REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2005, n. 2016

Valutazione impatto ambientale (VIA) volontaria relativa al progetto realizzazione impianto idroelettrico sul fiume Secchia, centrale di Sassuolo, loc. Borgo Venezia, comune Sassuolo/MO - Presa atto determinazione Conferenza Servizi (Titolo L.R. 9/99) e successive modificazioni ed Integrazioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) la Valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto di realizzazione dell'impianto
idroelettrico sul fiume Secchia, localita' Borgo Venezia, comune di
Sassuolo, provincia di Modena, presentato da Verdenergia Srl, poiche'
l'intervento previsto e', secondo gli esiti dell'apposita Conferenza
di Servizi conclusasi il giorno 25 luglio 2005, nel complesso
ambientalmente compatibile;
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare l'intervento di cui al
punto a) a condizione siano rispettate le prescrizioni indicate ai
punti 1.C., 2.C e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di
Servizi, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, di seguito sinteticamente riportate:
1. per quanto concerne in particolare lo studio di compatibilita'
ambientale, si prescrive di rispondere a tutti i punti riportati nella
"Direttiva contenente i criteri per la valutazione della
compatibilita' idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse
pubblico all'interno delle Fasce A e B", allegata alla delibera C.I.
n. 2 dell'11 maggio 1999 dell'Autorita' di Bacino del fiume Po;
2. il progetto dovra' mettere in atto tutti gli interventi di
mitigazione dell'impatto ambientale in coerenza con le prescrizioni
contenute nella Norma di Attuazione che lo strumento urbanistico
prevede per l'ambito di zona considerato (art. 73 NTA al PRG vigente),
volte al ripristino dell'ambito fluviale e naturale, nel quale gli
interventi devono essere finalizzati alla valorizzazione delle
formazioni vegetazionali esistenti;
3. gli interventi di difesa spondale andranno concordati e progettati
con gli enti competenti per la componente idraulica, paesaggistica ed
archeologica; tali interventi dovranno adeguarsi con gli interventi
programmati e/o in fase di predisposizione da parte degli enti
territorialmente competenti e georeferenziati tramite adeguata
cartografia;
4. i fanghi di decantazione depositati nella vasca ed i rifiuti
accumulati nella griglia, dovranno essere smaltiti seguendo le
procedure di legge e/o conferiti in discarica controllata;
5. le movimentazioni dei materiali litici dovranno essere realizzate
in conformita' alle norme vigenti (L.R. 17/91 e successive
modificazioni ed integrazioni);
6. si dovra' definire un piano di manutenzione dell'opera da
sottoporre all'approvazione delle autorita' competenti in materia
idraulica;
7. prima dell'inizio dei lavori, il proponente dovra' predisporre un
progetto di ristrutturazione della scala di risalita dei pesci
(nonche' del relativo piano di manutenzione), che dovra' essere
approvato dall'Unita' Operativa Politiche Faunistiche della Provincia
di Modena;
8. si dovra' ripristinare lo stato dei luoghi in corrispondenza dei
passaggi utilizzati in fase di cantiere dei mezzi pesanti, con
particolare riferimento al percorso ciclo-pedonale e procedere alla
loro rinaturalizzazione;
9. si dovranno garantire condizioni di sicurezza ai sensi delle norme
vigenti anche lungo il percorso ciclo-pedonale utilizzato per il
passaggio dei mezzi pesanti, in quanto tale percorso risulta
accessibile dai cittadini anche durante la fase di cantiere;
10. il prelievo della risorsa idrica non potra' essere superiore a
25,00 mc/sec e dovra' avvenire nel rispetto del Minimo Deflusso Vitale
(DMV), calcolato, in ragione dei quantitativi indicati al punto
successivo;
11. il DMV deve essere pari a 2,72 mc/sec;
12. la portata di concessione deve essere pari a 7,99 mc/sec, il salto
idraulico di 12,34 metri (da quota 110, 34 m s.l.m. a 98 m s.l.m), la
potenza nominale di concessione pari a 967 KW;
13. prima di attivare la derivazione, il concessionario  e' tenuto a
porre in opera ed a conservare in efficiente stato di manutenzione
idoneo dispositivo atto a far si' che il prelievo rispetti i limiti di
portata massima sopraindicati ed inoltre a consentire il mantenimento
in alveo dei volumi di Minimo Deflusso Vitale assegnati;
14. l'utenza idrica e' inoltre subordinata al rigoroso rispetto di
quanto dettagliatamente regolamentato da apposito e specifico
disciplinare di concessione,  redatto ai sensi del Regolamento
regionale 41/01;
15. l'occupazione dei terreni demaniali, sara' dettagliatamente
regolamentata da apposito e specifico disciplinare di concessione, 
redatto ai sensi della L.R. 7/04, al fine di assicurare che esso venga
attuato nel rispetto delle vigenti norme;
16. le opere in progetto, con particolare riferimento alle condotte,
dovranno essere realizzate con tutte le cautele atte ad evitare che la
traversa esistente, comprese le sue parti complementari, possano
subire qualsiasi tipo di danneggiamento. Per tale motivo si prescrive
che le opere in progetto siano realizzate sotto la stretta vigilanza
dell'autorita' idraulica preposta;
17. prima dell'inizio dei lavori il Concessionario dovra' acquisire la
approvazione del progetto esecutivo da parte del Nucleo Operativo
Misto Secchia III^ Categoria della Regione Emilia-Romagna;
18. il proponente dovra' dare comunicazione dell'avvio dei lavori di
realizzazione del progetto in esame alla Provincia, Servizio Tecnico
di Bacino, Arpa e Comuni interessati, al fine dello svolgimento dei
controlli di propria competenza;
19. in riferimento all'impatto acustico, dovra' essere effettuato,
entro 3 mesi dal completamento dell'opera, un monitoraggio strumentale
al fine di assumere le conseguenti determinazioni per il rispetto dei
limiti di legge; i risultati, completi di proposte di eventuali opere
di mitigazione, dovranno essere inviati alla Regione, Provincia, Arpa
e Comuni interessati per l'approvazione;
20. si prescrive di realizzare interventi di fonoisolamento, tra cui
inserire un silenziatore nella presa d'aria del locale di centrale,
installare  una porta almeno di tipo REI 60 sigillata nelle battute
perimetrali;
21. per il ripristino delle aree di cantiere dovra' essere
riutilizzato il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si
avra' cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di
materiale, in spessori adeguati provvedendo alla sua manutenzione per
evitarne la morte biologica;
22. deve essere previsto un piano di monitoraggio delle acque
superficiali durante l'esercizio dell'impianto,  con analisi dei
parametri di temperatura e torbidita' a monte dell'opera di presa e a
valle dello scarico; i risultati dovranno essere inviati a Regione,
Provincia, Arpa e Comuni interessati per l'approvazione;
23. si prescrive inoltre che l'esecuzione delle opere che comportano
alterazioni delle fasce riparie (scavi, disboscamenti) avvenga in
tempi tali da non compromettere la nidificazione dell'avifauna
eventualmente presente (con particolare riferimento alle specie
nidificanti in alveo).
In particolare, per la realizzazione della centralina, il proponente
dovra' comunicare all'Unita' Operativa Politiche Faunistiche della
Provincia di Modena, l'inizio dei lavori 7-10 giorni prima. A seguito
della comunicazione verra' effettuato un sopralluogo dal competente
ufficio per accertarsi che l'inizio dei lavori non interferisca con la
nidificazione dell'avifauna. In caso venisse rilevata la presenza di
fauna nidificante, l'inizio dei lavori dovra' essere posticipato
secondo le indicazioni dell'U.O. Politiche Faunistiche.
Le opere relative al canale di scarico non dovranno essere realizzate 
nel periodo aprile-luglio;
24. nel caso in cui si utilizzino oli, in particolare per il
funzionamento della turbina, sara' necessario impiegare lubrificanti
ecologici e/o biodegradabili; a tale scopo dovranno essere inviate
preventivamente alla Regione, Provincia, Arpa e Comuni interessati,
per l'approvazione dell'uso, copia delle schede tecniche degli stessi
lubrificanti;
25. si prescrive inoltre l'utilizzo di idonei filtri posti in
corrispondenza della turbina per evitare lo sversamento accidentale di
oli;
26. prima dell'inizio dei lavori dovra' essere inviato alla Regione,
Provincia, Arpa e Comuni interessati per l'approvazione un piano di
emergenza per far fronte agli eventuali sversamenti accidentali di
sostanze incompatibili con l'ambiente;
27. si dovranno realizzare accertamenti e/o sondaggi specifici
archeologici preventivi nelle aree dove si prevedono movimentazioni di
terra;
28. nella costruzione di basamenti, palificazioni e/o diaframmi si
dovranno utilizzare materiali che non interferiscano con le
caratteristiche chimiche dell'acquifero e dei corsi d'acqua
superficiali interessati. A tale scopo dovra' essere inviata alla
Regione, Provincia, Arpa e Comuni interessati, per l'approvazione
dell'uso, copia delle schede tecniche degli eventuali additivi
utilizzati;
29. in corrispondenza del serbatoio di biodisel, dovra' essere
prevista l'adozione di un bacino di contenimento pari al volume dello
stesso serbatoio e dovranno essere inviate a Regione, Provincia, Arpa
e Comuni interessati, per l'approvazione, le procedure di sicurezza
per le operazioni di rifornimento;
30. dovra' essere inviato, prima dell'inizio dei lavori, alla Regione,
Provincia, Arpa e Comuni interessati, per l'approvazione, il piano di
ripristino ambientale che contenga tipo e durata prevedibile dei
lavori di smantellamento dell'opera, con l'indicazione dei residui
liquidi o solidi prodotti, la descrizione di eventuali possibilita' di
riutilizzo dell'impianto per altre finalita', la trasformazione degli
impianti esistenti, le linee di recupero a fini naturalistici;
31. dovranno essere adottate tutte le misure di mitigazione (tecniche
di ingegneria naturalistica, schermature vegetali) indicate nel SIA;
32. la facciata in cemento della cabina dovra' essere rivestita in
pietrame di fiume locale ai fini della mitigazione paesaggistica;
c) di dare atto che l'autorizzazione paesaggistica e' stata rilasciata
dal Comune di Sassuolo, ai sensi del DLgs 22 gennaio 2004 n. 42, e
della L.R. 25 novembre 2002 n. 31, con nota prot. uscita 32747 del 15
settembre 2005, trasmessa in data 21 settembre 2005 con nota prot.
33523 e acquisita dalla Regione Emilia-Romagna in data 27 settembre
2005 con prot. n. 79403; tale atto costituisce l'Allegato 2, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
d) di dare atto che, considerati i disposti dell'art. 17, comma 2,
della L.R. 9/99, il permesso di costruire e' stato rilasciato dal
Comune di Sassuolo ai sensi dell'art. 13 della L.R. 25 novembre 2002
n. 31, con nota prot. uscita 32810 del 15 settembre 2005, trasmesso in
data 21 settembre 2005 con nota prot. 33523 e acquisito dalla Regione
Emilia-Romagna in data 27 settembre 2005 con prot. n. 79403; tale atto
costituisce l'Allegato 3, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
e) di dare atto che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio
dell'impianto di produzione di energia idroelettrica, ai sensi del DPR
11 febbraio 1998 n. 53, del DLgs 29 dicembre 2003 n. 387, della L.R.
23 dicembre 2004, n. 26, e' stata rilasciata dalla Provincia di Modena
con determinazione n. 1015 del 21 ottobre 2005, prot. n.
137607/8.9.1., a firma del Dirigente del Servizio Risorse del
Territorio e Impatto ambientale ing. Alberto Pedrazzi, trasmessa con
prot. n. 140932/8.9.1. in data 2 novembre 2005, acquista dalla Regione
Emilia-Romagna in data 7 novembre 2005 con prot. n. 92858/VIM; tale
atto costituisce l'Allegato 4, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
f) di dare atto che il parere della Provincia e del Comune
interessati, espresso ai sensi dell'art. 18, comma 6, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, e' contenuto
all'interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.7;
g) di dare atto che l'autorizzazione idraulica provvisoria prot. n.
AMB/GPR/05/0091923 del 3 novembre 2005, rilasciata ai sensi del RD 30
giugno 1904 n. 523 dal Nucleo Operativo Misto Secchia III^ Categoria,
acquisita dalla Regione Emilia-Romagna, Servizio Valutazione Impatto e
Promozione Sostenibilita' ambientale con prot. n. 92482/VIM del 4
novembre 2005, riporta che, "in conformita' a quanto verbalizzato al
punto 15 del paragrafo 2.C. Prescrizioni in merito al Quadro di
Riferimento Progettuale del Rapporto sull'Impatto Ambientale della
Conferenza dei Servizi (Allegato 1 della presente delibera),
Verdenergia potra' ottenere l'autorizzazione ad eseguire i lavori dopo
che avra' presentato la richiesta corredata dal progetto esecutivo dei
lavori e delle garanzie finanziarie a tutela del pubblico interesse";
tale autorizzazione provvisoria costituisce l'Allegato 5, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
h) di dare atto che la concessione per l'utilizzo di aree demaniali,
rilasciata ai sensi della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 dal Servizio
Tecnico Bacini Panaro e Destra Secchia, con determinazione n. 017064
del 16 novembre 2005, prot. n. GMO/05/96236, costituisce l'Allegato 6,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
i) di dare atto che la concessione di derivazione di acque pubbliche,
rilasciata ai sensi dell'art. 5 del Regolamento regionale del 20
novembre 2001 n. 41 dal Servizio Tecnico Bacini Panaro e Destra
Secchia, con determinazione n. 015385 del 25 ottobre 2005, prot. n.
GMO/05/88902, costituisce l'Allegato 7, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
j) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione al proponente Verdenergia Srl;
k) di trasmettere, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione al Ministero per i Beni e le Attivita'
Culturali - Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici -
Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
dell'Emilia-Romagna;
l) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione alla Provincia di Modena; al Comune
di Sassuolo; al Servizio Tecnico Bacini Panaro e Destra Secchia;
all'Autorita' di Bacino del Fiume Po; all'ARPA Sezione provinciale di
Modena; alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento
Risorsa Acqua; all'AUSL di Sassuolo - Dipartimento Sanita' Pubblica;
all'AIPO; al Nucleo Operativo Misto Secchia III^ Categoria; alla
Provincia di Reggio Emilia; al Comune di Casalgrande; al Servizio
Tecnico Bacini Enza e Sinistra Secchia;
m) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia
temporale della presente Valutazione di impatto ambientale e' fissata
in anni 5;
n) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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