REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 febbraio 2006, n. 163

Approvazione direttiva ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) della L.R. 29/7/2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e
di polizia mortuaria" ed in particolare l'art. 2, comma 1 lettera a)
laddove prevede che la Regione, nell'esercizio delle funzioni di
indirizzo, coordinamento e alta vigilanza sulle materie disciplinate
dalla legge stessa, possa emanare apposite direttive agli Enti locali
e alle Aziende sanitarie al fine di garantire comportamenti omogenei
in ambito regionale a garanzia di diritti essenziali della
popolazione;
richiamato l'art. 29 della L.R. 27 luglio 2005, n. 14 con il quale
vengono apportate modificazioni alla citata L.R. 19/04;
richiamata altresi' la propria deliberazione n. 156 del 7 febbraio
2005 con la quale sono state individuate le modalita' generali ed i
requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' funebre da
parte di imprese pubbliche e private, ai sensi dell'art. 13, comma 3,
della L.R. 19/04;
rilevato, in particolare, che molti Comuni e rappresentanze di
operatori hanno evidenziato difficolta' di natura interpretativa ed
hanno chiesto chiarimenti sull'interpretazione e sulla portata di
alcuni punti della nuova disciplina con particolare riguardo:
a) al puntuale accertamento dei requisiti per l'esercizio
dell'attivita' funebre e, specificatamente, alle modalita' di
svolgimento dei corsi di formazione del personale delle imprese
funebri;
b) al divieto di intermediazione nell'esercizio dell'attivita'
funebre;
c) alle modalita' ed ai limiti nel trasporto delle salme;
d) alla sussistenza di forme di privativa nell'esercizio
dell'attivita' e del trasporto funebre;
ritenuto quindi necessario intervenire nuovamente sulla materia,
adottando, ai sensi del richiamato comma 1, lettera a), dell'art. 2
della Legge 19/04, apposita direttiva al fine di completare la
disciplina delle pratiche funebri di carattere imprenditoriale e di
assicurare che il rilascio delle autorizzazioni comunali all'esercizio
dell'attivita' funebre avvenga secondo criteri uniformi sul territorio
regionale, cosi' consentendo agli Enti locali di operare in un quadro
di maggiore chiarezza e certezza giuridica, adottando in forma
tempestiva i provvedimenti conseguenti;
atteso che la Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del
13/2/2006 ha espresso parere favorevole alla proposta presentata dalla
Direzione generale Sanita' e Politiche sociali;
ritenuto di procedere, ai sensi del comma 1, lettera a) dell'art. 2
della summenzionata legge regionale, alla approvazione della presente
direttiva, quale strumento volto a completare la disciplina delle
pratiche funebri di carattere imprenditoriale e ad assicurare che il
rilascio delle autorizzazioni comunali all'esercizio dell'attivita'
funebre avvenga secondo criteri uniformi sul territorio regionale, a
tutela dei diritti dei cittadini in quanto utenti delle attivita'
funebri;
dato atto, ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della
propria deliberazione 447/03 del parere di regolarita' amministrativa
espresso dal Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott.
Leonida Grisendi;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare l'allegata "Direttiva della Giunta regionale, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 29 luglio 2004, n. 19,
Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di pubblicare il presente atto ed il relativo allegato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lett. a) della L.R. 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia
funeraria e di polizia mortuaria)
Ai Sindaci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna
Ai Presidenti delle Province della Regione Emilia-Romagna
Ai Direttori generali delle Aziende sanitarie della Regione
Emilia-Romagna
Regolamentazione dell'esercizio dell'attivita' funebre ed altre
disposizioni in materia funeraria
Con la Legge 29 luglio 2004, n. 19, la Regione Emilia-Romagna ha
dettato innovative disposizioni in materia funeraria, disciplinando in
particolare le funzioni spettanti ai diversi livelli istituzionali
dell'ordinamento, prevedendo norme di polizia mortuaria (con
particolare riguardo al trasporto delle salme e dei cadaveri) e
regolamentando le pratiche di cremazione e l'esercizio dell'attivita'
funebre.
La L.R. 19/2004, modificata di recente per effetto dell'articolo 29
della L.R. 27 luglio 2005, n. 14 (in Bollettino Ufficiale regionale 27
luglio 2005, n. 103), e' stata attuata, tra gli altri, dal
provvedimento della Giunta regionale 7 febbraio 2005, n. 156
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale del 2 marzo 2005, n.
40) volto ad individuare le modalita' generali ed i requisiti per
l'autorizzazione, spettante ai Comuni, all'esercizio dell'attivita'
funebre da parte di imprese pubbliche e private.
Sia la legge regionale, che la deliberazione di essa attuativa,
contengono previsioni particolarmente innovative rispetto al quadro
normativo statale sino ad ora vigente, prevedendo l'esercizio di nuove
funzioni amministrative in capo ai Comuni, individuando le modalita' e
gli ambiti di svolgimento dei servizi pubblici ed assoggettando gli
operatori pubblici e privati a requisiti coerenti con la finalita' di
tutelare la dignita' ed i diritti dei cittadini.
Proprio per la forte valenza innovatrice delle disposizioni, alcuni
Comuni e rappresentanze di operatori si sono rivolti agli uffici
regionali al fine di ottenere chiarimenti sull'interpretazione e sulla
portata di alcuni punti della nuova disciplina, con particolare
riguardo:
a) al puntuale accertamento dei requisiti per l'esercizio
dell'attivita' funebre;
b) al divieto di intermediazione nell'esercizio dell'attivita'
funebre;
c) alle modalita' ed ai limiti nel trasporto delle salme;
d) alla sussistenza di forme di privativa nell'esercizio
dell'attivita' e del trasporto funebre.
Di fronte ai numerosi interrogativi posti ed alle possibili diverse
interpretazioni delle nuove disposizioni, la Giunta regionale ha
quindi ritenuto di intervenire nuovamente sulla materia, con la
finalita' di completare la disciplina delle pratiche funebri di
carattere imprenditoriale e di assicurare che il rilascio delle
autorizzazioni comunali all'esercizio dell'attivita' funebre avvenga
secondo criteri uniformi sul territorio regionale.
E cio' anche a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e per
la tutela delle condizioni igienico sanitarie, che legittimano infatti
il ricorso della Regione ad ulteriori provvedimenti di indirizzo e
coordinamento rivolti agli Enti locali ed alle Aziende sanitarie, come
previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a) della L.R. 19/04.
Si richiama dunque l'attenzione dei soggetti pubblici a vario titolo
investiti di compiti e funzioni amministrative, affinche' - per quanto
di competenza - le modalita' e le procedure in materia funeraria e di
polizia mortuaria siano poste in essere secondo criteri strettamente
aderenti alla legge, nonche' conformemente alle indicazioni che si
intendono fornire attraverso la presente direttiva.
Sui requisiti che le imprese pubbliche e private devono possedere ai
fini dell'autorizzazione
La deliberazione della Giunta regionale 156/05 prevede i requisiti di
cui devono dotarsi le imprese che intendono esercitare attivita'
funebre ai fini della relativa autorizzazione, rilasciata dal Comune
anche attraverso un meccanismo di silenzio-assenso sulla base di
un'autocertificazione presentata dagli interessati.
Va ribadito innanzitutto che la deliberazione della Giunta regionale
ha previsto un'unica autorizzazione comprensiva delle ulteriori
abilitazioni che il Comune sarebbe tenuto a rilasciare, in virtu'
della normativa vigente. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
funebre dovra' pertanto contenere ed assorbire le autorizzazioni
previste attualmente dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(art. 115 R.D. 18 giugno 1931, n. 773) o quelle previste per
l'esercizio del commercio. Poiche' l'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' funebre prevista dall'art. 13 della L.R. 19/04
comprende, ma non sostituisce queste ultime autorizzazioni, restano
fermi i requisiti e gli adempimenti gia' previsti dalla normativa
volta a disciplinare le stesse.
Il principio dell'autorizzazione unica vale anche per l'apertura, da
parte dell'impresa autorizzata, di altre ed ulteriori sedi, diverse
dalla sede legale, cosi' come previsto dal punto 1.2 della
deliberazione 156/05.
L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione, pertanto, in caso di
apertura di nuova sede per la trattazione degli affari in un
territorio diverso da quello ove insiste la sede legale, sara' tenuta
a comunicare al nuovo Comune il possesso dell'autorizzazione; detto
Comune, per l'effetto, non dovra' compiere una nuova istruttoria sui
requisiti per l'esercizio dell'attivita' funebre ma limitarsi a
concedere o meno le eventuali abilitazioni commerciali od edilizie in
base alle proprie previsioni specifiche in materia e relativamente
alla sola nuova sede, senza dunque tornare ad occuparsi della verifica
sull'idoneita' dell'impresa all'esercizio dell'attivita' funebre ai
sensi della normativa regionale.
In ogni caso, la legge appare ben chiara all'articolo 13
nell'individuare e definire il servizio di attivita' funebre quale
l'organizzazione e lo svolgimento congiunto ed inscindibile di tre
attivita', ovvero il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti
il decesso, la fornitura di articoli funebri in occasione del funerale
ed il trasporto della salma o di altri resti mortali, con la sola
prevista eccezione dello svolgimento - in forma disgiunta - del
servizio di trasporto funebre.
A parte tale ultimo caso, la normativa regionale, attraverso una
presunzione di legge, ha dunque ritenuto che solo chi svolge
unitariamente le tre attivita' possa assicurare un servizio tale da
corrispondere alle esigenze degli utenti e sia in grado quindi di
esercitare l'attivita' di onoranze funebri ed a tal fine, infatti, ne
ha regolamentato, anche per mezzo della deliberazione attuativa, i
requisiti di idoneita', da ricondursi all'attivita' complessivamente
svolta.
Ne consegue operativamente che il Comune potra' autorizzare come
impresa funebre solo chi intende svolgere le tre attivita' sopra
richiamate e ne dimostra il possesso dei correlati requisiti. Altri
eventuali soggetti che intendano esercitare solo una delle tre
attivita' invece non potranno essere autorizzati quali imprese funebri
e non risulteranno abilitati a svolgere funerali.
I requisiti che la deliberazione 156/05 prevede al punto 2 attengono
essenzialmente alla disponibilita' di una sede, di un'auto funebre e
di un'autorimessa, oltre al necessario contingente di personale
(rappresentato almeno da un responsabile della conduzione
dell'attivita' e da quattro operatori funebri o necrofori).
La disponibilita' dell'auto funebre e dell'autorimessa puo' essere
assicurata secondo qualsiasi valido rapporto giuridico che consenta in
via continuativa ed effettiva di avvalersi del mezzo, ad esempio anche
per mezzo di contratti di affitto, fornitura, leasing, comodato, ecc..
Cio' viene esplicitamente disposto anche dalla deliberazione 156/05,
in base alla quale i requisiti relativi alla disponibilita' dell'auto
funebre e dell'autorimessa si devono intendere soddisfatti laddove
questi vengano acquisiti "per mezzo di consorzio o contratti di
agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in
via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attivita'".
Per quanto riguarda invece le sedi, anche per ovvie ragioni di
dignita' e di riservatezza e di tutela dei dolenti, nonche' in virtu'
di quanto disposto dalla normativa vigente - dovra' essere richiesto
altresi' l'uso esclusivo e non promiscuo da parte di piu' imprese
della stessa sede, ferma restando la possibilita' di acquisire la
disponibilita' dei beni immobili e mobili che compongono la sede
secondo ogni legittimo negozio giuridico.
Quanto al personale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il
Comune dovra' verificare che la prevista disponibilita' di cui ai
punti 2.2 e 2.6 della deliberazione 156/05 venga assicurata attraverso
rapporti contrattuali di lavoro, sia secondo il modello del lavoro
subordinato ma anche, alternativamente, secondo le legittime forme
individuate dalla normativa vigente (tra le quali, si richiamano
certamente quelle ora previste dal DLgs 10 settembre 2003, n. 276).
Spetta dunque all'impresa che propone domanda di autorizzazione
documentare l'esistenza e la regolarita' dei rapporti di lavoro o
alternativamente l'esistenza di altri titoli giuridici per poter
impiegare validamente e regolarmente il personale, in modo tale da
dimostrare la capacita' di disporre effettivamente in ogni circostanza
di un responsabile della conduzione dell'attivita' e del numero
necessario di operatori.
Al riguardo, va chiarito che le forme di rapporto di lavoro che
prevedano obblighi del lavoratore secondo tempi e modalita' limitate o
parziali del proprio impegno dovranno risultare coerenti con i volumi
di attivita' effettivamente svolti dall'impresa autorizzata, in base a
quanto appositamente dimostrato dall'impresa medesima in sede di
richiesta dell'autorizzazione. La rispondenza tra la disponibilita' di
personale e le attivita' svolte dall'impresa potra' a tal fine essere
agevolmente controllata dai Comuni, ad esempio attraverso la verifica
del numero di attestati rilasciati all'atto della chiusura del
feretro.
Oltre alle suddette forme di carattere ordinario, si ritengono inoltre
percorribili altri strumenti giuridici attraverso i quali l'impresa di
onoranze funebri potra' disporre del personale necessario alle
prestazioni di volta in volta effettuate ed ottenere l'autorizzazione
comunale.
Si ritiene infatti che possano essere considerati nel novero del
personale richiesto coloro che, nelle societa' di persone o di
capitali svolgono la propria attivita' a favore della societa' di cui
sono altresi' soci (e' il caso del socio-lavoratore o del
collaboratore familiare), in regola con la normativa previdenziale.
Ugualmente idoneo ad integrare i requisiti di personale appare lo
strumento dell'associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 del
codice civile, con il quale il soggetto associante attribuisca -
mediante apposito contratto - ad un associato la partecipazione agli
utili dell'impresa in base al corrispettivo di un determinato apporto
di lavoro.
Ancora, le imprese di onoranze funebri potranno, al fine di dotarsi
del contingente minimo di personale, ricorrere all'attivazione di
processi di integrazione aziendale come la costituzione di consorzi
con attivita' esterna di cui agli articoli 2602 e segg. o di societa'
consortili ai sensi degli articolo 2615 ter del codice civile, che
garantiscano al contempo un'economia di risorse e l'assolvimento degli
adempimenti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attivita'.
Ovviamente, il ricorso a tali modelli dovra' avvenire nel rispetto dei
presupposti e delle forme indicate dalla normativa civilistica e
fiscale vigente. Le societa' consortili dovranno altresi' essere
costituite o risultare partecipate esclusivamente da imprese di
onoranze funebri, autorizzate od autorizzande, al fine di permettere
un controllo complessivo dei Comuni sullo svolgimento dell'attivita' e
sul costante possesso dei requisiti alla luce di quanto previsto dalla
normativa regionale.
Nel caso del consorzio con attivita' esterna, il Comune provvedera'
dunque formalmente ad autorizzare questo soggetto come impresa di
onoranze funebri; nel caso dell'avvalimento di societa' consortili,
saranno invece le singole imprese che hanno costituito la societa' ad
entrare in possesso dell'autorizzazione comunale.
Infine, per assicurare, in contesti territoriali svantaggiati o di
piccole dimensioni, la continuita' del servizio di onoranze funebri
verso la propria collettivita', il Comune potra' valutare il rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' funebre ad imprese
che dimostrino il possesso dei requisiti sul personale secondo
ulteriori modalita', come accordi o altre forme contrattuali
intrattenuti con imprese funebri gia' autorizzate o autorizzande.
Tenuto conto che l'autorizzazione di un Comune abilita all'esercizio
dell'attivita' funebre su tutto il territorio regionale, il medesimo
Comune preposto al rilascio dell'autorizzazione, in tutti questi casi,
dovra' comunque attentamente verificare che le forme prescelte
risultino compatibili con gli obiettivi di qualificazione e
trasparenza delle imprese di onoranze funebri propri della L.R.
19/04.
Al contempo, il Comune autorizzante e' chiamato a vigilare affinche'
lo strumento prescelto risulti coerente con il volume delle
prestazioni svolte, esercitando i poteri istituzionali di controllo ad
esso spettanti sulle singole imprese ai sensi dell'articolo 6, comma
3, della L.R. 19/04, con la finalita' di verificare che il concreto
esercizio dell'attivita' avvenga in conformita' a quanto dichiarato
dall'impresa in sede di autorizzazione mediante il deposito dei titoli
(contratti, statuti, ecc.) idonei a dimostrare il possesso dei
requisiti e che il numero complessivo degli operatori risulti
quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento
complessivo delle prestazioni da parte delle imprese.
Indipendentemente dalle forme prescelte e comunque venga assicurata la
disponibilita' del personale da parte del soggetto autorizzato, la
normativa regionale si preoccupa che a quest'ultimo spetti assicurarne
il possesso dei requisiti formativi e sia chiamato ad esercitare la
vigilanza sui profili inerenti la sicurezza e la salute nei luoghi di
lavoro, secondo quanto previsto dalla deliberazione 156/05.
Anche per questi motivi, non sembrano parimenti da ritenere
ammissibili forme di esternalizzazione completa del personale,
effettuate verso soggetti non autorizzati all'esercizio dell'attivita'
funebre e del tutto estranei alla vigilanza ed al controllo previsto
dalla L.R. 19/04.
Infatti, l'avvalimento di personale acquisito attraverso tali soggetti
da un lato non coglie gli obiettivi di qualificazione delle imprese
funebri esplicitati dalla normativa regionale, che devono intendersi
soddisfatti solo in presenza di forme che assicurino stabilita' e
trasparenza nei confronti dei cittadini, ma soprattutto rende
inattuabile il controllo complessivo che il Comune e' chiamato
istituzionalmente ad esercitare sulle imprese di onoranze funebri e
che appare impercorribile nei confronti di soggetti esclusi dal campo
di applicazione della Legge 19/04.
In definitiva, il Comune, in sede di autorizzazione, potra' garantire
la necessaria flessibilita' agli operatori, al pari di quanto avviene
in altri settori economici, circa l'acquisizione dei fattori
produttivi, ma dovra' verificare al contempo che cio' avvenga secondo
le forme idonee al raggiungimento degli obiettivi generali della legge
e che consentano lo svolgimento del controllo istituzionale ai sensi
della L.R. 19/04, in modo da assicurare che nello svolgimento
dell'attivita' funebre venga sempre utilizzato il personale adeguato
alle prestazioni di volta in volta eseguite, che, ad esempio, per
quanto riguarda le operazioni di trasporto del feretro, corrisponde al
numero di quattro operatori.
Il contingente minimo richiesto dalla legge regionale e dalla
deliberazione 156/05 prevede un responsabile della conduzione
dell'attivita' e 4 operatori funebri o necrofori, differenziandone
ruoli, funzioni e requisiti formativi. Resta ferma la possibilita' per
il responsabile della conduzione dell'attivita' di intervenire nelle
attivita' operative, con cio' consentendo di raggiungere i requisiti
minimi di personale previsti dalla normativa, purche' le dimensioni
quantitative delle attivita' siano tali da non compromettere il
regolare e trasparente svolgimento delle funzioni primariamente a lui
attribuite.
L'apertura di ulteriori sedi commerciali, filiali, mostre aperte al
pubblico nelle quali avvenga un contatto con i clienti, non comporta
la necessita' di avvalersi di altri quattro operatori funebri o
necrofori, bensi' di un solo addetto - per ogni sede - alla
trattazione degli affari.
Nel caso di apertura di sedi secondarie in ambiti territoriali
comunali diversi da quelli originariamente autorizzanti, disciplinata
al punto 1.2 della delibera n. 156 del 2005, il Comune ove viene
aperta l'ulteriore sede commerciale dovra' segnalare al Comune che ha
rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' funebre
l'avvenuta apertura della sede, ai fini dell'esercizio della vigilanza
in ordine alla coerenza fra i requisiti dimostrati in sede di
autorizzazione e lo svolgimento dell'attivita' in ambiti territoriali
piu' vasti.
Tale raccordo fra Comuni appare comunque opportuno in ogni circostanza
in cui vi siano imprese che aprono sedi in piu' ambiti territoriali,
per assicurare un controllo incrociato. In tal modo si potra' evitare,
ad esempio, che un'impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione secondo
modalita' agevolate al fine di assicurare il servizio in contesti
territoriali svantaggiati o di piccole dimensioni utilizzi tale
possibilita' per operare in mercati differenti e piu' vasti.
Inoltre, appare opportuno meglio esplicitare che se un'impresa
autorizzata intende far svolgere il servizio di trasporto ad altra
impresa di onoranze funebri o di solo trasporto funebre, attraverso
apposito contratto di servizio, essa deve comunque disporre del
personale cosi' come sopra quantificato e regolamentato in relazione
alle differenziate esigenze cui deve far fronte nell'esercizio della
propria attivita'.
Le imprese invece che svolgono il solo trasporto funebre ai sensi del
citato punto 4.1 della deliberazione regionale, pur non avendo vincoli
quantitativi, dovranno richiedere l'autorizzazione al Comune ove ha
sede legale l'impresa e formare il proprio personale con le stesse
modalita' previste per gli operatori funebri o necrofori.
Le imprese di solo trasporto funebre dovranno documentare la coerenza
tra l'attivita' che intendono svolgere, i mezzi in loro possesso e il
personale, di qualifica e numero adeguato, di cui esse dispongono. Ai
Comuni spetta valutare tale coerenza utilizzando gli opportuni
strumenti di controllo, quali ad esempio i contratti di servizio e il
numero dei servizi effettuati.
Va chiarito, in ogni caso, che sia la normativa di rango primario,
quanto la deliberazione 156/05 non hanno previsto alcuna sanatoria nei
confronti delle imprese funebri gia' operanti.
Alla luce del rinnovato contesto normativo, pertanto, tutte le imprese
che esercitano gia' l'attivita' funebre sono tenute ad adeguarsi ai
nuovi requisiti e richiedere l'autorizzazione entro un anno dalla
pubblicazione della delibera 156/05, vale dire entro e non oltre il 2
marzo 2006.
Sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro, in
talune specifiche circostanze
Nel caso che, durante le esequie, qualcuno fra i presenti si offra per
trasportare il feretro del proprio caro, come atto di devozione o
gesto di saluto, questo dovra' avvenire sotto il controllo del
titolare dell'Azienda autorizzata allo svolgimento dell'attivita'
funebre o di suo delegato. A tal fine dovranno essere adottare le
misure che di volta in volta si rendono necessarie per prevenire
eventuali incidenti e dovra' essere garantita, attraverso idonea
copertura assicurativa, adeguata tutela da infortuni.
Sulla formazione del personale ai fini della autorizzazione
Il personale operante presso le imprese funebri deve essere
adeguatamente formato secondo le modalita' del punto 5 della
deliberazione 156/05, tra le cui disposizioni si prevede una
differenziazione tra personale gia' operante da almeno 6 mesi nel
settore (che puo' essere sin da subito adibito alle mansioni
operative) e personale privo di esperienza (che deve frequentare i
corsi prima di poter essere utilizzato negli incarichi operativi).
La formazione dovra' avvenire dunque per tutti gli operatori, non
essendone alcuno di questi direttamente esonerato dalla normativa
regionale.
Peraltro, considerato che la periodicita' dei corsi potrebbe creare
problemi operativi alle imprese che intendano dotarsi di personale non
in possesso di precedenti esperienze operative, va ritenuta legittima
la possibilita' del Comune di avvallare l'utilizzazione di detto
personale anche senza lo svolgimento dei corsi, purche' cio' avvenga
parzialmente e transitoriamente, sotto la conduzione e la vigilanza di
altro personale esperto e sia gia' stato predisposto il piano di
formazione per il conseguente avvio definitivo alle mansioni.
Parimenti, la formazione e' obbligatoria per tutte le imprese e per
tutte le categorie di soggetti operanti nell'impresa funebre, sia che
essi siano adibiti alle mansioni di operatore funebre o necroforo, sia
che siano investiti della conduzione dell'attivita' o di mansioni di
tipo commerciale.
Va chiarito inoltre che il requisito richiesto dalla deliberazione
regionale 156/05 per l'autorizzazione comunale attiene alla previsione
di un piano di formazione, che individui chiaramente i bisogni
formativi del personale, i contenuti dei corsi ed i soggetti
incaricati del loro svolgimento. Cio' significa che i corsi non
debbono necessariamente essere gia' stati svolti al momento della
richiesta di autorizzazione, bensi' possono finanche essere effettuati
in un momento successivo. Evidentemente, il piano di formazione dovra'
prevedere che cio' avvenga entro una data ragionevole e coerente con
gli obiettivi sottesi alla normativa regionale e connessi con il
provvedimento di autorizzazione, e dunque svolgersi al piu' tardi
entro sei mesi dall'autorizzazione medesima, secondo le indicazioni
che il Comune nella sua discrezionalita' vorra' eventualmente
offrire.
I corsi di formazione del personale dovranno essere autorizzati ai
sensi della normativa regionale (L.R. 12/03), secondo criteri e
modalita' previsti in un apposito e separato provvedimento della
Giunta regionale da approvarsi sentita la Commissione assembleare
competente. I corsi gia' effettuati, in corso di realizzazione o gia'
autorizzati dalle Amministrazioni provinciali competenti prima
dell'entrata in vigore del suddetto provvedimento della Giunta
regionale, devono ritenersi validamente svolti a tutti gli effetti e i
relativi attestati di frequenza utili ai fini del rilascio
dell'autorizzazione da parte del Comune.
Sul divieto di intermediazione nell'attivita' funebre
L'articolo 13, comma 5, della L.R. 19/04 prevede un divieto di
esercizio di intermediazione nell'attivita' funebre.
La disposizione ha il significato di chiarire che solo le imprese in
possesso dei requisiti previsti dalla piu' volte citata deliberazione
156/05 ed all'uopo autorizzate possono effettuare nel territorio della
regione Emilia-Romagna l'attivita' funebre, intrattenendo rapporti con
l'utenza ed introitando i compensi relativi all'erogazione delle
prestazioni effettuate.
Non e' consentito dunque ad intermediari o ad altri soggetti comunque
diversi dall'impresa autorizzata, organizzare e svolgere attivita' di
onoranze funebri, introitandone i compensi ed assicurando le
prestazioni attraverso l'acquisizione dei mezzi e delle risorse
necessarie per effetto di accordi con altre imprese.
Da un lato, dunque, l'unico soggetto competente a stabilire validi
rapporti giuridici con l'utenza e' il soggetto autorizzato, dall'altro
va di conseguenza esclusa la legittimita' di rapporti di mediazione,
di mandato od altri negozi che prevedano compensi per chi favorisce
l'incontro tra domanda ed offerta nei servizi funebri.
Sul trasporto della salma
Va chiarito che, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della L.R. 19/04,
il trasporto della salma (ovvero del corpo umano rimasto privo delle
funzioni vitali e prima dell'accertamento di morte) puo' avvenire
verso l'obitorio (od anche il deposito osservazione salme) o il
servizio mortuario delle strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate o le strutture per il commiato realizzate ai sensi
dell'articolo 14 della legge non solo quando il decesso e' avvenuto in
abitazione inadatte, ma anche quando, piu' in generale, via sia una
"espressa richiesta dei familiari o dei conviventi".
Quindi, affinche' il trasporto della salma possa legittimamente
avvenire, non appare discriminante la determinazione del luogo di
partenza, bensi' e' rilevante l'esistenza di una delle due condizioni
sopra richiamate, ovvero che il decesso sia avvenuto in abitazioni
inadatte o, alternativamente, che vi sia espressa richiesta dei
familiari, con la differenza che nel primo caso occorrera'
un'effettiva e positiva valutazione in tal senso da parte del servizio
pubblico competente.
Resta fermo che il trasporto dovra' avvenire secondo le disposizioni,
le regole e le garanzie poste dai successivi commi 2, 3, 4 e 5
dell'articolo 10 e che la struttura per il commiato ricevente, in tal
caso, dovra' essere quella appositamente adibita ed in possesso della
caratteristiche igienico sanitarie per la custodia e l'esposizione
delle salme, cosi' come stabilito dal combinato disposto dei commi 2 e
4 dell'articolo 14 della legge regionale.
Nella nozione di abitazioni inadatte, inoltre, vanno ricompresi i
luoghi di accoglienza o le strutture ricettive dirette all'ospitalita'
di cui alla L.R. 16/04, dai quali la salma potra' essere trasportata
presso l'obitorio, le strutture per il commiato o le camere mortuarie,
dunque anche senza necessita' di espressa richiesta dei familiari e
dei conviventi.
Sulla privativa nell'esercizio del trasporto funebre
La L.R. 19/04, all'articolo 5, commi 1 e 5, ha previsto che i Comuni
assolvano ai propri compiti istituzionali ed obbligatori, disponendo
espressamente altresi' che altre attivita' o servizi accessori, quali
l'attivita' funebre, possano essere comunque svolti dai medesimi
Comuni, ma in concorso con altri soggetti imprenditoriali.
Se ne ricava che l'attivita' funebre, ovverosia il servizio che
comprende ed assicura il disbrigo delle pratiche inerenti il decesso,
la fornitura di casse mortuarie ed il trasporto di salme, cadaveri o
resti mortali, non costituisce servizio pubblico essenziale o compito
obbligatorio dei Comuni, cosi' come peraltro chiarito gia'
dall'articolo 1, comma 3, lettera d) della Legge 19/04.
Pertanto, la legge regionale comporta definitivamente che non siano
piu' ammesse forme di privativa comunale sul trasporto, che non siano
esclusivamente riferite ai trasporti per indigenti ed alla raccolta o
al trasporto funebre su chiamata dell'autorita' giudiziaria o per
esigenze igienico-sanitarie.
La nuova normativa distingue in definitiva chiaramente tra attivita'
istituzionali ed obbligatorie dei Comuni in ambito necroscopico e
cimiteriale (e ad essi solo riservate) ed i servizi che i Comuni
possono decidere comunque di svolgere nell'esercizio della loro
attivita' imprenditoriale e/o al fine di soddisfare comunque esigenze
della propria collettivita' (l'attivita' di onoranze funebri o la
gestione di strutture per il commiato), i quali tuttavia, nella loro
concreta organizzazione e svolgimento, non potranno comportare
limitazioni dirette od indirette alla libera concorrenza tra le
imprese ed essere in alcun modo aprioristicamente riservati alla sola
gestione - diretta od indiretta - comunale.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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