REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FERROVIE 15 settembre 2006, n. 12697

Autorizzazione preventiva art. 60, DPR 753/80 per variante al programma di riqualificazione urbana quartiere S. Vitale n. 62 in comune di Bologna in fascia di rispetto della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)	determina:
1) di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari
circostanze locali le varianti progettuali all'intervento di
"Riqualificazione urbana quartiere S. Vitale prog. 62 prot. 134313"
previsto in Comune di Bologna, nei modi e secondo le ipotesi
progettuali che risultano dagli elaborati allegati al presente atto e
vistati dal Servizio Ferrovie dell'Agenzia Trasporti pubblici, ai
sensi dell'art. 60 del DPR 753/80, derogando eccezionalmente da quanto
previsto dall'art. 49 dello stesso DPR;
2) di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione
"liberatoria" sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime;
a) la volonta' di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente
atto;
b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle
opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o
indiretta anche a seguito di variazioni dell'esercizio e/o ampliamento
della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d'indennizzi di
sorta;
c) l'impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a
proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali
acquirenti, affittuari o aventi causa sull'immobile o sulle opere in
oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle
prescrizioni in essa contenuta e dell'esistenza della dichiarazione
liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli
stessi;
3) di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente
autorizzazione dovra' ottemperare alle prescrizioni gia' espresse
nella determinazione dirigenziale n. 4274 del 4 aprile 2005 con la
quale si approvo', parzialmente, il progetto originario che, essendo
ancora valide, qui si ribadiscono:
a) si dovra' garantire l'accessibilita' alle aree di cantiere dei
lavori di interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore
mediante l'asta viaria assentita con la presente autorizzazione, che
quindi dovra' essere costruita prioritariamente al resto
dell'intervento urbanistico previsto nel PRU n. 62 e comunque in tempi
utili rispetto al presunto inizio dei lavori ferroviari previsto per
la fine 2006;
b) eventuali costi riferiti alla viabilita' assentita col presente
atto per assicurare l'accesso all'area di cantiere rimarranno in
carico al proprietario della strada;
4) di ribadire il diniego alla costruzione delle opere gia' non
accolte con determinazione n. 4274 del 4 aprile 2005 a cui si rimanda
per le motivazioni e per la puntuale definizione;
5) di stabilire inoltre quanto segue:
- entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione
il proprietario richiedente dovra' presentare domanda al Comune
interessato per acquisire il relativo permesso di costruire o
depositare la denuncia d'inizio attivita', scaduto inutilmente tale
termine la presente autorizzazione decade di validita';
- qualora l'opera in questione sia soggetta a permesso di costruire
nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che
risulti indicato il seguente impegno nella formulazione
sottoindicata;
"E' fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti
dall'autorizzazione rilasciata dal Servizio Ferrovie della Regione
Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima
dell'opera in oggetto dalla piu' vicina rotaia, ai sensi degli artt.
49 e 60 del DPR 753/80";
- qualora l'opera in questione sia soggetta a denuncia d'inizio
attivita' (DIA) e' fatto obbligo al proprietario richiedente di
allegare copia della presente autorizzazione alla denuncia medesima;
- il richiedente dovra' dare comunicazione all'azienda concessionaria
della linea ferroviaria dell'inizio dei lavori in oggetto e
successivamente, dell'avvenuta esecuzione degli stessi;
- eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla
sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell'opera in
oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura
dell'azienda concessionaria a spese della proprieta' o aventi causa
della costruzione;
- la presente autorizzazione dovra' essere conservata dalla/e
proprieta' attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta
di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla
sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;
- qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente
provvedimento, potra' essere disposta la revoca e/o la decadenza dello
stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna,
fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
- all'azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola e'
affidata la verifica della corretta esecuzione dell'intervento, la sua
corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle
prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
6) di dare atto che la presente autorizzazione e' rilasciata nei
riguardi esclusivi della sicurezza e regolarita' dell'esercizio
ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione
Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i
diritti di terzi;
7) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maurizio Tubertini

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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