REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il  testo dell'art.22 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15
che concerne Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in
agricoltura :Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34
e' il seguente:
"Art. 22  - Sistema informativo agricolo regionale
1. Il Sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) costituisce il
supporto su base informatizzata dell'attivita' tecnico-amministrativa
necessaria per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di
agricoltura.
2. Il Sistema informativo agricolo regionale, correlato con gli altri
sistemi informativi regionali e nazionale, costituisce uno strumento
unitario, omogeneo e coordinato della Regione, delle Province e delle
Comunita' montane.
3. Il S.I.A.R. realizza la banca dati degli interventi a favore delle
imprese. La banca dati contiene l'inventario:
a) dei beneficiari o richiedenti provvidenze o autorizzazioni da parte
della pubblica amministrazione in materia di agricoltura;
b) di coloro che usufruiscono di agevolazioni fiscali connesse
all'esercizio di attivita' agricole;
c) delle provvidenze, autorizzazioni, agevolazioni fiscali concesse in
materia di agricoltura dalla pubblica Amministrazione.
4. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si
applica la legislazione concernente il Sistema informativo regionale
(S.I.R.).".
2) Il  testo dell'art. 23 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15
che concerne Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in
agricoltura: Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34
e' il seguente:
"Art. 23 - Avviamento e gestione della banca dati
1. La banca dati e' costituita presso la Regione e puo' essere
consultata da parte degli Enti locali.
2. La formazione della base dati e' fondata sullo scambio di
informazioni tra Regione, Province e Comunita' montane mediante
procedure determinate dalla Regione, sentiti gli enti medesimi.
3. Gli enti di cui al comma 2 sono tenuti a fornire tutti i dati
richiesti dalla Regione nel formato e con la periodicita' che verra'
stabilita di volta in volta per le varie tipologie di dato,
derivandoli dal proprio sistema informativo o utilizzando procedure
informatizzate predisposte dalla Regione.
4. Per la costituzione della banca dati la Regione promuove e finanzia
i necessari collegamenti telematici con gli enti di cui al comma 2.
5. Al fine di favorire la creazione di un sistema informativo
polifunzionale integrato, la Regione promuove l'attivazione di
collegamenti telematici con altri enti ed organismi interessati.".
3) Il  testo dell'art.32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15
che concerne Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in
agricoltura: Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34
e' il seguente:
"Art. 32 - Spese per il Sistema informativo agricolo regionale
1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 22 e 23 sono
istituiti, nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna, appositi capitoli, uno per le spese di natura corrente
ed uno per le spese in conto capitale, denominati rispettivamente
"Spese per la realizzazione del Sistema informativo agricolo
regionale" e "Impianto di un Sistema informativo agricolo regionale",
che saranno dotati della necessaria disponibilita' rispettivamente in
sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art.
11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 ed in sede di approvazione della
legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13-bis della L.R. n. 31
del 1977.".
NOTA ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo dell'art.12 della legge regionale 15 luglio 2002, n. 16
che concerne Norme per il recupero degli edifici storico-artisitici e
la promozione della qualita' architettonica e paesaggisitica del
territorio  e' il seguente:
"Art. 12 - Norme transitorie
1. I procedimenti di concessione dei contributi di cui alla L.R. 16
febbraio 1989, n. 6 recante "Provvedimenti per il recupero edilizio,
urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici", che risultano
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
conclusi e attuati secondo quanto disposto dalla medesima Legge n. 6
del 1989.
2. Ai fini del presente articolo, il procedimento di concessione dei
contributi si intende avviato:
a) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo inclusi
nei programmi di ripartizione dei contributi, deliberati dal Consiglio
regionale in data antecedente all'entrata in vigore della presente
legge;
b) per gli studi di fattibilita' e i piani di recupero, per i quali i
comuni abbiano deliberato l'affidamento degli incarichi professionali
in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, a
condizione che i suddetti provvedimenti comunali, corredati dalla
documentazione prescritta, pervengano alla Regione entro il termine
perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.".
NOTA ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 15 novembre
1976, n. 47 che concerne Disciplina transitoria degli interventi per
il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale e' il
seguente:
"Art. 3
(omissis)
I contributi regionali in capitale sono ragguagliati al costo
preventivato dei lavori da finanziare e possono essere concessi fino a
copertura totale di detto costo.
(omissis)
NOTA ALL'ART. 13
Comma 1
1) Il testo dell'art. 114  della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
che concerne Riforma del sistema regionale e locale  e' il seguente :
"Art. 114 - Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque
1. La Regione si dota di un piano di tutela, uso e risanamento delle
acque finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di
qualita' ambientale dei corpi idrici, nonche' degli obiettivi di
qualita' funzionale in relazione agli usi programmati per corpo idrico
o tratto di esso. Il piano e' elaborato nel rispetto degli indirizzi e
criteri stabiliti nel piano di bacino di cui all'art. 17 della Legge
18 maggio 1989, n. 183. Qualora quest'ultimo non sia approvato, la
Regione puo' comunque dotarsi del piano di tutela, uso e risanamento
delle acque.
2. Il piano di cui al comma 1, in particolare:
a) individua gli obiettivi generali di risanamento dei corpi idrici
regionali con riferimento ai piani e alle direttive dell'autorita' di
bacino nazionale e interregionale;
b) formula indirizzi generali per la determinazione delle destinazioni
d'uso dei corpi idrici e delle prestazioni qualitative conseguenti;
c) definisce la disciplina generale degli scarichi delle pubbliche
fognature, servite o meno da impianti di depurazione, e quelle degli
insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;
d) valuta a livello dell'intera Regione la disponibilita' di risorse
idriche per gli usi ambientale, civile, agricolo e produttivo in
relazione alle loro caratteristiche qualitative e quantitative;
e) determina per i diversi settori criteri di uso razionale e di
risparmio della risorsa;
f) individua i comprensori deficitari e le azioni necessarie per i
trasferimenti di acqua per i bacini diversi ai sensi dell'art. 17
della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
g) prevede gli interventi necessari ad assicurare la qualita' delle
acque costiere.
3. Il piano di cui al comma 1 definisce obiettivi e livelli di
prestazione richiesti alla pianificazione infraregionale delle
province attuata nel piano territoriale di coordinamento provinciale
di cui all'art. 2 della L.R. n. 6 del 1995.
4. Il piano di cui al comma 1 e' adottato e approvato secondo le
procedure previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.
5. Per l'attuazione del piano la Regione prevede appositi interventi
con il quadro triennale di cui al comma 5 dell'art. 100.
6. Il piano di cui al comma 1 sostituisce i vigenti strumenti di
pianificazione in materia di acque.
NOTA ALL'ART. 14
Comma 1
1) Il testo dell'art. 134 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
che concerne Riforma del sistema regionale e locale  e' il seguente:
"Art. 134 - Interventi di bonifica
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'art. 17 del
DLgs 5 febbraio 1997, n. 22  la Regione istituisce un apposito fondo.
2. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale previsti al comma 6-bis dell'art. 17
del DLgs n. 22 del 1997 la Regione puo' concedere ai soggetti
obbligati ad eseguire gli interventi ai sensi del medesimo articolo,
contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo della
bonifica secondo modalita' stabilite dalla Giunta regionale.
3. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad
uso pubblico individuate nel vigente piano regionale delle bonifiche o
nei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 128, la
Giunta regionale puo' concedere finanziamenti fino al cento per cento
a favore dei soggetti pubblici attuatori degli interventi.
4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati con le entrate
e sulla base delle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. 6
agosto1996, n. 31.
5. Le garanzie finanziarie previste al comma 4 dell'art. 17 del DLgs
n. 22 del 1997 e al comma 9 dell'art. 10 del DM 25 ottobre 1999, n.
471, per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di
bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente dei
siti inquinati, sono prestate a favore del Comune quando gli stessi
interventi riguardano il territorio comunale.".
NOTA ALL'ART. 15
Comma 1
1) Il testo dell'art. 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27
che concerne Istituzione del Parco regionale del delta del Po e' il
seguente:
"Art. 13 - Norme finanziarie
1. Alle spese di gestione, di investimento e sviluppo, ai relativi
contributi nonche' al riparto dei finanziamenti regionali si applicano
rispettivamente le norme degli articoli 34, 35 e 36 della L.R. 2
aprile 1988, n. 11.
1-bis. La Regione concede al Consorzio del Parco regionale del Delta
del Po, sulla base di apposita convenzione, finanziamenti volti alla
salvaguardia ambientale e naturalistica nel complesso vallivo di
Comacchio, finalizzati alla manutenzione delle arginature, delle
difese di sponda, alla gestione idraulica ed alla vigilanza generale
per l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli e per il
mantenimento delle specie di flora e di avifauna protette. La
concessione dei finanziamenti e' subordinata all'approvazione, da
parte del Consorzio, di un programma annuale operativo, che elenca le
opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di
riferimento. La Giunta regionale con proprio atto definisce le
modalita' di controllo tecnico, di erogazione, di rendicontazione e di
revoca dei finanziamenti.
1-ter. L'articolo 2 della L.R. 4/2/1994, n. 6 (Interventi per la
liquidazione della Sivalco SpA e per l'avvio dell'attivita' del
Consorzio "Azienda Speciale Valli di Comacchio") e' abrogato.".
NOTA ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo dell'art 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17
che concerne  Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio
pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione  e'
il seguente:
"Art. 29 - Interventi ed opere di difesa della costa
1. La Regione promuove con propri indirizzi la gestione integrata
della zona costiera e provvede al finanziamento, progettazione e
realizzazione degli interventi e delle opere di difesa della costa
aventi le seguenti finalita':
a) difesa dei centri abitati costieri e delle infrastrutture dai
fenomeni di ingressione ed erosione marina;
b) contenimento dei processi erosivi del litorale;
c) tutela e valorizzazione dei tratti costieri con elementi di
naturalita' e ricostruzione delle dune litorali;
d) riqualificazione dei tratti costieri protetti da scogliera.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati con mezzi statali
e regionali, nel rispetto degli equilibri di bilancio e delle
disposizioni recate dalla L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4). I medesimi
interventi possono essere realizzati anche attraverso i Comuni quali
soggetti attuatori.
3. I Comuni costieri possono partecipare alla manutenzione delle opere
di difesa della costa e dell'arenile previo nulla osta tecnico sul
progetto rilasciato dal Servizio regionale competente per materia sul
territorio. La Regione puo' concorrere al finanziamento di tali
interventi mediante la concessione di contributi, sulla base dei
criteri e con le modalita' che saranno stabiliti dalla Giunta
regionale e nei limiti delle disponibilita' di bilancio.
4. Per l'esercizio 2004 e' autorizzata la spesa di Euro 3.000.000,00
per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sul Cap.
39360 afferente alla UPB 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa
della costa.
NOTE ALL'ART. 23
Comma 1
1) Il testo dell'art.1, comma 173, lettera f) della legge 30 dicembre
2004, n. 311 che concerne  Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2005  e' il
seguente:
"173. (omissis)
f) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di garantire in sede
di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi
sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio
economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende
ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che
di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della
coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto
delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorieta'
dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della
gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonche'
l'ipotesi di decadenza del direttore generale.".
2) Il testo dell'art.1, comma 174,  della legge 30 dicembre 2004, n.
311 che concerne Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2005 e' il seguente:
"174. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la
regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una
situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora
dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i
predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la
procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della Legge 5 giugno 2003,
n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a
provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta
giorni il presidente della regione, in qualita' di commissario ad
acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio
sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e
adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi
gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive entro le misure stabilite dalla normativa
vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in
funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati
nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora
i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di
gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31
maggio, nella regione interessata, con riferimento all'anno di imposta
2006, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla
vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive; scaduto il termine del 31 maggio, i
provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto
l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed
i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel
medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle
maggiorazioni d'aliquota di tali imposte.".
NOTA ALL'ART. 24
Comma 1
1) Il testo dell'art 2, del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 che concerne
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e' il seguente:
"Art. 2 - Competenze regionali
1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei
princi'pi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.
2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei
princi'pi sull'organizzazione dei servizi e sull'attivita' destinata
alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attivita' di
indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette
unita' sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di
gestione e alla valutazione della qualita' delle prestazioni
sanitarie.
2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza
permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria
regionale, assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo
rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno,
comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in
cui l'ambito territoriale dell'Azienda unita' sanitaria locale
coincida con quella del comune; il presidente della Conferenza dei
sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi
in cui l'ambito territoriale dell'unita' sanitaria locale sia
rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune;
rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.
2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale e' sottoposto alla
Conferenza di cui al comma 2-bis, ed e' approvato previo esame delle
osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza
partecipa, altresi', nelle forme e con le modalita' stabilite dalla
legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano attuativo
locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 4, e
dei piani attuativi metropolitani.
2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i
criteri e le modalita' anche operative per il coordinamento delle
strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui
all'articolo 17, comma 1, della Legge 8/6/1990, n. 142, nonche'
l'eventuale costituzione di appositi organismi.
2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra
programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo
in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del
Piano attuativo locale e le modalita' della partecipazione ad esse
degli enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano
attuativo metropolitano e' elaborato dall'organismo di cui al comma
2-quater, ove costituito.
2-sexies. La regione disciplina altresi':
a) l'articolazione del territorio regionale in unita' sanitarie
locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti
l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro,
l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto
previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende
ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre
strutture pubbliche e private accreditate;
b) i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui
all'articolo 3, comma 1-bis;
c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unita'
sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo
3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarita' delle zone montane e
a bassa densita' di popolazione;
d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali, sulla base di una
quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della
popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati
all'articolo 1, comma 34, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) le modalita' di vigilanza e di controllo, da parte della regione
medesima, sulle unita' sanitarie locali, nonche' di valutazione dei
risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e
modalita' di partecipazione della Conferenza dei sindaci;
f) l'organizzazione e il funzionamento delle attivita' di cui
all'articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la
Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;
g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la
possibilita' per le unita' sanitarie locali di:
1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un
dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i
trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;
2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di
durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di
investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare
complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non
superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, a
esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente
attribuita alla regione;
h) le modalita' con cui le unita' sanitarie locali e le aziende
ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai
livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera l), della Legge 30 novembre 1998, n.
419.
2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
DLgs 19 giugno 1999, n. 229, le regioni istituiscono l'elenco delle
istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui
all'articolo 1, comma 18.
2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non
adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il
Ministro della sanita', sentite la regione interessata e l'Agenzia per
i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere;
decorso tale termine, il Ministro della sanita', sentito il parere
della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri
l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un
commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude
l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si e' provveduto in
via sostitutiva ed e' efficace sino a quando i competenti organi
regionali abbiano provveduto.".
NOTE ALL'ART. 25
Comma 1
1) Il testo dell'art 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27
che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40
della legge regionale 15 novembre 2001, n.40 in coincidenza con
l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007)
e' il seguente:
"Art. 51 - Fondo regionale per la non autosufficienza
1. La Regione istituisce il fondo regionale per la non
autosufficienza. Il fondo finanzia le prestazioni ed i servizi
socio-sanitari definiti dal Piano sociale e sanitario di cui
all'articolo 27 della L.R. 12/3/2003, n. 2 (Norme per la promozione
della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali) forniti dai soggetti
pubblici e privati accreditati ai residenti della Regione in
condizioni di non autosufficienza. La valutazione della condizione di
non autosufficienza e' svolta secondo i criteri e le modalita'
stabilite dal Piano sociale e sanitario.
2. La Regione garantisce uniformita' dei benefici a parita' di
bisogno, accessibilita' e qualita' delle prestazioni e dei servizi
finanziati dal fondo, nonche' equita' nella eventuale
compartecipazione ai loro costi attraverso criteri ed indirizzi
omogenei definiti dalla Regione.
3. Costituiscono fonti di finanziamento ordinarie del fondo: risorse
del fondo sociale e del fondo sanitario regionale, risorse statali
finalizzate ed ulteriori risorse regionali provenienti dalla
fiscalita' generale. Al fondo possono afferire eventuali risorse di
altri soggetti. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2
concorrono altresi' risorse proprie appositamente destinate dai Comuni
nei propri strumenti di bilancio annuale e pluriennale.
4. Le risorse del fondo regionale per la non autosufficienza vengono
annualmente ripartite fra i distretti sanitari sulla base dei criteri
stabiliti dal Piano regionale sociale e sanitario. Tali criteri
tengono conto delle caratteristiche socio-economiche, geografiche,
demografiche ed epidemiologiche dei diversi ambiti territoriali, anche
al fine di raggiungere un'equilibrata offerta di servizi in rapporto
al fabbisogno.
5. Il fondo distrettuale per la non autosufficienza di cui al comma 4
ha contabilita' separata e destinazione vincolata nell'ambito del
bilancio delle Aziende USL. Unitamente alle risorse impegnate dai
Comuni, nel settore, in attuazione dei Piani di zona, il fondo
distrettuale per la non autosufficienza finanzia le attivita' previste
dal Piano di zona per l'assistenza ai soggetti in condizioni di non
autosufficienza di cui al comma 1, secondo gli indirizzi del Piano
regionale sociale e sanitario. L'Ufficio di piano, costituito
congiuntamente dai Comuni del distretto e dell'Azienda USL, elabora
annualmente, nell'ambito degli indirizzi del Piano di zona, il piano
delle attivita' per la non autosufficienza, approvato d'intesa fra il
comitato di distretto ed il direttore del distretto. L'Ufficio di
piano riferisce periodicamente al direttore del distretto e al
comitato di distretto dei risultati raggiunti e dell'equilibrio del
fondo. Il comitato di distretto e l'Azienda USL riferiscono
periodicamente alle organizzazioni sindacali territoriali.
Comma 2)
2) Il testo dell'art. 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27
e' gia' citato nel    presente articolo  alla nota 1).
NOTA ALL'ART. 26
Comma 1
1) Il testo dell'art.26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 che
concerne Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione
canina e felina  e' il seguente:
"Art. 26 - Contributi
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione
indennizzera' gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di
bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali
predatori, se accertate dalla Azienda Unita' sanitaria locale
competente per territorio.
2. La misura del contributo e le modalita' per l'erogazione sono
definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio
regionale.
NOTA ALL'ART. 27
Comma 1
1) Il testo dell'art. 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2,
che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
 e' il seguente:
"Art. 48 - Fondo sociale regionale. Spese di investimento
1. Il Fondo sociale regionale per le spese di investimento e'
finalizzato al concorso alle spese di costruzione, ristrutturazione ed
acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture
socio-assistenziali e socio-sanitarie, in attuazione degli obiettivi
della pianificazione regionale, mediante la concessione di contributi
in conto capitale.
2. I destinatari dei contributi sono:
a) comuni singoli o associati e loro forme di gestione dotate di
personalita' giuridica;
b) Aziende unita' sanitarie locali, Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza ed Aziende pubbliche di servizi alla
persona;
c) soggetti privati accreditati o partecipanti al protocollo di
adesione secondo le previsioni dell'articolo 29.
3. Gli interventi ammessi a contributo ricompresi nei Piani di zona,
sono relativi a strutture aventi caratteristiche conformi alle
tipologie ed ai parametri di funzionalita' ed organizzazione previsti
dalle norme statali e regionali vigenti, con particolare riguardo alle
norme sull'autorizzazione al funzionamento.
4. In caso di richiesta di ammissione a contributo per la
ristrutturazione o la costruzione di immobili, gli edifici da
ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare,
all'atto della concessione del contributo da parte della Regione, in
proprieta', o in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in
concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo.
5. In caso di richiesta di ammissione a contributo per l'acquisto di
immobili, la volonta' di acquisto, da parte dei competenti organi,
deve risultare alla data di presentazione della relativa domanda.
6. Gli immobili per i quali sono concessi i contributi sono vincolati
per la durata di venti anni alla destinazione sociale relativa agli
interventi negli a'mbiti socio-assistenziale, socio-educativo e
socio-sanitario. L'atto costitutivo del vincolo viene trascritto nella
Conservatoria dei Registri immobiliari competente per territorio a
cura e spese del benefi'ciario. Sono nulli gli atti di alienazione
delle strutture di cui al presente comma per tutta la durata del
vincolo.
7. La Giunta regionale puo', su richiesta del benefi'ciario,
autorizzare la rimozione del vincolo prima della sua scadenza, a
condizione che le finalita' per le quali e' stato concesso il
contributo non siano piu' perseguibili o sia piu' opportuna, in
relazione all'interesse pubblico, una destinazione del bene diversa da
quella sociale. La Giunta regionale stabilisce, in relazione alla
residua durata del vincolo ed all'ammontare del contributo concesso,
la quota parte dello stesso che il benefi'ciario deve restituire alla
Regione.
8. Fino alla data di entrata in vigore del Piano regionale i
contributi previsti dal presente articolo sono concessi per le
seguenti finalita':
a) adeguare le strutture esistenti a normative tecniche statali e
regionali;
b) favorire la permanenza al domicilio delle persone di cui
all'articolo 5, comma 4, lettera b);
c) superare definitivamente gli istituti per minori e riconvertirli in
strutture comunitarie di tipo familiare, secondo quanto previsto
all'articolo 22, comma 3 della Legge n. 328 del 2000;
d) fornire risposte di accoglienza per persone prive dei necessari
supporti familiari ed in condizione di poverta' estrema e senza fissa
dimora, o minacciate o vittime di violenza ed abuso;
e) fornire risposte di accoglienza e occasioni di socializzazione per
il sollievo ed il sostegno alle famiglie nei compiti di cura di
persone in condizione di non autosufficienza.
9. I soggetti che abbiano ricevuto contributi in conto capitale sono
tenuti a restituirli in caso di mancata concessione o revoca
dell'accreditamento.
10. La Giunta regionale definisce i termini, le modalita' e le
procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai
contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei
contributi stessi, nonche' la percentuale da concedere ai soggetti
benefi'ciari.".
NOTA ALL'ART. 30
Comma 1
1) Il testo dell'art.20 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 15
che concerne Legge regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione
del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007 e'
il seguente:
"Art. 20 - Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli
didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari
1. La Regione e' autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in
conto capitale agli Enti locali per l'acquisizione, la
ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento
funzionale di opere edilizie da destinare al potenziamento dei poli
didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari. La Giunta
regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalita' e procedure
per la concessione dei finanziamenti straordinari agli Enti locali.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 e'
disposta, per l'esercizio 2003, un'autorizzazione di spesa di Euro
1.600.000,00 a valere sul Capitolo 73140 afferente alla U.P.B.
1.6.3.3.24510 "Edilizia residenziale universitaria.".
NOTA ALL'ART. 31
Comma 2
1) testo dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
che concerne Ordinamento contabile della regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R 6 Luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 e' il
seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata
l'entita' della spesa da eseguire.".
NOTA ALL'ART. 34
Comma 1
1) Il  testo dell'art.4, comma 1, lettera a) della legge regionale 25
giugno1996, n. 21 che concerne"Promozione e coordinamento delle
politiche rivolte ai giovani e' il seguente:
"Art. 4 - Contributi regionali
1. La Regione sostiene iniziative per favorire lo sviluppo ed il
potenziamento delle politiche giovanili tramite la concessione di
contributi per:
a) la promozione, lo sviluppo, la dotazione strumentale e tecnologica
di servizi rivolti ai giovani;
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 37
Comma 1
1) Il testo dell'art. 1, commi 1e2  della legge regionale 14 aprile
1995, n. 41 che concerne Contributi per la promozione del
coordinamento delle associazioni per le autonomie locali e' il
seguente:
"Art. 1
1. La Regione Emilia-Romagna eroga un contributo annuo al Comitato di
coordinamento (CALER) fra le associazioni regionali delle autonomie
locali per favorirne l'unita' di azione, il coordinamento unitario e
permanente, la promozione delle politiche rivolte agli enti associati,
la formazione di uffici di rappresentanza dotati di comuni mezzi e
strumenti per lo svolgimento di attivita' riguardanti in particolare
l'informazione e i servizi.
2. Il contributo e' unitario e viene erogato dalla Giunta regionale,
sulla base di un programma annuo di riferimento coerente con gli
obiettivi e i principi previsti nell'accordo sottoscritto fra Regione
Emilia-Romagna ed associazioni delle autonomie locali.
(omissis).".
NOTE ALL'ART. 39
Il testo dell'art. 10, comma 3, della legge regionale 10 gennaio 2000,
n. 1 che concerne Norme in materia di servizi educativi per la prima
infanzia e' il seguente:
"Art. 10 - Funzioni della Regione
(omissis)
3. Nell'ambito delle iniziative cui al comma 1, lettera c), la Regione
puo' inoltre attuare direttamente progetti di interesse regionale
anche avvalendosi del contributo teorico e pratico di centri,
istituzioni e associazioni culturali che operano per sostenere e
valorizzare le esperienze educative innovative e promuovere il piu'
ampio confronto culturale nazionale ed internazionale. La Regione
rilascia altresi' ai soggetti gestori l'accreditamento di cui
all'articolo 18, secondo quanto previsto all'articolo 37, comma 7.".
Comma 2)
2) Il testo dell'art. 14 , comma 5,  della legge regionale 10 gennaio
2000, n. 1 che concerne Norme in materia di servizi educativi per la
prima infanzia e' il seguente:
"Art. 14 - Interventi ammessi a contributo e beneficiari
(omissis)
5. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalita' e le
procedure per la concessione dei fondi di cui al presente articolo,
nonche' le aree di intervento dei progetti regionali di cui
all'articolo 10, comma 3.".
NOTA ALL'ART. 40
Comma 1
1) Il testo dell'art. 11 bis, della legge regionale 8 agosto 2001, n.
24 che concerne Disciplina generale dell'intervento pubblico nel
settore abitativo e' il seguente:
"Art. 11 bis - Fondo di rotazione per la realizzazione delle politiche
per la casa
1. Al fine i favorire la realizzazione delle politiche abitative
regionali si costituisce un fondo di rotazione con lo scopo di
contribuire all'abbattimento degli interessi relativi ai mutui
agevolati, concessi dagli istituti di credito, a soggetti individuati
dalla Regione, ai sensi dell'art. 14, per la realizzazione di case
destinate all'assegnazione in locazione permanente e temporanea ed
all'acquisizione in proprieta'.
2. Il fondo di rotazione contribuisce a contenere l'onere degli
interessi sui mutui concorrendo alla provvista del capitale impiegato
dagli istituti di credito per la concessione dei mutui agevolati ai
soggetti individuati dalla Regione stessa.
3. Al finanziamento del fondo si provvede con le risorse di cui
all'articolo 11, comma 2.
4. Le specifiche modalita' di funzionamento del fondo di rotazione
saranno definite con apposite convenzioni tra la Regione e gli
istituti di credito erogatori dei mutui agevolati. Le convenzioni
saranno approvate con deliberazione della Giunta regionale.".
NOTE ALL'ART. 41
Comma 1
1) Il testo  dell'art 5, comma 2, della legge regionale 26 novembre
2001, n. 43  che concerne Testo unico in materia di organizzazione e
di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna  e' il seguente:
"Art. 5 - Gabinetto del Presidente della Giunta
(omissis)
2. Il Gabinetto del Presidente e' costituito dalle strutture preposte
in particolare all'esercizio delle funzioni di supporto alla direzione
delle attivita' politico-amministrative della Giunta, ai rapporti con
gli organismi statali e sovranazionali, al coordinamento della
programmazione e dell'utilizzo delle risorse comunitarie, nonche' al
coordinamento dell'attivita' di comunicazione istituzionale.
(omissis)".
2) Il testo  dell'art. 6, della legge regionale 26 novembre 2001, n.
43 che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti
di lavoro nella Regione Emilia-Romagna  e' il seguente:
"Art. 6 - Struttura di controllo strategico
1. Ai fini del controllo di cui all'articolo 54 e' istituita una
apposita struttura speciale alle dirette dipendenze della Giunta
regionale, che ne disciplina il funzionamento".
3) Il testo  dell'art 7,  comma 1, della legge regionale 26 novembre
2001, n. 43  che concerne Testo unico in materia di organizzazione e
di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 7 - Segreterie particolari
1. Con le modalita' previste all'articolo 9, i collaboratori necessari
per l'espletamento delle attivita' di segreteria sono posti a
disposizione:
(omissis)".
4) Il testo  dell'art 7,  comma 1,  lettera b) della legge regionale
26 novembre 2001, n. 43 che concerne Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna 
e' il seguente:
"Art. 7 - Segreterie particolari
(omissis)
b) del Presidente della Giunta, del Vicepresidente della Giunta e
degli Assessori.".
5) Il testo  dell'art. 9 comma 4)  della legge regionale 26 novembre
2001, n. 43  che concerne Testo unico in materia di organizzazione e
di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna  e' il seguente:
"Art. 9 - Personale delle strutture speciali
(omissis)
4. Qualora la richiesta riguardi persone non appartenenti agli
organici regionali si provvede:
a) con il conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello
Statuto;
b) con il comando di personale da altre pubbliche Amministrazioni.
(omissis)".
6) Il testo  dell'art. 9 comma 5) della legge regionale 26 novembre
2001, n. 43 che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna  e' il seguente:
"Art. 9 - Personale delle strutture speciali
(omissis)
5. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del Capo di
Gabinetto dei Presidenti sono determinati con i criteri dell'articolo
43, commi 3 e 4.".
7) Il testo  dell'art 19, comma 5  della legge regionale 26 novembre
2001, n. 43 che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna  e' il seguente:
"Art. 19  - Incompatibilita'
(omissis)
9. Il dipendente ha diritto, a domanda, ad essere collocato in
aspettativa senza assegni qualora intenda stipulare un contratto
dirigenziale o relativo alle funzioni direttive a tempo determinato
presso la pubblica Amministrazione.".
8) Il testo  dell'art 45 comma 5  della legge regionale 26 novembre
2001, n. 43 che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna  e' il seguente:
"Art. 45 - Criteri per il conferimento degli altri incarichi
(omissis)
5. Al fine di rispondere a specifiche esigenze organizzative e
funzionali, gli incarichi di cui al presente titolo possono essere
conferiti a personale di qualifica funzionale equiparabile a quella
dei dirigenti regionali, provenienti dai ruoli di altra pubblica
Amministrazione, in posizione di comando o comunque in rapporto di
servizio presso la Regione. Tali incarichi non possono superare la
quota del dieci per cento, con arrotondamento all'unita' superiore,
della dotazione organica dei dirigenti.
(omissis)".
9) Il testo  dell'art 54 comma 2  della legge regionale 26 novembre
2001, n. 43 che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna  e' il seguente:
"Art. 54 - Controllo strategico
(omissis)
2. L'attivita' di controllo strategico e' affidata alla struttura di
controllo strategico di cui all'art. 6.
(omissis)".
10) Il testo  dell'art 54 comma 3  della legge regionale 26 novembre
2001, n. 43 che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna  e' il seguente:
"Art. 54 - Controllo strategico
(omissis)
3. I soggetti preposti alla direzione della struttura di controllo
strategico consegnano alla Giunta regionale periodiche relazioni sui
risultati delle analisi effettuate, con eventuali proposte di
miglioramento. Possono inoltre svolgere su richiesta della Giunta
regionale analisi su politiche e programmi specifici.
(omissis)".
11) Il testo  dell'art 55 comma 1  della legge regionale 26 novembre
2001, n. 43 che concerne Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna  e' il seguente:
"Art. 55 - Controllo di gestione
1. Il controllo di gestione e' esercitato da una struttura collocata
alle dipendenze dirette del direttore generale competente in materia
contabile e finanziaria.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 42
Comma 1
1) Il testo dell'art 56, comma 1, della legge regionale 23 dicembre
2004, n. 27 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n.40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio
pluriennale 2005-2007 e' il seguente:
"Art. 56 - Allineamento di termini
1. La durata delle convenzioni previste all'articolo 10, comma 3 e
all'articolo 16, comma 1, lettera c) della legge regionale 6 settembre
1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e
disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per
l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di
gestione dei rifiuti urbani) e' allineata a quella del 31 dicembre
2006 prevista all'articolo 113, comma 15-bis del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali). Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 10,
comma 4-quater e all'articolo 16, comma 2-quater della legge regionale
n. 25 del 1999.
(omissis)".
2) Il testo dell'art 56, comma 2,  della legge regionale 23 dicembre
2004, n. 27 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n.40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio
pluriennale 2005-2007 e' il seguente:
"Art. 56
(omissis)
2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione
dalla data di entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge finanziaria 2004)).".
NOTA ALL'ART. 43
Comma 1
1)  Il testo dell'art. 31, comma 6,  della legge regionale 28 luglio
2004, n. 17 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio
pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione e'
il seguente:
"Art. 31 - Partecipazione alla Fondazione "Istituto sui trasporti e la
logistica"
(omissis)
6. La Regione concede alla Fondazione, per il triennio 2005-2007, un
contributo straordinario per il funzionamento pari a 50.000,00 Euro
annui.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 44
Comma 1
1) Il testo dell'art. 6, comma 2, lettera e)  della legge regionale 21
ottobre 2004, n. 23 che concerne Vigilanza e controllo dell'attivita'
edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'art.32 del
DL 30 settembre  2003, n. 269,convertito con modifiche dalla Legge 24
novembre 2003, n. 326 e' il seguente:
"Art. 6 - Compiti della Regione
(omissis)
2. La Giunta regionale in particolare:
(omissis)
e) promuove la conclusione di un accordo con il Corpo forestale dello
Stato e con le associazioni delle Autonomie locali, per lo sviluppo di
modalita' di collaborazione e di integrazione nell'esercizio dei
compiti di controllo e tutela del territorio e di vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia.
(omissis)".
2) Il testo dell'art. 31 comma 2,   della legge regionale 21 ottobre
2004, n. 23 che concerne Vigilanza e controllo dell'attivita' edilizia
ed applicazione della normativa statale di cui all'art. 32 del DL 30
settembre  2003, n. 269,convertito con modifiche dalla Legge 24
novembre 2003, n. 326 e' il seguente:
"Art. 31 - Quota integrativa dell'oblazione
(omissis)
2. La quota integrativa di cui al comma 1 e' versata alla Regione ed
e' destinata a finanziare il fondo regionale di rotazione per le spese
di demolizione di cui all'articolo 25 e gli interventi e le attivita'
di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), c), d) ed e).
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 45
Comma 1
1) Il testo dell'art. 21 della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3
che concerne Interventi in favore degli emiliano-romagnoli nel mondo e
funzionamento della Consulta e' il seguente:
"Art 21 - Spese per il Presidente e per il funzionamento della
Consulta
1. Alle spese per il Presidente e per il funzionamento della Consulta
e del Comitato esecutivo, nonche' per l'assolvimento dei compiti ad
essi assegnati dalla presente legge, l'Amministrazione regionale
provvede con i fondi stanziati nelle unita' previsionali di base e nei
relativi capitoli del bilancio regionale, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 23 della presente legge. Annualmente la Giunta regionale
provvede alla quantificazione delle risorse necessarie per il
funzionamento della Consulta individuando altresi' le tipologie delle
spese finanziabili.
2. Nell'ambito dei fondi previsti al comma 1, le risorse a copertura
delle spese relative ai componenti del Comitato esecutivo di cui
all'articolo 14, ad eccezione del Presidente della Consulta, nonche'
le risorse a copertura delle spese sostenute individualmente dai
Consultori, dagli invitati alle riunioni della Consulta e dai
Presidenti di associazioni e federazioni di emiliano-romagnoli
all'estero, o loro rappresentanti, per la partecipazione a conferenze
e riunioni all'estero, possono essere messe a disposizione del
Presidente della Consulta, che, in qualita' di funzionario delegato
dalla Regione, le amministra in base alla disciplina regionale
inerente la gestione di fondi assegnati ai funzionari delegati.
3. Al Presidente della Consulta, qualora sia persona estranea
all'Amministrazione regionale, viene attribuito un compenso pari al
50% dell'indennita' di cui all'articolo 2, comma 1, della legge
regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di
trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere
regionale).
4. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta e del Comitato
esecutivo, nonche' per le missioni svolte nell'ambito della carica di
Consultore, ai componenti della Consulta residenti all'estero e'
corrisposto un rimborso spese definito con regolamento della Giunta
regionale, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge. Lo stesso rimborso compete al Presidente ed ai
componenti della Consulta che, in rappresentanza della stessa, si
recano all'estero, previa autorizzazione della Presidenza della Giunta
regionale. Il regolamento disciplina i compensi ed i rimborsi
spettanti al Presidente ed ai componenti della Consulta per la
partecipazione ad incontri, convegni, seminari e conferenze e
l'ammontare del rimborso delle spese.
5. Per la partecipazione alle sedute della Consulta e del Comitato
esecutivo, ai componenti residenti sul territorio nazionale, ad
eccezione del Presidente, spettano un gettone di presenza ed il
rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalle
disposizioni vigenti in materia di organi collegiali della Regione.

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