REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 2006, n. 900

Valutazione impatto ambientale (VIA) relativa progetto di tangenziale sud-ovest di Piacenza variante su nuova sede dalla progressiva 3+500 della SP n. 7 di Agazzano alla strada TAV comune di Piacenza - Presa d'atto det. CDS (Tit. III L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto di "Tangenziale sud-ovest di Piacenza.
Variante su nuova sede dalla progressiva 3+500 della SP n. 7 di
Agazzano alla strada TAV in comune di Piacenza", presentato dal
Servizio Infrastrutture stradali e Viabilita' della Provincia di
Piacenza, poiche' l'intervento previsto e', secondo gli esiti
dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 1 giugno
2006, nel complesso ambientalmente compatibile;
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare il progetto di cui al
punto a) a condizione siano rispettate le prescrizioni indicate ai
punti 1.C., 2.C. e 3.C. del rapporto conclusivo della Conferenza di
Servizi, che costituisce l'Allegato A, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, di seguito riportate:
1. in fase di progettazione esecutiva l'Amministrazione proponente
dovra' effettuare verifiche idrauliche anche in riferimento alle fasi
significative di costruzione dell'opera; dette verifiche dovranno
essere sottoposte al parere vincolante dell'Autorita' di Bacino del
fiume Po;
2. in sede di progettazione esecutiva dovra' essere studiato l'aspetto
cromatico della struttura del ponte di attraversamento del fiume
Trebbia;
3. il progetto definitivo del III e IV lotto di completamento della
tangenziale dovra' essere assoggettato ad una nuova procedura di VIA;
4. il progetto definitivo dei suddetti lotti, che costituiscono il
completamento della tangenziale fino al raccordo con l'autostrada A21,
dovra':
- prevedere l'attraversamento del complesso vincolato della Villa La
Borghesa in galleria e a ridosso del confine di proprieta' verso i
capannoni industriali, fermo restando che dovranno essere verificate
opportune alternative di tracciato che consentano di escludere
qualsiasi interessamento del bene vincolato;
- sviluppare un'ipotesi di variante al tracciato che passi ad est
della cascina denominata "Villanova" e/o limiti le interferenze con la
strada d'accesso alla cascina di cui e' riconosciuto a livello di
pianificazione il valore storico-testimoniale;
5. dovra' essere garantito l'attraversamento a livelli sfalsati della
nuova viabilita', sia per la pista ciclabile in direzione di
Gossolengo che per la viabilita' interpoderale esistente in loco, in
posizione tale da consentire una limitata digressione rispetto al
tracciato attuale della strada Gragnana in prossimita' del bivio di
Quartazzola, tenuto anche conto che la strada Gragnana insiste su un
tracciato storico di epoca romana, tutelato dal PRG e dal PTCP;
6. completata l'infrastruttura, l'Amministrazione proponente, in
accordo col Comune di Piacenza, dovra' provvedere alla rimozione della
bretella monodirezionale che TAV ha in corso di realizzazione tra la
progressiva 0,00 del II lotto ed il bivio Quartazzola, ripristinando
la situazione ambientale preesistente; in particolare dovra' essere
assicurata la continuita' ed efficienza del reticolo idrografico,
comprensivo di quello irriguo e scolante, esistente;
7. gli attraversamenti ed i manufatti previsti sulla canalizzazione
consortile dovranno essere progettati in modo tale da mantenere
l'efficienza di tale canalizzazione, con particolare attenzione alla
continuita' idraulica, all'adeguatezza delle quote di fondo e di
scorrimento dei canali ed al dimensionamento dei manufatti da
realizzare. A tal fine il progetto esecutivo, relativamente a tali
aspetti,  dovra' essere concordato con il Consorzio di Bonifica Bacini
Tidone e Trebbia;
8. le acque di dilavamento del piano stradale dovranno essere
mantenute separate da quelle della rete irrigua presente nell'area;
9. al fine di salvaguardare la sicurezza dell'immissione sulla SP 7
dalla strada di Villanova, dovra' essere valutata l'opportunita' di
inibire la possibilita' di manovra da e per detta strada;
10. in sede di progettazione esecutiva, dovra' essere rivisto
l'inserimento paesaggistico ambientale dell'infrastruttura tramite uno
studio delle fasce di ambientazione, che si integri con le proposte di
tutela e valorizzazione del verde discusse dal tavolo di lavoro per la
costituzione del "Parco Produttivo Agricolo di Cintura" o, comunque,
indicate dai competenti uffici comunali;
11. in fase di progetto esecutivo dovra' essere verificata, tramite
un'analisi costi e benefici di carattere economico-ambientale,
l'opportunita' di utilizzare materiali riciclati;
12. dovra' essere realizzata una protezione alla condotta
dell'oleodotto Sannazzaro-Fiorenzuola DN 250 (10"), mediante
semicoppelle in acciaio per una lunghezza di m. 140, completa di
sfiati ed impianto P.E. e quant'altro previsto dagli standards di
gruppo; i lavori di protezione della condotta, con oneri a carico
della proponente Provincia di Piacenza, dovranno essere eseguiti prima
della realizzazione del tratto di tangenziale interferente; eventuali
transiti di mezzi pesanti sull'oleodotto dovranno essere concordati
con Praoil Oleodotti Italiani SpA per la predisposizione di opere di
protezione provvisorie; resta fermo che la suddetta protezione non
puo' essere prolungata ulteriormente, pertanto, nel caso di futuri
ampliamenti della sede stradale dovra' essere prevista una variante di
tracciato con oneri a carico della Provincia di Piacenza;
13. dovranno essere realizzate tutte le mitigazioni previste e
dettagliate nella documentazione depositata. Si sottolinea
l'importanza di applicare le misure previste in fase di cantiere per
limitare la diffusione dei gas inquinanti ed in particolare delle
polveri;
14. il monitoraggio della qualita' dell'aria, previsto sia in fase di
cantiere sia post-operam, potra' essere svolto da ARPA, con modalita'
e tempi da concordarsi, quale attivita' aggiuntiva, con oneri a carico
dell'Amministrazione proponente; il monitoraggio post-operam dovra'
essere effettuato per periodi significativi in modo tale da verificare
(in base alla correlazione con la rete fissa di monitoraggio della
qualita' dell'aria) per il PM10 il numero annuo di superamenti del
limite di 50 ug/mc;
15. al fine sia di mitigare l'aumento delle emissioni di CO2 sia di
tutelare i recettori sensibili da elevate concentrazioni di PM10,
l'Amministrazione proponente, compatibilmente con i vincoli
progettuali e finanziari, dovra' acquisire le aree laterali
all'infrastruttura in modo da realizzare fasce di ambientazione
stradale con piantumazione di arbusti ed alberi ad alto fusto nei
pressi dei recettori. Dette fasce di ambientazione, dovranno essere
definite in sede di progettazione esecutiva, nell'ambito dello studio
richiesto nella precedente prescrizione;
16. in corrispondenza del viadotto di attraversamento del Fiume
Trebbia dovranno essere installate barriere fonoisolanti di limitata
altezza (80 - 90 cm.) dal piano strada, in grado di governare la
propagazione acustica dei veicoli in transito notoriamente concentrata
a livello dei sistemi di trasmissione, pneumatici e propulsore;
17. come previsto nel programma di monitoraggio acustico relativo alla
cantierizzazione, durante le fasi di lavorazione piu' rumorose, dovra'
essere effettuata, concordandola preventivamente con ARPA, una
verifica metrologica presso i recettori maggiormente esposti;
18. punti e frequenze del monitoraggio previsto in fase di esercizio
dovranno essere valutati e concordati con ARPA; i risultati dei
rilievi e le eventuali conseguenti opere di mitigazione dovranno
essere sottoposti alla validazione di ARPA e dei Comuni interessati;
19. in fase di progettazione esecutiva, dovra' essere redatto uno
studio che prenda in considerazione su larga scala nodi e corridoi
ecologici esistenti, dando un quadro dello stato di fatto in cui
inserire adeguati interventi di mitigazione degli impatti generati
sulla fauna dalla realizzazione dell'infrastruttura;
20. al fine di garantire la tutela della coerenza globale della Rete
Natura 2000, si prescrive di:
- realizzare la fase di cantiere in periodi stagionali di minore
disturbo, escludendo i periodi piu' delicati per l'ecologia della
fauna, come quello riproduttivo e, in particolare, il periodo di
nidificazione dell'avifauna, e contenere il piu' possibile i tempi di
realizzazione;
- realizzare, dove tecnicamente possibile, i cantieri al di fuori
della perimetrazione del SIC/ZPS o localizzare le aree di cantiere
esternamente alle superfici direttamente interessate da habitat e
specie di interesse comunitario, in modo da evitarne l'occupazione e
il calpestio;
- contenere al massimo la cantierizzazione, sia in termini temporali
sia relativamente all'occupazione del territorio, delimitandone i
confini con barriere mobili cosi' da arrecare minore disturbo
possibile ad habitat e specie vegetali ed animali presenti nelle aree
circostanti il cantiere;
- utilizzare in fase di cantiere una tipologia di costruzioni
prefabbricate che eviti la trasformazione significativa del territorio
e del paesaggio;
- limitare il cantiere in alveo allo stretto necessario per costruire
le pile del ponte, procedendo con la costruzione delle campate senza
interessare il greto fluviale;
- prendere tutte le precauzioni possibili al fine di minimizzare i
vari rischi connessi alla realizzazione del progetto, come l'entita'
dei movimenti terra, lo spargimento di calcestruzzo, i danni alla
vegetazione e alle aree circostanti, nonche' all'uso degli automezzi e
dei mezzi meccanici;
- individuare e limitare i percorsi destinati ai mezzi, in ingresso ed
in uscita dal cantiere, in maniera da ridurre gli impatti e
regolamentare in modo appropriato le modalita' di accesso alle aree di
intervento;
- impedire, con appropriata cartellonistica, il passaggio, anche
pedonale, fuori dai percorsi consentiti, al fine di ridurre il piu'
possibile il disturbo alle specie presenti;
- utilizzare barriere acustiche mobili in prossimita' delle
lavorazioni piu' rumorose e privilegiare, per il deposito temporaneo
degli inerti in cumuli, l'utilizzo delle aree adiacenti a quelle dove
hanno luogo lavorazioni rumorose;
- garantire una costante bagnatura della viabilita' di servizio, dei
cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere e di quelli
eventualmente trasportati con autocarri i quali dovranno anche essere
coperti con teloni al fine di ridurre la propagazione delle polveri;
- ottimizzare l'impiego della risorsa acqua massimizzando, ove
possibile, il riutilizzo a ciclo chiuso delle acque impiegate nelle
operazioni di cantiere e sottoporre le acque reflue a processi di
chiarificazione e depurazione;
- privilegiare l'utilizzo di pale caricatrici piuttosto che
escavatori, per il caricamento e la movimentazione del materiale
inerte, al fine di ridurre l'impatto acustico sulle specie animali;
- tenere conto durante i lavori di escavazione, dell'eventuale
presenza di siti di riproduzione della fauna, con conseguente
spostamento/sospensione dei medesimi;
- privilegiare, dove tecnicamente possibile, gli interventi con
tecniche di ingegneria naturalistica;
- garantire il rilascio del deflusso minimo vitale del fiume Trebbia
affinche' sia assicurata la sopravvivenza e lo sviluppo delle
biocenosi acquatiche, e, in generale, le esigenze ecologiche delle
specie animali e vegetali ad esso connesse;
- salvaguardare la fauna acquatica, particolarmente nella fase di
deviazione del corso d'acqua prevista per la realizzazione dei piloni,
consentendone il deflusso, anche attraverso l'utilizzo di eventuali
dissuasori (es. griglie) soprattutto sulle specie e gli individui di
minori dimensioni, oppure, se questo fosse inattuabile dal punto di
vista tecnico, prevederne il prelievo ed il trasferimento in tratti
del fiume maggiormente sicuri;
- chiudere i pozzetti per l'illuminazione pubblica per evitare che
possano entrarvi i piccoli animali terricoli;
- ripristinare le porzioni di habitat eliminate e, in particolare,
prevedere il ripristino della stratigrafia e delle caratteristiche
idrogeologiche delle superfici di intervento, come precedentemente ai
lavori di scavo ed ai tagli della vegetazione;
- realizzare la rinaturalizzazione delle aree eccessivamente
compromesse ed il mascheramento dei manufatti mediante semina ed
impianto di specie autoctone, possibilmente di provenienza locale,
appartenenti alle tipologie vegetazionali soggette al taglio e/o piu'
rappresentative degli habitat considerati, anche utilizzando fiorume
locale i cui semi, preventivamente raccolti in loco, siano conservati
in modo corretto al fine di proteggerne la potenzialita' germinativa;
- provvedere alla difesa, individuale o complessiva, delle piante
messe a dimora con opportune protezioni (es. reti, griglie, dischi,
ecc.) e/o sostanze repellenti per limitare i danni causati dalla fauna
selvatica o dal transito di persone e automezzi;
- proteggere le piante dall'essiccazione e dallo sviluppo delle erbe
infestanti tramite l'utilizzo di pacciamatura di origine naturale
(paglia, foglie secche, segatura, cippatura di ramaglia e di corteccia
di conifere, ecc.) o di altro analogo materiale biodegradabile;
- il previsto programma di manutenzione post-impianto delle piante
messe a dimora dovra' comunque escludere l'utilizzo di prodotti
chimici di sintesi;
- realizzare tutti i ripristini e le opere di mitigazione inerenti la
fase d'esercizio entro 6 mesi e, comunque, non oltre un anno dalla
fine dei lavori;
21. quali compensazioni della perdita di porzione del sito di Rete
Natura 2000, dovranno essere realizzati, nelle aree individuate dalla
Provincia di Piacenza, gli interventi di recupero ambientale indicati
negli elaborati integrativi prodotti; dovra', inoltre, essere
verificata la fattibilita' di attuare la riqualificazione anche
attraverso la riapertura di canali per il ripristino di isole, in modo
da consentire il recupero di habitat vitali per l'avifauna nidificante
e migratoria; questa tipologia di intervento puo' essere messa in
opera in aree in cui il fiume presenti caratteristiche similari a
quelle che subiranno modificazioni a seguito della realizzazione del
progetto; le misure di compensazione, finalizzate ad una maggiore
diffusione degli habitat e delle specie di interesse comunitario,
dovranno essere iniziate contestualmente all'avvio dei lavori e
dovranno esser soggette ad idonee attivita' di monitoraggio ed
appropriati studi scientifici;
22. il previsto programma di studio e monitoraggio, da attuarsi prima
dell'inizio dei lavori, durante la fase di cantiere ed in fase di
esercizio dell'infrastruttura, dovra':
a) essere svolto in collaborazione con esperti dell'ecosistema
fluviale e delle componenti biotiche;
b) iniziare contestualmente all'affidamento dei lavori e proseguire
nella fase di cantiere e per almeno cinque anni dopo il completamento
dei lavori;
c) estendersi, a valle del ponte, fino alla SS 10, ed a monte del
ponte per almeno km. 4;
l'azione di monitoraggio dovra' riguardare i principali aspetti
faunistici e delle popolazioni di specie ornitiche di interesse
comunitario presenti nel sito, in primo luogo dell'Occhione (Burhinus
oedicnemus), per poterne seguire l'evoluzione durante tutto il periodo
di intervento e negli anni a seguire; il monitoraggio avra' lo scopo
di analizzare le dinamiche ambientali e delle popolazioni, le
localizzazioni delle specie, i reali impatti in relazione all'opera in
progetto e l'efficacia degli interventi di compensazione, affinche' si
possano eventualmente prevedere ulteriori misure di mitigazione da
porre in essere durante la fase di cantiere; relazioni annuali sul
monitoraggio effettuato dovranno essere trasmesse al Servizio Parchi e
Risorse forestali della Regione Emilia-Romagna, al Servizio Viabilita'
e Ambiente del Comune di Piacenza ed agli uffici competenti dei Comuni
di Gragnano Trebbiense e Rottofreno, che eventualmente ne facessero
richiesta;
23. in sede di progetto esecutivo, la Provincia di Piacenza dovra'
verificare, quale eventuale ulteriore opera di compensazione
dell'infrastruttura, la possibilita' di collegare con una fascia
boscata e un percorso, l'area ricreativa in corso di progettazione da
parte del Comune di Piacenza e l'ex discarica localizzate presso foce
Trebbia, acquisendo un corridoio di profondita' almeno 100 metri lungo
la sponda destra del fiume; detta ipotesi dovra' essere verificata in
accordo con l'Unita' di Progetto - Riqualificazione del verde e
Sistema dei parchi del Comune di Piacenza;
c) di dare atto che i pareri dei Comuni di Piacenza e di Rottofreno,
espressi ai sensi dell'art. 5 comma 2, del DPR 12 aprile 1996 e
dell'art. 18, comma 6, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive
modifiche ed integrazioni, sono contenuti all'interno del "Rapporto"
di cui al punto 3.8;
d) di dare atto che, ai sensi dell' art. 14-ter, comma 9 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto
sostituisce i pareri di cui all'art. 5 comma 2, del DPR 12 aprile 1996
ed all'art. 18, comma 6, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive
modifiche ed integrazioni, del Servizio Ambiente della Provincia di
Piacenza e del Comune di Gragnano Trebbiense, non intervenuti alla
seduta conclusiva della Conferenza di Servizi;
e) di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 3, L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la presente
valutazione di impatto ambientale positiva costituisce variante al
vigente strumento urbanistico del Comune di Piacenza, qualora il
Consiglio comunale ratifichi, entro 30 giorni dalla data di
esecutivita', il presente atto;
f) di dare atto che l'autorizzazione ambientale ex art. 159 del DLgs
22 gennaio 2004, n. 42, di competenza del Comune di Piacenza, e'
contenuta all'interno del "Rapporto" di cui al punto 3.8;
g) di dare atto che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto
sostituisce l'autorizzazione ambientale ex art. 159 del DLgs 22
gennaio 2004, n. 42, di competenza del Comune di Gragnano Trebbiense,
non intervenuto in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;
h) di dare atto che il nulla-osta di cui all'art. 159 del DLgs 22
gennaio 2004, n. 42, di competenza del Ministero per i Beni e le
Attivita' culturali - Direzione regionale per i Beni culturali e
paesaggistici dell'Emilia-Romagna (DLgs 8 gennaio 2004, n. 3; DPR 8
giugno 2004, n. 173), e' contenuto all'interno del "Rapporto" di cui
al punto 3.8;
i) di dare atto che il nulla-osta archeologico di cui al DLgs 22
gennaio 2004, n. 42, di competenza del Ministero per i Beni e le
Attivita' culturali - Direzione Regionale per i Beni culturali e
paesaggistici dell'Emilia-Romagna (DLgs 8 gennaio 2004, n. 3; DPR 8
giugno 2004, n. 173), e' contenuto all'interno del "Rapporto" di cui
al punto 3.8;
j) di dare atto che la valutazione d'incidenza, effettuata ai sensi
dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed
integrazioni e della L.R. 14 aprile 2004, n. 7, e' contenuta
all'interno del "Rapporto" di cui al punto 3.8;
k) di dare atto che il nulla-osta ai fini idraulici, ex RD 25 luglio
1904, n. 523, e' contenuto all'interno del "Rapporto" di cui al punto
3.8;
l) di dare atto che la concessione per l'utilizzo di aree del demanio
idrico, rilasciata ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 dal
Servizio Tecnico Bacini Trebbia e Nure con determina dirigenziale n.
8027 del 7 giugno 2006, costituisce l'Allegato B, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
m) di dare atto che l'accertamento di conformita' alle norme
urbanistiche ed edilizie dei Comuni di Piacenza e Rottofreno, nonche'
alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e
paesaggistica, previsto dall'art. 7, comma 2, della L.R. 25 novembre
2002, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, e' stato
effettuato all'interno del "Rapporto" di cui al punto 3.8;
n) di dare atto che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto
sostituisce l'accertamento di conformita', previsto dall'art. 7, comma
2, della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 e successive modifiche ed
integrazioni, alle norme urbanistiche ed edilizie del Comune di
Gragnano Trebbiense, non intervenuto in sede di Conferenza di Servizi
conclusiva, nonche' alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela
ambientale e paesaggistica;
o) di dare atto che il nulla-osta alle interferenze con le
infrastrutture di competenza del Consorzio di Bonifica Bacini Tidone e
Trebbia, di ENIA SpA e di Praoil Oleodotti Italiani SpA, e' contenuto
all'interno del "Rapporto" di cui al punto 3.8;
p) di dare atto che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto
sostituisce il nulla-osta per le interferenze con le infrastrutture di
competenza di Enel Distribuzione SpA - Zona di Piacenza, di Telecom
Italia SpA - Zona di Piacenza e di CiGe SpA (ex Tidone Gas), non
intervenuti in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;
q) di dare atto che la successiva approvazione del progetto definitivo
da parte della Giunta provinciale di Piacenza comportera'
dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, anche ai fini
dell'apposizione dei vincoli espropriativi sulle aree interessate dal
progetto ai sensi della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37;
r) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione al proponente Servizio Infrastrutture stradali
e Viabilita' della Provincia di Piacenza;
s) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione alla Provincia di Piacenza -
Servizio Ambiente; al Comune di Piacenza; al Comune di Gragnano
Trebbiense; al Comune di Rottofreno; alla Direzione regionale per i
Beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna; alla Regione
Emilia-Romagna - Servizio Parchi e Risorse forestali; all'Autorita' di
Bacino del Po; al Servizio Tecnico Bacini Trebbia e Nure; al Consorzio
di Bonifica Bacini Tidone e Trebbia; ad ARPA Sez. Prov. di Piacenza;
all'AUSL di Piacenza; ad Enel Distribuzione SpA - Zona di Piacenza; a
Telecom Italia SpA - Zona di Piacenza; ad ENIA SpA; a CiGe SpA (ex
Tidone Gas); a Praoil Oleodotti Italiani SpA; alla Soprintendenza per
i Beni architettonici e per il paesaggio di Parma e Piacenza; alla
Soprintendenza Archeologica per l'Emilia-Romagna;
t) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale e' fissata
in anni 5;
u) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina