PROVINCIA DI RIMINI

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di VIA concernente il progetto di impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non

L'Autorita' competente: Provincia di Rimini - Ufficio VIA - Via Dario
Campana n. 64 - 47900 Rimini, comunica la deliberazione relativa alla
procedura di via concernente il progetto: impianto di stoccaggio
rifiuti pericolosi e non.
Il progetto e' presentato da: Ecosoluzioni Srl - Via Circonvallazione
Meridionale n. 6 - Rimini.
Il progetto e' localizzato in comune di San Clemente - Via Ca' Renzino
n. 1.
Il progetto interessa il territorio del comune di San Clemente e della
provincia di Rimini.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
Provincia di Rimini, con atto delibera di Giunta provinciale n. 305
del 13 dicembre 2005, ha assunto la seguente decisione:
1. di considerare positiva, con le prescrizioni di seguito elencate,
la Valutazione di impatto ambientale del progetto denominato "Centro
di deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi"
presentato da Ecosoluzioni Srl di Rimini, ai sensi dell'art. 17, comma
5 della L.R. n. 9 del 18 maggio 1999 e successive modifiche ed
integrazioni;
2. di approvare il progetto presentato dalla ditta Ecosoluzioni Srl -
Rimini, acquisito agli atti del Servizio provinciale Ambiente,
concernente la realizzazione di un impianto per la messa in riserva e
il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti
speciali non pericolosi, da ubicarsi in comune di San Clemente, Via
Ca' Renzino n. 1;
3. di stabilire che nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio
delle operazioni di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 28 del
DLgs 22/97, che sara' emanato successivamente, verranno precisate
tutte le prescrizioni inerenti la gestione dei rifiuti;
4. di dare atto che il progetto che con il presente provvedimento si
approva, e' costituito dai seguenti elaborati, acquisiti agli atti del
Servizio Ambiente ed approvati dalla Conferenza:
- scheda tecnica informativa SP - stoccaggio provvisorio;
- planimetria Tav. 1 - inquadramento territoriale stralcio catastale e
PRG;
- planimetria Tav. 3 - logistica interna progetti - scala 1:50;
- relazione tecnica illustrativa;
- relazione tecnica illustrativa - errata corrige;
- valutazione preliminare del rischio chimico e del rischio
biologico;
- integrazioni. Centro di deposito preliminare (D15) di rifiuti
pericolosi e non pericolosi da realizzarsi in comune di San Clemente,
fraz. Sant'Andrea in Casale, Via Ca' Renzino n. 1;
- planimetria INT-1; scala 1.100;
5. di allegare le conclusioni, redatte per estratto, emesse in merito
dalla Conferenza rifiuti di cui all'art. 27 del DLgs 22/97, riunitasi
nell'ambito della Conferenza Unificata, in data 20 ottobre 2005 -
Conferenza n. 12/2005, che costituiscono parte integrante della
presente deliberazione, quale Allegato "A";
6. di unire alla presente deliberazione, quale Allegato "B", la
cartografia di localizzazione dell'impianto, che costituisce parte
integrante e sostanziale del provvedimento;
7. di dare atto che gli elaborati elencati al precedente punto 3.
saranno trasmessi in copia, muniti di timbro di approvazione,
unitamente al presente atto, all'interessato, al Comune di San
Clemente ed alla Sezione provinciale di Rimini dell'ARPA, per
opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza;
8. di prescrivere che la ditta realizzi l'impianto nel rispetto degli
elaborati di progetto approvati dalla Conferenza e delle prescrizioni
contenute nel presente provvedimento;
9. di stabilire che i lavori di realizzazione dell'impianto dovranno
iniziare entro 120 giorni dalla data di ricezione del presente atto e
dovranno avere termine entro 24 mesi dal loro inizio;
10. di prescrivere i seguenti obblighi alla ditta proponente
Ecosoluzioni Srl:
a) il piazzale esterno dovra' essere tenuto in condizioni di massima
pulizia. A tal fine, si ricorda che all'esterno del capannone non e'
possibile effettuare lo stoccaggio ancorche' provvisorio o altre
operazioni diverse dal carico e scarico;
b) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo dovranno essere
stoccati in un cassone impermeabilizzato e dotato di impianto di
refrigerazione per mantenere gli stessi ad una temperatura compresa
tra i 2 e i 6 C°;
c) non sono consentite operazioni di travaso di rifiuti contenenti
solventi; qualora la ditta volesse effettuare tali operazioni, dovra'
installare una cappa aspirante con relativo impianto di abbattimento
(da autorizzare ai sensi del DPR 203/88);
d) i rifiuti sanitari dovranno essere conferiti all'impianto in
oggetto, e qui conservati, esclusivamente in contenitori rigidi e
correttamente chiusi, secondo le modalita' e con le etichettature
previste dal DPR 254/2003, dalle norme sul trasporto internazionale di
merci pericolose su strada (ADR), dalle norme sulla protezione da
agenti chimici e biologici, e dalla del. Com. Int. 27 luglio 1984;
e) nel caso in cui la ditta Ecosoluzioni Srl produca, nel ciclo della
propria attivita', dei "contenitori contaminati da residui di rifiuti
pericolosi" che poi provvedera' a riconsegnare allo stesso cliente,
per la raccolta del medesimo rifiuto, tali contenitori dovranno essere
stoccati in modo tale che non vi sia la possibilita' di contaminazione
dell'ambiente e, comunque, nel caso di rifiuti pericolosi a rischio
infettivo, la riconsegna al cliente dovra' essere effettuata dopo
adeguato trattamento di bonifica del contenitore stesso;
f) considerando la gestione di taluni rifiuti speciali pericolosi
(liquidi di fissaggio e sviluppo cod. CER
090101*-090102*-090103*-090104*-090105*; acidi di decapaggio cod. CER
110105*; acido cloridrico cod. CER 060102*; acido fluoridrico cod. CER
060103*; fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati cod.
CER 140604*; altri solventi o miscele cod. CER 140602*) la ditta
dovra' dotarsi di materiali atti alla neutralizzazione e/o
assorbimento degli stessi in caso di accidentale sversamento;
g) in caso di sversamento accidentale di rifiuti liquidi, gli stessi
dovranno essere raccolti dagli appositi pozzetti o dai previsti bacini
e sottobacini di contenimento attraverso idonei aspiratori ed avviati
correttamente a smaltimento;
h) il deposito preliminare dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo non dovra' superare i cinque giorni.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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