REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI 31 luglio 2006, n. 10767

Legge 82/06. Campagna vitivinicola 2006/2007. Determinazione del periodo delle fermentazioni e rifermentazioni vinarie

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati:
- il Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo alla organizzazione
comune del mercato vitivinicolo e successive modifiche;
- il Reg. (CE) n. 1622/2000 della Commissione, che fissa talune
modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 1493/99 e, in particolare,
istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti
enologici;
- il Reg. (CE) n. 1623/2000 della Commissione relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo per quanto riguarda
i meccanismi di mercato, ed in particolare il Titolo III, Capo I, che
disciplina l'utilizzazione dei sottoprodotti della vinificazione;
- la Legge 20 febbraio 2006, n. 82 "Disposizioni di attuazione della
normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato
(OCM) del vino" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo
2006, Supplemento ordinario n. 59;
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 14
settembre 2001 "Applicazione del Reg. (CE) 1623/2000. Modalita' per il
rispetto dell'obbligo dei produttori vinicoli di consegnare le fecce e
le vinacce alla distillazione o di inviarle alla distruzione sotto
controllo";
preso atto che l'articolo 9, comma 1, della citata Legge 82/06 dispone
che le Regioni e le Province autonome stabiliscano annualmente il
periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e le
rifermentazioni vinarie e che, comunque, tale periodo non puo'
superare la data del 31 dicembre dell'anno in cui il provvedimento
viene adottato;
ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto a determinare per
la campagna vitivinicola 2006/2007 il periodo entro il quale le
fermentazioni e rifermentazioni vinarie sono consentite;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447, in data 24 marzo
2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali" e successive modificazioni;
attestata la regolarita' amministrativa del presente atto ai sensi
della citata deliberazione 447/03;
determina:
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente
richiamate:
1) di stabilire che, per la campagna vitivinicola 2006/2007, le
fermentazioni e le rifermentazioni vinarie sono consentite dalle ore
00.00 dell'1 agosto 2006 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2006;
2) di stabilire altresi' che le fermentazioni spontanee che avvengono
al di fuori del predetto periodo devono essere immediatamente
comunicate, a mezzo telegramma, o telefax (n. 051/6311719) ovvero
posta elettronica (e-mail.: icrf.bologna@politicheagricole.it)
all'Ispettorato centrale repressioni frodi - Ufficio di Bologna (Via
Jacopo di Paolo n. 30/32 - 40128 Bologna);
3) di dare atto che e' vietata qualsiasi fermentazione e
rifermentazione oltre il 31 dicembre 2006, ad eccezione di quelle
effettuate in bottiglia o in altro recipiente chiuso per la
preparazione di "vini spumanti", "vini frizzanti", e "mosti
parzialmente fermentati" sottoposti a successive frizzantature;
4) di consentire la pratica delle fermentazioni fino al 30 aprile 2007
per i vini da tavola a indicazione geografica tipica I.G.T. e per i
vini di qualita' prodotti in regioni determinate V.Q.P.R.D. che
possono utilizzare la menzione tradizionale "Passito" o "Vin Santo";
5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luciano Trentini

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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