REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2006, n. 237

Disposizioni per la selezione dei soggetti attuatori delle attivita' formative rivole agli apprendisti, la validazione dell'offerta formativa e l'approvazione di un Catalogo regionale relativo all'offerta

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge n. 196 del 1996, recante "Disposizioni in materia di
promozione dell'occupazione" e successive modificazioni, ed in
particolare l'art. 16 che ridefinisce la disciplina dell'apprendistato
come contratto di lavoro a causa mista;
- la Legge n. 30 del 2003, "Delega al Governo in materia di
occupazione e mercato del lavoro";
- il DLgs n. 276 del 2003 in attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 30/03;
- la L.R. n. 12 del 2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunita'
di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita,
attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro";
- la L.R.  n. 17 del 2005 "Norme per la promozione dell'occupazione,
della sicurezza, regolarita' e qualita' del lavoro";
- le "Linee di programmazione ed indirizzi per il sistema formativo e
per il lavoro. Biennio 2005-2006 di cui alla delibera del Consiglio
regionale 612/04;
richiamate:
- la decisione della Commissione Europea C/1120 del 18/7/2000 che
approva il Quadro Comunitario di Sostegno (Q.C.S.) Ob. 3 Regioni
Centro Nord Italia per il periodo 2000/2006;
- la decisione della Commissione Europea C/1963 del 25/5/2004 che
modifica la decisione C(2000) 2066 del 21/9/2000 che approva il
Programma Operativo Regione Emilia-Romagna - FSE - Ob. 3 - 2000/2006;
- il Regolamento CE n. 1159/00 della Commissione Europea relativo alle
azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli
interventi dei fondi strutturali;
- la deliberazione del CIPE del 5/11/1999, n. 174 con la quale si
approva il quadro finanziario programmatico 2000-2006 per quanto
riguarda il contributo nazionale;
- la delibera 42/04 "Fondo Sociale Europeo - Ob. 3 2000/2006 Programma
Operativo -  Regione Emilia-Romagna - revisione per riprogrammazione
di meta' periodo";
- la delibera 1087/04 "Fondo Sociale Europeo - Ob. 3 - 2000/2006 -
Approvazione del Complemento di Programmazione a seguito della
revisione di meta' periodo";
viste inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 2183 del 19/12/2005 "Aspetti formativi dell'apprendistato di cui
alla L.R. 1 agosto 2005, n. 17. Interventi in attuazione delle norme
sull'apprendistato";
- n. 1256 dell'1/8/2005 "Aspetti formativi dell'apprendistato
professionalizzante di cui alla L.R. n. 17 del 2005. Norme di prima
attuazione";
- n. 936 del 17/5/2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per la
definizione del sistema regionale delle qualifiche";
- n. 2212 del 10/11/2004 "Approvazione delle qualifiche professionali
in attuazione dell'art. 32, comma 1, lettera c) della L.R. 30 giugno
2003, n. 12, I provvedimento";
- n. 788 del 23/5/2005 "Approvazione delle qualifiche professionali e
dei relativi standard formativi, di cui alle deliberazioni di G.R.
2212/04 e 265/05 - II provvedimento";
- n. 265 del 14/2/2005 "Approvazione degli standard dell'offerta
formativa a qualifica e revisione di alcune delle tipologie di azione
di cui alla delibera di G.R. 177/03";
- n. 1434 del 12/9/2005 "Orientamenti, metodologia e struttura per la
definizione del Sistema regionale di Formalizzazione e Certificazione
delle Competenze";
- n. 1476 del 19/9/2005 "Approvazione delle qualifiche professionali e
dei relativi standard formativi - III provvedimento";
- n. 2166 del 19/9/2005 "Aspetti generali e articolazione della
Procedura sorgente nel Sistema regionale delle Qualifiche";
- n. 236 del 27/2/2006 "Attuazione delle norme sull'apprendistato di
cui alla L.R. 1/8/2005, n. 17";
richiamata, la citata delibera n. 2183 del 19/12/2005, ed in
particolare il punto 2) del dispositivo laddove stabilisce che con
propri successivi provvedimenti verra' definito l'avvio di una
procedura ad evidenza pubblica  per la selezione dei soggetti
attuatori delle attivita' formative rivolte agli apprendisti e
l'approvazione di un catalogo relativo all'offerta che costituira' una
opportunita' formativa per gli apprendisti assunti in regime di DLgs
276/03 e proposta formale di iniziativa di formazione per gli
apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge
196/97;
ritenuto opportuno procedere, secondo quanto riportato nell'Allegato
A) parte integrante del presente atto, all'approvazione delle
disposizioni per la selezione dei soggetti attuatori delle attivita'
formative rivolte agli apprendisti, per la validazione dell'offerta
formativa e per l'approvazione di un Catalogo regionale relativo
all'offerta;
dato atto che la selezione dei soggetti attuatori delle attivita'
formative per gli apprendisti, la validazione dell'offerta formativa,
e l'approvazione del Catalogo regionale relativo all'offerta, secondo
quanto riportato nell'Allegato A), parte integrante del presente atto,
verra' effettuata da una Commissione di validazione, composta da
funzionari regionali a cui potranno essere associati  funzionari delle
Province, che sara' nominata con successivo atto del Direttore
generale "Cultura, Formazione e Lavoro". Tale Commissione potra'
avvalersi di un supporto tecnico-operativo preliminare alla
validazione dell'offerta e all'implementazione del Catalogo
regionale;
sentito il parere degli organismi di cui alla L.R. 12/03 e
precisamente il Comitato di coordinamento interistituzionale in data
10/2/2006 e  della Commissione regionale Tripartita in data 21/2/2006
in ordine alle linee propedeutiche per la progettazione;
vista la L.R. 43/01, recante "Testo unico in materia di organizzazione
e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
dato atto del parere in ordine al presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 37, comma 4, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della
propria deliberazione 447/03 di regolarita' amministrativa espresso
dal Direttore generale "Cultura Formazione Lavoro", dott.ssa Cristina
Balboni;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per i motivi espressi in premessa e qui integralmente
richiamati, le "Disposizioni per la selezione  dei soggetti attuatori
delle attivita' formative rivolte agli apprendisti, per la validazione
dell'offerta formativa e per l'approvazione di  un Catalogo regionale
relativo all'offerta", secondo i criteri contenuti nell'Allegato A),
parte integrante della presente deliberazione, al fine di costituire
una opportunita' formativa per gli apprendisti assunti in regime di
DLgs 276/03 e offerta formale di iniziative di formazione per gli
apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge
196/97;
2) di dare atto che per la selezione dei  soggetti attuatori delle
attivita' formative, la validazione dell'offerta formativa e
l'approvazione di  un Catalogo regionale, ci si avvarra' di una
Commissione di validazione composta da funzionari regionali, a cui
potranno essere associati  funzionari delle Province, che sara'
nominata con successivo atto del Direttore generale "Cultura,
Formazione e Lavoro". Tale Commissione potra' avvalersi di un supporto
tecnico-operativo preliminare alla validazione dell'offerta e
all'implementazione del Catalogo regionale;
3) di dare atto che al finanziamento delle attivita' formative
concorrono risorse comunitarie, nazionali e regionali. Al fine di
garantire omogeneita' di procedure e la cofinanziabilita' da parte del
FSE, i soggetti attuatori dovranno attenersi alle norme di
pubblicizzazione, informazione e gestione del FSE Ob. 3 programmazione
2000-2006;
4) di stabilire altresi' che con proprio successivo atto si procedera'
alla selezione dei soggetti attuatori, alla validazione dell'offerta
formativa e all'approvazione del Catalogo regionale;
5) che la quota annuale di partecipazione individuale da cui deriva la
definizione dell'assegno formativo (voucher) regionale non includera'
l'eventuale imposta IVA;
6) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
Disposizioni per la selezione dei soggetti attuatori delle attivita'
formative rivolte agli apprendisti, per la validazione dell'offerta
formativa e per l'approvazione di un Catalogo regionale relativo
all'offerta
1. Obiettivi
La Regione Emilia-Romagna  promuove la formazione dei giovani assunti
con contratto di apprendistato in coerenza con quanto definito dalla
L.R. 12/03 e dalla L.R. 17/05.
Nell'attuare il suo intervento si muove comunque nell'ambito definito
dalle  norme nazionali vigenti, in particolare dalla Legge 196/97 e
dal DLgs 276/03,  che configurano diverse condizioni di attuazione del
regime di apprendistato.
In questo quadro la Regione promuove la qualificazione delle persone
che operano nelle aziende sostenendo la formazione degli apprendisti
attraverso la promozione di una apposita offerta formativa a
prescindere dal differente ambito legislativo in cui i vari CCNL
collocano i rapporti di lavoro, allo scopo di delineare un quadro di
riferimento certo e con caratteristiche unitarie di attuazione per
giovani e imprese.
A tal fine si promuove l'occupabilita' degli apprendisti attraverso
una formazione regionale centrata su competenze "professionali", 
ovverosia attivita' formative orientate a sviluppare le competenze
riferite alle qualifiche del Sistema regionale delle qualifiche (di
seguito SRQ) che assumono come obiettivi formativi prioritari gli
"standard professionali" delle qualifiche.
In questa prospettiva la formazione per gli apprendisti assume una
forte connotazione "professionalizzante" centrata su competenze
riferite a specifici processi lavorativi e ai specifici  ambiti
professionali.
Un ulteriore elemento di caratterizzazione di tale formazione e' la
opportunita' di avere formalizzate o certificate le competenze
acquisite fornita a tutti coloro che ne manifestano interesse.
La formalizzazione e la certificazione rendono visibili e
valorizzabili le competenze possedute e ne rafforzano la capacita' di
orientamento nel mondo del lavoro nonche' nel sistema dell'istruzione
della formazione professionale.
Sulla base dei principi sopra esposti il presente bando definisce i
requisiti dei soggetti che possono presentare l'offerta e le
caratteristiche dell'offerta formativa che comporra' il Catalogo
regionale per gli apprendisti.
2. Caratteristiche dei soggetti attuatori che possono candidare la
propria offerta formativa
Possono candidare la propria offerta formativa nel Catalogo
regionale:
1) soggetti accreditati
2) soggetti richiedenti l'autorizzazione.
Per soggetti accreditati di cui al punto 1. si intendono quelli che
hanno conseguito l'accreditamento,  per la formazione in
apprendistato, secondo le disposizioni contenute nella delibera di
Giunta 177/03 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione
ed alle regole per l'accreditamento degli Organismi di formazione
professionale" e successive integrazioni.
Per ottenere l'autorizzazione di cui al punto 2. i soggetti dovranno
possedere i seguenti requisiti:
a) finalita' del soggetto: devono avere la finalita' formativa tra gli
scopi societari; in fase di prima attuazione tale finalita' formativa
deve essere prevalente;
b) condizioni logistiche: i locali sede di formazione devono
presentare requisiti di adeguatezza secondo quanto definito dalla
normativa vigente in materia;
c) esperienza formativa: i soggetti devono dimostrare di aver svolto,
negli ultimi tre anni, attivita' formative finalizzate a sviluppare
competenze coerenti con quelle dell'area professionale per cui si
presenta la candidatura;
d) qualita' complessiva: i soggetti devono possedere certificazione
ISO 9001 o altra certificazione equipollente.
Il possesso dei requisiti di cui al punto 2. deve essere dimostrato
previa presentazione dei seguenti documenti:
a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo; curriculum societario
e copia dei bilanci approvati relativi agli ultimi tre esercizi;
dichiarazione del legale rappresentante che attesta la prevalente
finalita' formativa con indicazione dell'incidenza percentuale
relativa all'attivita' formativa rispetto al valore della produzione
complessivo realizzato  dal soggetto (tale dichiarazione deve essere
presente in fase di prima attuazione);
b) dichiarazione che attesti la regolarita' dei locali destinati alla
formazione, secondo quanto stabilito dalla Legge 626/94;
c) dichiarazione di avere svolto, negli ultimi tre anni, attivita'
formative finalizzate a sviluppare competenze coerenti con quelle
dell'area professionale per cui il soggetto presenta la candidatura,
con indicazione delle singole attivita' e del numero e tipologia di
utenti coinvolti;
d) dichiarazione attestante il possesso della certificazione ISO 9001
o eventuali altre certificazioni relative ai processi formativi.
I soggetti di cui al punto 2. devono inoltre presentare:
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' concernente
l'ottemperanza all'art. 17 della Legge 68/99;
- idonee referenze bancarie rilasciate da primario istituto di credito
attestanti la capacita' finanziaria ed economica;
- autocertificazione del legale rappresentante attestante i poteri
dello stesso.
La Commissione di validazione appositamente nominata dalla Regione
Emilia-Romagna procedera' all'analisi della documentazione e decidera'
se ammettere o no il soggetto alla procedura di validazione delle
offerte formative che avverra' sulla base dei criteri esplicitati al
punto 2.
Potrebbe verificarsi il caso di un Organismo ammesso ma che non abbia
nessuna offerta formativa valida, in tal caso l'Organismo non
comparira' nel Catalogo regionale.
I soggetti di cui ai punti 1. e 2. devono impegnarsi a dotarsi dei
requisiti previsti dal Sistema regionale di Formalizzazione e
Certificazione che la Regione adottera' e a fornire periodicamente
alla Regione informazioni sulla formazione realizzata per le
necessarie azioni di monitoraggio secondo le modalita' che verranno
successivamente definite; devono inoltre garantire la registrazione
elettronica delle presenze.
3. Caratteristiche dell'offerta formativa ammessa al Catalogo
regionale
L'offerta formativa deve prevedere percorsi formativi in riferimento
all'insieme delle competenze che caratterizzano una qualifica del SRQ.
Ogni attivita' formativa che i soggetti si candidano a realizzare
viene progettata in riferimento ad una qualifica  del  SRQ,
l'attivita' formativa si struttura in un percorso articolato in unita'
formative finalizzate a sviluppare capacita' e conoscenze
rappresentate dagli standard professionali delle Qualifiche.
L'offerta di formazione dovra' essere coerente con quanto previsto
dalle delibere regionali 936/04 e successive integrazioni,  1256/05,
1434/05 e 2183/05 nonche' di tutte le successive deliberazioni  che
verranno approvate dagli organi regionali e delle quali si dara'
pubblicizzazione mediante il Bollettino Ufficiale.
Nel caso di qualifiche la cui formazione e' regolata da specifiche
leggi, gli standard formativi terranno conto di quanto tali leggi
definiscono.
Il percorso formativo, nella sua articolazione in unita' formative, ha
una durata di 240 ore. Le unita' formative possono avere durate
diverse in funzione degli obiettivi formativi che assumono e dei
contenuti che sviluppano, entro una fascia che va dalla durata minima
di 16 ore a un massimo di 40. Le unita' formative sono distribuite
nell'arco di 2 anni ed e' prevista, per ogni anno, la realizzazione di
unita' formative per un massimo di 120 ore.
Piu' unita' formative ed unita' formative di natura differente tra
loro, concorrono alla formazione di conoscenze e capacita'
caratterizzanti le singole unita' di competenza individuate.
Le unita' formative devono prevedere contenuti e sequenzialita' tali
da consentire che siano acquisibili, ogni anno, conoscenze e capacita'
costitutive di due unita' di competenza della qualifica a cui fa
riferimento l'intero percorso.
In fase di prima attuazione e per il primo anno di vigenza, potranno
essere presenti nel Catalogo unita' formative che vanno in continuita'
con le esperienze precedentemente svolte in Regione nell'ambito della
formazione per apprendisti:  lingua italiana per stranieri, lingua
straniera, informatica. La durata di tali unita' formative non puo'
superare le 40 ore.
Devono essere previste, per ciascuna unita' formativa, valutazioni
finalizzate a rendere evidenti le conoscenze e capacita' acquisite
dall'apprendista.
Non e' ritenuta validabile una candidatura di proposta formativa che
contenga esclusivamente contenuti trasversali o intersettoriali.
L'offerta formativa dei soggetti accreditati/autorizzati inserita a
Catalogo deve essere attivata di norma entro tre mesi dalla data di
ricevimento delle singole iscrizioni. Al fine di facilitare la scelta
della formazione maggiormente appropriata alle esigenze
dell'apprendista e dell'azienda e la costruzione di percorsi
individuali articolati, si richiede, di norma, la progettazione da
parte di ciascun ente di piu' percorsi formativi, ognuno dei quali
riferiti ad una diversa qualifica  di una medesima area
professionale.
La progettazione dovra' inoltre specificare quanto previsto nei
sottostanti punti in riferimento alla delibera n. 236 del 27 febbraio
2006:
Ambito di riferimento
Qualifica del SRQ ed area professionale a cui il progetto si
riferisce.
Struttura del percorso
Articolazione del percorso in unita' formative.
Le unita' formative che concorrono a formare capacita' e conoscenze
delle singole unita' di competenza identificate per ciascuna unita'
formativa indicare:
- obiettivi
- durata
- natura (di base, trasversali, tecnico-professionali)
- contenuti
- modalita' formative (metodologie didattico-formative, attrezzature,
strumenti, risorse  tecniche).
Valutazione
Metodologie e strumenti di verifica (intermedie e finali) delle
conoscenze e capacita' acquisite nel corso dell'erogazione di ciascuna
unita' formativa.
Ambito di realizzazione
Territorio in cui la formazione viene realizzata
Sede/i principale/i del soggetto gestore dell'attivita' formativa;
tali attivita' formative potranno essere attuate anche in altre sedi, 
al fine di rispondere piu' adeguatamente alle esigenze dell'utenza,
purche'  conformi ai requisiti strutturali gia' definiti per le sedi
occasionali di cui alla delibera 177/03 e successive integrazioni.
Quota annuale di partecipazione individuale
La quota annuale di partecipazione individuale da cui deriva la
definizione dell'assegno formativo regionale (voucher) non includera'
l'eventuale imposta IVA.
Dovra' essere altresi' indicato il regime di convenzione (eventuale)
con altri soggetti per l'erogazione della formazione.
4. Caratteristiche dei beneficiari degli assegni formativi (voucher)
I potenziali beneficiari sono tutti coloro che hanno   stipulato un
contratto di apprendistato nella regione Emilia-Romagna in regime di
Legge 196/97 o DLgs 276/03 che abbiano assolto l'obbligo formativo.
5. Caratteristiche e modalita' di assegnazione ed erogazione degli
assegni formativi (voucher)
Il riconoscimento dell'assegno formativo (voucher) all'apprendista
comporta la compartecipazione finanziaria dell'impresa che, quando si
avvale della formazione esterna (secondo le modalita' regolate dai
diversi regimi normativi), contribuisce finanziariamente alla sua
realizzazione per un importo non inferiore al 50% della quota annuale
di partecipazione individuale.
Il valore dell'assegno formativo (voucher) non puo' comunque mai
superare il 50% della quota di partecipazione individuale al percorso;
pertanto puo' essere ridotto in ragione delle quote di partecipazione
definite dai soggetti accreditati o autorizzati; il valore
dell'assegno formativo (voucher) non puo' mai essere aumentato
rispetto alle fasce sotto definite.
L'assegno formativo (voucher) e' valorizzato per fasce orarie di
partecipazione alla formazione esterna ed e' cosi' definito su base
annua:
- 500,00 Euro per percorsi dell'apprendista compresi tra 89 e 120
ore;
- 350,00 Euro per percorsi dell'apprendista compresi tra 65 e 88 ore;
- 250,00 Euro per percorsi dell'apprendista compresi tra 40 e 64 ore;
- fino a 39 ore di formazione esterna non viene riconosciuto alcun
contributo.
Non viene inoltre riconosciuto alcun contributo anche nel caso in cui
l'assegno formativo (voucher) sia finalizzato a cofinanziare
esclusivamente percorsi di lingua italiana per stranieri, lingua
straniera e informatica.
In fase di prima attuazione, per sostenere e supportare la nuova
progettazione ed organizzazione delle attivita' formative il valore
dell'assegno formativo (voucher) e' incrementato per un anno del 20%,
mantenendo invariato il cofinanziamento delle imprese; la
valorizzazione dell'assegno formativo (voucher) risulta cosi' definita
su base annua e fino al 30 giugno 2007:
- 600,00 Euro per percorsi dell'apprendista compresi tra 89 e 120
ore;
- 420,00 Euro per percorsi dell'apprendista compresi tra 65 e 88 ore;
- 300,00 Euro per percorsi dell'apprendista compresi tra 40 e 64 ore.
L'assegno formativo (voucher) e' sempre riconosciuto agli apprendisti
ed e' erogato:
- agli enti accreditati e autorizzati di cui al punto 3.;
- agli enti bilaterali titolari di appositi fondi costituiti ai sensi
dell'art. 31 della L.R. 17/05.
L'assegno formativo (voucher) puo' essere utilizzato annualmente per
l'accesso ad unita' formative diverse realizzate da uno stesso
soggetto accreditato o autorizzato; in annualita' differenti l'assegno
formativo (voucher) puo' essere utilizzato per l'accesso alla
formazione realizzata da soggetti accreditati o autorizzati
differenti.
L'assegno formativo (voucher) cofinanzia la quota annuale individuale
di partecipazione all'attivita' formativa e non comprende  i costi
relativi alla certificazione. Relativamente a cio' si fara'
riferimento alla normativa regionale in corso di definizione.
L'attribuzione dell'assegno formativo (voucher) avviene al momento
dell'iscrizione dell'apprendista al percorso; tale iscrizione si
perfeziona, di norma, con il pagamento da parte dell'impresa o del
soggetto titolare del fondo bilaterale appositamente costituito della
quota di propria competenza; il contributo regionale relativo
all'assegno formativo (voucher) riconosciuto e' erogato all'ente
accreditato o autorizzato o all'ente bilaterale titolare del fondo al
raggiungimento del 60% della frequenza dell'apprendista documentata
tramite autocertificazione, secondo procedure e modalita' di controllo
che saranno definite all'atto dell'approvazione del Catalogo
regionale.
L'assegno formativo (voucher) dovra' essere utilizzato unicamente per
frequentare il corso prescelto all'interno del Catalogo regionale.
Ogni utente potra' richiedere un solo assegno formativo per anno.
Con successivo atto si provvedera' a definire ulteriormente le
modalita' tecniche operative di erogazione e liquidazione degli
assegni formativi (voucher); verra' inoltre definito lo schema di
convenzione  che intercorrera' tra la Regione e ogni singolo ente
bilaterale titolare di apposito fondo di cui all'art. 31 della L.R.
17/05.
6. Risorse disponibili
In fase di prima attuazione, la disponibilita' finanziaria e' quella
prevista dal Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali - Direzione generale per le Politiche per
l'orientamento e l'apprendistato n. 407/II/2005, fatte salve le quote
destinate all'assistenza tecnica.
7. Catalogo regionale
Del Catalogo regionale verra' data idonea informazione sul sito
www.form-azione.it/apprendistato, ai sensi della normativa vigente in
materia.
8. Modalita'  e termini per la presentazione delle candidature
Le candidature dei soggetti e dell'offerta formativa, compilate su
apposita modulistica, dovranno pervenire esclusivamente in formato
elettronico, in prima scadenza entro le ore 22,00 del 6 aprile 2006.
Dopo tale data le candidature potranno pervenire senza limiti di
scadenza.
Per le candidature che perverranno entro le ore 22 del 6 aprile 2006
si procedera' alla validazione di  norma entro 60 giorni. Per le
candidature che perverranno successivamente l'istruttoria e
l'implementazione del Catalogo sara', di norma, con cadenza
bimestrale.
Le candidature dei soggetti dovranno pervenire compilate su apposita
modulistica.
Detta modulistica e' scaricabile dal sito Internet:
www.form-azione.it.
La documentazione prevista per la candidatura di nuovi soggetti,
dovra' essere inviata, tramite servizio postale, all'Amministrazione
regionale Servizio Formazione professionale - Via Aldo Moro, 38 - 12°
piano - 40127 Bologna entro e non oltre il giorno successivo all'invio
elettronico della domanda (fa fede il timbro postale).
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento in merito al presente
avviso e' possibile contattare il numero verde per la formazione
professionale tel. 800955157.
9. Ammissibilita' e validazione
Le candidature delle offerte formative dei soggetti accreditati e
autorizzandi sono ritenute ammissibili se:
- presentate da soggetti accreditati ed autorizzandi che rispondano ai
requisiti richiesti;
- compilate sull'apposita modulistica;
- coerenti con le finalita' generali e specifiche del presente bando;
- la progettazione formativa e' coerente con gli obiettivi delle
competenze da sviluppare;
- complete delle informazioni richieste;
- l'offerta formativa risponde ai requisiti definiti al punto 2.
L'istruttoria tecnica di ammissibilita' viene eseguita a cura del
Servizio regionale competente.
Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva validazione.
Le operazioni di validazione verranno effettuate da una Commissione di
validazione composta da funzionari regionali, a cui potranno essere
associati  funzionari delle Province, che sara' nominata con
successivo atto del Direttore generale "Cultura, Formazione e Lavoro".
Tale Commissione potra' avvalersi di un supporto tecnico-operativo
preliminare alla validazione dell'offerta e all'implementazione del
Catalogo regionale. Sara' facolta' della Commissione di validazione
regionale richiedere chiarimenti e audizioni sui progetti candidati.
10. Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in
occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno
trattati nel rispetto del DLgs 196/03 "Codice in materia di protezione
dei dati" del presente atto.
Informativa per il trattamento dei dati personali
1. Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del DLgs 196/03 - "Codice in materia di
protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la
Regione Emilia-Romagna, in qualita' di "Titolare" del trattamento, e'
tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati
personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni
istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto
soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i
dati da lei stesso forniti, in qualita' di interessato, al momento 
della presentazione alla Regione Emilia-Romagna della candidatura,
proposta di attivita' o di progetto e durante tutte le fasi successive
di comunicazione.
3. Finalita' del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalita':
a) registrare i dati relativi agli Organismi che intendono presentare
candidatura alla Amministrazione regionale per la realizzazione di
attivita' in ambito apprendistato;
b) realizzare attivita' di istruttoria e valutazione sui progetti
pervenuti;
c) realizzare attivita' di verifica e controllo previste dalle
normative vigenti in materia;
d) inviare comunicazioni agli interessati da parte
dell'Amministrazione regionale;
e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione
degli utenti sui servizi offerti o richiesti.
Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i
dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di
verifica.
4. Modalita' di trattamento dei dati
In relazione alle finalita' descritte, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici
con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra evidenziate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi. Adempiute le finalita' prefissate, i dati verranno cancellati
o trasformati in forma anonima.
5. Facoltativita' del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati e' facoltativo, ma in mancanza non sara'
possibile adempiere alle finalita' descritte al punto 3. ("Finalita'
del trattamento").
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o
incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli
operatori della Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro della
Regione Emilia-Romagna, individuati quali incaricati del trattamento.
Esclusivamente per le finalita' previste al paragrafo 3. (Finalita'
del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali
societa' terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna,
previa designazione in qualita' di responsabili del trattamento e
garantendo il medesimo livello di protezione.
7. Diritti dell'interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei
dati personali conferisce agli interessati la possibilita' di
esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del
"Codice" che qui si riporta:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati,  e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. Titolare e responsabili del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente
informativa e' la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale 
Aldo Moro  n. 52, cap 40127.
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale responsabile del
trattamento, il Direttore generale della Direzione generale Cultura,
Formazione e Lavoro. Lo stesso e' responsabile del riscontro, in caso
di esercizio dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalita' di inoltro e ridurre i tempi per
il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente
paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le Relazioni con
il pubblico (URP), per iscritto o recandosi direttamente presso lo
sportello URP.
L'Urp e' aperto dal lunedi' al venerdi' dalle 9 alle 13 in Viale Aldo
Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-6395360,
e-mail: urp@regione.emilia-romagna.it.
Le richieste di cui all'art. 7 del Codice, comma 1 e comma 2 possono
essere formulate anche oralmente.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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