riguarda le uscite delle fibre, ai fini dei
controlli sulla contabilita' ordinaria, le imprese di trasformazione
mettono a disposizione dell'Organismo di controllo, i seguenti
documenti giustificativi:
a) se trattasi di un'impresa di prima trasformazione che venda le
fibre trasformate:
le fatture di vendita con l'indicazione:
- della quantita' e del tipo di fibre vendute;
- del nome e indirizzo dell'acquirente;
la documentazione che dimostri il pagamento della fattura emessa;
c) se trattasi di un'impresa che trasformi le paglie per conto
dell'agricoltore, consegnando allo stesso le fibre ottenute:
le fatture alle spese di produzione, con l'indicazione:
- della quantita' e del tipo di fibre consegnate;
- del nome dell'agricoltore;
la documentazione che dimostri il pagamento della fattura emessa
relativamente alle spese di trasformazione.
9.2.2.2. Adempimenti dell'impresa per la contabilita' industriale
Il rappresentante dell'impresa di prima trasformazione e' tenuto a
comunicare all'Organismo di controllo:
- tutti gli elementi che consentano la determinazione della capacita'
di produzione dell'impianto;
- la scorta di combustibile esistente all'inizio e alla fine del
periodo considerato qualora si utilizzino sistemi di
approvvigionamento che la prevedano;
- le ore di funzionamento degli impianti di stigliatura e degli altri
impianti utilizzati per la produzione delle fibre;
- le ore di manodopera impiegate.
Inoltre l'impresa di prima trasformazione dovra' mettere a
disposizione del funzionario incaricato, per la verifica della
contabilita' industriale i seguenti documenti giustificativi:
- le fatture d'acquisto dei combustibili impiegati (fossili, biomasse,
GPL, ecc.) e le bollette relative al consumo di gas metano e di
elettricita' della campagna di commercializzazione;
- ogni altro elemento e dato in possesso dell'impresa, utile per la
determinazione dei consumi energetici dell'impianto.
9.2.4. Adempimenti dell'Organismo delegato al controllo (art. 13 Reg.
245/2001)
9.2.4.1. Controlli amministrativi ed in loco: contabilita' di
magazzino, contabilita' finanziaria, scorte di magazzino
L'Organismo di controllo verifica, in concomitanza con la
presentazione delle dichiarazioni periodiche, che l'impresa di prima
trasformazione abbia provveduto correttamente agli adempimenti in
materia di contabilita' di magazzino e finanziaria (ordinaria ed
industriale), in conformita' a quanto previsto dai Regg. (CE) n.
1673/2000 e n. 245/2001.
Una volta ricevuta la domanda di aiuto, l'Organismo delegato verifica
presso l'impresa trasformatrice, la contabilita' di magazzino e la
contabilita' finanziaria (industriale ed ordinaria), accertandosi
della congruenza dei dati.
L'Organismo di controllo sara' tenuto a formalizzare i controlli
effettuati, con la compilazione di appositi verbali. L'Organismo di
controllo e' tenuto ad inviare ad AGREA una relazione sui controlli
effettuati ed i relativi verbali e, in ogni caso, a comunicare
qualunque infrazione rilevata.
Il funzionario incaricato, all'atto del controllo, verifica la
corretta e congruente compilazione del registro di carico e scarico a
cui segue l'estrazione di un campione di operazioni in entrata e in
uscita pari ad almeno il 5% di quelle contabilizzate.
Per ciascuna operazione selezionata sara' verificato il corretto
riporto sul registro e la congruita' con quanto indicato nei documenti
giustificativi (DDT, buoni di uscita e/o di entrata, fatture) fino
alla verifica delle modalita' e del buon fine dei pagamenti.
Il controllo sara' formalizzato indicando nel verbale le operazioni di
carico e di scarico controllate oggetto di verifica.
Nell'ambito dello stesso controllo mensile il funzionario incaricato
verifica l'impiego di energia e combustibili nel processo di
trasformazione con l'acquisizione dei documenti relativi ai consumi e
ai pagamenti, nonche' alla lettura dei contatori.
Il controllo sara' formalizzato con la compilazione di un verbale
sottoscritto dal funzionario incaricato e dal rappresentante
dell'impresa oggetto di controllo.
Le verifiche in loco riguardano anche tutti gli operatori che hanno
stipulato con i primi trasformatori riconosciuti contratti di pulizia
di fibre corte di lino per conto terzi (art 13).
9.3. Controlli di fine campagna e/o di congruenza dei dati
Al termine di ogni campagna di commercializzazione e/o alla
conclusione di un periodo che coinvolge piu' mesi, AGREA o l'Organismo
da essa delegato, esegue i controlli "di fine campagna" verificando la
congruenza dei dati di tutta la campagna o del periodo oggetto di
controllo, dei primi trasformatori che hanno presentato domanda di
aiuto relativamente alla contabilita' di magazzino e finanziaria
(ordinaria ed industriale).
L'impresa di prima trasformazione, al fine dei controlli della
contabilita' di magazzino e della contabilita' ordinaria, e' tenuta a
mettere a disposizione del tecnico incaricato da AGREA o
dall'Organismo da essa delegato la documentazione necessaria
all'accertamento quale il registro di carico e scarico del magazzino e
tutti i documenti giustificativi (buoni di entrata e/o uscita, DDT,
fatture di vendita, le fatture relative all'addebito delle spese di
trasformazione, ecc.) necessari per l'espletamento dell'accertamento.
L'incaricato del controllo dovra' elaborare, per la verifica della
contabilita' industriale, i bilanci di materia e di energia.
La congruenza dei dati sara' accertata mediante l'analisi dei bilanci
sopraindicati.
Il controllo di fine campagna sara' formalizzato con la compilazione
di appositi verbali.
10. Controlli presso i produttori agricoli delle paglie da
trasformare
L'Organismo di controllo nell'ambito del sistema integrato di gestione
predispone i controlli in loco sulle particelle condotte dai
produttori, dal primo trasformatore o dal trasformatore assimilato, a
titolo di proprieta' e/o affitto, per la verifica dei dati riportati
nei contratti di acquisto e/o impegni di trasformazione. Si ricorda
che l'Organismo di controllo e' altresi' tenuto a predisporre i
controlli in loco sulle particelle dichiarate nei contratti di
acquisto e/o dichiarazioni di consegna stipulati dagli acquirenti
riconosciuti.
Per ciascun primo trasformatore, entro la fine della campagna di
commercializzazione, viene controllato almeno il 5% dei contratti per
almeno il 5% della superficie, degli impegni di trasformazione e dei
contratti di trasformazione per conto terzi, estratti tenendo conto
dell'analisi dei rischi.
In particolare viene verificata la superficie dichiarata nel piano di
utilizzazione aziendale (esistenza, estensione, ubicazione,
destinazione) e la coltura dichiarata.
Per ciascuna verifica eseguita l'Organismo di controllo redige un
apposito verbale.
Ulteriori controlli possono essere effettuati dall'Organismo di
controllo, presso i produttori di lino e canapa, a seguito di
incongruenze evidenziate durante i controlli della contabilita' di
magazzino, ordinaria e industriale dell'impresa di prima
trasformazione.
Qualora a seguito del controllo si generino anomalie o permangano, al
fine della loro definizione, l'Organismo di controllo puo' convocare
in contraddittorio i soggetti interessati, previa comunicazione ai
medesimi delle anomalie riscontrate.
11. Chiusura istruttoria amministrativa
Per tutte le domande di aiuto che presentino anomalie la cui rimozione
richieda un intervento di correzione, l'Organismo delegato e/o AGREA
notificano tale situazione all'impresa di prima trasformazione.
Qualora le anomalie non venissero sanate dall'impresa di prima
trasformazione le domande di aiuto non saranno ammesse alla
liquidazione.
12. Sanzioni da parte di AGREA
Per quanto riguarda la tipologia di sanzioni applicabili si fa
riferimento all'art. 14 del Reg. (CE) n. 245/2001, fatte salve
ulteriori sanzioni applicabili in forza di altre normative comunitarie
o delle legislazioni nazionali di seguito richiamate.
13.1. Riduzioni ed esclusioni dell'importo
1. In caso di presentazione tardiva della domanda o dei relativi
allegati, gli importi dell'aiuto ai quali il richiedente avrebbe avuto
diritto se avesse presentato la domanda entro il termine prescritto,
vengono ridotti dell'1% per giorno lavorativo di ritardo. Se il
ritardo supera 25 giorni, la domanda e i relativi allegati sono
irricevibili. Sono fatte salve cause di forza maggiore.
2. Se il controllo rivela il mancato rispetto degli impegni assunti
nella domanda di riconoscimento, quest'ultimo viene immediatamente
revocato. Al primo trasformatore cui viene revocato il riconoscimento
non puo' essere concesso un nuovo riconoscimento prima della seconda
campagna successiva a quella in cui e' stato effettuato il controllo o
in cui e' stato constatato il mancato rispetto degli impegni
suddetti.
3. In caso di falsa dichiarazione fatta deliberatamente o per
negligenza grave, o qualora il primo trasformatore abbia stipulato
contratti di compravendita di paglie o assunto impegni di
trasformazione per un numero di ettari che, in condizioni normali,
fornirebbe una produzione significativamente piu' elevata di quella
che puo' essere sottoposta a trasformazione in base alle specifiche
tecniche indicate nel suo impegno, il primo trasformatore riconosciuto
o il trasformatore assimilato sono esclusi dal beneficio del regime di
aiuto alla trasformazione per la campagna considerata e quella
successiva.
Ove, nell'ambito delle comunicazioni periodiche di cui al paragrafo
6.4., si constati che i quantitativi di fibre lunghe di lino, fibre
corte di lino o fibre di canapa per i quali e' richiesto l'aiuto
superino i quantitativi conformi ai requisiti di ammissibilita'
effettivamente ottenuti, l'aiuto che puo' essere concesso per ciascun
tipo di fibre e' calcolato, fatte salve le disposizioni dell'articolo
8, paragrafo 3 del Reg. 245/01, sulla base dei quantitativi
effettivamente ammissibili per la campagna considerata, ridotti di due
volte l'eccedenza constatata (art. 14 par. 2 del Reg. 245/01).
13.2. Indebito percepimento di fondi comunitari
Fatto salvo quanto specificato al precedente paragrafo ed in
conformita' a quanto disposto dall'art. 73 del Reg. (CE) n. 796/2004,
in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di
restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse al tasso
legale.
L'indebito e' recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli
anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'imprenditore, nel
quadro dei regimi di aiuti di cui ai Titoli III e IV del Reg. (CE) n.
1782/2003. Tuttavia, l'imprenditore interessato puo' effettuare il
rimborso senza attendere tale detrazione.
14. Modalita' di erogazione dell'aiuto
14.1. Anticipo e garanzia
AGREA, sulla base della proposta di liquidazione dell'aiuto redatta
dall'Organismo di controllo, provvede al relativo pagamento
dell'anticipo entro la fine del mese successivo a quello di
presentazione della domanda all'Organismo di controllo da parte
dell'impresa di prima trasformazione. Alla proposta di liquidazione
dell'aiuto dovra' essere allegata la polizza fideiussoria a favore di
AGREA corredata dalla conferma di validita' della stessa prodotta dal
fideiussore.
AGREA applica un sistema di anticipi sull'aiuto, sulla base dell'esito
positivo dei controlli del diritto all'aiuto, su richiesta
dell'impresa di prima trasformazione e previa verifica della garanzia
(polizza fideiussoria) da allegare alla domanda di anticipo presentata
con la dichiarazione periodica.
AGREA opera i controlli necessari per verificare il diritto all'aiuto.
A verifica avvenuta, procede al versamento dell'anticipo.
L'importo del pagamento anticipato e' pari all'80% dell'aiuto
corrispondente ai quantitativi di fibre dichiarati.
L'anticipo puo' essere versato prima che sia stato accertato il
diritto all'aiuto, a condizione che il trasformatore abbia costituito
una cauzione calcolata come segue:
[Importo cauzione] = (0,35) x (numero di ettari superficie totale
contratti e/o impegni validi stipulati nella campagna) x (90 Euro) x
QU
dove QU = "quantita' unitaria" che e' un coefficiente che deriva dal
rapporto fra il quantitativo nazionale garantito nell'ambito della
campagna e il numero complessivo di ettari di contratti e/o impegni
validi stipulati nella campagna considerata a livello nazionale.
L'entita' dell'aiuto non puo' tuttavia complessivamente superare il
limite dato dal prodotto del numero di ettari di contratti e/o impegni
validi stipulati nella campagna considerata per la "quantita'
unitaria".
14.2. Calcolo dell' importo dell'aiuto
L'importo dell'aiuto concesso per le fibre di corte di lino e le fibre
di canapa e' fissato dall'articolo 2 del Reg. (CE) 1673/2000 nella
misura di 90 Euro per tonnellata.
Tuttavia, l'aiuto e' concesso per un quantitativo massimo garantito
(QMG) a livello comunitario di fibre di corte di lino e le fibre di
canapa. Per l'Italia, come stabilito all'art. 1 del Reg. (CE)
2170/2004, per la campagna 2004-2005 tale quantitativo e' di 1.227
tonnellate.
Qualora in una campagna di commercializzazione, a seguito di una
valutazione a livello nazionale, i quantitativi di fibre ammissibili
all'aiuto siano inferiori ai limiti quantitativi definiti dal prodotto
del numero di ettari nei contratti e/o impegni validi stipulati nella
campagna considerata per la "quantita' unitaria", quest'ultima puo'
essere modificata in aumento.
14.3. Pagamento del saldo
Nel caso di versamento di uno o piu' anticipi dell'aiuto, verra'
pagato un saldo pari alla differenza tra l'importo complessivo
anticipato e l'ammontare totale dell'aiuto dovuto.
L'impresa di prima trasformazione dovra' inviare una richiesta di
pagamento del saldo ad AGREA e all'Organismo di controllo entro il 31
maggio successivo al termine della campagna di commercializzazione,
allegando un prospetto riepilogativo dei quantitativi per i quali e'
richiesto il saldo a fronte dell'anticipo erogato.
Tale richiesta potra' essere inviata contestualmente all'invio della
comunicazione periodica di cui al paragrafo 6.4.
AGREA provvede al pagamento del saldo entro e non oltre il 15 ottobre
successivo alla data limite per il riconoscimento dell'aiuto definita
al paragrafo 4.3. (1 maggio successivo al termine della campagna di
commercializzazione).
14.4. Restituzione delle fideiussioni
Dopo aver effettuato il pagamento dei saldi, non sussistendo ulteriori
motivi ostativi, AGREA provvede alla restituzione delle fideiussioni
prestate, comunicando per iscritto agli Enti garanti tale evenienza, e
per conoscenza alle imprese interessate.
15. Comunicazioni alla Commissione Europea
Come indicato nel Regolamento (CE) n. 245/2001 all'articolo 15,
occorre comunicare alla Commissione le seguenti informazioni:
I) Entro il 16 ottobre di ogni anno e riferite alla campagna in
corso:
A. le superfici oggetto di un contratto di compravendita, di un
impegno di trasformazione o di un contratto di trasformazione per
conto terzi presentati in conformita' dell'articolo 6 del Reg.
245/01;
B. una stima delle rese di paglie e di fibre di lino e di canapa.
II) Nel corso del secondo mese successivo al termine dei periodi di
cui al paragrafo 6.4.:
A. i quantitativi totali ammissibili di fibre corte di lino e fibre di
canapa ammissibili che hanno formato oggetto di una domanda di aiuto
nel periodo considerato;
B. i quantitativi mensili venduti e i prezzi corrispondenti che
possono essere constatati sui principali mercati a livello di
produzione per le qualita' di fibre di origine comunitaria
maggiormente rappresentative del mercato;
C. un riepilogo dei quantitativi di fibre corte di lino e fibre di
canapa ottenuti da paglie di origine comunitaria immagazzinati al
termine del periodo considerato, ripartiti per campagna di
commercializzazione.
III) Entro il 31 gennaio di ogni anno per la campagna in corso:
A. un riepilogo delle superfici coltivate a lino e a canapa destinate
alla produzione di fibre che hanno formato oggetto dei contratti o
degli impegni di trasformazione;
B. i quantitativi unitari fissati in conformita' dell'articolo 8,
paragrafo 3 del Reg. 245/01 ("quantita' unitaria" definita al
paragrafo 15.1);
C. la produzione stimata di paglie e di fibre di lino e di canapa;
D. il numero di imprese di trasformazione riconosciute nonche' le
capacita' di trasformazione totali corrispondenti ai vari tipi di
fibre per la campagna in corso.
IV) Entro il 15 dicembre di ogni anno per la penultima campagna di
commercializzazione:
D. un riepilogo dei quantitativi totali di fibre corte di lino e fibre
di canapa che hanno formato oggetto di una domanda d'aiuto, per i
quali rispettivamente:
1. e' stato concesso il diritto all'aiuto alla trasformazione;
2. non e' stato riconosciuto il diritto all'aiuto alla trasformazione,
con l'indicazione dei quantitativi esclusi dal beneficio dell'aiuto a
causa del superamento dei quantitativi nazionali garantiti;
3. e' stata incamerata la garanzia fideiussoria presentata dal
trasformatore per beneficiare dell'anticipo sull'aiuto;
E. i quantitativi totali di fibre corte di lino o fibre di canapa non
ammissibili a causa del superamento della percentuale massima
d'impurita', ottenuti dai primi trasformatori riconosciuti e dai
trasformatori assimilati;
F. il numero di sanzioni decise e in corso di esame in conformita'
dell'articolo 14, paragrafi da 1 a 3 del Reg. 245/01 (mancato rispetto
degli impegni assunti dal trasformatore, false dichiarazioni, aiuti
richiesti su fibre con impurita' superiori ai limiti ammessi).
Qualora lo Stato membro decida di erogare l'aiuto per fibre corte di
lino o fibre di canapa con un tenore di impurita' e di canapuli e
capecchi superiore al 7,5 %, in applicazione delle disposizioni
dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), secondo comma, del
Regolamento (CE) n. 1673/2000, ne informa la Commissione entro il 31
gennaio della campagna in corso, precisando gli sbocchi tradizionali
previsti.
In tal caso, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera
a), lo Stato membro comunica la ripartizione dei quantitativi reali,
senza adeguamento, di fibre corte di lino e di fibre di canapa con un
tenore di impurita' e di canapuli e capecchi superiore al 7,5% che
hanno formato oggetto di una domanda d'aiuto.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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