REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 20 aprile 2006, n. 5607

Istituzione zone tampone - Anno 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- il DM 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la
lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia
amylovora), nel territorio della Repubblica";
- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente
"Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunita'" e successive modificazioni ed
integrazioni;
- la direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001
relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari
rischi in campo fitosanitario nella Comunita' e che abroga la
direttiva 92/76/CEE e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela
fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.
Abrogazione delle Leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto
2001, n. 31", ed in particolare l'art. 8, comma 1, lett. l), che
prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini
della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative
comunitarie e nazionali in materia;
- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e
la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali";
- la direttiva 2006/35/CE della Commissione, del 24 marzo 2006, che
modifica gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE del
Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione
nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
e contro la loro diffusione nella Comunita';
- la direttiva 2006/36/CE della Commissione, del 24 marzo 2006, che
modifica la direttiva 2001/32/CE, relativa al riconoscimento di zone
protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella
Comunita' e che abroga la direttiva 92/76/CEE;
- la propria determinazione del 29 aprile 2005, n. 5927, relativa 
all'istituzione  di zone tampone per l'anno 2005;
considerato:
- che nell'allegato della direttiva 2001/32/CE della Commissione,
lettera b), punto 2, cosi' come modificato da provvedimenti normativi
successivi, in particolare la direttiva 2006/36/CE, i territori delle
province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e parte
dei territori delle province di Forli'-Cesena e Rimini non risultano
fra quelli definiti "zone protette" nei confronti del batterio Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al.;
- che l'introduzione e la circolazione nelle "zone protette" nei
confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. delle
specie ospiti del patogeno elencate nell'Allegato V, Parte A, Sezione
II, della direttiva 2000/29/CE possono avvenire solo qualora siano
soddisfatte le disposizioni particolari previste nell'allegato IV,
parte B, punto 21, della medesima direttiva;
- che l'allegato IV, parte B, punto 21, della direttiva 2000/29/CE
prevede fra l'altro che per poter circolare nelle zone protette i
vegetali ospiti di Erwinia amylovora debbono essere originari delle
"zone protette" espressamente elencate, oppure debbono essere
"ottenuti o, nel caso siano stati introdotti in una 'zona tampone',
debbono essere stati conservati per almeno sette mesi comprendenti il
periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo vegetativo
completo in un campo situato ad almeno 1 km. all'interno del confine
di una 'zona tampone' delimitata ufficialmente e con un'estensione di
almeno 50 km², dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di
lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al piu' tardi
prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo
ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di
diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dai
vegetali ivi coltivati";
- che e' opportuno delimitare le "zone tampone" nei territori della
regione attualmente non considerate "zone protette", al fine di
consentire la produzione di piante ospiti di Erwinia amylovora idonee
ad essere commercializzate con passaporto "ZP";
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo  unico  in materia di 
organizzazione  e  di  rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003,
avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali" e successive modifiche;
richiamate le seguenti determinazioni del Direttore generale
Agricoltura:
- n. 1289 del 22 febbraio 2002, con la quale sono stati specificati
gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi istituiti nell'ambito
della Direzione con deliberazione della Giunta regionale n. 2832 del
17/12/2001;
- n. 19139 del 28 dicembre 2005, avente ad oggetto "L.R. 43/01.
Conferimento di incarichi di responsabilita' di struttura e
sostituzione provvisoria all'interno della Direzione generale
Agricoltura", avente decorrenza dall'1/1/2006 e fino al 30/6/2006;
- n. 2380 del 23 febbraio 2006, recante "Assenza temporanea dei
Responsabili di Servizio della Direzione generale Agricoltura.
Individuazione dei sostituti";
attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento, ai
sensi della predetta deliberazione della Giunta regionale 447/03;
determina:
1) di istituire ufficialmente nei territori delle province di Bologna,
Ferrara, Forli'-Cesena, Ravenna e Rimini "Zone tampone" con
un'estensione di almeno 50 Km², al fine di consentire la produzione di
piante ospiti di Erwinia amylovora idonee ad essere commercializzate
con passaporto "ZP", cosi' come delimitate nella mappa allegata alla
presente determinazione (consultabile in dettaglio sul sito internet
di questo Servizio Fitosanitario attraverso il seguente percorso:
www.ermesagricoltura.it, link "Servizio Fitosanitario Emilia-Romagna",
link "Cartografia", infine link "Zone tampone E.a.");
2) di attuare nelle "zone tampone" di cui al punto precedente i
controlli e le prescrizioni previsti nell'Allegato IV, parte B, punto
21, lettere cc) e dd) della direttiva 2000/29/CE e quelle contenute
nel DM 10 settembre 1999, n. 356;
3) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberto Contessi
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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