REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2006, n. 1607

L.R. 20/01 concernente provvedimenti in favore di aziende colpite da BSE. Criteri per concessione indennizzi settore bovino da carne. Aiuto di Stato n. 101/2006 approvato dalla Commissione Europea. Modifiche alla deliberazione 1785/05

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 3 luglio 2001, n. 20 "Provvedimenti straordinari ed
urgenti a sostegno delle aziende agricole colpite da BSE", che prevede
- in favore delle aziende agricole del settore zootecnico colpite da
BSE e che intendono ripristinare l'attivita' produttiva - la
concessione di indennizzi per mancato reddito per fermo d'impresa
conseguente all'abbattimento dei capi bovini;
(omissis)
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi,
delibera:
1) di approvare - sulla base delle considerazioni formulate in
premessa e qui integralmente richiamate ed a modifica di quanto
disposto con precedente deliberazione n. 1785 del 7 novembre 2005 -
nella formulazione di cui all'Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto, i criteri e le modalita' di calcolo per
la quantificazione degli indennizzi previsti dalla L.R. 20/01 a favore
del settore bovino da carne colpito da BSE, nonche' le procedure per
la concessione degli indennizzi medesimi;
2) di dare atto che alla concessione e contestuale liquidazione
dell'indennizzo spettante agli aventi titolo, nell'importo risultante
dall'applicazione dei criteri qui approvati, provvedera' con propri
atti formali il Dirigente regionale competente nei limiti delle
disponibilita' recate dal bilancio regionale per le finalita' di cui
alla L.R. 20/01 nell'esercizio di riferimento;
3) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
L.R. 3 luglio 2001, n. 20 - "Provvedimenti straordinari ed urgenti a
sostegno delle aziende agricole colpite da BSE" - Criteri e modalita'
di calcolo dell'aiuto nonche' procedure per la concessione per il
settore bovino da carne
Criteri e modalita' di calcolo
L'aiuto ha lo scopo di indennizzare parzialmente, nel periodo di
riavvio a regime, la perdita di reddito dovuta al fermo delle
attivita' nelle aziende agricole colpite da BSE, conseguente
all'abbattimento obbligatorio totale o selettivo degli animali
appartenenti al settore bovino da carne a seguito di ordinanza
sanitaria.
In particolare, gli aiuti suddetti sono da riferirsi esclusivamente
alla perdita di reddito derivante dall'abbattimento di vacche o manze
destinate alla produzione di vitelli da ristallo delle aziende da
carne (linea vacca-vitello).
L'aiuto e' concesso alle aziende che si impegnano a ripristinare e/o a
proseguire analoga attivita' zootecnica finalizzata alla produzione di
animali da carne.
Per calcolare l'entita' dell'aiuto si procede nel seguente modo:
a) si considera un periodo minimo di fermo produttivo (mancato
reddito), necessario perche' l'allevamento ricominci ad avere un
reddito, pari a 8 mesi;
b) l'indennizzo spettante a ciascun capo, vacca o manza abbattuta,
viene determinato a partire dal valore del feto/vitello da carne che
non e' stato possibile commercializzare a causa dell'abbattimento
della madre e che, quindi, rappresenta il mancato reddito nel periodo
di fermo produttivo;
c) l'indennizzo, da attribuire a ciascun vitello, e' determinato in
funzione dell'eta' del vitello stesso alla data di macellazione della
fattrice, cioe' in funzione del numero di giorni di gravidanza della
vacca/manza che ha subito l'abbattimento.
A tal fine, in particolare, si dovra' determinare l'importo unitario
spettante per giorno di gravidanza; il valore del vitello da carne,
cosi' come desunto dai bollettini dei prezzi medi di mercato, dovra'
essere diviso per il numero dei giorni di gravidanza (270 giorni).
Il valore medio di mercato del vitello da carne deve essere
determinato in relazione alla destinazione produttiva (da
ristallo/allevamento), alla razza degli animali abbattuti ed ai prezzi
rilevati preferibilmente su tre mercati nazionali nel periodo in cui
e' avvenuto l'abbattimento.
Nel caso di bovini da ristallo/allevamento, il valore del vitello da
carne rilevato sui bollettini, se non meglio specificato, dovra'
essere riferito ad un animale destinato alla produzione di carne del
peso medio di circa 270 Kg di peso vivo all'eta' di 6 mesi.
Per il calcolo complessivo dell'aiuto spettante a ciascun vitello,
l'importo unitario (spettante per giorno di gravidanza) dovra' essere
moltiplicato per il numero di giorni di gravidanza delle vacche/manze
da carne abbattute.
Il totale dell'indennizzo spettante all'allevatore risultera' dalla
somma degli importi calcolati per ciascun capo (vacca e/o manza)
abbattuto.
Al fine di stabilire i giorni di gravidanza delle vacche da carne
abbattute si assume come metodologia di calcolo la seguente
procedura:
- si considera la data dell'ultimo parto di ogni vacca abbattuta
desunta dal certificato/attestato dell'ASL competente sulla base dei
dati presenti nell'anagrafe bovina;
- si considera, sulla base della letteratura specifica in materia, un
periodo fisso di 45 giorni che, di norma, intercorre tra un parto e la
rifecondazione della vacca per la successiva gestazione;
- si calcolano i giorni che intercorrono tra la data di abbattimento
della vacca, desunta dal certificato di macellazione degli animali, e
la data dell'ultimo parto; dai giorni cosi' calcolati, viene sottratto
il periodo di 45 giorni definito sopra.
Per quanto riguarda le manze da carne abbattute, il periodo che verra'
considerato per il conteggio dell'indennizzo risultera' dai giorni che
intercorrono tra la data di abbattimento del capo, desunta dal
certificato di macellazione degli animali, e la data dell'ultimo
intervento fecondativo, desunta dal certificato di intervento
fecondativo di cui alla Legge 30/91 e DM 403/00 (CIF). Nel caso di
utilizzo di toro aziendale per monta naturale il periodo utile per il
conteggio dell'indennizzo potra' desumersi attraverso la
presentazione, da parte dell'allevatore, del registro aziendale di
fecondazione naturale cosi' come previsto dalla determinazione del
Direttore generale Agricoltura n. 7489 del 27/1/2001 di attuazione del
DM 403/00 e della Legge 30/91.
I giorni di gravidanza che risultano dal calcolo non potranno essere
mai, in linea generale, superiori a 270 (durata della gravidanza); nel
caso in cui risulti un intervallo di tempo troppo lungo rispetto alla
normale gestazione bovina, l'indennizzo massimo spettante a ciascun
vitello dovra' comunque essere rapportato ai 270 giorni.
In particolare, nella regione Emilia-Romagna gli eventi in questione
si sono verificati alla fine del 2003 a carico di animali appartenenti
prevalentemente alla razza bovina da carne Limousine (linea
vacca-vitello).
Pertanto, il valore medio dei vitelli da ristallo e' stato determinato
a partire dai prezzi medi all'origine rilevati nel periodo novembre
2003 in tre mercati importanti del Nord-Italia, con riferimento alla
suddetta razza:
Banca dati:
- ISMEA (Piazza di Montichiari): media novembre 2003 (Euro/Kg): 3,18;
- Camera di Commercio  C.C.I.A.A. di Padova: media novembre 2003
(Euro/Kg): 3,09;
- Camera di Commercio  C.C.I.A.A.  di Forli'-Cesena: media novembre
2003 (Euro/Kg): 3,15;
media totale: 3,14.
A partire dal valore unitario cosi' definito (media di 3 mercati), il
valore del vitello, ai fini dell'indennizzo, risulta essere pari a:
3,14 Euro/Kg x 270 Kg p.v. = Euro 847,8.
L'indennizzo per giorno di gravidanza da considerare ai fini del
calcolo risulta essere pari a:
847,8/270 (giorni di gravidanza) = Euro 3,14 indennizzo del vitello
(mancato reddito) per giorno di gravidanza.
Dagli importi cosi' calcolati dovranno essere dedotti tutti gli
importi ricevuti dall'allevatore a titolo di un regime assicurativo.
Inoltre, il regime non e' cumulabile con altri aiuti aventi le
medesime finalita'.
Infine, il valore unitario, riferito al vitello, potra' essere
incrementato di un ulteriore 10% nel caso in cui gli abbattimenti si
siano verificati in aziende agricole in cui l'allevamento ed i capi
abbattuti sono inseriti nel sistema di controllo relativo ad uno o
piu' metodi di produzione di prodotti a qualita' regolamentata e
certificati dall'autorita' competente secondo quanto disposto da:
- Reg. (CEE) n. 2091/92 e successive modifiche ed integrazioni
(agricoltura biologica). In tal caso l'azienda dovra' risultare
iscritta nell'Elenco regionale degli operatori biologici;
- Regg. (CE) n. 509/06 e n. 510/10 (prodotti a marchio DOP, IGP,
STG);
- L.R. 28/99 (prodotti a marchio Q.C. - Qualita' Controllata).
Tale incremento e' giustificato dal fatto che il valore reale di
mercato degli animali da vita o da produzione appartenenti ai circuiti
di qualificazione indicati e' di norma superiore a quello di
riferimento mediamente rilevato.
L'appartenenza dell'azienda e/o dei capi ai circuiti di qualificazione
e valorizzazione dei prodotti dovra' essere opportunamente documentata
dal richiedente l'aiuto.
Procedure per l'accesso all'aiuto
Presentazione delle domande
Beneficiari del presente aiuto sono le aziende agricole aventi sede
legale nel territorio della regione Emilia-Romagna, regolarmente
iscritte all'anagrafe regionale di cui al R.R. 17/03, che hanno dovuto
procedere all'abbattimento obbligatorio degli animali a causa della
BSE successivamente al 7 febbraio 2003.
Le domande di aiuto devono essere presentate alla Regione
Emilia-Romagna, Direzione generale Agricoltura - Servizio Produzioni
animali, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna, entro 30 giorni
dall'abbattimento dei capi in seguito ad ordinanza sanitaria.
Per le aziende che hanno abbattuto i capi precedentemente alla
pubblicazione dei presenti criteri e che hanno gia' presentato alla
Regione istanza di indennizzo ai sensi della L.R. 20/01, la domanda
dovra' essere integrata secondo quanto disposto nei presenti criteri
entro 30 giorni dalla pubblicazione dei criteri stessi nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande sono presentate in carta semplice, sottoscritte dal
titolare o dal legale rappresentante dell'allevamento con i relativi
dati anagrafici e fiscali; devono riportare inoltre l'ubicazione
dell'azienda e il relativo codice sanitario, devono richiamare in
oggetto la Legge Regionale 3 luglio 2001, n. 20 "Provvedimenti
straordinari ed urgenti a sostegno delle aziende colpite da BSE", e
devono contenere la seguente documentazione a corredo:
- copia dell'ordinanza sanitaria che prevede l'abbattimento degli
animali a seguito di diagnosi di BSE;
- copia del certificato di macellazione degli animali con l'elenco dei
capi abbattuti;
- certificazione dell'ASL (Azienda Sanitaria Locale) attestante la
data dell'ultimo parto di ogni vacca abbattuta;
- nel caso delle manze abbattute:
a) copia dell'ultimo certificato d'intervento fecondativo (C.I.F) di
cui alla Legge 30/91 e DM 403/00;
oppure, nel caso di monta naturale
b) copia del registro aziendale previsto dalla determinazione del
Direttore generale Agricoltura 7489 del 27/1/2001 di attuazione del DM
403/00 e Legge 30/91;
- certificazione rilasciata dall'Organismo di controllo autorizzato
comprovante il possesso dei requisiti dell'azienda per la fase di
allevamento, e riportante l'anagrafica dei capi abbattuti per i quali
si beneficia dell'incremento compensativo, relativamente alle
produzioni di qualita' regolamentata (biologico, DOP/IGP/STG, Q.C.);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'allevatore relativa
al percepimento o meno di somme derivanti da coperture assicurative
aventi per oggetto il mancato reddito per motivi analoghi a quelli
della L.R. 20/01;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare o del legale
rappresentante attestante che e' a conoscenza che non puo' percepire
aiuti superiori al danno subito;
- dichiarazione del titolare o del legale rappresentante
dell'allevamento attestante l'assoggettamento o meno alle imposte sul
reddito di cui all'art. 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare o del legale
rappresentante che attesti di non aver percepito o percepire, per lo
stesso fine al quale si riferisce la domanda, altre somme a titolo di
aiuto previste da normative comunitarie e nazionali.
Istruttoria
Gli Uffici regionali competenti procedono alla verifica dei dati
contenuti in domanda, del possesso dei requisiti previsti, nonche' al
calcolo dell'aiuto spettante in base ai criteri sopra definiti.
Concessione dell'aiuto
Il Responsabile del Servizio Produzioni animali approva, con proprio
atto formale, le risultanze dell'istruttoria tecnica compiuta e
provvede, nei limiti delle disponibilita' recate dal bilancio
regionale nell'esercizio di riferimento, alla  concessione e
contestuale liquidazione dell'aiuto.
Dell'avvenuta adozione di tale atto saranno informate le Province
competenti per territorio.
Controlli
La Regione effettuera' controlli, in corso d'istruttoria, per
verificare la rispondenza dei dati contenuti in domanda.
La Regione effettuera', altresi', controlli per verificare la ripresa
e/o la prosecuzione dell'attivita' zootecnica successivamente al
periodo di fermo produttivo definito in otto mesi.
Revoche
L'azienda beneficiaria che, trascorsi otto mesi dall'abbattimento, non
dimostra la ripresa o la prosecuzione dell'attivita' di allevamento e'
soggetta alla revoca dell'aiuto concesso.
La revoca dell'aiuto sara' disposta anche nei casi previsti dall'art.
18 della L.R. 15/97.
In caso di revoca l'allevatore e' soggetto all'obbligo di restituzione
della somma percepita, con interesse calcolato al tasso legale
maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa,
nonche' all'esclusione fino a cinque anni da ogni agevolazione in
materia di agricoltura.
Durata
Il regime di aiuto e' valido fino al 31 dicembre 2010.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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