REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 2006, n. 151

Attuazione sul territorio della R.E.R. delle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 22/10/2005 "Misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:
- il TULLSS approvato con R.D. 1265/34;
- la Legge 23/12/1978, n. 833 e successive modificazioni ed
integrazioni ed in particolare l'art. 32;
- la L.R. 19/82 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8/2/1954, n.
320 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge n. 218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro
l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- il DPR 15 novembre 1996, n. 656 - Regolamento per l'attuazione della
direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro
l'influenza aviaria;
- le proprie ordinanze n. 87 del 16 aprile 2004, n. 242 dell'1 ottobre
2004 e n. 285 del 4 novembre 2005 con cui sono state adottate misure
di contenimento dell'influenza aviaria da stipiti a bassa
patogenicita' sul territorio regionale;
- la decisione 734/2005/CE dell'1 ottobre 2005 che istituisce misure
di biosicurezza per diminuire il rischio di trasmissione
dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' provocata dal virus
dell'influenza A sottotipo H5N1 dai volatili che vivono allo stato
selvatico al pollame ed altri volatili in cattivita';
- la decisione 745/2005/CE del 21 ottobre 2005 di modificazione della
decisione 734/2005/CE;
- l'Ordinanza Ministero della Salute 26 agosto 2005 - Misure di
polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei
volatili da cortile;
- l'Ordinanza Ministero della Salute 10 ottobre 2005 - Modifiche ed
integrazioni all'Ordinanza 26 agosto 2005;
- l'Ordinanza Ministero della Salute 22 ottobre 2005 - Misure
ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria;
- l'Ordinanza Ministero della Salute 19 aprile 2006 - Misure ulteriori
di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria, vigente fino al 31
maggio 2006;
considerati:
- l'attuale situazione epidemiologica per influenza aviaria sul
territorio regionale e nazionale;
- i risultati del piano regionale di monitoraggio permanente per
influenza aviaria;
- i risultati del piano nazionale di monitoraggio sull'avifauna
selvatica;
- le rotte migratorie dei volatili con riferimento particolare ai
flussi di selvatici provenienti dall'Asia, dal Mar Caspio e dal Mar
Nero;
- la mappa regionale di vocazione faunistica del germano reale;
- la distribuzione prevalente degli allevamenti avicoli industriali
sul territorio regionale;
- la mappa delle zone umide regionali;
considerata altresi' l'urgenza di adottare  tutte le misure idonee a
evitare il rischio di diffusione dell'influenza aviaria nel territorio
della regione Emilia-Romagna, in attuazione di quanto disposto
nell'Ordinanza Ministeriale 22/10/2005;
considerato infine che il periodo delle migrazioni dei volatili
selvatici e' terminato e che anche il divieto di liberare anatidi e
selvaggina in ambiente a fini di ripopolamento, stabilito al 31/5/2006
dall'Ordinanza del Ministero della Salute 19 aprile 2006 e' cessato;
esaminati i risultati dei monitoraggi eseguiti sulla fauna avicola
selvatica e domestica regionale, che hanno sempre dato esito
favorevole;
considerato che il divieto inderogabile di portare anatidi,
anseriformi e limicoli a fiere, mostre e mercati, stabilito dal punto
2 dell'Ordinanza 285/2005 era dettato dal principio di precauzione
legato al ruolo epidemiologico di queste specie in natura;
considerata l'opportunita' di revocare l'esclusione di tali specie da
fiere, mostre e mercati, autorizzati in deroga dal Sindaco sulla base
della valutazione del rischio effettuata dal Servizio Veterinario
dell'Azienda USL competente per territorio e dal Centro
Emiliano-Romagnolo di Epidemiologia Veterinaria, essendo venute meno
le condizioni che l'aveva resa necessaria;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali - dott. Leonida
Grisendi - ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute
ordina:
1) negli allevamenti avicoli all'aperto, sia rurali che industriali,
ubicati nel territorio regionale a nord est dell'autostrada A 1 devono
essere evitati, per quanto possibile, i contatti di volatili domestici
con i selvatici, in particolare tra anatidi domestici e avifauna
selvatica e tra anatidi e altre specie di volatili. A tal fine il
pollame domestico deve essere allevato esclusivamente nei locali di
allevamento oppure, qualora questo non sia realizzabile, devono essere
attuate le misure di biosicurezza supplettive previste dall'articolo
2, punto 2 dell'Ordinanza 22 ottobre 2005 e dalle decisioni
734/2005/CE e 745/2005/CE;
2) su tutto il territorio regionale sono vietate mostre, mercati,
fiere o qualsiasi altro concentramento di pollame e altri avicoli. In
deroga al divieto di cui al punto 2, il Sindaco quale autorita'
sanitaria locale, puo' autorizzare - sulla base della valutazione del
rischio effettuata dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL
competente per territorio e dal Centro Emiliano-Romagnolo di
Epidemiologia Veterinaria (CEREV) - lo svolgimento di mostre, mercati,
fiere o qualsiasi altro concentramento a carattere locale  di pollame
e altri avicoli, dandone immediata comunicazione al Servizio
Veterinario Regionale;
3) di revocare, sull'intero territorio regionale, la propria
precedente Ordinanza n. 285 del 4 novembre 2005 e' revocata.
La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore e sara'
pubblicata nel Bollettino della Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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