REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FERROVIE 18 settembre 2006, n. 12761

Autorizzazione preventiva art. 60, DPR 753/80 per costruzione di parte del comparto urbanistico C4 sito in comune di Zola Predosa nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Casalecchio-Vignola

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)	determina:
1) di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari
circostanze locali la costruzione delle opere di urbanizzazione e
degli edifici del comparto urbanistico C4 previsto, parzialmente, in
fascia di rispetto della linea ferroviaria Casalecchio-Vignola in
comune di Zola Predosa,  richiesta dal Comune di Zola Predosa su
proposta congiunta del Consorzio C4, della Soc. SECI SpA, della Soc.
Coop. Murri e dai sigg. Martignoni Mario e Martino, nei modi e secondo
le ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati allegati al
presente atto (vistati dal Servizio Ferrovie dell'Agenzia Trasporti
pubblici, ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80) derogando
eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR;
2) di dare atto che, e' assunta agli atti la c.d. dichiarazione
"liberatoria" sottoscritta dagli interessati, riguardo:
a) alla volonta' di rispettare i vincoli e le prescrizioni del
presente atto;
b) alla consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle
opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o
indiretta anche a seguito di variazioni dell'esercizio e/o ampliamento
della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d'indennizzi di
sorta;
c) all'impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a
proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali
acquirenti, affittuari o aventi causa sull'immobile o sulle opere in
oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle
prescrizioni in essa contenuta e dell'esistenza della dichiarazione
liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli
stessi;
3) di stabilire che la presente autorizzazione, pena la sua decadenza
e' subordinata alle seguenti prescrizioni:
a) dovranno essere posti in opera un guard rail e una recinzione alta
non meno m. 1,50 per tutta l'estensione dell'area carrabile del
comparto, parallela alla ferrovia e precisamente tra le Vie Masini e
F.lli Cervi;
b) non si dovra' procedere alla nuova piantumazione prevista in
progetto in corrispondenza del p.l. tra Via Masini e Via Risorgimento
al fine di non limitare ulteriormente la visibilita' sul passaggio a
livello, cosi come specificatamente indicato tramite la retinatura
apposta dal competente Servizio regionale nella tav. 4 di progetto;
c) le piantumazioni restanti dovranno comunque rispettare l'art. 52
del DPR 753/80;
4) di stabilire inoltre quanto segue:
- l'intervento deve essere coerente con gli adempimenti previsti dalla
L.R. 15/01 e sue successive disposizioni applicative e integrative in
merito all'inquinamento acustico;
- entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione
i soggetti attuatori dovranno presentare domanda al Comune interessato
per acquisire il relativo permesso di costruire o depositare la
denuncia d'inizio attivita'; scaduto inutilmente tale termine la
presente autorizzazione decade di validita';
- nel permesso di costruire, rilasciato dal Comune competente, occorre
che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione
sottoindicata:
"E' fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti
dall'autorizzazione rilasciata dal Servizio Ferrovie della Regione
Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima
dell'opera in oggetto dalla piu' vicina rotaia, ai sensi degli artt.
49 e 60 del DPR 753/80";
- gli stessi soggetti dovranno dare comunicazione all'azienda
concessionaria della linea ferroviaria dell'inizio dei lavori in
oggetto e successivamente, dell'avvenuta esecuzione degli stessi;
- eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla
sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell'opera in
oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura
dell'azienda concessionaria a spese della proprieta' o aventi causa
della costruzione;
- la presente autorizzazione dovra' essere conservata dai soggetti
attuatori o dagli eventuali proprietari futuri dei beni ricadenti
nella fascia di rispetto ferroviaria ed esibita ad ogni eventuale
richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni
competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in
oggetto;
- qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente
provvedimento, potra' essere disposta la revoca e/o la decadenza dello
stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna,
fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
- all'azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola e'
affidata la verifica della corretta esecuzione dell'intervento, la sua
corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle
prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
5) di dare atto che la presente autorizzazione e' rilasciata nei
riguardi esclusivi della sicurezza e regolarita' dell'esercizio
ferroviario e della utela dei beni ferroviari della Regione
Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i
diritti di terzi;
6) di dare atto che, per le motivazioni espresse in narrativa, la
fermata ferroviaria a servizio del comparto, indicata negli elaborati
progettuali non e' oggetto del presente atto autorizzativo;
7) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maurizio Tubertini

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina