REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FERROVIE 24 luglio 2006, n. 10278

Autorizzazione preventiva art. 60, DPR 753/80 per costruzione di lago artificiale e barriere fonoassorbenti in fascia di rispetto della linea ferroviaria Reggio Emilia-Ciano d'Enza in comune di Reggio Emilia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)	determina:
1) di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari
circostanze locali la costruzione di un lago artificiale e il
posizionamento di barriere fonoassorbenti in comune di Reggio Emilia
facente parte del progetto urbanistico denominato "Parco Ottavi", nei
modi e secondo le ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati
allegati al presente atto e vistati dal Servizio Ferrovie dell'Agenzia
Trasporti pubblici, ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80, derogando
eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR;
2) di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione
"liberatoria" sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime:
a) la volonta' di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente
atto;
b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle
opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o
indiretta anche a seguito di variazioni dell'esercizio e/o ampliamento
della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d'indennizzi di
sorta;
c) l'impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a
proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali
acquirenti, affittuari o aventi causa sull'immobile o sulle opere in
oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle
prescrizioni in essa contenuta e dell'esistenza della dichiarazione
liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli
stessi;
3) di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente
autorizzazione dovra' ottemperare alle seguenti prescrizioni:
a) si dovranno posizionare per tutto lo sviluppo della barriera
fonoassorbente delle uscita di sicurezza con passo uguale a quello
previsto per le uscite di sicurezza previste nella galleria
artificiale (oggetto di altra autorizzazione);
b) le porte di sicurezza dovranno avere maniglione a spinta per
eventuale evacuazione dalla zona binari e chiusura con chiave dalla
parte opposta al fine di evitare ingressi non autorizzati in area
ferroviaria;
c) si dovra' posizionare, su ambedue i lati delle barriere
fonoassorbenti, la cartellonistica di legge indicante le uscite di
sicurezza, su specifica indicazione di ACT;
d) per ogni uscita di sicurezza, esternamente all'area ferroviaria,
dovra' essere assicurata e mantenuta una idonea via di fuga che
assicuri l'evacuazione dall'area ferroviaria;
e) la manutenzione della barriera fonoassorbente, la verifica
periodica del buon funzionamento delle uscite di sicurezza e delle vie
di fuga nonche' il deposito delle chiavi di cui al punto b), dovra'
essere regolamentato tramite la stessa convenzione che regolera' i
rapporti tra i soggetti interessati alla gestione e manutenzione della
futura struttura scatolare in c.a. che ospitera' la stazione
ferroviaria c.d. "Parco Ottavi" (oggetto di futuro provvedimento
autorizzativo da parte della scrivente Amministrazione);
4) di stabilire inoltre quanto segue:
- entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione
il proprietario richiedente dovra' presentare domanda al Comune
interessato per acquisire il relativo permesso di costruire o
depositare la denuncia d'inizio attivita', scaduto inutilmente tale
termine la presente autorizzazione decade di validita';
- qualora l'opera in questione sia soggetta a permesso di costruire
nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che
risulti indicato il seguente impegno nella formulazione
sottoindicata;
"E' fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti
dall'autorizzazione rilasciata dal Servizio Ferrovie della Regione
Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima
dell'opera in oggetto dalla piu' vicina rotaia, ai sensi degli artt.
49 e 60 del DPR 753/80";
- qualora l'opera in questione sia soggetta a denuncia d'inizio
attivita' (DIA) e' fatto obbligo al proprietario richiedente di
allegare copia della presente autorizzazione alla denuncia medesima;
- il richiedente dovra' dare comunicazione all'azienda concessionaria
della linea ferroviaria dell'inizio dei lavori in oggetto e
successivamente, dell'avvenuta esecuzione degli stessi;
- eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla
sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell'opera in
oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura
dell'azienda concessionaria a spese della proprieta' o aventi causa
della costruzione;
- la presente autorizzazione dovra' essere conservata dalla/e
proprieta' attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta
di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla
sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;
- qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente
provvedimento, potra' essere disposta la revoca e/o la decadenza dello
stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna,
fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
- all'azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola e'
affidata la verifica della corretta esecuzione dell'intervento, la sua
corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle
prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
5) di dare atto che la presente autorizzazione e' rilasciata nei
riguardi esclusivi della sicurezza e regolarita' dell'esercizio
ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione
Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i
diritti di terzi;
6) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maurizio Tubertini

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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