REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2006, n. 244

Attivita' volte al contrasto dell'influenza aviaria sul territorio della regione Emilia-Romagna, approvazione del Piano regionale di emergenza, programmazione della spesa ai sensi della L.R. 9/00 e R.R. 6/01

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste le seguenti disposizioni comunitarie in materia di influenza
aviaria:
- Direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che
istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza
aviaria e, in particolare, l'articolo 5 che stabilisce che, una volta
confermata ufficialmente la presenza di influenza aviaria in
un'azienda, tutti i volatili in essa presenti siano abbattuti in loco
senza indugio, e che tutte le operazioni connesse e conseguenti siano
effettuate sotto controllo dell'Autorita' veterinaria e in modo da
ridurre al minimo i rischi di diffusione della malattia;
- Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti
di origine animale non destinati al consumo umano;
- Regolamento CE n. 811/2003 della Commissione del 12 maggio 2003 che
applica il Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto concerne il divieto di riciclaggio all'interno
della specie relativamente ai pesci, nonche' il sotterramento e la
combustione di sottoprodotti di origine animale ed alcuni
provvedimenti transitori;
viste le seguenti disposizioni nazionali in materia di influenza
aviaria:
- Legge 30 novembre 2005, n. 244, recante Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 1 ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti
per la prevenzione dell'influenza aviaria e, in particolare,
l'articolo 1, comma 1, che, istituendo il Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali con compiti strategici, di
programmazione, indirizzo e coordinamento a livello nazionale, ha
stabilito che esso operi "in collaborazione con le regioni e le
province autonome";
- decreto del Presidente della Repubblica 656/96, recante "Regolamento
per l'attuazione della Direttiva 92/40/CEE che istituisce misure
comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria" e, in particolare,
l'articolo 5 che stabilisce misure per contrastare la malattia a
seguito di diagnosi ufficiale disponendo che le relative operazioni
avvengano in loco, sotto il controllo veterinario e con le procedure
di sicurezza stabilite;
- DLgs 333/98, recante "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa
alla protezione degli animali durante la macellazione o
l'abbattimento" e, in particolare, gli articoli 11 e 12 che
disciplinano l'abbattimento per motivi di emergenza di animali malati
stabilendo che esso avvenga sul posto;
- ordinanza del Ministro della Salute 26 agosto 2005 del 2 settembre
2005 recante "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie
infettive e diffusive dei volatili da cortile" e le relative modalita'
di applicazione;
- ordinanza del Ministro della Salute del 10 ottobre 2005 recante
"Modifiche ed integrazioni all'OM del 26 agosto 2005 concernente
misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e
diffusive dei volatili da cortile";
- ordinanza del Ministro della Salute del 22 ottobre 2005 recante
"Misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria";
- "Manuale operativo in caso di influenza aviaria", predisposto in
attuazione dell'art. 17, comma 1, del DPR 15 novembre 1996, n. 656
dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, dal Centro
Regionale Epidemiologie Veterinarie della Regione Veneto (CEREV), in
qualita' di Centro di Referenza Nazionale e Laboratorio OIE/FAO per
l'influenza aviaria e malattia di Newcastle e, in particolare, i
paragrafi 5 (Abbattimento dei volatili), 6 (Distruzione delle carcasse
e dei materiali) e 7 (Disinfezioni terminato l'abbattimento) e gli
allegati 17 (Modalita' operative per l'abbattimento dei volatili) e 19
(Indicazioni operative per l'esecuzione delle operazioni di pulizia e
disinfezione) che disciplinano le modalita' di contrasto all'infezione
prescrivendo, tra l'altro, che tutte le operazioni avvengano nel tempo
piu' breve possibile, in loco, evitando il trasporto e, comunque,
effettuandolo secondo quanto previsto dalle linee-guida del citato
Regolamento CE 1774/2002, il tutto sotto il controllo delle autorita'
veterinarie;
viste le seguenti disposizioni regionali in materia di influenza
aviaria:
- ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 87 del 16 aprile
2004 recante " Misure di contenimento dell'influenza aviaria da
stipiti a bassa patogenicita' sul territorio della regione
Emilia-Romagna", con la quale sono state revocate precedenti ordinanze
presidenziali in materia;
- ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 242 dell'1
ottobre 2004 recante "Misure di contenimento dell'influenza aviaria da
stipiti a bassa patogenicita' sul territorio della regione
Emilia-Romagna", che modifica la precedente ordinanza 87/04;
- ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 285 del 4
novembre 2005 recante "Attuazione sul territorio della regione
Emilia-Romagna delle disposizioni contenute nell'Ordinanza
ministeriale  22 ottobre 2005 (Misure ulteriori di polizia veterinaria
contro l'influenza aviaria)";
viste le seguenti disposizioni nazionali in materia di protezione
civile:
- Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del Servizio
nazionale della Protezione civile", e successive modifiche ed
integrazioni, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, che stabilisce
che "all'attuazione delle attivita' di protezione civile provvedono,
secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le
Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le
Comunita' Montane", e che "a tale fine le strutture nazionali e locali
di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti
pubblici e privati";
- DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", e, in
particolare, l'articolo 108 (Funzioni conferite alle Regioni e agli
Enti locali);
- Legge 9 novembre 2001, n. 401, recante "Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni
urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture
preposte alle attivita' di protezione civile;
viste le seguenti disposizioni regionali in materia di protezione
civile:
- L.R. 7 febbraio 2005, n. 1, recante: "Norme in materia di protezione
civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia di Protezione civile",
e, in particolare, gli articoli:
- art. 1, comma 2, che stabilisce che "all'espletamento delle
attivita' di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i
Comuni, le Comunita' Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme
associative di cui alla L.R. 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle
forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali), e
vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o
privata" e comma 3 che stabilisce che i soggetti individuati al comma
2 compongono il sistema regionale di protezione civile;
- art. 3, comma 1, che ricomprende tra le attivita' del sistema
regionale di protezione civile quelle dirette alla preparazione e
pianificazione dell'emergenza, con le procedure per la gestione
coordinata degli interventi, degli enti e delle strutture operative
preposti, nonche' delle risorse umane e strumentali necessarie
(lettera b);
- art. 8, che disciplina la dichiarazione di stato di crisi e di
emergenza nel territorio regionale;
- art. 10 che stabilisce le modalita' di attuazione degli interventi
indifferibili ed urgenti anche in assenza della dichiarazione dello
stato di crisi o di emergenza;
- art. 12, comma 1, che stabilisce che compete alla Giunta regionale
l'approvazione delle disposizioni organizzative per la preparazione e
la gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali, che
costituiscono il piano operativo regionale di emergenza;
- art. 14, comma 2, che stabilisce che l'Agenzia regionale, per lo
svolgimento delle attivita' di protezione civile si avvale, previa
stipula di apposite convenzioni, della collaborazione delle strutture
operative individuate dalla legge, tra le quali "ogni altro soggetto
pubblico o privato che svolga compiti di interesse della protezione
civile" (lett. i);
- art. 15, comma 1, che stabilisce che "l'Agenzia regionale puo'
stipulare convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 14, commi 1 e
2, nonche' con aziende pubbliche e private anche al fine di assicurare
la pronta disponibilita' di particolari servizi, mezzi, attrezzature,
strutture e personale specializzato, da impiegare in situazioni di
crisi e di emergenza";
- art. 23, commi 1 e 2, che stabilisce che per assicurare il
coordinamento tecnico-operativo delle attivita' necessarie a
fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
nonche' il concorso tecnico regionale nei casi di eventi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), e' istituito il Comitato
operativo regionale per l'emergenza (COREM), prevedendone la
composizione e rinviando ad apposita deliberazione della Giunta
regionale la relativa nomina oltre che la disciplina degli specifici
compiti;
- art. 25, che stabilisce che "ai procedimenti ed alle attivita' in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla
loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni delle
previgenti leggi regionali, ancorche' abrogate" (comma 1) e che
"L'operativita' dell'Agenzia regionale ed il distacco, presso la
stessa, del personale dipendente dalla Regione sono subordinati
all'approvazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera a), del
regolamento di organizzazione e contabilita' adottato dal Direttore
dell'Agenzia medesima. Nelle more di tale approvazione rimane
operativa, a tutti gli  effetti, l'attuale struttura organizzativa
regionale competente in materia di protezione civile";
- L.R. 45/95, abrogata dalla predetta L.R. 1/05, ma tuttora esplicante
i propri effetti ai sensi del richiamato art. 25 comma 1 della
sunnominata normativa e che contiene disposizioni di analogo contenuto
in ordine alle disposizioni organizzative volte a fronteggiare
situazioni di potenziale pericolo per la pubblica incolumita', a
disporre interventi urgenti ed indifferibili, e alla definizione di
forme di convenzionamento e di collaborazione con idonee strutture
pubbliche e private in particolare agli articoli 1, 3, 9, 16, 16-bis e
18;
ritenuto che nelle more della effettiva attivazione dell'Agenzia di
Protezione civile e della concreta possibilita' di dar seguito alle
disposizioni organizzative previste dalla L.R. 1/05 e sopra
richiamate, si possa ricorrere agli istituti ed alle disposizioni
previsti dalla L.R. 1/05, ove concretamente attivabili compatibilmente
con le esigenze urgenti connesse con le iniziative di contrasto
all'influenza aviaria, anche operando in forma provvisoria, analogica
e di prima applicazione, e che si proceda, alternativamente, agli
istituti  ed alle disposizioni organizzative ed operative previsti
dalla previgente L.R. 45/95, ove compatibili e in conformita' agli
obiettivi prefissati;
considerato che:
- valutata la complessita' organizzativa, si e' ritenuto opportuno
centralizzare la gestione operativa degli interventi di emergenza a
livello regionale;
dato atto che le richiamate disposizioni comunitarie e nazionali in
materia e, in particolare, il citato Manuale operativo elaborato dal
Centro di Referenza Nazionale, precisano espressamente che le
attivita' di predisposizione degli strumenti, delle attrezzature e
delle procedure di contrasto all'eventuale espansione dell'influenza
devono essere preventivamente organizzate ed adeguatamente preparate
in modo che all'eventuale verificarsi dei focolai infettivi siano gia'
tutte predisposte per consentire un tempestivo intervento riducendo,
cosi', il rischio di ulteriore espansione dell'influenza medesima;
considerato che il quadro della situazione e' in continua e costante
evoluzione, anche in considerazione degli sviluppi a livello
comunitario e nazionale;
ritenuto che l'attuale situazione, come sopra illustrata, consenta, al
momento, di procedere ad una programmazione complessiva delle
attivita' da realizzare, da attuare successivamente con gli strumenti
e le procedure ordinariamente previsti dalle vigenti disposizioni in
materia ovvero, qualora l'evoluzione del fenomeno lo richiedesse,
ricorrendo a tutte le procedure speciali e d'urgenza previste
dall'ordinamento, a tutela della pubblica incolumita', in particolare,
se ne sussisteranno i presupposti, alla dichiarazione dello stato di
crisi regionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. 1/05 e all'adozione
dei provvedimenti straordinari previsti dall'art. 10 della L.R. 1/05
ovvero dall'art. 18 della L.R. 45/95;
visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 38 del 24
febbraio 2006 con il quale e' stata costituita l'unita' di crisi
regionale in caso di emergenza veterinaria epidemica, in armonia con
quanto previsto dalle linee guida sulla sorveglianza epidemiologica e
strategia d'intervento per il controllo e l'eradicazione
dell'influenza aviaria in Italia, redatte dal Ministero della Salute e
diffuse con nota protocollo n. DGVA.VIII/5881/P - I.8.d/108 del
10/2/2005, e che ha attribuito alla predetta unita' di crisi i
seguenti compiti:
- raccogliere le informazioni ed i dati relativi alla situazione
epidemica determinatasi a livello regionale;
- coordinare l'azione delle unita' di crisi locali anche fornendo
indirizzi operativi e tecnico scientifici;
- attivare la raccolta e l'analisi dei dati delle indagini
epidemiologiche effettuate dalle unita' di crisi locali;
- collaborare nella definizione degli ambiti territoriali delle zone
sottoposte a restrizione, predisporre le prescrizioni ed i relativi
atti, curandone l'adozione formale nel caso di provvedimenti di
valenza regionale;
- verificare, anche mediante interventi sul territorio, la corretta
applicazione delle misure di profilassi e polizia veterinaria adottate
sul territorio stesso;
- disporre l'eventuale abbattimento preventivo degli allevamenti a
rischio seguendo i criteri stabiliti;
- garantire il flusso delle informazioni e  dei dati a livello
nazionale, interregionale e locale;
- tenere i rapporti con Enti, Organismi locali e regionali e categorie
interessate;
- coordinare le iniziative di informazione e comunicazione;
ritenuto di procedere alla definizione di prime attivita' da avviare
per integrare e ottimizzare le iniziative di lotta all'influenza
aviaria precedentemente realizzate, nel rispetto del quadro normativo
comunitario, nazionale e regionale sopra richiamato, definendo gli
scenari di rischio prevedibili, individuando alcuni concreti obiettivi
e fornendo alle strutture regionali ed alle aziende interessate
conseguenti ed idonei indirizzi e direttive;
ravvisata l'opportunita' di raccogliere i predetti indirizzi e
direttive in un apposito "Piano regionale di emergenza per epidemia di
influenza aviaria", elaborato dalla struttura regionale di protezione
civile di concerto con il Servizio Veterinario ed Igiene degli
alimenti, dal Servizio Assistenza distrettuale, Medicina generale,
Pianificazione e Sviluppo dei servizi sanitari, con la collaborazione
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed
Emilia-Romagna, del Centro Emiliano Romagnolo di Epidemiologia
Veterinaria (CEREV) delle aziende multiutility specializzate per le
operazioni di estinzione dei focolai;
ritenuto di approvare il predetto piano regionale, allegato 1 alla
presente deliberazione;
dato atto che per l'efficace gestione del predetto Piano e' in corso
di predisposizione, a cura della struttura regionale di protezione
civile, con il supporto del  Servizio regionale Veterinario e Igiene
degli alimenti e del Centro Emiliano Romagnolo di Epidemiologia
veterinaria (CEREV), un apposito sistema informatizzato, nell'ambito
delle piu' generali attivita' di realizzazione del sistema informativo
regionale di protezione civile;
ritenuto altresi', tenuto conto della costante evoluzione della
situazione, di stabilire che i sunnominati Servizi regionali
competenti potranno procedere a tutti gli adeguamenti e le
integrazioni delle sezioni operative del Piano di cui si potra'
ravvisare, in futuro, l'esigenza o l'opportunita', informandone
tempestivamente la Giunta regionale;
dato atto che il predetto Piano disciplina sia le attivita' di
previsione e prevenzione del rischio connesso con la possibile
diffusione dell'influenza aviaria sul territorio regionale, sia le
eventuali attivita' di contrasto operativo attivo alla predetta
diffusione;
ravvisata, pertanto, la necessita' di assicurare un piu' efficace
coordinamento delle attivita' regionali, previste dal predetto Piano,
di procedere, in forma provvisoria, analogica e di prima applicazione,
alla costituzione del Comitato operativo regionale per l'emergenza
(COREM), con specifico e limitato riferimento al coordinamento delle
eventuali attivita' operative di estinzione dei focolai;
ritenuto, per le ragioni e nei limiti suindicati:
- di individuare specificatamente come segue i componenti del predetto
Comitato:
- dott. ing. Demetrio Egidi, Direttore dell'Agenzia regionale di
Protezione civile - Responsabile del Servizio Protezione civile, con
funzioni di Presidente;
- dott. ing. Gabriele Golinelli, Direttore regionale del Corpo
Nazionale dei vigili del fuoco;
- dott. Cesare Caramalli, Coordinatore regionale del Corpo Forestale
dello Stato;
- dott. Augusto Zappi, Responsabile del Servizio regionale Assistenza
distrettuale, Medicina generale, Pianificazione e Sviluppo dei servizi
sanitari;
- dott. Pierluigi Macini, Responsabile del Servizio regionale Sanita'
pubblica;
- dott. Gabriele Squintani, Responsabile del Servizio regionale
Veterinario e Igiene degli alimenti;
- di individuare, per le medesime motivazioni, i seguenti compiti ad
esso attribuiti, nell'ambito dei criteri stabiliti dall'articolo 23,
comma 2, della L.R. 1/05:
- assicurare il coordinamento tecnico-operativo regionale delle
attivita' previste per la estinzione dei focolai (abbattimento,
distruzione e disinfezione), nella fase denominata di
"emergenza-intervento" nell'ambito del modello di intervento contenuto
nel piu' volte richiamato Piano regionale, come meglio di seguito
specificato;
- assicurare il concorso tecnico regionale nel caso in cui l'evento
assuma le caratteristiche di cui all'art. 2, comma1, lettera c) della
Legge 225/92;
- di stabilire che per il supporto tecnico-scientifico alle attivita'
di estinzione dei focolai,  il Comitato si avvalga della citata unita'
di crisi costituita con il richiamato decreto presidenziale 38/2006 e
che alle sue riunioni possano essere invitati i dirigenti regionali ed
ogni altro soggetto pubblico interessato alle diverse azioni da
attivare per fronteggiare gli eventuali focolai di influenza aviaria;
- di stabilire, infine, che la Segreteria del Comitato sia assicurata
da funzionari e collaboratori del Servizio Protezione civile, all'uopo
individuati con determina del dirigente competente;
visti:
- la L.R. 25 febbraio 2000, n. 9 "Disposizioni in materia di forniture
e servizi" che disciplina l'affidamento dei servizi e delle forniture
di beni da parte della Regione e dispone all'art. 4 che le
Amministrazioni aggiudicatrici programmino lo svolgimento
dell'attivita' contrattuale, individuando le esigenze da soddisfare,
gli obiettivi che si intendono perseguire nel corso dell'esercizio e
le risorse finanziarie necessarie;
- il Regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 "Regolamento per
l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse
economali" che all'art. 2 espressamente assegna alle Direzioni
generali la formulazione dei programmi relativi all'attivita'
contrattuale da realizzare con fondi di settore nel corso
dell'esercizio finanziario;
dato atto che, sulla base di quanto previsto nel "Piano regionale di
emergenza per epidemia di influenza aviaria" le misure operative di
intervento su eventuali focolai di influenza aviaria e di contrasto e
contenimento del rischio di diffusione della stessa sul territorio
regionale comportano:
- l'abbattimento in loco di avicoli infetti o a rischio di infezione
da effettuarsi tramite personale specializzato appositamente
addestrato;
- la disinfezione e bonifica dei siti interessati;
- il trasporto e lo smaltimento delle carcasse in impianti
tecnicamente idonei e in grado di assicurare le capacita' di
stoccaggio necessarie;
- il rispetto, per l'esecuzione delle suddette attivita', delle
disposizioni e prescrizioni impartite dalle strutture competenti in
materia igienico-sanitaria e veterinaria;
considerato:
- che, in relazione a uno scenario di rischio prefigurante il
determinarsi di focolai diffusi sul territorio regionale,
l'attivazione delle misure operative di intervento sopra indicate non
solo si impone a scala regionale ma richiede anche la preventiva
predisposizione di strumenti, procedure e atti, ivi compresi quelli di
natura finanziaria, da applicare con la tempestivita' necessaria a
farvi fronte;
- che per consentire l'effettiva e preventiva predisposizione degli
strumenti, procedure ed atti necessari sopraindicata occorre procedere
all'approvazione di un programma di acquisizione dei relativi beni e
servizi e alla quantificazione dei relativi oneri finanziari;
- che, attesa la particolarita' delle circostanze e delle finalita'
per le quali si rende necessario acquisire i servizi atti ad
assicurare le misure preventive sopraindicate, la programmazione della
relativa spesa puo', in questa fase, basarsi unicamente su una stima
di massima;
- che il DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 ricomprende tra i livelli
essenziali di assistenza la profilassi delle malattie infettive e la
sanita' pubblica veterinaria nel cui ambito rientrano la sorveglianza
epidemiologica delle popolazioni animali e la profilassi delle
malattie infettive e parassitarie, l'igiene delle produzioni
zootecniche e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine
animale;
ritenuto, pertanto, che per consentire l'attuazione delle misure
preventive sopra specificate sia necessario programmare l'impiego di
complessivi Euro 1.000.000,00, ponendo il relativo onere a carico del
Capitolo di spesa n. 51721 "Spesa sanitaria impiegata direttamente
dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti
delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi
del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30/12/1992, n.
502) - Mezzi regionali", UPB n. 1.5.1.2.18120, del Bilancio regionale
per l'esercizio 2006, con riferimento all'autorizzazione disposta
dalla lett. a) comma 1, dell'art. 23 della L.R. n. 20 del 22 dicembre
2005, come articolato nella scheda contenuta nell'allegato 2 parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, individuando
gli obiettivi che si intendono perseguire, le attivita' richieste per
il loro raggiungimento e le risorse finanziarie a tal fine
necessarie;
dato atto che, ove le risorse finanziarie sopra indicate destinate
all'attuazione delle misure preventive previste nel "Piano regionale
di emergenza per epidemia di influenza aviaria" si rivelassero
insufficienti, all'autorizzazione delle necessarie ed ulteriori spese
si provvedera' attraverso l'attivazione degli strumenti e delle
procedure previsti dalla normativa regionale vigente, ivi comprese in
particolare le procedure indicate dal richiamato art. 10 della L.R.
1/05 ovvero dall'art. 18 della L.R. 45/95 concernente gli interventi
indifferibili ed urgenti in caso di emergenza in atto;
considerato che per l'attuazione delle misure preventive previste nel
"Piano regionale di emergenza per epidemia di influenza aviaria" e'
necessario il concorso delle strutture organizzative regionali
competenti in materia di protezione civile e di sanita' pubblica e
veterinaria;
ravvisata l'opportunita', in applicazione del principio di unicita'
dell'azione amministrativa, nonche'  per assicurare la necessaria
tempestivita' degli interventi, anche in caso di crisi o di emergenza,
di individuare il Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione
civile - Responsabile del Servizio Protezione civile, quale dirigente
regionale preposto all'utilizzo e all'impiego delle predette risorse;
atteso che l'ammontare delle risorse finanziarie previsto per le
singole attivita' programmate nell'ambito del Capitolo di spesa 51721
e' suscettibile di variazioni dipendenti da fattori non prevedibili o
comunque non valutabili con certezza;
ritenuto pertanto opportuno che il dirigente regionale competente come
sopra individuato possa, con proprio provvedimento motivato, apportare
variazioni agli importi delle attivita' programmate nella misura
massima del 20 per cento di ogni singola attivita', nel limite delle
risorse programmate nel rispetto della vigente normativa contabile
regionale;
ritenuto, in particolare, che il Direttore dell'Agenzia di Protezione
civile - Responsabile del Servizio Protezione civile provveda, nel
rispetto delle disposizioni normative indicate e dei provvedimenti
amministrativi adottati dalla Giunta regionale 447/03 e 1594/05
nonche' della circolare applicativa di cui alla nota prot.
PG/05/1002203 del 14/11/2005 e nell'ambito delle risorse programmate:
- all'acquisizione dei beni necessari per l'idonea preparazione e
protezione del personale delle strutture regionali e delle altre
strutture operative di protezione civile eventualmente interessate;
- all'acquisizione dei servizi necessari, nella fase preventiva, alla
costituzione ed al mantenimento in opera per un primo periodo minimo
quantificato in 60 giorni, di un idoneo apparato preventivo di
intervento;
- all'identificazione dei soggetti idonei nonche' alla definizione
preventiva degli eventuali costi unitari relativi alle possibili
operazioni di trasporto e smaltimento delle carcasse di avicoli
abbattuti, alla cui eventuale attivazione si procedera' come meglio di
seguito specificato;
ritenuto, altresi', opportuno che il predetto dirigente regionale,
nell'espletamento dei compiti suindicati, operi in conformita' alle
disposizioni vigenti, in quanto compatibili con la concreta
valutazione dello stato di fatto e dell'evoluzione degli eventi,
ricorrendo, in considerazione della necessita' di assicurare la
massima protezione alla pubblica incolumita', agli strumenti di
urgenza previsti dall'ordinamento e, in particolare, a quanto disposto
dall'art. 31, paragrafo 1, lettera b) della  Direttiva 2004/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di lavori, di forniture e di servizi che disciplina la possibilita' di
procedere all'aggiudicazione di appalti pubblici di forniture e
servizi mediante procedura negoziata e senza pubblicazione di un bando
di gara, tra l'altro, nei casi in cui l'appalto, per ragioni di natura
tecnica, possa essere affidato unicamente ad un operatore economico
determinato;
ritenuto, inoltre, ed in particolare che nella definizione delle
modalita' di attuazione delle misure preventive previste dal predetto
Piano regionale di emergenza, il medesimo dirigente regionale provveda
nel rispetto dei seguenti indirizzi generali, che si ritengono congrui
per assicurare il migliore livello di protezione possibile della
pubblica incolumita':
- prevedere che le eventuali operazioni di abbattimento degli avicoli
infetti o sospetti di infezione avvengano in loco nel minore tempo
possibile e sotto il controllo dell'autorita' veterinaria competente;
- prevedere che le predette attivita' e le conseguenti, successive
operazioni di disinfenzione e bonifica dei siti interessati siano
assicurate con le modalita' richieste per ragioni di sicurezza,
mediante il dispiegamento di apposite squadre tecniche, adeguatamente
equipaggiate, in grado di intervenire anche contestualmente su piu'
aree interessate del territorio regionale;
- definire il dimensionamento idoneo in termini di quantita' e
qualita' dei servizi richiesti quali idonee e necessarie misure
preventive, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di
standard di sicurezza e operativi, nonche' corrispondente valutazione
dei relativi prezzi unitari;
- individui nell'ambito del territorio regionale gli eventuali
operatori economici in possesso di specifici requisiti tecnici ed
organizzativi e in grado di attrezzarsi per assicurare la fornitura
dei servizi in parola nelle condizioni di sicurezza definite dalla
vigente normativa e dal Piano regionale nonche' dei suddetti indirizzi
generali, approntando anticipatamente le specifiche attrezzature e le
attivita' di carattere formativo ed organizzativo la cui
predisposizione preventiva e' posta come precisa esigenza dalle
richiamate disposizioni comunitarie e nazionali e, in particolare, dal
citato Manuale operativo elaborato dal Centro di Referenza Nazionale;
- proceda all'affidamento del servizio limitatamente alle fasi di
approntamento e mantenimento in opera per il tempo necessario e,
comunque, per non meno di 60 giorni, delle predette misure
preventive;
- predefinisca contestualmente i prezzi unitari eventualmente da
riconoscere in caso di intervento operativo, fatte salve le relative
procedure e modalita' piu' oltre illustrate;
- preveda la possibilita' di procedere a successive proroghe del
mantenimento in opera delle predette misure preventive, nell'ambito
delle risorse finanziarie programmate con il presente atto ovvero a
valere su eventuali risorse finanziarie integrative che la Regione
porra' a disposizione in conformita' alle vigenti disposizioni in
materia, ivi comprese le procedure di urgenza disciplinate dall'art.
18 della richiamata L.R. 45/95, previa rivalutazione del relativo
dimensionamento, in aumento o in diminuzione;
- preveda idonee procedure e modalita' per la verifica ed il
monitoraggio costante dei servizi oggetto di affidamento;
ritenuto che nella definizione degli aspetti relativi al
dimensionamento della quantita' e qualita' dei servizi necessari,
delle relative modalita' e procedure di attivazione, nonche' nella
valutazione di congruita' dei relativi costi il dirigente regionale
suindicato sia affiancato, per gli aspetti di merito, dal Dirigente
del Servizio Veterinario regionale;
dato atto, inoltre, che:
- all'eventuale richiesta di attivazione degli interventi operativi di
abbattimento nonche' di trasporto e smaltimento delle carcasse, ai
prezzi predefiniti in esito alle procedure di cui sopra, provvederanno
le Aziende USL regionali territorialmente competenti;
- tali richieste dovranno essere fatte pervenire al COREM che
procedera' a coordinare gli eventuali interventi e le relative
attivazioni a livello regionale, trasferendole ai soggetti individuati
in esito alle procedure di cui sopra;
- agli oneri conseguenti all'eventuale attivazione degli interventi
operativi si fara' fronte con le modalita' indicate dalla normativa
specifica di settore;
viste le Leggi regionali:
- 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4";
- 22 dicembre 2005, n. 20 recante "Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in
coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006 e del Bilancio
pluriennale 2006/2008";
- 22 dicembre 2005, n. 21 recante "Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006 e Bilancio
pluriennale 2006/2008";
richiamate:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 "Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- la propria deliberazione n. 1499 del 19 settembre 2005 "Preliminari
disposizioni procedimentali e di organizzazione per l'attivazione
dell'Agenzia regionale di Protezione civile ai sensi dell'art. 1,
comma 6, e art. 20 e seguenti, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1", con la
quale l'ing. Demetrio Egidi e' stato nominato Direttore dell'Agenzia
regionale di Protezione civile a far tempo dalla data di
sottoscrizione del contratto;
- la determinazione del Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo
e della costa, n. 13959 del 29 settembre 2005 "Conferimento incarichi
dirigenziali", con la quale all'ing. Demetrio Egidi e' stato
conferito, ai sensi di quanto previsto dalla richiamata deliberazione
1499/05, l'incarico di Responsabile del Servizio Protezione civile per
il tempo necessario alla compiuta attivazione dell'Agenzia al fine di
assicurare la continuita' delle attivita' di protezione civile;
dato atto:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso, per quanto di
competenza, dal Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile,
ing. Demetrio Egidi, Responsabile del Servizio Protezione civile, a
cio' delegato dal Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo e
della costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, con determinazione n. 14039
del 30 settembre 2005, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R.
43/01 e della propria deliberazione 447/03 e successive
modificazioni;
- del parere di regolarita' amministrativa espresso, per quanto di
competenza, dal Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott.
Leonida Grisendi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R.
43/01 e della propria deliberazione 447/03 e successive
modificazioni;
- del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari espresso
dal Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie dott.ssa
Amina Curti ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione 447/03 e successive modificazioni;
su proposta congiunta:
- dell'Assessore alla Sicurezza territoriale, Difesa del suolo e della
costa. Protezione civile, prof. Marioluigi Bruschini;
- dell'Assessore alle Politiche per la salute, dott. Giovanni
Bissoni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente richiamate:
1) di prendere atto che le disposizioni comunitarie e nazionali in
materia di lotta all'influenza aviaria precisano espressamente che le
attivita' di predisposizione degli strumenti, delle attrezzature e
delle procedure di contrasto all'eventuale espansione dell'influenza
aviaria devono essere preventivamente organizzate in modo che
all'eventuale conferma siano gia' tutte predisposte per consentire una
rapida risoluzione del problema riducendo, cosi', il rischio di
ulteriore espansione dell'influenza medesima;
2) di stabilire che, sotto il profilo tecnico, il quadro della
situazione viene monitorato dall'unita' di crisi all'uopo costituita
con decreto presidenziale 38/06 ed e' in continua e costante
evoluzione, anche in considerazione degli sviluppi a livello
comunitario e nazionale;
3) di dare atto che l'attuale situazione consente, al momento, di
procedere ad una programmazione complessiva delle attivita' da
realizzare e da attuare successivamente con gli strumenti e le
procedure ordinariamente previsti dalle vigenti disposizioni in
materia ovvero, qualora l'evoluzione del fenomeno lo richiedesse,
ricorrendo a tutte le procedure speciali e d'urgenza previste
dall'ordinamento, a tutela della pubblica incolumita', anche
ricorrendo, in particolare, se ne sussisteranno i presupposti, alla
dichiarazione dello stato di crisi regionale ai sensi dell'art. 8
della L.R. 1/05 e all'adozione dei provvedimenti straordinari previsti
dall'art. 10 della L.R. 1/05 ovvero dall'art. 18 della L.R. 45/95;
4) di approvare, pertanto, il "Piano regionale di emergenza per
epidemia di influenza aviaria", elaborato di concerto dal Servizio
Veterinario ed Igiene degli alimenti, dal Servizio Assistenza
distrettuale, Medicina generale, Pianificazione e Sviluppo dei servizi
sanitari e dalla struttura regionale di Protezione civile, con la
collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia ed Emilia-Romagna, del Centro Emiliano Romagnolo di
Epidemiologia Veterinaria (CEREV) delle aziende multiutility
specializzate per le operazioni di estinzione dei focolai, che si
allega in 1 alla presente deliberazione;
5) di stabilire, altresi', che, tenuto conto della costante evoluzione
della situazione, i sunnominati servizi regionali competenti potranno
procedere a tutti gli adeguamenti e le integrazioni delle sezioni
operative del Piano di cui si potra' ravvisare, in futuro, l'esigenza
o l'opportunita', informandone tempestivamente la Giunta regionale;
6) di prendere atto che per l'efficace gestione del predetto Piano e'
in corso di predisposizione, a cura della struttura regionale di
protezione civile, con il supporto del  Servizio regionale Veterinario
e Igiene degli alimenti e del Centro Emiliano Romagnolo di
Epidemiologia Veterinaria (CEREV), un apposito sistema informatizzato,
nell'ambito delle piu' generali attivita' di realizzazione del sistema
informativo regionale di protezione civile;
7) di procedere, al fine di assicurare il piu' efficace coordinamento
delle attivita' regionali previste dal predetto Piano, in forma
provvisoria, analogica e di prima applicazione, alla costituzione del
Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM), con specifico e
limitato riferimento al coordinamento delle eventuali attivita'
operative di estinzione dei focolai;
8) di individuare, per le ragioni e nei limiti indicati al punto
precedente, specificatamente come segue i componenti del predetto
Comitato:
- dott. ing. Demetrio Egidi, Direttore dell'Agenzia regionale di
Protezione civile - Responsabile del Servizio Protezione civile, con
funzioni di Presidente;
- dott. ing. Gabriele Golinelli, Direttore regionale del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- dott. Cesare Caramalli, Coordinatore regionale del Corpo Forestale
dello Stato;
- dott. Augusto Zappi, Responsabile del Servizio regionale Assistenza
distrettuale, Medicina generale, Pianificazione e Sviluppo dei servizi
sanitari;
- dott. Pierluigi Macini, Responsabile del Servizio regionale Sanita'
pubblica;
- dott. Gabriele Squintani, Responsabile del Servizio regionale
Veterinario e Igiene degli alimenti;
9) di individuare, per le medesime motivazioni, i seguenti compiti ad
esso attribuiti, nell'ambito dei criteri stabiliti dall'articolo 23,
comma 2, della L.R. 1/05:
- assicurare il coordinamento tecnico-operativo regionale delle
attivita' previste per la estinzione dei focolai (abbattimento,
distruzione e disinfezione), nella fase denominata di
"emergenza-intervento" nell'ambito del modello di intervento contenuto
nel piu' volte richiamato Piano regionale, come meglio di seguito
specificato;
- assicurare il concorso tecnico regionale nel caso in cui l'evento
assuma le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della
Legge 225/92;
10) di stabilire che per il supporto tecnico-scientifico alle
attivita' di estinzione dei focolai,  il Comitato si avvalga della
citata unita' di crisi costituita con il richiamato decreto
presidenziale 38/06 e che alle sue riunioni possano essere invitati i
dirigenti regionali ed ogni altro soggetto pubblico interessato alle
diverse azioni da attivare per fronteggiare gli eventuali focolai di
influenza aviaria;
11) di stabilire, inoltre, che la segreteria del Comitato sia
assicurata da funzionari e collaboratori del Servizio Protezione
civile, all'uopo individuati con determina del dirigente competente;
12) ai sensi della L.R. 9/00 e del R.R. 6/01 e successive
modificazioni ed integrazioni di approvare, sulla base di quanto
specificato in narrativa ed al fine di consentire l'effettiva
attuazione del predetto Piano in allegato 1, il Programma di
acquisizione di beni e servizi relativo all'attivazione delle misure
preventive regionali di contrasto alla diffusione dell'influenza
aviaria in Allegato 2 alla presente deliberazione, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale ed integrazione di quanto gia'
approvato in linea generale dalla Giunta Regionale con precedenti
provvedimenti di programmazione delle spese;
13) di dare atto che:
- le iniziative di spesa previste nell'ambito del Programma di cui al
punto 12) che precede sono indicate nell'allegato 2, articolate per
obiettivi ed attivita' nonche' le risorse attribuite;
- l'ammontare della spesa programmata con la presente deliberazione di
complessivi Euro 1.000.000,00 sul Capitolo di spesa 51721 "Spesa
sanitaria impiegata direttamente dalla Regione per interventi di
promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in
relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario
nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30/12/1992, n. 502). Mezzi
regionali" UPB 1.5.1.2.18120 con riferimento all'autorizzazione
disposta dalla lett. a), comma 1 dell'art. 23 della L.R. n. 20 del 22
dicembre 2005, e' contenuto nei limiti delle disponibilita' indicate
nel Bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario
2006;
14) di dare atto altresi' che all'attuazione delle iniziative di spesa
programmate  provvedera', in applicazione del principio di unicita'
dell'azione amministrativa, al fine di assicurare la massima efficacia
e tempestivita' degli interventi, nel rispetto delle disposizioni
espressamente indicate nei provvedimenti amministrativi approvati
dalla Giunta regionale e Circolare applicativa citati in narrativa, il
Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile - Responsabile
del Servizio Protezione civile, previa assunzione delle relative
obbligazioni giuridiche, in conformita' a quanto previsto dalla L.R.
9/00 e dal R.R. 6/01 e successive modificazioni ed integrazioni
nonche' dalle norme di gestione previste dalla L.R. 40/01, ovvero,
qualora l'urgenza della situazione lo richieda, al fine di assicurare
la massima tutela della pubblica incolumita', procedendo in
conformita' anche a quanto previsto dall'art. 8 e successivi della
L.R. 1/05 e dall'art. 18 della L.R. 45/95;
15) di stabilire, altresi', che il dirigente regionale competente come
sopra individuato possa, con propri provvedimenti motivati, adottare
variazioni agli importi delle attivita' programmate nella misura
massima del 20 per cento di ogni singola attivita', nel limite delle
risorse programmate sul Capitolo di spesa  51721 nel rispetto della
vigente normativa contabile regionale;
16) di stabilire, pertanto, che il Direttore dell'Agenzia di
Protezione civile - Responsabile del Servizio Protezione civile
provveda, nell'ambito delle risorse programmate:
- all'acquisizione dei beni necessari per l'idonea preparazione e
protezione del personale delle strutture regionali e delle altre
strutture operative di protezione civile eventualmente interessate;
- all'acquisizione dei servizi necessari, nella fase preventiva, alla
costituzione ed al mantenimento in opera per un primo periodo minimo
quantificato in 60 giorni, di un idoneo apparato preventivo di
intervento;
- all'identificazione dei soggetti idonei nonche' alla definizione
preventiva degli eventuali costi unitari relativi alle possibili
operazioni di trasporto e smaltimento delle carcasse di avicoli
abbattuti, alla cui eventuale attivazione si procedera' come meglio di
seguito specificato;
17) di precisare in forma particolare che il predetto dirigente
regionale, nell'espletamento dei compiti suindicati, operi in
conformita' alle disposizioni vigenti, in quanto compatibili con la
concreta valutazione dello stato di fatto e dell'evoluzione degli
eventi, ricorrendo, in considerazione della necessita' di assicurare
la massima protezione alla pubblica incolumita', agli strumenti di
urgenza previsti dall'ordinamento e, in particolare, a quanto previsto
dall'art. 31, paragrafo 1, lettera b) della  Direttiva 2004/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di lavori, di forniture e di servizi che disciplina la possibilita' di
procedere all'aggiudicazione di appalti pubblici di forniture e
servizi mediante procedura negoziata e senza pubblicazione di un bando
di gara, tra l'altro, nei casi in cui l'appalto, per ragioni di natura
tecnica, possa essere affidato unicamente ad un operatore economico
determinato;
18) di stabilire, inoltre ed in forma particolareggiata e specifica,
che nella definizione delle modalita' di attuazione delle misure
preventive previste dal predetto Piano regionale di emergenza, il
medesimo dirigente regionale provveda nel rispetto dei seguenti
indirizzi generali, che si ritengono congrui per assicurare il
migliore livello di protezione possibile della pubblica incolumita':
- prevedere che le eventuali operazioni di abbattimento degli avicoli
infetti o sospetti di infezione avvengano in loco nel minore tempo
possibile e sotto il controllo dell'autorita' veterinaria competente;
- prevedere che le predette attivita' e le conseguenti, successive
operazioni di disinfenzione e bonifica dei siti interessati siano
assicurate con le modalita' richieste per ragioni di sicurezza,
mediante il dispiegamento di apposite squadre tecniche, adeguatamente
equipaggiate, in grado di intervenire anche contestualmente su piu'
aree interessate del territorio regionale;
- definire il dimensionamento idoneo in termini di quantita' e
qualita' dei servizi richiesti quali idonee e necessarie misure
preventive, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di
standard di sicurezza e operativi, nonche' corrispondente valutazione
dei relativi prezzi unitari;
- individui nell'ambito del territorio regionale gli eventuali
operatori economici in possesso di specifici requisiti tecnici ed
organizzativi e in grado di attrezzarsi per assicurare la fornitura
dei servizi in parola nelle condizioni di sicurezza definite dalla
vigente normativa e dal Piano regionale nonche' dei suddetti indirizzi
generali, approntando anticipatamente le specifiche attrezzature e le
attivita' di carattere formativo ed organizzativo la cui
predisposizione preventiva e' posta come precisa esigenza dalle
richiamate disposizioni comunitarie e nazionali e, in particolare, dal
citato Manuale operativo elaborato dal Centro di Referenza Nazionale;
- proceda all'affidamento del servizio limitatamente alle fasi di
approntamento e mantenimento in opera per un tempo minimo di 60 giorni
delle predette misure preventive;
- predefinisca contestualmente i prezzi unitari eventualmente da
riconoscere in caso di intervento operativo, fatte salve le relative
procedure e modalita' piu' oltre illustrate;
- preveda la possibilita' di procedere a successive proroghe del
mantenimento in opera delle predette misure preventive, nell'ambito
delle risorse finanziarie programmate con il presente atto ovvero a
valere su eventuali risorse finanziarie integrative che la Regione
porra' a disposizione in conformita' alle vigenti disposizioni in
materia, ivi comprese le procedure di urgenza disciplinate dall'art.
18 della richiamata L.R. 45/95, previa rivalutazione del relativo
dimensionamento, in aumento o in diminuzione;
- preveda idonee procedure e modalita' per la verifica ed il
monitoraggio costante dei servizi oggetto di affidamento;
19) di stabilire, altresi', che nella definizione degli aspetti
relativi al dimensionamento della quantita' e qualita' dei servizi
necessari, delle relative modalita' e procedure di attivazione,
nonche' nella valutazione di congruita' dei relativi costi il
dirigente regionale suindicato sia affiancato, per gli aspetti di
merito, dal Dirigente del Servizio Veterinario regionale;
20) di dare atto, infine, che:
- all'eventuale richiesta di attivazione degli interventi operativi di
abbattimento nonche' di trasporto e smaltimento delle carcasse, ai
prezzi predefiniti in esito alla procedura di cui sopra, provvederanno
le Aziende USL regionali territorialmente competenti;
- tali richieste dovranno essere fatte pervenire al Direttore
dell'Agenzie regionale di Protezione civile, che, anche avvalendosi
del COREM, procedera' a coordinare gli eventuali interventi e le
relative attivazioni a livello regionale, trasferendole ai soggetti
individuati in esito alle procedure di cui sopra;
- agli oneri conseguenti all'eventuale attivazione degli interventi
operativi si fara' fronte con le modalita' indicate dalla normativa
specifica di settore;
21) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L.R.
9/00, cosi' come richiamato dall'art. 2, comma 4, del R.R. 6/01.
ALLEGATO 2
UPB 1.5.1.2.18120
Capitolo 51721 (art. 23, comma 1, lett. a) L.R. 20/05)
Spesa sanitaria impiegata direttamente dalla Regione per interventi di
promozione e di supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in
relazione al perseguimento degli obietivi del Piano sanitario
nazionale e regionale (art. 2 DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi
regionali.
Obiettivo
Al fine di porre in essere le necessarie ed idonee misure
organizzative volte alla preventiva predisposizione degli apparati di
contrasto alla diffusione dell'influenza aviaria sul territorio
regionale, in applicazione del Piano regionale di emergenza per
epidemia di influenza aviaria, si prevedono le seguenti attivita':
1.  acquisizione di beni ed attrezzature specialistici, ivi compresi i
necessari dispositivi di protezione individuale, ad integrazione delle
dotazioni regionali e delle relative scorte, al fine di consentire il
pronto intervento del personale tecnico, sanitario, veterinario e di
protezione civile
	Euro 250.000,00
2. acquisizione di servizi finalizzati all'approntamento delle
necessarie misure preventive identificate dal Piano regionale di
emergenza, secondo le prescrizioni di sicurezza impartite dalle
strutture regionali competenti in materia di salute pubblica e
veterinaria, ed al loro mantenimento in opera per il tempo ritenuto
necessario
	Euro 750.000,00
Totale	Euro 1.000.000,00

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