REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2005, n. 2010

Affidamento ad ARPA Sezione Bologna delle attivita' relative allo studio sulla caratterizzazione dei sedimenti nei corpi idrici artificiali del territorio della provincia di Bologna. Approvazione schema di convenzione L.R. 44/95

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- il DLgs n. 152 dell'11 maggio 1999 recante "Disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"
modificato dalle disposizioni correttive ed integrative di cui al DLgs
18 maggio 2000, n. 258, stabilisce all'art. 44 comma 2, che entro il
31/12/2003 le Regioni, sentite le Province, previa l'adozione di
misure di salvaguardia, adottino il Piano di tutela delle acque;
- il sopra citato art. 44 al comma 5 del DLgs 152/99 stabilisce che il
piano di tutela debba essere approvato dalle Regioni entro il
31/12/2004;
- con deliberazione G.R. 2408/04 del 29/11/2004 la Giunta ha proposto
al Consiglio regionale l'adozione del Piano regionale di tutela delle
acque;
- con deliberazione n. 633 del 22/12/2004 il Consiglio regionale ha
adottato il Piano di tutela delle acque regionale;
richiamata la propria deliberazione 1420/02 "Elenco dei corpi idrici
superficiali significativi e revisione della rete di monitoraggio
delle acque superficiali ai sensi del DLgs 152/99" la quale
nell'allegato A individua tra i corpi idrici artificiali significativi
del territorio dell'Autorita' di Bacino del fiume Reno in provincia di
Bologna, il canale Reno-Navile ed il canale Riolo-Botte;
considerato che come risulta dal Report 2000-2002 sulla qualita' dei
corsi d'acqua tali corpi idrici presentano delle criticita'
ambientali, sulle cui cause occorre esplorare tutte le possibili
varianti incidenti;
visti:
- l'art. 4 comma 4 del DLgs 152/99 il quale stabilisce che mediante il
piano di tutela di cui all'art. 44 siano adottate misure atte a
conseguire l'obiettivo di qualita' ambientale, entro il 31/12/2016,
per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei allo stato
di "buono";
- l'art. 5 comma 3 del DLgs 152/99 il quale stabilisce che al fine di
assicurare entro il 31/12/2006 il raggiungimento dell'obiettivo di
qualita' ambientale corrispondente allo stato di "buono", entro il
31/12/2008, ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di
esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato "sufficiente";
- la propria deliberazione n. 1204 del 2001, con cui sono state
precisate nel dettaglio le procedure da osservare durante le
operazioni di dragaggio, espurgo e risezionamento dei canali di
bonifica;
- la Delibera CIPE del 29 settembre 2004, n. 20, "Ripartizione delle
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento
Legge 208/98 periodo 2004-2007 (Legge finanziaria 2004)". Triennio
2003-2005 e, in particolare, il punto 3.1 (risorse da utilizzare nelle
aree del Centro-Nord nei settori della ricerca e della societa'
dell'informazione), i punti 3.2 e 3.4 (risorse da utilizzare per
interventi infrastrutturali materiali e immateriali) e il punto 3.6
(finanziamento di azioni di sistema) che assegna alla Regione
Emilia-Romagna l'importo di Euro 1.796.256,00 per interventi da
ricomprendere in accordi di programma quadro nei settori ricerca e
societa' dell'informazione;
- la propria deliberazione n. 424 del 16 febbraio 2005 che individua
gli interventi da finanziare con le suddette risorse, ed in
particolare l'Allegato 2b nel quale e' inserito il "Programma di
ricerca per la gestione e il riutilizzo dei sedimenti litoranei" per
un costo di Euro 700.000,00;
considerato che:
- tali obiettivi impongono una conoscenza dettagliata di tali sistemi
idrici comprese le caratteristiche dei sedimenti presenti sul fondo
dell'alveo e dei meccanismi di scambio degli inquinanti con le acque
sovrastanti;
- una caratterizzazione dei fanghi diventa essenziale nell'ambito del
raggiungimento dei sopra citati livelli di qualita';
- tali valutazioni devono partire da una rassegna completa e
sistematica di quanto presente in letteratura e nella normativa sulla
materia in questione anche al fine della ricerca delle modalita' di
ricollocazione e/o riutilizzo dei fanghi;
ravvisata la necessita' da parte della Regione di giungere alla
definizione di una strategia conoscitiva della tematica dei fanghi di
dragaggio dei canali, articolata nelle seguenti fasi:
a) conoscenza della quantita' e qualita' dei sedimenti presenti nel
reticolo dei canali mediante la mappatura delle conoscenze presenti e
l'effettuazione di eventuali nuovi rilievi finalizzati all'esecuzione
di analisi di laboratorio di tipo chimico-biologico;
b) conoscenza della interazione fra i sedimenti e la colonna d'acqua
sovrastante nel canale sia mediante i rilievi che mediante
applicazioni modellistiche;
c) primi elementi di conoscenza delle modalita' di interazione fra la
qualita' dei corpi idrici superficiali naturali e la gestione dei
sedimenti nei canali artificiali;
d) individuazione delle modalita' di gestione dei sedimenti, adeguate
a contribuire all'obiettivo di miglioramento della qualita' dei corpi
idrici e coerente con le vigenti normative in materia di rifiuti,
bonifica dei siti contaminati, oltre che tecnicamente ed
economicamente sostenibile;
considerato che tali attivita' dovranno coordinarsi con quelle di
ricerca previste dalla delibera n. 424 del 16 febbraio 2005 ed in
particolare l'Allegato 2b nel quale e' inserito il "Programma di
ricerca per la gestione e il riutilizzo dei sedimenti litoranei";
visti:
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'ARPA, Agenzia
regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Ente
strumentale della Regione affidandole all'art. 5 lettera n), tra le
sue funzioni anche quella di fornire attivita' di supporto alla
Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti
ambientali;
- l'art. 20 della sopra citata Legge regionale, il quale stabilisce al
comma 2 che le ulteriori prestazioni richieste dalla Regione ad ARPA
debbano essere definite con apposita convenzione che specifichi le
attivita' da svolgere ed il corrispettivo finanziamento;
richiamato inoltre l'art. 5 del DLgs 157/95 che consente di affidare
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o
trattativa privata ad Enti che siano titolari di un diritto di
esclusiva in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua la
specifica tecnico-economica presentata da ARPA - Sezione provinciale
di Bologna, relativa allo studio "Caratterizzazione dei sedimenti nei
corpi idrici artificiali del territorio provinciale di Bologna e prime
valutazioni sulle interazioni con la qualita' delle acque" che prevede
un costo complessivo a favore di ARPA stessa pari ad Euro 60.000,00
iva inclusa;
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua,
competente per materia, ha ritenuto la specifica anzidetta idonea
sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;
ravvisata quindi l'opportunita' di avvalersi di ARPA Sezione
provinciale di Bologna per la realizzazione dell'intervento di cui
trattasi, secondo le modalita' previste dallo schema di convenzione
allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello
stesso;
dato atto che alla spesa complessiva di Euro 60.000,00 IVA inclusa si
fara' fronte attraverso lo stanziamento sul Capitolo del bilancio
37230 "Attivita' di monitoraggio e studio in materia di tutela delle
acque da inquinamento (DLgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive
modificazioni e integrazioni) Mezzi statali" di cui all'UPB 1.4.2.2.
13420 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005, che e' dotato
della necessaria disponibilita';
ritenuto inoltre, che ricorrono gli elementi di cui all'art. 47
secondo comma della L.R. 40/01 e che pertanto l'impegno possa essere
assunto con il presente atto;
visto il DPR 3 giugno 1998, n. 252;
richiamate le seguenti deliberazioni regionali esecutive ai sensi di
legge:
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi
Professional";
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione degli atti
di conferimento degli incarichi a livello dirigenziale (decorrenza
1/1/2002)";
- n. 447 del 24 marzo 2003, e successive modificazioni concernente
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa dott.ssa Leopolda
Boschetti ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione 447/03 e successive modificazioni;
- del parere di regolarita' contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Bilancio-Risorse finanziarie dott.ssa Amina Curti ai sensi
dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della propria
deliberazione 447/03 e successive modificazioni;
su proposta dell'Assessore Ambiente e Sviluppo sostenibile
a voti unanimi e palesi, delibera:
A. di affidare all'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente -
ARPA - Sezione provinciale di Bologna con sede in via Triachini, 17
Bologna, secondo le motivazioni espresse in premessa e sulla base
della specifica tecnico-economica depositata presso il Servizio Tutela
e Risanamento Risorsa acqua, la realizzazione dello studio
"Caratterizzazione dei sedimenti nei corpi idrici artificiali del
territorio provinciale di Bologna e prime valutazioni sulle
interazioni con la qualita' delle acque" per un importo di Euro
60.000,00 IVA inclusa secondo le modalita' di cui all'allegato schema
di convenzione;
B. di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
C. di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione, le cui
attivita' avranno inizio a decorrere dalla data di esecutivita' della
presente deliberazione per la durata di 14 mesi, sulla base delle
attivita' di cui alla specifica tecnico-economica, provvedera' il
Dirigente regionale competente per materia, in rappresentanza della
Regione, ai sensi della normativa vigente;
D. di impegnare la spesa di Euro 60.000,00 IVA inclusa, al n. 5259 di
impegno sul Capitolo 37230 "Attivita' di monitoraggio e studio in
materia di tutela delle acque da inquinamento (DLgs 11 maggio 1999, n.
152 e successive modificazioni e integrazioni) Mezzi statali" di cui
all'UPB 1.4.2.2. 13420 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005,
che e' dotato della necessaria disponibilita';
E. di dare atto che alla liquidazione della spesa ed alla emissione
della richiesta del titolo di pagamento di cui alla lettera a)
provvedera' il Dirigente regionale competente con propri atti formali,
ai sensi della normativa vigente, secondo le modalita' di cui all'art.
4 dello schema di convenzione allegato al presente atto;
F. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed ARPA Sezione
provinciale di Bologna per la realizzazione dello studio
"Caratterizzazione dei sedimenti nei corpi idrici artificiali del
territorio provinciale di Bologna e prime valutazioni sulle
interazioni con la qualita delle acque".
L'anno . . . . . . . . . . . ., il giorno . . . . . . . del mese . . .
. . . . . . . .
tra
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Via dei Mille n.
21(C.F. 80062590379), rappresentata per la sottoscrizione della
presente convenzione dal Dirigente regionale competente per materia,
che elegge il domicilio legale presso il sopra citato indirizzo, ai
sensi della deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . . . .del
. . . . . . . . . . . . . . . ,
l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Bologna -  di seguito
denominata ARPA - P. IVA e C.F. 04290860370 con sede in Via Triachini
n. 17 Bologna, rappresentata dal Direttore. . . . . . . . . . . . . .
. . . ,
premesso che:
- il DLgs n. 152 dell'11 maggio 1999 recante "Disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"
modificato dalle disposizioni correttive ed integrative di cui al DLgs
18 maggio 2000, n. 258, stabilisce all'art. 44 comma 2, che entro il
31/12/2003 le Regioni, sentite le Province, previa l'adozione di
misure di salvaguardia, adottino il Piano di tutela delle acque;
- il sopra citato art. 44 al comma 5 del DLgs 152/99 stabilisce che il
piano di tutela debba essere approvato dalle Regioni entro il
31/12/2004;
- con deliberazione G.R. 2408/04 del 29/11/2004 la Giunta ha proposto
al Consiglio regionale l'adozione del Piano regionale di tutela delle
acque;
- con deliberazione n. 633 del 22/12/2004 il Consiglio regionale ha
adottato il Piano di tutela delle acque regionale;
richiamata la propria deliberazione 1420/02 "Elenco dei corpi idrici
superficiali significativi e revisione della rete di monitoraggio
delle acque superficiali ai sensi del DLgs 152/99" la quale
nell'allegato A individua tra i corpi idrici artificiali significativi
del territorio dell'Autorita' di Bacino del fiume Reno in provincia di
Bologna, il canale Reno-Navile ed il canale Riolo-Botte;
considerato che come risulta dal Report 2000-2002 sulla qualita' dei
corsi d'acqua tali corpi idrici presentano delle criticita'
ambientali, sulle cui cause occorre esplorare tutte le possibili
varianti incidenti;
visti:
- l'art. 4 comma 4 del DLgs 152/99 il quale stabilisce che mediante il
piano di tutela di cui all'art. 44 siano adottate misure atte a
conseguire l'obiettivo di qualita' ambientale, entro il 31/12/2016,
per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei allo stato
di "buono";
- l'art. 5 comma 3 del DLgs 152/99 il quale stabilisce che al fine di
assicurare entro il 31/12/2006 il raggiungimento dell'obiettivo di
qualita' ambientale corrispondente allo stato di "buono", entro il
31/12/2008, ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di
esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato "sufficiente";
- la propria deliberazione n. 1204 del 2001, con cui sono state
precisate nel dettaglio le procedure da osservare durante le
operazioni di dragaggio, espurgo e risezionamento dei canali di
bonifica;
- la delibera CIPE del 29 settembre 2004, n. 20, "Ripartizione delle
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento
Legge 208/98 periodo 2004-2007 (Legge finanziaria 2004)". Triennio
2003-2005 e, in particolare, il punto 3.1 (risorse da utilizzare nelle
aree del Centro-Nord nei settori della ricerca e della societa'
dell'informazione), i punti 3.2 e 3.4 (risorse da utilizzare per
interventi infrastrutturali materiali e immateriali) e il punto 3.6
(finanziamento di azioni di sistema) che assegna alla Regione
Emilia-Romagna l'importo di Euro 1.796.256,00 per interventi da
ricomprendere in accordi di programma quadro nei settori ricerca e
societa' dell'informazione;
- la propria deliberazione n. 424 del 16 febbraio 2005 che individua
gli interventi da finanziare con le suddette risorse, ed in
particolare l'Allegato 2b nel quale e' inserito il "Programma di
ricerca per la gestione e il riutilizzo dei sedimenti litoranei" per
un costo di Euro 700.000,00;
considerato che:
- tali obiettivi impongono una conoscenza dettagliata di tali sistemi
idrici comprese le caratteristiche dei sedimenti presenti sul fondo
dell'alveo e dei meccanismi di scambio degli inquinanti con le acque
sovrastanti;
- una caratterizzazione dei fanghi diventa essenziale nell'ambito del
raggiungimento dei sopra citati livelli di qualita';
- tali valutazioni devono partire da una rassegna completa e
sistematica di quanto presente in letteratura e nella normativa sulla
materia in questione anche al fine della ricerca delle modalita' di
ricollocazione e/o riutilizzo dei fanghi;
ravvisata la necessita' da parte della Regione di giungere alla
definizione di una strategia conoscitiva della tematica dei fanghi di
dragaggio dei canali, articolata nelle seguenti fasi:
a) conoscenza della quantita' e qualita' dei sedimenti presenti nel
reticolo dei canali mediante la mappatura delle conoscenze presenti e
l'effettuazione di eventuali nuovi rilievi finalizzati all'esecuzione
di analisi di laboratorio di tipo chimico-biologico;
b) conoscenza della interazione fra i sedimenti e la colonna d'acqua
sovrastante nel canale sia mediante i rilievi che mediante
applicazioni modellistiche;
c) primi elementi di conoscenza delle modalita' di interazione fra la
qualita' dei corpi idrici superficiali naturali e la gestione dei
sedimenti nei canali artificiali;
d) individuazione delle modalita' di gestione dei sedimenti, adeguate
a contribuire all'obiettivo di miglioramento della qualita' dei corpi
idrici e coerente con le vigenti normative in materia di rifiuti,
bonifica dei siti contaminati, oltre che tecnicamente ed
economicamente sostenibile;
considerato che tali attivita' dovranno coordinarsi con quelle di
ricerca previste dalla delibera di Giunta regionale n. 424 del 16
febbraio 2005 ed in particolare l'Allegato 2b nel quale e' inserito il
"Programma di ricerca per la gestione e il riutilizzo dei sedimenti
litoranei";
visti:
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'ARPA, Agenzia
regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Ente
strumentale della Regione affidandole all'art. 5 lettera n), tra le
sue funzioni anche quella di fornire attivita' di supporto alla
Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti
ambientali;
- l'art. 20 della sopra citata Legge regionale, il quale stabilisce al
comma 2 che le ulteriori prestazioni richieste dalla Regione ad ARPA
debbano essere definite con apposita convenzione che specifichi le
attivita' da svolgere ed il corrispettivo finanziamento;
richiamato inoltre l'art. 5 del DLgs 157/95 che consente di affidare
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o
trattativa privata ad Enti che siano titolari di un diritto di
esclusiva in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
acquisita agli atti del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua la
specifica tecnico-economica presentata da ARPA Sezione provinciale di
Bologna, relativa allo studio "Caratterizzazione dei sedimenti nei
corpi idrici artificiali del territorio provinciale di Bologna e prime
valutazioni sulle interazioni con la qualita' delle acque" che prevede
un costo complessivo a favore di ARPA pari ad Euro 60.000,00 IVA
inclusa;
richiamato inoltre l'art. 5 del DLgs 157/95 che consente di affidare
appalti pubblici di servizi anche senza procedere all'aggiudicazione
tramite pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o
trattativa privata ad Enti che siano titolari di un diritto di
esclusiva in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
dato atto che il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa acqua,
competente per materia, ha ritenuto la specifica anzidetta idonea
sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;
tutto cio' premesso si stipula quanto segue:
Art. 1 - Oggetto della convenzione
La Regione Emilia-Romagna affida all'ARPA Sezione provinciale di
Bologna, che accetta la realizzazione delle attivita' inerenti lo
studio "Caratterizzazione dei sedimenti nei corpi idrici artificiali
del territorio provinciale di Bologna e prime valutazioni sulle
interazioni con la qualita' delle acque" analiticamente descritte
nella specifica tecnico-economica, conservata agli atti del Servizio
Tutela e Risanamento Risorsa Acqua.
Art. 2 - Tempi di esecuzione
I tempi di esecuzione per le attivita' previsti dalla presente
convenzione decorrono dalla data di esecutivita' della deliberazione
della Giunta regionale n. . . . . . del . . . . . . . . . . previa
stipula della presente convenzione e dovranno terminare entro 14
mesi.
Qualora per cause non imputabili ad ARPA e debitamente riconosciute
dalla Regione, si dovessero verificare ritardi nella effettuazione
delle prestazioni da parte della Agenzia, tali ritardi, ove
giustificati, daranno luogo ad una proroga dei tempi di consegna,
concessa mediante lettera dal Responsabile del Servizio Tutela e
Risanamento Risorsa Acqua.
Art. 3 - Controllo sull'esecuzione dell'attivita'
Le attivita' della presente convenzione verranno realizzate sotto la
vigilanza ed il controllo del Responsabile del Servizio Tutela e
Risanamento Risorsa Acqua che avvalendosi del personale del Servizio,
verifichera' l'operato dell'ARPA e il rispetto dei tempi e delle
modalita' di attuazione del programma di lavoro in conformita' della
presente convenzione.
Il Responsabile del Servizio potra', nel corso dello sviluppo delle
attivita', definire eventuali variazioni ed indirizzi integrativi in
accordo con Arpa al fine di assicurare la miglior corrispondenza agli
obiettivi delle attivita', previo semplice scambio di lettere tra il
Responsabile ed ARPA.
Art. 4 - Corrispettivo delle prestazioni e modalita' di pagamento
La Regione corrispondera' ad ARPA Sezione Provinciale di Bologna quale
finanziamento per la realizzazione delle attivita' di cui all'art. 1
l'importo di Euro 60.000,00 IVA inclusa.
Tale corrispettivo sara' liquidato dalla Regione dietro presentazione
di regolari fatture, secondo le seguenti modalita':
- il 20% dell'importo totale, pari ad Euro 12.000,00 IVA inclusa
previa sottoscrizione della presente convenzione e dichiarazione
attestante l'inizio delle attivita';
- il 40% dell'importo totale, pari ad Euro 24.000,00 IVA inclusa a
seguito della presentazione di una relazione intermedia delle
attivita';
- il 40% dell'importo totale, a saldo, pari ad Euro 24.000,00 IVA
inclusa a seguito della presentazione della relazione finale delle
attivita' svolte.
Art. 5 - Obblighi dell'ARPA
L'ARPA Sezione provinciale di Bologna s'impegna, altresi', in
adempimento della presente convenzione a:
- comunicare il nominativo del responsabile dello svolgimento delle
attivita', che il Responsabile del Servizio Tutela e Risanamento
Risorsa acqua potra' sindacare chiedendone la sostituzione a suo
libero convincimento;
- mantenere a disposizione del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa
Acqua, nonche' esibirla a richiesta dello stesso, la documentazione
relativa allo svolgimento delle attivita' nonche' predisporre
tempestivamente, a richiesta, relazioni illustrative dell'attivita'
stessa;
- uniformarsi alle variazioni di indirizzo eventualmente indicate
dalla Regione;
- fornire alla Regione l'assistenza tecnica per la diffusione dei
risultati.
Art. 6 - Collaborazioni esterne
Per l'espletamento di specifiche prestazioni, l'ARPA potra' avvalersi,
previa autorizzazione della Regione, rispettando la normativa c.d.
"Antimafia", dell'opera di altri organismi specializzati, Societa',
gruppi di lavoro nonche' di professionisti.
ARPA nei rapporti con tali soggetti, evitera' nel modo piu' assoluto
di coinvolgere la Regione e fara' fronte a sua cura e spese, agli
eventuali diritti dovuti agli autori terzi.
In nessun caso, pero', i contratti con i terzi dovranno essere di
impedimento all'espletamento delle attivita' oggetto della presente
convenzione.
Art. 7 - Diritti d'autore e riservatezza
Con la firma della presente convenzione, l'ARPA riconosce sull'oggetto
della presente, ai sensi della Legge 633/41, art. 11, la titolarita' a
titolo originario del diritto d'autore della Regione.
L'ARPA e' rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti
di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione scritta
della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti
e oggetti di cui sia venuta a conoscenza, fatte salve le procedure che
si rendano necessarie per gli adempimenti di istituto da parte di enti
pubblici.
Art. 8 - Responsabilita' nei confronti di terzi
L'ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilita' che a
qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione
della presente convenzione.
Art. 9 - Oneri fiscali
Il presente atto sara' registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR
26 aprile 1986, n. 131, con spesa a carico della parte richiedente.
E' inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre
1972, n. 642 e successive modificazioni.
L'imposta di bollo e' a carico di ARPA.
Letto, confermato e sottoscritto.
per LA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA	per ARPA
IL DIRIGENTE REGIONALE	SEZ.NE PROV.LE BOLOGNA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

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