REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI 27 ottobre 2006, n. 14892

L.R. 24/00. Procedure applicative della deliberazione di Giunta n. 1258 dell'11/9/2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste:
- la L.R. n. 24 del 7 aprile 2000 recante: "Disciplina delle
Organizzazioni di Produttori e delle Organizzazioni interprofessionali
per i prodotti agro-alimentari", modificata con la L.R. n. 14 del 9
maggio 2001, con la quale e' stato istituito, tra l'altro, l'elenco
regionale delle Organizzazioni di Produttori della Regione
Emilia-Romagna;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1978, del 6 ottobre 2004,
concernente i nuovi criteri applicativi della medesima legge,
successivamente modificati con deliberazione n. 1655 del 17 ottobre
2005;
vista, in particolare, la deliberazione della Giunta regionale n. 1258
dell'11 settembre 2006 recante: "Integrazioni alla deliberazione n.
1978 del 6 ottobre 2004 'Nuovi criteri applicativi della L.R. 24/00 e
successive modificazioni - Disciplina delle Organizzazioni di
Produttori e delle Organizzazioni interprofessionali per i prodotti
agro-alimentari'", con cui la Giunta ha disposto di integrare
l'allegato alla citata deliberazione 1978/04 disponendo nel contempo
che il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni, con
propri atti, determini le relative procedure applicative;
ritenuto, pertanto, di provvedere a disciplinare le procedure
applicative delle disposizioni introdotte dalla Giunta con la citata
deliberazione 1258/06;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447, in data 24 marzo
2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali" e successive modifiche;
attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento ai
sensi della predetta deliberazione 447/03;
determina:
1) di approvare, nel testo allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, le "Procedure applicative" della
deliberazione di Giunta regionale n. 1258 dell'11 settembre 2006;
2) di dare atto che le predette procedure trovano applicazione dalla
data di approvazione del presente atto;
3) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luciano Trentini
ALLEGATO
Procedure applicative della deliberazione di Giunta regionale n. 1258
dell'11 settembre 2006
1. Nuovo ciclo per ulteriore ampliamento di attivita' (punto 4.b
dell'allegato alla deliberazione 1978/04, come integrato della
deliberazione 1258/06)
A) - Attivita' oggetto di contributo
Le Organizzazioni di Produttori che hanno concluso un primo ciclo
quadriennale di ampliamento di attivita', possono accedere ai
contributi per un nuovo ciclo di ampliamento solo per le categorie di
attivita' di seguito elencate:
I. attivita' di marketing, assistenza e valorizzazione commerciale, in
particolare per la realizzazione di contratti e accordi commerciali
con gli acquirenti diretti all'espansione del mercato interno e/o
internazionale, commisurata al volume di attivita' commerciale
realizzata dall'O.P.
A scopo esemplificativo possono essere considerate ammissibili le
seguenti attivita':
- realizzazione di contratti per nuovi mercati e/o nuovi prodotti;
- presentazione di prodotto alla rete di vendita o ai clienti;
- partecipazione a fiere e manifestazioni promozionali;
- progetti di educazione alimentare;
- studi di mercato.
II. Attivita' per il miglioramento della programmazione della
produzione attraverso lo sviluppo di accordi scritti di
coltivazione/allevamento con i soci e per il supporto applicativo a
contratti quadro di filiera realizzati ai sensi della normativa
vigente, commisurata al numero dei produttori soci dell'O.P.
A scopo esemplificativo possono essere considerate ammissibili le
seguenti attivita':
- incontri informativi con la base sociale per la programmazione delle
produzioni, sia collettivi che individuali;
- assistenza ai soci per la sottoscrizione degli accordi di
coltivazione o di allevamento;
- studio e realizzazione di modelli organizzativi per l'applicazione
di accordi di coltivazione o di allevamento tra O.P. e soci;
- incontri a carattere interprofessionale funzionali alla definizione
di contratti quadro.
B) - Spese ammissibili
Per le attivita' di cui al punto I. sono ammissibili solo le spese
previste alla lettera "c) costi del personale:" del punto "4.c - Spese
ammissibili" dell'allegato alla deliberazione 1978/04, relativamente
al personale tecnico dedito alle attivita' di cui al punto 1.1.
La spesa massima ammissibile viene calcolata in base al fatturato
diretto dell'O.P., esclusivamente riferito ai prodotti oggetto
d'iscrizione, secondo lo schema di seguito riportato.
	Fatturato diretto	Spesa massima	Equivalenti ad effettivi
	Euro	ammissibile Euro	giorni lavorativi n.
	£   999.999	10.428	53
	1.000.000-3.999.999	20.660	105
	4.000.000-7.999.999	31.088	158
	8.000.000-14.999.999	41.320	210
	15.000.000-24.999.999	51.748	263
	25.000.000-39.999.999	61.980	315
	40.000.000-54.999.999	90.116	458
	55.000.000-69.999.999	120.025	610
	³   70.000.000	149.933	762
La spesa massima ammissibile e' equivalente ad un numero di effettive
giornate lavorative del personale dedito alle attivita' di cui al
punto 1.1.; tali spese sono comunque soggette al limite pro-capite
massimo di cui alla suddetta lettera "c) costi del personale" del
punto "4.c - Spese ammissibili" dell'allegato alla deliberazione
1978/04, c).
Sulle spese ammissibili sono applicate le gia' note percentuali di
contributo (80% il I anno, 60% il II anno, 40% il III anno e 20% il IV
anno).
Il dato di fatturato diretto e' desunto dall'ultimo bilancio chiuso
disponibile e dal relativo registro di carico e scarico dell'O.P., con
riferimento ai prodotti oggetto di iscrizione.
Per le attivita' di cui al punto II. sono ammissibili solo le spese
previste alla lettera "c) costi del personale" del punto "4.c - Spese
ammissibili" dell'allegato alla deliberazione 1978/04, relativo al
personale tecnico dedito alle attivita' di cui al punto 1.1.
La spesa massima ammissibile viene calcolata in base al numero dei
soci dell'O.P., sia diretti che indiretti, operanti sul territorio
dell'Emilia-Romagna, con esclusione di tutti i soci non produttori,
secondo lo schema di seguito riportato.
	Numero soci	Spesa massima	Equivalenti ad effettivi
		ammissibile Euro	giorni lavorativi n.
	£   99	5.116	26
	100-199	10.428	53
	200-499	15.544	79
	500-1.499	20.660	105
	1.500-2.499	25.776	131
	2.500-6.499	35.024	178
	6.500-9.999	74.966	381
	³   10.000	99.955	508
La spesa massima ammissibile e' equivalente ad un numero di effettive
giornate lavorative del personale dedito alle attivita' di cui al
punto 1.1.; tali spese sono comunque soggette al limite pro-capite
massimo di cui alla lettera "c) costi del personale" del punto "4.c -
Spese ammissibili" dell'allegato alla deliberazione 1978/04).
Sulle spese ammissibili sono applicate le gia' note percentuali di
contributo (80% il I anno, 60% il II anno, 40% il III anno e 20% il IV
anno).
Il numero dei soci viene desunto annualmente dai documenti che l'O.P.
e' tenuta a trasmettere per la verifica del mantenimento dei requisiti
fatte salve le risultanze dei controlli previsti.
Le spese riferite alle attivita' di cui al punto I e II possono essere
cumulate, ciascuna limitatamente al proprio massimale di spesa.
Per opportunita' e chiarezza si riporta integralmente la citata
lettera "c) costi del personale" apportando esclusivamente le dovute
correzioni applicative:
"c) costi del personale:
Nell'ambito di questa categoria di spese non sono ammesse spese per
personale dedicato ad attivita' amministrativa, ma solo il costo per
unita' destinata all'attivita' dell'ampliamento cosi' come
successivamente specificato.
La spesa complessiva annua, pro-capite, ammissibile per
salario/stipendio ed oneri sociali ad esclusivo carico dell'O.P.,
tenuto conto del contratto di comparto, e' di Euro 41.320,00, riferito
ad un impegno equivalente al 100% del tempo lavorativo del personale
coinvolto.
Tale massimale e' comprensivo di rimborsi spese per missioni (viaggi,
vitto e alloggio) inerenti l'attivita' oggetto di aiuto fino ad un
massimo di Euro 7.750,00.
Il tempo lavorativo puo' essere computato in mesi (massimo 12) o in
giornate lavorative (massimo 210).
Nell'ipotesi di impegni lavorativi che non raggiungono la percentuale
del 100%, le spese sostenute dovranno necessariamente essere
proporzionate al tempo impiegato e alla durata del programma.
Le spese sostenute per il personale, dipendente e non, dovranno essere
attestate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' come da
modello riportato nell'Allegato 7 della deliberazione 1978/04.
In merito alle diverse azioni, puo' essere inserito anche personale
dipendente di aziende socie dell'O.P. o di societa' controllate dalla
stessa O.P.
Se il personale non e' dipendente dell'O.P. o di suoi soci, deve
essere stipulato apposito contratto tra l'organizzazione e la/e
persona/e interessata/e, che stabilisca oggetto dell'incarico, tempi e
modalita' dello svolgimento del lavoro, sede di lavoro e compenso,
durata del rapporto. Tale contratto deve essere approvato dal
competente Organo dell'O.P. e deve essere esibito alla Regione in sede
di rendicontazione dell'attivita' svolta.
Se il personale e' dipendente di soci dell'O.P. o societa'
controllate, il contratto da stipulare puo' anche consistere in una
lettera di incarico, purche' contenente tutti gli elementi sopra
citati, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda socia
dell'O.P. o dalla societa' controllata dalla stessa O.P. e, per
accettazione, dall'incaricato.
L'impiego del personale coinvolto nell'attivita' oggetto di
contributo, deve essere indicato, ai fini della rendicontazione,
utilizzando l'apposito modello riportato nell'Allegato 8 della
deliberazione 1978/04, per i dipendenti/collaboratori dell'O.P., e
l'apposito modello riportato nell'Allegato 9 della citata
deliberazione, per i dipendenti/collaboratori dei soci dell'O.P.
Le spese di missione del personale coinvolto nell'attivita' oggetto di
contributo devono essere indicate, ai fini della rendicontazione,
utilizzando l'apposito modello riportato nell'Allegato 10 della citata
deliberazione 1978/04.
Gli originali dei modelli 7, 8, 9 e 10 sopra richiamati devono essere
conservati presso l'O.P. a disposizione per i controlli sull'attivita'
e una copia deve essere allegata alla richiesta di liquidazione del
contributo.
L'attivita' svolta dal personale oggetto di contributo non deve
configurarsi come attivita' di funzionamento;".
C) - Documento di programmazione quadriennale
Le O.P. iscritte nell'Elenco regionale che intendono chiedere
contributi alla Regione Emilia-Romagna, per un nuovo ciclo di
ulteriore ampliamento di attivita', devono presentare al Servizio
Valorizzazione delle produzioni un documento di programmazione
quadriennale.
Detto documento deve essere presentato entro il termine perentorio del
15 settembre dell'anno precedente al primo anno di programmazione.
Esclusivamente per l'anno 2006 detto termine viene fissato nel giorno
30 novembre.
Tale documento di programmazione quadriennale deve contenere la
descrizione delle azioni che saranno sviluppate, articolate per
categoria di attivita' tra quelle ammesse di cui ai suddetti punti I.
e II., con l'indicazione degli obiettivi previsti e delle spese che si
prevede di sostenere nei quattro anni di attivita'.
Al suddetto documento, presentato a firma del legale rappresentante,
va allegata copia autentica della delibera di approvazione dell'Organo
decisionale dell'O.P.
Schema descrittivo del documento di programmazione quadriennale
Il documento di programmazione quadriennale deve riportare:
- individuazione O.P. richiedente: citare sempre il CUAA e il numero
di iscrizione all'Elenco regionale;
- presentazione tecnica dell'O.P., breve analisi dell'assetto
organizzativo e strutturale, comprensivo della disponibilita' di
personale, posseduto dall'O.P. nel periodo precedente l'attuazione
dell'ampliamento di attivita';
- strategia commerciale dell'O.P., situazione produttiva e di mercato
dei prodotti interessati, corredata con dati statistici ed economici
di supporto, eventuali marchi commerciali posseduti. L'illustrazione
delle strategie di sviluppo dell'Organizzazione deve comunque chiarire
e separare cio' che l'O.P. intende realizzare quale ampliamento
significativo rispetto all'ordinaria attivita'.
In caso di attivita' realizzate in comune tra piu' O.P., il documento
di programmazione quadriennale di ciascuna O.P. deve precisare tutte
le azioni programmate in comune, con il dettaglio dei soggetti
attuatori e dell'imputazione delle spese a ciascuno;
- categorie di attivita' che si intendono sviluppare (tra quelle
indicate nei precedenti punti I. e II.).
Per ogni categoria di attivita' vanno precisati:
a) scopi dell'attivita', intesi come benefici che i soci (produttori
agricoli) ottengono con le azioni sviluppate dal programma;
b) azioni previste all'interno della singola categoria di attivita',
intese come cio' che si prevede concretamente di realizzato nel
programma per ottenere i risultati previsti. La descrizione
dell'azione deve essere supportata per quanto possibile con dati di
partenza e di arrivo riferiti a: numero produttori agricoli,
superfici, quantita' di prodotti per tipologie interessate, numero
contratti conclusi, quantitativo di prodotto contrattualizzato, ecc.;
c) risultati previsti, intesi come benefici che gli associati ricevono
dall'attuazione del programma;
d) temporalizzazione delle azioni e dei risultati attesi:
distribuzione nell'arco dei quattro anni di programmazione delle
azioni previste;
e) spese previste: per ciascuna azione devono essere indicate le spese
previste riconducibili alla voce di spesa di cui alla lettera "c)
costi del personale" articolate nei quattro anni;
f) totale delle spese di tutte le azioni comprese in ciascuna
categoria di attivita';
g) numero complessivo di unita' lavorative per categoria di attivita'
prevista.
Variazioni al documento di programmazione quadriennale possono essere
presentate, per le annualita' successive alla prima, con le stesse
modalita' indicate per la sua presentazione, entro il termine
perentorio del 15 settembre precedente all'anno di attivita' cui si
riferisce la variazione.
In particolare possono essere comunicate variazioni collegate al
cambiamento del fatturato e/o del numero dei soci, che possono
ripercuotersi sulla spesa massima ammissibile.
Il documento di programmazione quadriennale viene esaminato da un
apposito gruppo di lavoro tecnico-amministrativo interservizi
costituito con atto formale del Direttore generale Agricoltura.
Tale esame, i cui esiti saranno esposti in apposito verbale
sottoscritto dai componenti del gruppo, deve concludersi entro 60
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del programma
quadriennale.
Il Servizio Valorizzazione delle produzioni comunica alle O.P. il
parere del gruppo sull'ammissibilita' delle attivita' proposte ai
sensi della L.R. 24/00.
Il parere non impegna la Regione alla concessione del contributo.
Il tetto di spesa indicato dal documento di programmazione
quadriennale per ciascun anno, puo' essere variato qualora subentrino
incrementi nel numero di soci e/o nel fatturato. Tali incrementi,
conformi ai dati trasmessi per il mantenimento dei requisiti ai sensi
del punto "3.a -Verifica requisiti" dell'allegato alla deliberazione
regionale 1978/04, devono essere comunicati in sede di variazione del
documento di programmazione quadriennale.
D) - Domanda di contributo annuale
A seguito di parere favorevole sul programma quadriennale, l'O.P., per
accedere al contributo, deve presentare specifica domanda per ogni
anno di attivita'.
La domanda di contributo, in carta semplice, deve essere indirizzata
alla "Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura -
Servizio Valorizzazione delle produzioni - Viale Silvani n. 6 - 40122
Bologna" entro il termine perentorio del 15 dicembre dell'anno
precedente a quello per il quale si chiede il contributo.
Esclusivamente per l'anno 2006 detto termine viene fissato nel giorno
30 dicembre.
Qualora, a causa dello slittamento dei termini previsti per l'anno
2006, il parere del gruppo di lavoro tecnico-amministrativo
interservizi sull'ammissibilita' delle attivita' proposte nel
documento di programmazione quadriennale sia espresso (nei termini
previsti ossia entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione del programma quadriennale) successivamente alla
presentazione della domanda di contributo annuale, quest'ultima e'
comunque condizionata dal suddetto parere, pertanto eventuali tagli
operati sul documento di programmazione quadriennale si
ripercuoteranno direttamente sulla domanda di contributo annuale.
La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante dell'O.P.
Alla domanda di contributo devono essere allegati:
1) il documento di programmazione annuale contenente il dettaglio
analitico delle attivita' previste e delle relative spese articolate
per categoria di attivita' tra quelle indicate nei precedenti punti I.
e II. e, all'interno di queste, per azioni. Il documento deve essere
predisposto in modo conforme allo schema del documento quadriennale.
Il documento di programmazione annuale deve precisare l'importo della
spesa, all'interno di tutte le azioni di ciascuna categoria di
attivita'. Devono inoltre essere individuati i nominativi del
personale utilizzato in ciascuna azione, il titolo di coinvolgimento,
la spesa per unita' lavorativa. Tale documento deve dare attuazione al
documento di programmazione quadriennale ed essere coerente con esso
sia in termini finanziari che di attivita', pena l'esclusione dal
contributo.
L'importo totale delle spese riferite ad ogni singolo anno approvato
nel documento di programmazione quadriennale, anche a seguito
dell'approvazione di eventuali variazioni, costituisce tetto massimo
di spesa ai fini dell'istruttoria sull'attivita' annuale;
2) organigramma completo dell'O.P. e di ciascuna struttura associata
alla medesima il cui personale partecipi all'attivita' in oggetto,
riferiti alla data di presentazione della domanda;
3) organigramma completo dell'O.P. e di ciascuna struttura associata
alla medesima il cui personale partecipi all'attivita' in oggetto,
previsto al 31 dicembre dell'anno di riferimento dell'attivita';
4) dichiarazione relativa all'attivita' precedentemente svolta nella
struttura di appartenenza da ciascuna persona dipendente utilizzata
nel programma, indicando inoltre, qualora l'attivita' continui ad
essere svolta, l'eventuale sostituto e le modalita' di impiego;
5) dichiarazione per ciascuna persona coinvolta nel programma se
l'attivita' svolta dalla stessa e' stata oggetto o meno di richiesta
di altro finanziamento pubblico, precisando la norma di riferimento,
l'attivita' prevista e il relativo tempo impiegato, nonche' la
percentuale di finanziamento previsto;
6) copia autentica della delibera di approvazione dell'Organo
decisionale dell'O.P.;
7) dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere a
conoscenza che l'accesso ai contributi e' consentito esclusivamente
alle O.P. che soddisfano le condizioni di vendere direttamente almeno
il 50% del prodotto di ciascun socio e di fatturare direttamente
almeno il 50% del prodotto minimo rappresentato (50% del 3%) e che in
mancanza di tali requisiti si applicheranno le sanzioni previste;
8) dichiarazione di assoggettamento o meno dell'impresa all'imposta
sui redditi, di cui all'art. 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600;
9) dichiarazione del regime IVA applicato nonche' l'eventuale
indetraibilita' degli oneri IVA sui titoli giustificativi delle
spese.
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6 devono essere
rese nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai
sensi del DPR 445/00.
L'istruttoria tecnico-amministrativa sui singoli programmi annuali,
sintetizzata in apposito verbale, e' effettuata dal Servizio
competente in relazione alla tipologia del prodotto trattato e deve
concludersi entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine
previsto per la presentazione della domanda.
Ai fini della determinazione della spesa massima ammissibile, deve
essere operata una riduzione d'ufficio nel caso in cui i dati di
fattura e di numero di soci, rilevabili dall'ultimo invio disponibile
dei documenti per il mantenimento dei requisiti (punto "3.a - Verifica
requisiti" dell'allegato alla deliberazione regionale 1978/04), si
collochino in un diverso scaglione.
Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni approva,
ai fini della concessione del contributo e sulla base delle risultanze
istruttorie, i documenti di programmazione annuale e definisce il
contributo spettante a ciascuna O.P.
E) - Richiesta di liquidazione del contributo
La richiesta di liquidazione del contributo, in carta semplice,
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'O.P., deve
essere indirizzata alla "Regione Emilia-Romagna - Direzione generale
Agricoltura - Servizio Valorizzazione delle produzioni - Viale Silvani
n. 6 - 40122 Bologna" entro il termine perentorio del 31 marzo
dell'anno successivo quello cui si riferisce il contributo.
A detta domanda devono essere allegati:
a) rendiconto delle spese sostenute, presentato nella forma di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi del DPR
445/00 e sottoscritta dal legale rappresentante; le spese sostenute
direttamente dall'O.P. devono essere indicate separatamente da quelle
eventualmente sostenute dal socio e rimborsate dall'O.P.;
b) fotocopie dei modelli di cui agli Allegati 7, 8, 9 e 10 della
citata deliberazione 1978/04, debitamente compilati e firmati;
c) relazione dettagliata sulle attivita' svolte durante l'anno cui si
riferisce il contributo con particolare riferimento a nuovi contratti
stipulati, a contratti quadro e accordi di coltivazione realizzati. In
caso di realizzazione di attivita' afferenti al punto II del Capitolo
1.1 del presente allegato, devono essere allegate copia del contratto
quadro nonche' l'elenco delle aziende che hanno sottoscritto accordi
di coltivazione/allevamento;
d) copia dei contratti/lettere di incarico relative al personale
utilizzato nell'ambito dell'attivita' oggetto di contributo, firmati
dalle parti interessate;
e) relazione specifica sui risultati conseguiti dai consulenti
eventualmente utilizzati nell'attivita' oggetto di contributo;
f) organigramma completo dell'O.P. e di ciascuna struttura associata
alla medesima il cui personale ha partecipato all'attivita' in
oggetto, riferiti al 31 dicembre dell'anno di attivita';
g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti che
nell'anno di riferimento dell'attivita' oggetto di contributo l'O.P.
ha soddisfatto le seguenti condizioni:
- vendita diretta (contratto + fattura) di almeno il 50 % del prodotto
di ciascun socio;
- fatturazione diretta di almeno il 50% del prodotto minimo
rappresentato (50% del 3%);
l) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' indicante, ai fini
del controllo del rispetto dei limiti imposti dalla normativa sugli
orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo,
la ripartizione, per beneficiario, delle spese ammissibili.
Nella medesima dichiarazione dovra' essere precisata l'appartenenza o
meno, per ogni singolo beneficiario, alla categoria "micro, piccola e
media impresa" sulla base dei requisiti richiesti dalla
Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio
2003.
In particolare, la dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente
lettera a) deve contenere i seguenti elementi:
I. indicazione analitica dei costi di competenza ammessi a contributo
riferiti all'anno di attivita' (1 gennaio - 31 dicembre), redatta in
forma comparabile con il preventivo contenuto nel programma annuale
(per ogni azione deve essere stilato un elenco di tutti i documenti di
spesa ad essa relativi con indicazione del numero, della data,
dell'importo e della data di pagamento);
II. dichiarazione che tutte le spese indicate sono state
effettivamente sostenute dall'O.P. per l'ampliamento significativo
dell'attivita';
III. dichiarazione:
- che tutte le spese indicate sono supportate da titoli
giustificativi, regolarmente emessi e quietanzati entro il 31 gennaio
successivo all'anno di riferimento dell'attivita';
- che tali spese sono regolarmente registrate nella contabilita' e
chiaramente identificabili per centro di costo;
- che gli originali dei titoli giustificativi sono conservati e
disponibili presso la sede dell'O.P./sede del socio per consentire
l'effettuazione delle eventuali verifiche tecnico-amministrative da
parte della Regione Emilia-Romagna;
- che detti titoli non sono stati utilizzati per conseguire altri
contributi pubblici;
- di essere a conoscenza che i medesimi titoli non possono essere
utilizzati per conseguire altri contributi pubblici;
IV. dichiarazione di assoggettamento o meno dell'impresa all'imposta
sui redditi, di cui all'art. 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600;
V. dichiarazione del regime IVA applicato nonche' l'eventuale
indetraibilita' degli oneri IVA sui titoli giustificativi delle
spese.
Per tutto quanto non espressamente previsto nei presenti "criteri
applicativi della deliberazione 1258/06" si applicano le disposizioni
di cui al testo vigente all'allegato alla deliberazione di Giunta n.
1978, ed in particolare:
4.b - ampliamento significativo delle attivita';
4.d - disposizioni generali in materia di ammissibilita' delle spese;
4.e - documentazione delle spese;
4.g.4 - varianti;
4.h - acconto e liquidazione dei contributi;
4.i - rinuncia al contributo;
4.l. - controlli.
2. Contributo "una tantum" per fusioni/incorporazioni (lettera "h.bis
spese per fusione/incorporazione" del punto "4.c - Spese ammissibili"
dell'allegato alla deliberazione 1978/04, introdotta con deliberazione
1258/06)
In caso di operazioni di fusione/incorporazione tra O.P. iscritte
all'Elenco regionale e' concesso un contributo massimo di Euro 20.000
"una tantum". Tale contributo e' concesso a copertura di spese
riconducibili a quelle previste alla lettera d) del punto 4.c
dell'allegato alla deliberazione 1978/04, ed in particolare dei "costi
per i lavori preparatori concernenti la costituzione dell'O.P. nonche'
spese relative all'atto costitutivo e allo statuto". Il contributo
puo' essere concesso una sola volta ogni quattro anni.
Per quanto riguarda le tipologie di lavori preparatori, si rimanda a
quanto previsto in materia dal Codice civile.
A) - Definizione delle fattispecie ammesse
a) Fusione di due, o piu', Organizzazioni di Produttori gia' iscritte
all'Elenco regionale mediante la costituzione di una nuova societa'
che richieda ed ottenga l'iscrizione all'Elenco regionale;
b) fusione mediante incorporazione di una, o piu', Organizzazione/i di
Produttori gia' iscritta/e all'Elenco regionale in altra O.P.
anch'essa gia' iscritta al suddetto Elenco.
Nell'ipotesi di cui al punto a) la nuova O.P. che scaturisce dalla
fusione deve presentare la domanda di iscrizione all'Elenco secondo le
modalita' indicate al punto 2.b dell'allegato alla deliberazione
1978/04 a cui fara' seguito, in caso di esito positivo
dell'istruttoria, iscrizione all'Elenco regionale secondo quanto
indicato ai punti 2.c dell'allegato alla citata deliberazione.
Il Servizio Valorizzazione delle produzioni provvede d'ufficio alla
cancellazione dall'Elenco regionale delle  O.P. che si sono fuse.
Nel caso di cui al punto b) l'O.P. incorporante dovra' presentare,
entro un mese dell'avvenuta incorporazione, la documentazione indicata
al punto 3.a dell'allegato alla deliberazione 1978/04 nonche':
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto, se variati;
- copia autentica dell'atto di incorporazione;
- i bilanci straordinari redatti in occasione dell'incorporazione ed i
correlati estratti riepilogativi del registro di carico/scarico
redatti secondo i modelli di cui agli Allegati 4 e 5 della
deliberazione 1978/04;
- eventuale domanda di iscrizione all'elenco regionale per i
prodotti/settori dell'O.P. incorporata presentata secondo le modalita'
semplificate previste al Capitolo "3.bis Reiscrizione di singoli
prodotti" dell'allegato alla deliberazione 1978/04, introdotto con
deliberazione  1258/06.
Il Servizio Valorizzazione delle produzioni provvede d'ufficio alla
cancellazione dall'Elenco regionale della/e O.P. incorporata/e.
I controlli per il mantenimento dell'iscrizione all'Elenco regionale
dell'O.P. incorporante vengono effettuati in occasione e con le
modalita' dei controlli indicati al capitolo "3 Controlli per il
mantenimento dell'iscrizione all'elenco" dell'allegato alla
deliberazione 1978/04.
B) - Effetti della fusione sui programmi in corso
In entrambe le ipotesi (fusione e incorporazione), qualora le O.P. che
si fondano/incorporino abbiano in corso un programma quadriennale di
ampliamento significativo di attivita', e' fatto comunque obbligo
all'O.P. incorporante, o alla nuova O.P., di inviare entro il termine
di 2 mesi dall'avvenuta fusione/incorporazione il documento di
programmazione quadriennale cumulativo, per le sole annualita'
residue, secondo le modalita' indicate al punto 4.g.1. dell'allegato
alla deliberazione 1978/04.
Il suddetto documento dovra' comunque essere riparametrato secondo gli
scaglioni relativi al limite di spesa massima ammissibile (per
fatturato diretto e numero soci), previsti nelle tabelle di cui alla
lettera B) delle presenti procedure.
Tale documento deve dare continuita', fatte salve le opportune
variazioni, alle attivita' gia' programmate nei documenti (delle O.P.
fuse/incorporate) precedentemente approvati, pena la revoca
dell'intero contributo cosi' come previsto al punto 4.l.2. "Revoca del
contributo" dell'allegato alla deliberazione  1978/04.
Il documento di programmazione quadriennale  viene esaminato da un
apposito gruppo di lavoro tecnico-amministrtivo interservizi
costituito con atto formale del Direttore generale Agricoltura. Tale
esame, i cui esiti saranno esposti in apposito verbale sottoscritto
dai componenti del gruppo, deve concludersi entro 60 giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione del programma quadriennale
stesso. Il Servizio Valorizzazione delle produzini comunica all'O.P.
il parere del gruppo sull'ammissibilita' delle attivita' proposte ai
sensi della L.R. 24/00.
L'O.P. incorporante, o la nuova O.P., deve altresi' inviare entro il
termine di 30 giorni dalla comunicazione del suddetto parere di
ammissibilita' del documento di programmazione quadriennale la domanda
di contributo annuale, relativa al documento di programmazione
quadriennale di cui sopra, secondo le modalita' indicate al punto
4.g.2. del citato allegato.
Il Servizio Valorizzazione delle produzioni puo' richiedere ogni altro
documento, chiarimento o integrazione, che si rendessero necessari per
l'espletamento delle attivita' istruttorie.
Qualora, a causa dei tempi tecnici necessari per il completamento
della fusione/incorporazione, si creino delle situazioni che
impediscano ai competenti Servizi di effettuare le attivita'
istruttorie, sia per il mantenimento dell'iscrizione all'Elenco
regionale, sia per la concessione/liquidazione dei contributi, i
termini per il compimento di dette attivita' istruttorie vengono
sospesi, con atto formale del Responsabile del competente Servizio,
per il tempo necessario.
C) - Domanda di contributo
Le O.P. interessate per la concessione del contributo "una tantum",
oltre a tutto quanto sopra indicato, ai fini della concessione del
contributo "una tantum" devono presentare:
a) una comunicazione preventiva congiunta indicante l'intenzione di
effettuare la fusione o l'incorporazione con allegati i verbali degli
organi competenti delle due, o piu', O.P. da cui risulti la volonta'
di procedere alla fusione;
b) una domanda di contributo a firma del legale rappresentante
dell'O.P., entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta fusione, con
allegati copie dei titoli delle spese sostenute ed il relativo
rendiconto, nonche' una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', sempre a firma del legale rappresentante dell'O.P.,
attestante:
- che tutte le spese presentate sono state effettivamente sostenute
per la fusione o per l'incorporazione di O.P. gia' iscritte all'Elenco
regionale;
- che tutte le spese presentate sono state regolarmente registrate
nella contabilita' delle O.P. coinvolte e chiaramente identificabili
per centro di costo;
- che gli originali dei titoli giustificativi sono conservati e
disponibili presso la sede dell'O.P.;
- che detti titoli non sono stati utilizzati per conseguire altri
contributi pubblici;
- di essere a conoscenza che i medesimi titoli non possono essere
utilizzati per conseguire altri contributi pubblici;
- dichiarazione del regime IVA applicato nonche' l'eventuale
indetraibilita' degli oneri IVA sui titoli giustificativi delle
spese;
- dichiarazione di assoggettamento o meno dell'impresa all'imposta sui
redditi, di cui all'art. 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
D) - Spese ammissibili
Sono ammissibili:
a) le spese relative a costi per i lavori preparatori concernenti la
fusione o l'incorporazione delle O.P.;
b) le spese relative all'atto costitutivo e allo statuto della nuova
O.P. costituitasi a seguito di fusione.
Le tipologie di spesa riconducibili a tali categorie sono:
- spese per consulenze e prestazioni professionali;
- apporto professionale specialistico del personale dipendente (fino
ad un massimo del 30% della spesa complessiva ammissibile);
- spese per affitto locali per le assemblee;
- spese non documentate per cancelleria, corrispondenza e
telecomunicazioni, spese telematiche, nella misura massima del 10%
sulle spese ammesse.
Non sono ammissibili spese documentate da scontrini fiscali salvo che
non siano allegati a documenti intestati all'O.P. da cui risulti
l'oggetto del servizio ricevuto.
Le spese sostenute devono essere pagate con assegni bancari o
circolari, bonifico bancario, ricevuta bancaria.
La prova dei pagamenti deve risultare da dichiarazione liberatoria del
creditore o quietanza bancaria che indichi importo, beneficiario,
causale del pagamento, ordinante.
E) - Contributo "una tantum"
Il contributo e' concesso nella misura del 100% delle spese ammesse
fino ad un massimo di Euro 20.000,00.
Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni
provvedera', al termine di apposita istruttoria, alla concessione del
contributo spettante all'O.P. nonche' alla contestuale liquidazione e
richiesta di emissione dei titoli di pagamento.
3. Reiscrizione di prodotti precedentemente cancellati (Capitolo
"3.bis Reiscrizione di singoli prodotti" dell'allegato alla
deliberazione 1978/4, introdotto con deliberazione 1258/06)
Nel caso l'O.P. sia iscritta all'Elenco regionale per piu' prodotti e
abbia subito la cancellazione per uno o alcuni tra questi, puo'
chiedere la reiscrizione dei prodotti in questione, qualora sussistano
le condizioni minime previste, con procedura semplificata. In tal caso
la valutazione della soglia minima di prodotto rappresentato viene
effettuata confrontando la quantita'/valore del prodotto dell'O.P. con
la quantita'/valore del prodotto regionale dello stesso anno.
Per l'anno 2005 la documentazione presentata ai fini del controllo per
il mantenimento dell'iscrizione all'Elenco regionale e' da
considerarsi valida anche ai fini della reiscrizione di prodotti
eventualmente cancellati, fatte salve le necessarie integrazioni che
il Servizio Valorizzazione delle produzioni provvedera' a chiedere.
A) - Domanda di reiscrizione all'Elenco
La domanda di reiscrizione del/i prodotto/i cancellato/i deve essere
presentata alla Regione Emilia-Romagna - Direzione generale
Agricoltura - Servizio Valorizzazione delle produzioni - Viale Silvani
n. 6 - 40122 Bologna, debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante dell'Organizzazione contestualmente all'invio della
documentazione prevista per il controllo del mantenimento di
iscrizione all'Elenco regionale dell'O.P. nei termini indicati al
punto "3.a Verifica requisiti" dell'allegato alla deliberazione
1978/04.
Il bilancio e l'estratto riepilogativo del registro di carico e
scarico devono contenere i dati richiesti al punto 1.f. e 1.g.
dell'allegato alla deliberazione 1978/04 anche per il/i prodotto/i
oggetto di reiscrizione.
B) - Istruttoria e reiscrizione nell'Elenco
Il Servizio Valorizzazione delle produzioni puo' richiedere, in fase
di istruttoria, ulteriori documenti o precisazioni, ed effettuare
controlli, anche presso la sede dell'O.P., qualora ritenuti
necessari.
La produzione rappresentata dall'O.P. (come definita al punto 1.b
dell'allegato alla deliberazione 1978/04), da valutare per il
raggiungimento della soglia minima di produzione regionale, ai fini
della reiscrizione, viene desunta basandosi sui dati:
- del bilancio dell'ultimo esercizio chiuso (redatto secondo le
indicazioni di cui al punto "1.g Redazione del bilancio" dell'allegato
alla deliberazione 1978/04);
- dell'estratto riepilogativo registro di carico e scarico (redatto
secondo le indicazioni di cui al punto "1.f Registro di carico e
scarico" dell'allegato alla deliberazione 1978/04) ed in particolare
redatto sui modelli 4 e 5 del piu' volte citato allegato.
L'istruttoria verra' svolta congiuntamente a quella per il
mantenimento dell'iscrizione all'Elenco regionale e si concludera' con
la redazione di un verbale, redatto e sottoscritto dagli incaricati e
presentato al Responsabile del Servizio Valorizzazione delle
produzioni, con parere favorevole o non favorevole alla reiscrizione
del prodotto/i richiesto/i.
Il Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni, a
seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, provvede alla
reiscrizione del prodotto/i nell'Elenco regionale con decorrenza
dall'1 gennaio dell'anno a cui si riferisce la domanda, ivi incluse le
conseguenze che da tale reiscrizione possano derivare.
Il provvedimento di reiscrizione all'Elenco regionale viene pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, comunicato
all'Organizzazione interessata ed agli altri soggetti eventualmente
interessati.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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