REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2006, n. 781

Approvazione schema di protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna, le Province di Ferrara, Modena e Reggio Emilia per la definizione delle linee di azione congiunta finalizzate alla programmazione e successiva realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) di approvare lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione
Emilia-Romagna, le Province di Ferrara,  Modena e Reggio Emilia per la
definizione delle linee di azione congiunta finalizzate alla
programmazione e successiva realizzazione dell'autostrada regionale
Cispadana, dal casello di Reggiolo -Rolo sulla A22 a quello di Ferrara
sud sulla A13;
b) di delegare l'Assessore alla Mobilita' e  ai Trasporti, alla
sottoscrizione di detto protocollo;
c) di rinviare a propri successivi atti l'attuazione di quanto
stabilito ai commi 2 lett. h) e 3 dell'art. 2 del presente
Protocollo;
d) di demandare al Direttore generale competente, ogni ulteriore
adempimento attuativo in ordine all'esecuzione del protocollo;
e) di dare atto che l'applicazione del presente protocollo non
comporta l'assunzione di impegno di spesa alcuno;
f) di subordinare l'efficacia del presente protocollo alla effettiva
programmazione dell'opera da parte dell'Assemblea legislativa
differendone a tale momento l'acquisto di efficacia tra le parti;
g) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Schema di protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna, le
Province di Ferrara, Modena e Reggio Emilia per la definizione delle
linee di azione congiunta finalizzate alla programmazione e successiva
realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana, dal casello di
Reggiolo-Rolo sulla A22 A quello di Ferrara sud sulla A13.
L'anno 2006, il giorno . . . . . . . . . . . . . . . tra:
- la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dall'Assessore Alfredo
Peri, domiciliato in Bologna, Viale A. Moro n. 52;
- la Provincia di Ferrara rappresentata da . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . domiciliato per la carica in. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
- la Provincia di Modena rappresentata da . . . . . . . . . . . . . .
. . . . domiciliato per la carica in . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
- la Provincia di Reggio Emilia rappresentata da . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . domiciliato per la carica in . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . .
In esecuzione della deliberazione regionale n. . . . . . . . . . . . ,
del . . . . . . . . . . . . .
Premesso che:
- la L.R. 3/99 e successive modificazioni agli artt. 161 e ss.
attribuisce alla Regione le funzioni di pianificazione, programmazione
e coordinamento della rete viaria di interesse regionale;
- il PRIT individua, nell'ambito della "Grande rete regionale", l'asse
viario Cispadano quale corridoio che si attesta sulla A13 in provincia
di Ferrara, attraversando le province di Modena, Reggio Emilia e
Parma, fino all'interconnessione col TIBRE;
- in particolare l'art. 164ter della L.R. 3/99 attribuisce
all'Assemblea legislativa, sulla base di uno studio di fattibilita',
la competenza alla programmazione delle autostrade regionali;
- a tale riguardo sono state avviate le attivita' relative allo studio
di fattibilita' avente ad oggetto il tratto di Cispadana dal casello
Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara sud sulla A13,sulla base
del quale poter procedere alla programmazione di cui al citato art.
164ter della L.R. n. 3 del 1999 e successive modificazioni ed
integrazioni;
premesso inoltre che:
- detto studio di fattibilita' comprova:
1. la possibilita' di realizzare l'asse viario Cispadano, dal casello
di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara sud sulla A13, come
autostrada regionale rispondente alla definizione di cui all'art. 2
del DLgs 285/92, con caratteristiche conformi alle norme di cui al DM
5/11/2001 e compatibile con il corridoio infrastrutturale gia'
individuato dal PRIT,
2. la sua sostenibilita' sulla base di un'analisi costi - benefici
nonche' di sensibilita' ambientale, e  la bancabilita' dell'operazione
dal punto di vista economico finanziario sulla base dei volumi di
traffico attesi e del costo previsto;
preso atto inoltre che la realizzazione di tale infrastruttura potra'
avere una sua continuita', a seguito di successivi confronti con le
Istituzioni nazionali, per la riqualificazione ad autostrada della
superstrada Ferrara-Mare, anche in vista della futura realizzazione
della E55;
ritenuto che:
- dalle risultanze dello studio di fattibilita' e' possibile ricorrere
al sistema della finanza di progetto, con procedura pubblica di
rilevanza comunitaria, volta a ricercare sul mercato europeo delle
infrastrutture soggetti interessati a presentare proposte di
intervento e quindi, in caso di riscontro positivo, ad affidare la
realizzazione e gestione dell'infrastruttura in concessione di lavori
pubblici conformemente alla vigente disciplina comunitaria e
nazionale;
- per quanto riguarda il profilo economico-finanziario, il ricorso
alla finanza di progetto con perfezionamento di una concessione di
lavori pubblici ai sensi degli artt. 37 bis e 19 della Legge n. 109
del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' degli
artt. 153 e ss. e 143 del DLgs 163/06, abrogativo della Legge 109/94,
la cui entrata in vigore e' prevista per il 1 luglio 2006, consente di
avvalersi dell'apporto del soggetto affidatario cui spettera'
sostenere gli oneri relativi alla realizzazione e gestione dell'opera
fatta salva l'eventuale partecipazione finanziaria regionale;
- sulla base della previsione di cui all'art. 165, comma 3, della L.R.
3/99 e comunque in aderenza allo spirito di collaborazione e
concertazione che caratterizza i rapporti funzionali tra Regione ed
Enti locali, la Regione Emilia-Romagna e le Province di Ferrara, 
Modena e Reggio Emilia hanno rilevato l'opportunita' di precisare,  in
un documento condiviso i rispettivi ruoli e le principali linee di
azione al fine di assicurare efficacia e speditezza delle procedure da
attivare per l'affidamento in concessione di lavori pubblici
attraverso lo strumento della finanza di progetto, quali:
- le competenze regionali in ordine a tutte le attivita' funzionali
alla realizzazione e gestione dell'infrastruttura;
- le principali caratteristiche tecnico - prestazionali,
gestionali-manutentive ed economico-finanziarie dell'infrastruttura;
- il sistema realizzativo e le fasi procedurali di perfezionamento
dello stesso;
- l'impegno alla collaborazione per assicurare il coordinamento delle
procedure e delle attivita' amministrative previste dalla vigente
legislazione statale e regionale in materia ambientale, urbanistica,
di realizzazione di opere pubbliche, di espropriazione, anche con
riferimento ai necessari adeguamenti degli strumenti di pianificazione
e programmazione dei diversi livelli di governo territoriale ed ai
necessari raccordi con la rete viaria, provinciale e comunale
esistente;
cio' premesso e considerato, le parti convengono quanto di seguito
espresso
Art. 1
Oggetto
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
atto.
2. Le Parti concordano sulla realizzazione, con le modalita' e con le
caratteristiche indicate in premessa, dell'autostrada Cispadana dal
casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 a quello di Ferrara sud sulla A13,
impegnandosi a tale fine ad ogni forma di collaborazione e
coordinamento che assicuri la celerita' di tutti gli adempimenti
funzionali e procedimentali necessari per l'approntamento
dell'infrastruttura nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge.
Art. 2
Competenze della Regione Emilia-Romagna
1. In conformita' a quanto previsto dalla vigente legislazione in
materia di autostrade regionali la Regione Emilia-Romagna svolge un
ruolo primario nella realizzazione dell'autostrada Cispadana.
2. Con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 161 e
seguenti della L.R. n. 3 del 1999 e successive modificazioni ed
integrazioni, alla Regione competono:
a) la redazione dello studio di fattibilita' dell'autostrada
Cispadana;
b) la funzione di programmazione tramite la redazione ed approvazione
del programma per la realizzazione delle autostrade regionali;
c) le funzioni di amministrazione concedente nell'attivazione e
gestione di tutte le procedure previste dalla vigente legislazione in
materia di lavori pubblici e finalizzate all'affidamento dell'opera in
concessione di costruzione e gestione;
d) nell'ambito delle funzioni di cui al precedente punto c), alla
Regione compete, tra l'altro, la pubblicazione di apposito avviso per
la presentazione da parte di soggetti interessati di proposte ai sensi
dell'art. 37 bis e ss. della Legge 109/94 o di altra normativa vigente
in tale momento, la verifica della fattibilita' ovvero della
rispondenza delle eventuali proposte agli elementi essenziali
dell'infrastruttura definiti nello studio di fattibilita'  e nel
programma approvato dall'Assemblea legislativa, la valutazione e
conseguente dichiarazione di rispondenza della/e proposta/e agli
interessi pubblici perseguiti, l'avvio delle procedure di confronto
concorrenziale aperto ad ulteriori proposte migliorative rispetto a
quella selezionata, il perfezionamento e l'approvazione del rapporto
di concessione con il soggetto che avra' presentato la migliore
proposta e comunque ai sensi dell'art. 19 della stessa Legge n. 109
del 1994;
e) le attivita' di controllo sul concessionario con specifico
riferimento alla esecuzione dei lavori, alla gestione dell'opera, al
riassetto dei piani finanziari e all'applicazione delle tariffe;
f) l'attivazione delle procedure e degli istituti di raccordo
funzionale e procedimentale previste dalla vigente legislazione in
materia di urbanistica, ambiente, lavori pubblici, viabilita' e
trasporti e comunque attinenti alla realizzazione e gestione di opere
autostradali necessarie per la valutazione ed approvazione della/e
proposta/e presentata/e dal/i soggetto/i proponente/i, per
l'approvazione dei diversi livelli di progettazione, per la
valutazione di impatto ambientale, per le eventuali varianti agli
strumenti urbanistici; a tale fine spetta alla Regione l'iniziativa,
anche su richiesta dei soggetti proponenti e/o concessionari, per
l'attivazione delle conferenze di servizi e degli accordi tra Enti
previsti dalla vigente legislazione regionale e statale;
g) l'esercizio dei poteri espropriativi, anche tramite delega al
concessionario, in conformita' alla disciplina di cui alla L.R. n. 37
del 2002 ed al TU n. 327 del 2001;
h) l'iniziativa per il perfezionamento di tutti gli atti necessari
alla classificazione dell'autostrada Cispadana.
3. La Regione in particolare si impegna alla definizione e al
perfezionamento, in caso di esito positivo della procedura ex art. 37
bis della Legge n. 109 del 1994 o di altra normativa vigente al
momento della pubblicazione dell'avviso, degli atti e negozi, anche di
natura finanziaria, da stipulare d'intesa con le Province interessate,
necessari a regolare i rapporti relativi ai tratti dell'asse viario
Cispadano gia' realizzati o realizzandi.
4. La Regione si impegna inoltre a mantenere informate le Province
sullo svolgimento delle proprie funzioni e sull'avanzamento delle
procedure di cui ai precedenti punti.
Art. 3
Compiti delle Province
1. Le Province di Ferrara, Modena e Reggio Emilia, per quanto di
competenza e quali Enti titolari della generalita' delle funzioni di
programmazione territoriale ed economico sociale e delle funzioni
amministrative di area vasta, si impegnano a collaborare con la
Regione per l'ottimale e celere espletamento delle funzioni di cui al
precedente art. 2, partecipando attivamente alle procedure all'uopo
necessarie ed esercitando ogni funzione ed attivita' di propria
competenza strumentale all'approntamento dell'autostrada.
2. Le Province di Ferrara, Modena e Reggio Emilia assicurano il
coordinamento e la collaborazione istituzionale con i Comuni
ricompresi nei rispettivi territori ed in particolare con quelli
direttamente interessati dalla realizzazione della autostrada
Cispadana; a tale fine, si attiveranno nei confronti dei Comuni
interessati affinche' gli stessi adottino ogni atto connesso e
strumentale al perfezionamento delle procedure di cui al precedente
art. 2.
Art. 4.
Efficacia dell'accordo
L'efficacia del presente accordo e' subordinata all'effettiva
approvazione, da parte dell'Assemblea legislativa  della
programmazione dell'opera  in oggetto  in attuazione dell'art. 164 ter
della L.R. 3/99 e successive modificazioni.
Data. . . . . . . . . . .
Regione Emilia-Romagna	. . . . . . . . . . . . .
Provincia di Ferrara	. . . . . . . . . . . . .
Provincia di Modena	. . . . . . . . . . . . .
Provincia di Reggio Emilia	. . . . . . . . . . . . .

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