REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n. 207

Disposizioni regionali per l'attuazione a decorrere dal 2006 della condizionalita' di cui al Reg. (CE) 1782/03 nella Regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre
2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno
diretto nell'ambito della politica agricola comune, ed in particolare
l'art. 3 che prevede espressamente che ogni agricoltore beneficiario
di pagamenti diretti e' tenuto a rispettare  i criteri di gestione
obbligatoria - cosi' come definiti nell'Allegato III - e a mantenere
la terra in buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui
all'Allegato IV;
- il Regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004,
che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/2003, ed in particolare il
citato Allegato IV;
- il Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004
recante modalita' di applicazione del regime del pagamento unico di
cui al citato Regolamento (CE) n. 1782/2003;
- il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile
2004, recante modalita' di applicazione della condizionalita', della
modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al
medesimo Regolamento (CE) n. 1782/2003;
richiamati altresi':
- il DM del 20 luglio 2004 recante disposizioni nazionali per
l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1782/2003 relativamente all'art.
33 ed all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilita'
al regime del pagamento unico e le circostanze eccezionali
verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonche' del
Regolamento (CE) n. 795/2004;
- il DM del 5 agosto 2004 recante disposizioni per l'attuazione della
riforma della politica agricola comune, ed in particolare l'art. 5;
- il DM del 24 settembre 2004 recante disposizioni per l'attuazione
degli articoli 8 e 9 del DM 5 agosto 2004, recante disposizioni per
l'attuazione della riforma della politica agricola comune;
- il DM 15 dicembre 2005 recante "Disciplina del regime di
condizionalita' dei pagamenti diretti della PAC ed abrogazione del DM
13 dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni", ed in
particolare l'Allegato 1 - che elenca gli atti che danno applicazione
ai criteri di gestione obbligatori definiti dagli artt. 3 e 4 e del
Regolamento (CE) n. 1782/2003 - e l'Allegato 2 - che elenca le norme
quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche
e ambientali definite dall'art. 5 e dall'Allegato IV del Regolamento
(CE) n. 1782/2003;
rilevato che il comma 1 dell'art. 2 del predetto DM 15 dicembre 2005
stabilisce che le Regioni e le Province autonome, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso, possono
definire l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in
base agli atti indicati nei predetti Allegati 1 e 2;
considerato che appare opportuno completare l'elenco dei criteri di
gestione obbligatori e delle norme quadro per il mantenimento dei
terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, gia' stabiliti
dal piu' volte citato DM 15 dicembre 2005, con le disposizioni e le
conseguenti specifiche tecniche vigenti in Regione, allo scopo di
costituire il quadro di regolamentazione degli impegni per quanto
attiene ai regimi di sostegno diretto a decorrere dall'anno 2006;
ritenuto, a tal fine, di elaborare appositi allegati - parti
sostanziali del presente atto - in cui sono riportati gli atti
regionali (Allegato A) ed alcune disposizioni tecniche (Allegato B)
che integrano rispettivamente quanto gia' stabilito negli Allegati 1 e
2 del predetto DM 15 dicembre 2005;
rilevato altresi' che nell'Allegato A) sono state inserite, per
completezza, anche le disposizioni regionali che integrano i criteri
di gestione obbligatoria indicati nell'Allegato 1, Elenco C) del
citato DM 15 dicembre 2005 e riferiti al campo di condizionalita':
igiene e benessere degli animali che si applicheranno a decorrere
dall'1 gennaio 2007;
dato atto che le statuizioni previste dalla propria deliberazione n.
432 del 16 febbraio 2005 recante "Disposizioni regionali per
l'attuazione, nell'anno 2005, della condizionalita' di cui al Reg.
(CE) 1782/03 nella Regione Emilia-Romagna", come modificata dalla
deliberazione n. 670 dell'11 aprile 2005 costituiscono il quadro di
riferimento per i controlli sul pagamento dei premi riferiti ai regimi
di sostegno diretto per l'annualita' 2005;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"
ed in particolare l'art. 37, comma quarto;
richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 recante
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e successive
modificazioni;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito alla
presente deliberazione, ai sensi del citato quarto comma dell'art. 37
della L.R. 43/01 e della deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di completare con le disposizioni e le specifiche tecniche gia'
vigenti in Regione l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e
delle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni
agronomiche ed ambientali, gia' stabiliti negli Allegati 1 e 2 del DM
15 dicembre 2005, relativo alla disciplina del regime di
condizionalita' dei pagamenti diretti della PAC;
2) di approvare, per le finalita' di cui al punto 1), appositi
allegati - parti sostanziali del presente atto - in cui sono riportati
gli atti regionali (Allegato A) ed alcune specifiche tecniche
(Allegato B) che integrano rispettivamente quanto gia' stabilito negli
Allegati 1 e 2 del predetto DM 15 dicembre 2005;
3) di dare atto che le disposizioni e le specifiche tecniche regionali
di cui al punto 2) si applicano ai pagamenti a decorrere
dall'annualita' 2006, con espressa eccezione per gli atti regionali
riferiti ai criteri di gestione obbligatoria connessi al campo di
condizionalita': igiene e benessere degli animali che integrano
l'Allegato 1, Elenco C) del citato DM 15 dicembre 2005, per i quali la
decorrenza e' fissata al 1° gennaio 2007 in linea con quanto previsto
nel medesimo decreto;
4) di dare atto, altresi', che le statuizioni previste dalla propria
deliberazione 432/05 recante "Disposizioni regionali per l'attuazione,
nell'anno 2005, della condizionalita' di cui al Reg. (CE) 1782/03
nella Regione Emilia-Romagna", come modificata dalla deliberazione 
670/05 costituiscono il quadro di riferimento per i controlli sul
pagamento dei premi riferiti ai regimi di sostegno diretto per
l'annualita' 2005;
5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Criteri di gestione obbligatori previsti all'Allegato 1 del DM 15
dicembre 2005, recante applicazione dell'art. 4 e dell'Allegato III
del Regolamento (CE)  n. 1782/03
Atti regionali di riferimento che integrano l'Elenco "A" dei criteri
di gestione obbligatori da applicare a decorrere dall'annualita' 2006
a norma dell'Allegato III  del Reg. (CE) n. 1782/03
Atto A1 - Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli
uccelli selvatici - articolo 3, articolo 4 - paragrafi 1, 2, 4 -
articoli 5, 7, 8
- L.R. 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale"
(artt. 1-9);
- deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 13 febbraio 2006
recante "Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree
della Regione Emilia-Romagna designate come Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) e come Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi
delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE".
Atto A2 - Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque
sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose -
articoli 4 e 5
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1053 del 9 giugno 2003
recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs
11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n. 258
recante disposizioni in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento".
Atto A3 - Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione
dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi
di depurazione in agricoltura - articolo 3, paragrafi 1 e 2
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2773 del 30 dicembre 2004
recante "Primi indirizzi alle Province per la gestione e
l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- deliberazione della Giunta regionale n. 1801 del 7 novembre 2005,
recante "Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei
fanghi di depurazione in agricoltura".
Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
- articoli 4 e 5
Individuazione di zone vulnerabili
- Art. 30 del Titolo III delle "Misure per la tutela qualitativa della
risorsa idrica" di cui alle norme del Piano regionale di tutela delle
acque (PTA) adottato dal Consiglio regionale con delibera n. 633 del
22 dicembre 2004;
Definizione del Programma di Azione nelle zone  vulnerabili
- L.R. 24 aprile 1995, n. 50 "Disciplina dello spandimento sul suolo
dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio
degli effluenti di allevamento" e successive modifiche;
- deliberazione della Giunta regionale n. 3003 dell'1 agosto 1995
recante "L.R. 50/95. Determinazione di requisiti tecnici e di
salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami
zootecnici";
- circolare regionale n. 2645 del 19 aprile 1996 per la parte non
annullata dalla sentenza del TAR - Sezione di Parma - n. 243 del
23-3/7-5-1999 - e deliberazione della Giunta regionale n. 1853 del 13
ottobre 1999 "Direttiva inerente l'applicazione della L.R.  50/95 e
della deliberazione del Consiglio regionale 570/97 in materia di
spandimento sul suolo dei liquami zootecnici e stoccaggio degli
affluenti di allevamento";
- deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 1997, n. 570
recante "Decisione delle osservazioni e approvazione del Piano
stralcio di settore del Piano territoriale per il risanamento e la
tutela delle acque per il comparto zootecnico";
- deliberazione della Giunta regionale n. 641 dell'11 maggio 1998
recante "Direttiva inerente i criteri e gli obiettivi
quali-quantitativi di riferimento per i nuovi insediamenti zootecnici
destinati all'allevamento dei suini, i trasferimenti, le
ristrutturazioni, le riconversioni e gli ampliamenti di quelli
esistenti";
- deliberazione della Giunta regionale n. 668 dell'11 maggio 1998,
recante "Approvazione direttiva tecnica per la redazione dei Piani di
utilizzazione agronomica (PUA) dei liquami zootecnici e di altri
effluenti di allevamento - art. 11, L.R. 50/95";
- deliberazione della Giunta regionale n. 1053 del 9 giugno 2003
recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs
11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal DLgs 18 agosto 2000, n. 258
recante disposizioni in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento" (art. 4.1.3, lettera b).
Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- articoli 6, 13, 15 e 22 - lettera b)
- Deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 13 febbraio 2006
recante "Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree
della Regione Emilia-Romagna designate come Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) e come Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi
delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE";
- L.R. 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale"
(artt. 1-9).
Campo di condizionalita': Sanita' pubblica, salute, identificazione e
registrazione degli animali
Atto A6 - Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992
(modificata dal Reg. CE 21/2004) relativa all'identificazione e alla
registrazione degli animali, articoli 3, 4 e 5.
Atto A7 - Regolamento CE 2629/97 (abrogato dal Regolamento CE
911/2004) che stabilisce modalita' di applicazione del Regolamento CE
820/97 (abrogato dal Regolamento CE 1760/2000), per quanto riguarda i
marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti
dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini -
articoli 6 e 8
Atto A8 - Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di
identificazione e registrazione dei bovini e relativo
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97 - articolo 4 e articolo
Atto A8 bis - Regolamento (CE) 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre
2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione
degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento (CE) 1782/2003
e le Direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9/1/2001, pagina 8)
- articoli 3, 4 e 5
- DPR 30 aprile 1996, n. 317 - Regolamento recante norme per
l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e
alla registrazione degli animali (1);
- DPR  19 ottobre 2000, n. 437 - Regolamento recante modalita' per la
identificazione e la registrazione dei bovini (2).
Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto
d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e
delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione
delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE - articoli 3, 4, 5
(+ 5 a) e 7
- Circolare del Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti n. 11
del 15/5/2001 recante applicazione del DLgs n. 336 del 4/8/1999
"Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto
di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e
delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e le misure
di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi
e nei loro prodotti" (GU n. 230 del 30 settembre 1999)
Atto B11 - Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del
Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la
sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza
alimentare - articoli 14, 15, 17 - paragrafo 1 - 18, 19 e 20
- Circolare del Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti n. 3 del
30 gennaio 2003: "Linee guida riguardanti l'esecuzione del controllo
veterinario sulla produzione del latte crudo ai sensi del DPR 54/97";
- circolare del Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti n. 17
del 5 ottobre 2005: "Linee guida per la vendita diretta al consumatore
di latte crudo vaccino, ovi-caprino, bufalino e asinino dell'azienda
agricola di produzione";
- sistema di sorveglianza per la presenza di micotossine nei mangimi,
latte, prodotti, a base di latte, cereali, altri prodotti vegetali e
derivati. Aggiornamento anno 2005 (Nota del Servizio Veterinario ed
Igiene degli alimenti prot. n. ASS/DIR/05/24347 del 4/7/2005);
- "Precisazioni e modifiche al sistema regionale di sorveglianza per
la presenza di micotossine nei mangimi, latte, prodotti a base di
latte, cereali, altri prodotti vegetali e derivati, a seguito
dell'aumentato rischio di aflatossine (Nota del Servizio Veterinario
ed Igiene degli alimenti prot. n. ASS/DIR/05/37234 del 7 novembre
2005).
Note:
(1) Recepimenti nazionali non inclusi nell'Allegato 1 del DM 13
dicembre 2004;
(2) vedi supra.
Atti regionali di riferimento che integrano l'Elenco "C" dei criteri
di gestione obbligatori applicabili a decorrere dall'1/1/2007 a norma
dell'Allegato III  del Reg. (CE) n. 1782/03
Campo di condizionalita': igiene e benessere degli animali
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991,
che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli -
Articoli 3 e 4
- Circolare del Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti n. 20
del 2/12/2004 "Procedure per il controllo del benessere negli
allevamenti di vitelli e suini" (prot. ASS/DIR/04/42411).
Atto C17 - Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991,
che stabilisce le norme minime per la protezione dei  suini - articoli
3 e 4, paragrafo 1
- Circolare del Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti n. 20
del 2/12/2004 "Procedure per il controllo del benessere negli
allevamenti di vitelli e suini" (prot. ASS/DIR/04/42411).
Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio, riguardante la protezione
degli animali negli allevamenti - articolo 4
- Circolare del Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti n. 7 del
27 aprile 2004: "Linee guida riguardanti la protezione degli animali
durante il trasporto" (prot. ASS/DIR/04/15868).
ALLEGATO B
Specifiche tecniche relative alle norme quadro per il mantenimento dei
terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali riportate
all'Allegato 2 del DM 15 dicembre 2005, recante applicazione dell'art.
5 e dell'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003
DM 15 dicembre 2005 - Allegato 2 - Obiettivo 4: Livello minimo di
mantenimento
Norma 4.2 "Gestione delle superfici ritirate dalla produzione"
1. Modalita' applicative per le aziende agricole che intendono
avvalersi delle deroghe alla Norma 4.2 "Gestione delle superfici
ritirate dalla produzione".
1.1. Deroga concernente i "casi di terreni interessati da interventi
di ripristino di habitat e biotopi".
La deroga concernente i "casi di terreni interessati da interventi di
ripristino di habitat e biotopi" prevista al punto 2. del paragrafo
"Deroghe"  della Norma 4.2 e' applicabile per una estensione di
superficie contigua non inferiore ad 1 ettaro ed unicamente nelle
particelle di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del DM
15 dicembre 2005, incluse anche parzialmente nelle aree preferenziali
di pianura individuate per l'applicazione dell'Azione 10 di cui alla
Misura 2f del Piano regionale di sviluppo rurale.
Gli interventi di ripristino di habitat e biotopi devono essere
esclusivamente rivolti alla "creazione di prati umidi" realizzati e
mantenuti attraverso i seguenti impegni annuali, rinnovabili per la
durata del periodo di ritiro dalla produzione:
- mantenimento di uno strato d'acqua per almeno 6 mesi all'anno,
indicativamente da ottobre a marzo, su almeno il 10% della superficie
oggetto della specifica deroga "ripristino di habitat e biotopi";
- mantenimento della sommersione di una parte della suindicata
superficie (almeno il 5%) anche nei mesi di aprile, maggio e giugno;
- effettuazione, nella superficie non  sommersa, di almeno uno sfalcio
e/o trinciatura della vegetazione all'anno solo nel periodo 10 agosto
- 31 ottobre, fatta salva la possibilita' di mantenimento di una
superficie con alberi e/o arbusti autoctoni, piantumati e/o cresciuti
spontaneamente, non superiore al 10% della superficie oggetto di
deroga.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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