REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 17 maggio 2006, n. 6896

Definizione delle procedure per la richiesta di accreditamento delle strutture psichiatriche a gestione privata della Regione Emilia-Romagna (DGR 327/04)

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)	determina:
1) di stabilire che dall'1 gennaio 2007, fino alla scadenza che verra'
indicata con apposito atto della Direzione generale Sanita' e
Politiche sociali in merito alle priorita', per il triennio 2007-2009,
possono presentare domanda di accreditamento istituzionale le
strutture residenziali psichiatriche a gestione privata, dell'intero
territorio regionale;
2) di definire le attribuzioni e le modalita' organizzative e
procedurali per l'espletamento delle attivita' di istruttoria delle
richieste di rilascio di accreditamento avanzate da parte delle
residenze psichiatriche sanitarie private, in attuazione della L.R.
34/98, come di seguito specificato:
- il procedimento di istruttoria delle richieste fa capo al Servizio
Salute mentale e Assistenza sanitaria nelle carceri, che:
a) procede all'apertura di un fascicolo relativo alla richiesta di
accreditamento al momento della sua presentazione da parte di ciascuna
struttura sanitaria; in tale fascicolo deve essere conservata tutta la
documentazione relativa al procedimento, annotando in un apposito
registro la data di ricevimento dell'istanza medesima da parte della
Regione;
b) effettua una valutazione di ammissibilita' della richiesta,
accertando la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive
determinanti la procedibilita' dell'esame dell'istanza ed il buon
esito dello stesso, e cioe':
- il possesso dell'autorizzazione da parte della struttura sanitaria
richiedente, attestato tramite presentazione di copia del
provvedimento autorizzatorio rilasciato dal Sindaco del Comune
competente ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 125/99 o
327/04;
- la rispondenza delle attivita' garantite dalla struttura al
fabbisogno e alla funzionalita' della programmazione sanitaria
regionale, a partire dalle strutture pubbliche e da quelle private
accreditate provvisoriamente, ai sensi delle Legge 724/94 e dell'art.
8 quater, comma 7 del DLgs 502/92, e successive modificazioni ed
integrazioni;
c) redige, al termine dell'attivita' descritta al punto b) , una
relazione preliminare analitica da trasmettere:
A. in caso di verifica positiva, all'Agenzia sanitaria regionale,
unitamente ad una copia completa della richiesta e del materiale ad
essa allegato per il proseguimento dell'istruttoria;
B. in caso di verifica negativa, al Direttore generale Sanita' e
Politiche sociali con proposta motivata di diniego dell'accreditamento
per insussistenza delle condizioni preliminari di possesso dei
requisiti di qualita';
d) nel caso di cui al precedente punto c) A.:
- riceve di ritorno da parte dell'Agenzia sanitaria regionale la
relazione dell'Agenzia medesima contenente le risultanze delle
verifiche da essa espletate in merito alla sussistenza dei requisiti
di qualita';
- predispone, a seguito di esame conclusivo della documentazione
completa contenuta nel fascicolo, proposta motivata di
concessione/diniego dell'accreditamento da sottoporre a questa
Direzione generale;
3) di dare atto che la verifica del possesso dei requisiti di qualita'
da parte delle strutture sanitarie richiedenti l'accreditamento viene
effettuata dall'Agenzia sanitaria regionale, cosi' come previsto e
disciplinato dall'art. 9 della L.R. 34/98 e dal punto 2.10) della
deliberazione di Giunta regionale 327/04. Per la realizzazione di tali
verifiche sara' utilizzato, per il tramite dell'Agenzia, personale
qualificato per le verifiche di accreditamento o certificato da Ente
accreditato EN 45013 come valutatore di sistemi di qualita' in sanita'
secondo UNI EN 30011, parte prima e secondo o successive revisioni;
4) di stabilire come sottoindicato, i termini massimi per lo
svolgimento delle singole fasi dell'istruttoria:
- per l'espletamento delle attivita' di cui ai punti 2.a), 2.b) e
2.c): complessivamente 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento
della richiesta di accreditamento;
- per l'espletamento delle attivita' di cui al punto 2.d):
complessivamente 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento da
parte dell'Agenzia sanitaria regionale del fascicolo completo di
relazione dell'Agenzia medesima, a seguito dell'espletamento delle
verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti di qualita';
- per l'espletamento delle attivita' di cui al punto 3.: l'Agenzia
sanitaria regionale dispone di 120 giorni decorrenti dalla data di
ricevimento del fascicolo contenente l'istruttoria effettuata dal
Servizio Salute mentale e Assistenza sanitaria nelle carceri, in
merito alla sussistenza delle condizioni di procedibilita';
5) di dare atto che le statuizioni del presente provvedimento
rispondono all'esigenza di provvedere a definire le attribuzioni e le
modalita' organizzative e procedurali da osservarsi, per
l'espletamento delle attivita' di istruttoria delle richieste di
rilascio di accreditamento avanzate da parte delle strutture
sanitarie;
6) di pubblicare per estratto la presente determinazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Leonida Grisendi

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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