REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 aprile 2006, n. 462

Misura 1.1 Azione A del Programma triennale attivita' produttive 2003-2005 - Modifiche delle disposizioni operative approvate con la delibera di Giunta regionale 204/05

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli altri Enti
locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
richiamati, in particolare:
- l'art. 14 del medesimo decreto legislativo, secondo il quale sono
conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative concernenti la
materia dell'artigianato;
- il comma 6 dell'art. 19 del medesimo decreto legislativo, secondo il
quale i fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono
ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale
amministrato secondo norme stabilite da ciascuna Regione;
vista altresi' la L.R. 21 aprile 1999, n. 3, recante "Riforma del
sistema regionale e locale";
richiamati in particolare:
- l'art. 49, comma 1, lett. d) della L.R. 21 aprile 1999, n. 3
sopracitata, secondo il quale sono di competenza della Regione i
compiti e le funzioni amministrative concernenti, tra gli altri,
l'agevolazione dell'accesso al credito e la capitalizzazione delle
imprese;
- l'art. 54 della medesima L.R., che disciplina l'attuazione degli
obiettivi e degli interventi della Regione in materia di attivita'
produttive industriali prevedendo, tra l'altro, che il Consiglio, su
proposta della Giunta, approvi un programma regionale, di norma
triennale, relativo all'attuazione dell'insieme delle attivita' e
delle funzioni spettanti alla Regione medesima nella materia in
argomento;
- il comma 3 dell'art. 55 della medesima L.R., che disciplina le
modalita' e procedure di intervento di competenza della Giunta
regionale per l'attuazione del Programma triennale per le attivita'
produttive industriali;
- il comma 2 dell'art. 58 della medesima L.R., il quale dispone che la
Regione puo' costituire propri fondi per interventi di concessione di
garanzia presso soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente in
materia di garanzia e credito, con i quali stipula apposite
convenzioni che definiscono i vincoli di destinazione dei fondi, i
criteri di selezione dei beneficiari delle garanzie e le modalita' di
trasferimento delle risorse finanziarie;
- il comma 1 dell'art. 59 della medesima L.R., secondo cui la Regione
realizza azioni finalizzate alla capitalizzazzione delle pmi, in
particolare attraverso iniziative volte a favorire il loro accesso al
mercato dei capitali nonche' attraverso la prestazione di garanzie  su
prestiti partecipativi;
visti altresi':
- l'art. 19, comma 1 della Legge 24 novembre 2000, n. 340, recante
"Disposizioni per la realizzazione  degli interventi pubblici a favore
delle imprese", secondo il quale "al fine di rendere piu' proficui e
celeri gli interventi pubblici a favore delle imprese, le leggi
regionali e i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del
DLgs 31/3/1998, n. 123, possono modificare, alla stregua degli stessi
principi, nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalle
singole leggi e in conformita' alla normativa dell'Unione europea, ai
sensi dell'articolo 2 del citato DLgs n. 123 del 1998, le disposizioni
delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, con riguardo sia alle spese ammissibili, sia alla tipologia e
alla misura delle agevolazioni, sia alle modalita' della loro
concessione ed erogazione";
- il comma 2 dell'art. 1 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 - recante
"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
Legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 - secondo il quale le disposizioni
normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale
continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di
entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo
quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali
pronunce della Corte costituzionale";
- il DL 30 settembre 2003, n. 269, recante  "Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici", convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003,
n. 236;
richiamato, in particolare, il comma 55 dell'art. 13 del suddetto DL
269/03, recante "Disciplina dell'attivita' dei consorzi di garanzia
collettiva dei fidi", secondo il quale i confidi che alla data di
entrata in vigore del citato decreto gestiscono fondi pubblici di
agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque
anni dalla stessa data;
richiamate inoltre le seguenti deliberazioni:
- la deliberazione del Consiglio regionale 5 novembre 2003, n. 526,
recante "Programma triennale per le attivita' produttive 2003-2005, in
attuazione degli artt. 54 e 55 della L.R. 21 aprile 1993, n. 3
'Riforma del sistema regionale e locale'" (proposta della Giunta
regionale in data 20 ottobre 2003, n. 2039);
- la deliberazione di Giunta 16 febbraio 2004, n. 287, recante
"Programma triennale per le attivita' produttive 2003-2005. Attuazione
della Misura 1.1 Azione A e primi interventi in merito alla crisi
Parmalat. Approvazione disposizioni operative e relative convenzioni
con i soggetti gestori. Variazione di bilancio";
- la deliberazione di Giunta 7 febbraio 2005, n. 204, recante
"Ulteriore attuazione della Misura 1.1 Azione A del Programma
triennale per le attivita' produttive 2003-2005. Istituzione di un
fondo regionale di controgaranzia per il settore dell'artigianato.
Approvazione dello schema di convenzione da stipulare con il soggetto
gestore e disposizioni per l'accesso agli interventi";
premesso:
- che con la suddetta deliberazione del Consiglio regionale n. 526 del
5 novembre 2003 e' stato approvato il Programma triennale per le
attivita' produttive 2003-2005;
- che nel citato Programma triennale e' stata inserita la Misura 1.1
"Accesso al credito ed interventi di agevolazione sugli
investimenti";
- che per l'attuazione della suddetta Misura 1.1 sono state previste
due specifiche Azioni, tra cui in particolare l'Azione A "Fondi di
garanzia per l'accesso al credito";
premesso altresi' che l'Azione A sopra citata ha previsto:
- che la Regione potesse sostenere, anche in vista della futura
entrata in vigore dell'accordo interbancario denominato Basilea 2,
l'agevolazione dell'accesso al credito da parte delle PMI;
- che tale agevolazione venisse favorita - in collaborazione con i
consorzi fidi di livello regionale dell'industria, dell'artigianato e
della cooperazione, individuati quali soggetti attuatori dell'Azione
medesima - mediante l'attuazione di interventi in garanzia effettuati
attraverso propri fondi dedicati;
- la valorizzazione ed il sostegno del sistema dei consorzi fidi
regionali dell'industria, dell'artigianato e della cooperazione anche
mediante la costituzione di un fondo regionale di controgaranzia,
finalizzato ad aumentare le capacita' di intervento del sistema
stesso;
dato atto:
- che, con la richiamata deliberazione n. 287 del 16 febbraio 2004, si
e' proceduto alla prima attuazione della citata Azione A, in
particolare per quanto riguarda gli interventi comportanti la
conseguente attuazione delle Misure: 1.2 "Interventi a sostegno della
crescita d'impresa"; 4.2 Azione A "Creazione di nuove imprese e
ricambio generazionale: interventi regionali"; 5.2 "Sostegno ai
percorsi di internazionalizzazione delle imprese", Azioni A e B, i cui
soggetti attuatori sono stati individuati nei consorzi fidi regionali
dell'industria, dell'artigianato e della cooperazione;
- che gli interventi contenuti nella suddetta delibera 287/04 hanno
previsto la costituzione di un fondo regionale di garanzia diretta,
diviso in tre separate sezioni dedicate, rispettivamente, ai settori
dell'industria, dell'artigianato e della cooperazione e finalizzato
alla prestazione di garanzie dirette a favore delle piccole e medie
imprese del territorio regionale;
dato altresi' atto che - al fine di valorizzare maggiormente e di
rendere ancora piu' efficaci gli interventi del sistema regionale e
locale dei consorzi fidi nonche' di potenziare e facilitare i canali
di accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese si e'
deciso di dare un'ulteriore attuazione - sempre in collaborazione con
i consorzi fidi di livello regionale - alla sopra citata Azione A
della Misura 1.1, tramite il graduale passaggio da un intervento
caratterizzato dalla prestazione di garanzie dirette a favore delle
piccole e medie imprese ad un intervento focalizzato sulla prestazione
di controgaranzie a favore del sistema regionale dei consorzi fidi;
considerato:
- che alla suddetta ulteriore attuazione dell'Azione in argomento si
e' proceduto con la sopra citata deliberazione di Giunta 204/05;
- che - ai sensi di quanto stabilito nella scheda relativa alla Misura
1.1 Azione A contenuta nel Programma triennale per le attivita'
produttive 2003-2005 - con la citata delibera si e' provveduto:
- ad istituire un "Fondo regionale di controgaranzia per i settori
dell'industria, dell'artigianato e della cooperazione" finalizzato
alla prestazione - a favore del sistema dei consorzi fidi regionali -
di controgaranzie esplicite, irrevocabili, incondizionate e a semplice
e prima richiesta;
- ad istituire - secondo quanto previsto dalla sopra citata Azione A
della Misura 1.1 del Programma triennale per le attivita' produttive
2003-2005 e in coerenza con quanto gia' disposto nella propria
precedente deliberazione n. 287 del 16 febbraio 2004 - tre separate
sezioni settoriali del suddetto fondo per i settori dell'industria,
dell'artigianato e della cooperazione, da costituirsi presso i
consorzi fidi regionali gia' gestori dei fondi di garanzia diretta
istituiti ai sensi della deliberazione di Giunta 287/04;
- a dare una prima attuazione - per le motivazioni riportate nelle
premesse alla delibera medesima - al "Fondo regionale di
controgaranzia per il settore dell'artigianato", dando atto che, per
quanto attiene ai fondi riferiti ai settori dell'industria e della
cooperazione si dovra' procedere con successivi provvedimenti di
Giunta alla loro attivazione;
- a confermare l'affidamento - per le motivazioni riportate nelle
premesse alla delibera medesima - ad Artigiancredit Emilia-Romagna Sc
a rl della gestione del fondo regionale di controgaranzia per il
settore dell'artigianato;
- ad approvare - al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione
Emilia-Romagna e Artigiancredit Emilia-Romagna Sc a rl in riferimento
alle modalita' di gestione del "Fondo regionale di controgaranzia per
il settore dell'artigianato" - lo schema di convenzione allegato alla
medesima deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- all'approvazione delle disposizioni operative relative alle
modalita' e ai criteri di accesso al suddetto fondo;
- a fissare la dotazione iniziale nominale del fondo medesimo nella
somma corrispondente ad Euro 11.176.736,90;
- ad impegnare la suddetta somma di Euro 11.176.736,90, registrata al
n. 597 di impegno sul Capitolo 23026 "Fondo unico regionale per le
attivita' produttive industriali. Ex fondo centrale per la concessione
di garanzie sulle operazioni di credito delle imprese artigiane
effettuate da istituti ed aziende di credito di cui all'art. 1 della
Legge 14 ottobre 1964, n. 1068 (art. 40, comma 1, lettera F), artt. 53
e 58 commi 1 e 2 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3) - Mezzi statali",
afferente l'UPB 1.3.2.3.8301 del Bilancio della Regione Emilia-Romagna
per l'esercizio finanziario 2005;
considerato altresi' che, con la medesima delibera di Giunta 204/05:
- e' stata demandata ad un successivo provvedimento della Giunta
stessa l'adozione di eventuali modifiche alle disposizioni operative
sopra citate, relativamente alle parti disciplinanti i beneficiari
finali, i settori ammissibili, i finanziamenti e le operazioni
ammissibili, gli investimenti ammissibili nonche' l'importo e la
tipologia della controgaranzia;
- e' stata demandata al Direttore generale alle Attivita' produttive,
Commercio, Turismo:
- la facolta' di poter successivamente procedere - con proprio atto e
secondo quanto definito nel comma 4 dell'art. 7 dello schema di
convenzione allegato alla delibera medesima - alla eventuale modifica
delle citate disposizioni operative nelle parti disciplinanti le
procedure amministrative finalizzate alla prestazione delle
controgaranzie;
- la facolta' di poter successivamente impartire, con proprio atto e
secondo quanto definito nel comma 4 dell'art. 7 del citato schema di
convenzione allegato alla delibera medesima, eventuali e specifiche
direttive ad Artigiancredit Emilia-Romagna Sc a rl in merito alle
procedure amministrative medesime;
- la successiva definizione - con proprio atto e secondo quanto
definito nel comma 7 dell'art. 7 dello schema di convenzione allegato
alla delibera medesima - del dettaglio dei contenuti delle suddette
disposizioni operative, particolarmente in merito:
a) all'indicazione dei criteri contenuti nell'Allegato 1 delle
suddette disposizioni operative necessari a valutare la solidita'
della struttura economica e patrimoniale delle cooperative artigiane e
dei consorzi artigiani di garanzia;
b) all'indicazione dei criteri contenuti nell'Allegato 3 delle
suddette disposizioni operative, relativi alla valutazione economico
finanziaria delle imprese per la loro ammissione alle operazioni di
garanzia diretta da parte dei confidi;
- la sottoscrizione, successivamente all'adozione degli atti indicati
nei punti immediatamente precedenti e ai sensi della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione 447/03, della convenzione da stipularsi
tra la Regione e Artigiancredit Emilia-Romagna Sc ar l;
- la facolta' di fissare, con proprio comunicato da pubblicarsi nel
Bollettino Ufficiale della Regione, la data a partire dalla quale
potranno essere presentate le domande di ammissione alla
controgaranzia del fondo;
dato atto:
- che in data 30 gennaio 2006 e' stata sottoscritta la convenzione tra
la Regione e Artigiancredit Soc. coop. a r.l. per la gestione del
fondo di controgaranzia istituito ai sensi della sopra citata Misura
1.1 Azione A;
- che, con la determinazione 30 gennaio 2006, n. 876, il Direttore
generale alle Attivita' produttive, Commercio, Turismo - secondo
quanto definito nella citata delibera 204/05 e nel comma 7 dell'art. 7
della suddetta convenzione - ha provveduto a definire il dettaglio
delle disposizioni operative approvate con la delibera di Giunta
204/05 medesima per quanto attiene:
a) all'indicazione dei criteri contenuti nell'Allegato 1 delle
disposizioni operative medesime necessari a valutare la solidita'
della struttura economica e patrimoniale delle cooperative artigiane e
dei consorzi artigiani di garanzia;
b) all'indicazione dei criteri contenuti nell'Allegato 3 delle
disposizioni operative medesime, relativi alla valutazione economico
finanziaria delle imprese per la loro ammissione alle operazioni di
garanzia diretta da parte dei confidi;
viste le disposizioni operative approvate con la citata deliberazione
di Giunta 204/05;
richiamato, in particolare, il punto 5 delle suddette disposizioni
operative, relativo alle operazioni in merito alle quali e' possibile
accedere alla controgaranzia del fondo;
considerato che tali operazioni consistono nella seguente serie di
interventi:
- operazioni di consolidamento a medio termine di passivita' a breve
termine contratte nei confronti del sistema bancario;
- progetti di spin-off aziendale e/o accademico;
- operazioni per l'avviamento e il primo investimento in caso di
avvenute operazioni di trasmissione di impresa;
- investimenti per la creazione di nuove imprese;
- investimenti per la riduzione dell'impatto ambientale delle
produzioni;
- investimenti e servizi per l'innovazione commerciale;
- investimenti per progetti di innovazione tecnologica;
- investimenti per progetti di innovazione organizzativa;
- investimenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- acquisizione di macchine utensili o di produzione;
- acquisizione di brevetti;
- acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche
brevettate;
- acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche non
brevettate;
considerato altresi' che la Regione sta predisponendo una serie di
ulteriori interventi agevolativi per favorire l'accesso al credito
delle imprese artigiane, tra i quali saranno previsti, tra gli altri,
contributi per l'abbattimento del tasso di interesse praticato dalle
banche o da societa' di leasing a fronte di finanziamenti richiesti
dalle imprese per l'attuazione di una serie di investimenti e
operazioni che non sono attualmente ricompresi nelle sopra citate
disposizioni operative;
ritenuta la necessita' - in un'ottica di maggiore efficacia del
sistema delle agevolazioni per l'accesso al credito della Regione - di
creare una maggiore sinergia tra i vari strumenti agevolativi della
Regione, prevedendo che l'accesso da parte delle imprese artigiane ai
contributi in conto interessi che verranno previsti con propri
successivi atti sia subordinato - nel caso di finanziamenti assistiti
da garanzia - al previo ottenimento della controgaranzia da parte del
fondo istituito ai sensi della piu' volte citata delibera di Giunta
204/05;
considerato, tuttavia, che al fine di creare la suddetta sinergia
occorre, con il presente provvedimento:
- operare alcune modifiche e integrazioni delle disposizioni operative
approvate con la delibera di Giunta 204/05, nella parte relativa alle
operazioni ammissibili di cui al punto 5 delle medesime;
- approvare, conseguentemente, l'Allegato 1 - parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento - contenente le suddette
modifiche e integrazioni;
- disporre che le disposizioni operative - cosi' come modificate e
integrate dal presente provvedimento - sostituiscano integralmente
quelle gia' approvate con la delibera di Giunta 204/05;
richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003,
esecutiva ai sensi di legge, recante "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle funzioni dirigenziali";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo, dott.ssa
Morena Diazzi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e
della deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive. Sviluppo
economico. Piano telematico;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1. di modificare e integrare le disposizioni operative approvate con
la delibera di Giunta 204/05, nella parte relativa alle operazioni
ammissibili di cui al punto 5 delle medesime;
2. di approvare, conseguentemente, l'Allegato 1 - parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento - contenente l'indicazione
delle suddette modifiche e integrazioni;
3. di disporre che le disposizioni operative - cosi' come modificate e
integrate dal presente provvedimento - sostituiscano integralmente
quelle gia' approvate con la delibera di Giunta 7 febbraio 2005, n.
204;
4. di pubblicare il presente provvedimento e il relativo allegato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Modifiche e integrazioni al punto 5 delle disposizioni operative
approvate con delibera di Giunta 204/05 ai sensi della Misura 1.1
Azione A del Programma regionale triennale per le attivita' produttive
2003-2005
Il punto 5 delle disposizioni operative approvate con la delibera
204/05 e' sostituito dal seguente:
5. Operazioni ammissibili
5.1 La controgaranzia puo' essere concessa solamente nel caso in cui i
finanziamenti bancari siano concessi a fronte delle seguenti
operazioni:
- consolidamento a medio termine di passivita' a breve termine
contratte nei confronti del sistema bancario.
Tali operazioni saranno ammesse solamente nel limite del 30% del
complesso delle operazioni effettuate dal fondo ed esclusivamente in
regime de minimis;
- progetti di spin-off aziendale e/o accademico;
- spese per l'avviamento e primo investimento nel caso di avvenute
operazioni di trasmissione di impresa a favore di dipendenti o altri
soggetti non consanguinei, non titolari o soci di imprese esistenti;
- investimenti per la creazione di nuove imprese, in particolare
progetti di fattibilita', spese di avviamento e primo investimento;
- investimenti per la riduzione dell'impatto ambientale del ciclo
produttivo e dei prodotti e per lo sviluppo sostenibile.
Le spese ammesse per tali investimenti sono, ad esempio:
a) installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti
inquinanti solidi, liquidi o gassosi;
b) installazione di dispositivi di controllo dello stato
dell'ambiente;
c) opere per la protezione dell'ambiente da calamita' naturali;
d) interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e
la protezione delle fonti;
e) laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di
protezione dell'ambiente;
f) fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla
protezione o al miglioramento ambientale;
g) installazione di impianti ed apparecchiature antinquinamento in
stabilimenti industriali, sia volti alla riduzione delle immissioni
nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia destinati al
miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro e della sicurezza contro
gli infortuni;
h) creazione di capacita' produttiva di sostanze "sicure" da impiegare
nel processo produttivo e sostitutiva di sostanze inquinanti o nocive
attualmente utilizzate;
i) conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi
inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri;
j) eliminazione dell'impiego di sostanze inquinanti o nocive durante
il ciclo produttivo;
k) delocalizzazione per esigenze ambientali connesse ad obiettivi
pubblici di interesse collettivo;
l) consulenze finalizzate all'ottenimento di certificazioni di
qualita' ambientale e spese relative al rilascio delle certificazioni
medesime.
- Investimenti e servizi per l'innovazione commerciale
Le spese ammesse per tali investimenti sono:
a) spese di consulenza per la realizzazione di iniziative promozionali
e di marketing dei risultati della ricerca;
b) realizzazione o acquisizione di beni materiali utilizzati
nell'espletamento dell'attivita' di marketing dei risultati della
ricerca;
c) costi del personale impegnato nell'attivita' di marketing dei
risultati della ricerca (nel limite del 20% del costo del programma di
investimento);
d) progetti di apertura di nuovi canali commerciali per via telematica
tramite la realizzazione diretta o l'acquisizione di un pacchetto
completo di prodotti e servizi.
Nel caso di realizzazione diretta sono agevolabili:
- acquisto di hardware;
- acquisto di software (sistema operativo e applicazioni);
- affitto banda per collegamento rete o accordo con service-provider;
- realizzazione progetto grafico e gestione del sito e degli
applicativi connessi.
In caso di acquisizione di un pacchetto e' agevolabile il costo
fatturato dalla societa' fornitrice.
- Investimenti per progetti di innovazione tecnologica
Le spese ammesse per tali investimenti sono:
a) sistemi composti da una o piu' unita' di lavoro gestite da
apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la
progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a
svolgere una o piu' delle seguenti funzioni legate al ciclo
produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura,
trasporto, magazzinaggio;
b) sistemi di integrazione di una o piu' unita' di lavoro composti da
robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature
elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione
logica delle fasi del ciclo tecnologico;
c) unita' elettroniche o sistemi elettronici per l'elaborazione dei
dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla
produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni
legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti
lavorati nonche' al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
d) programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi
di cui alle lettere a), b) e c);
e) brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attivita'
produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione
delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere
a), b), c) e d);
f) apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di
progettazione aziendale.
- Investimenti per l'innovazione di servizio;
- investimenti per l'innovazione di prodotto e/o di processo
produttivo;
- investimenti per progetti di innovazione organizzativa.
Le spese ammesse per tali investimenti sono, ad esempio:
a) spese di consulenza per check-up sulla struttura aziendale per
rilevare la situazione presente in azienda per quanto concerne gli
approvvigionamenti e la commercializzazione, il lavoro, la produzione,
il personale e le risorse strumentali;
b) spese di consulenza per l'elaborazione di nuovi modelli
organizzativi (analisi della redditivita', individuazione dei tempi
morti di produzione, gestione passaggi, ottimizzazione scarti di
produzione, ecc.);
c) spese di consulenza, realizzazione e/o acquisizione di sistemi di
rilevazione automatica dei costi aziendali (studi per contabilita'
industriali, per centri di costo, per commessa, ecc.);
d) spese per l'acquisizione di strumenti informatici per home-banking
e per sistemi di qualita';
e) spese di consulenza ed investimenti connessi alla realizzazione di
progetti di ottimizzazione della logistica;
f) consulenze finalizzate all'ottenimento di certificazioni di
qualita' aziendale e spese relative al rilascio delle certificazioni
medesime;
g) acquisto di macchinari e attrezzature, nuovi e/o usati;
h) acquisto, ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di
immobili.
- Investimenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro
Le spese ammesse per tali investimenti sono:
a) consulenze per la predisposizione di piani per la realizzazione
degli interventi diretti a garantire la sicurezza sui luoghi di
lavoro;
c) incarichi a societa' di servizi per la bonifica dei luoghi di
lavoro;
d) adeguamento o sostituzione di macchinari e impianti e loro
componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo;
e) consulenze finalizzate all'ottenimento di certificazioni della
sicurezza aziendale e spese relative al rilascio delle certificazioni
medesime;
f) programmi di informazione e formazione dei lavoratori e del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- Acquisizione di macchinari, attrezzature, macchine utensili o di
produzione, veicoli - nuovi di fabbrica
A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che si considerano
macchine utensili o di produzione:
a) i sistemi di macchine, comprese le parti complementari e gli
accessori;
b) i macchinari e le attrezzature, portatili, fisse o semoventi, per
manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri ponte,
carrelli, carrelli elevatori, nastri trasportatori, ecc.);
c) gli impianti completi per cucina;
d) gli impianti di condizionamento d'aria;
e) gli impianti elettrici, di segnalazione ed audiovisivi.
- Acquisto, ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di
immobili;
- formazione di scorte e materie prime e prodotti finiti;
- acquisizione di macchinari, attrezzature, macchine utensili o di
produzione, veicoli-usati;
- acquisizione di commesse e/o appalti di livello nazionale e/o
comunitario;
- costruzione e/o acquisizione di stampi;
- acquisizione di brevetti;
- acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche
brevettate;
- acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche non
brevettate.
Gli investimenti immateriali (ad es.: brevetti e licenze) devono:
- essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario
dell'aiuto;
- essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;
- essere acquistati presso un terzo a condizioni di mercato;
- figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del
beneficiario dell'aiuto almeno per un periodo di tre anni.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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