REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTE ALL'ART. 11
Comma 3
1) Il testo dell'art. 5, della legge regionale 21 marzo 1995, n. 16
che concerne Promozione economica dei prodotti  agricoli  ed
alimentari regionali e' il seguente:
"Art. 5 - Iniziative della Giunta regionale
1. La Giunta regionale puo' promuovere ed organizzare, direttamente o
in collaborazione con altri enti ed organismi specializzati nonche'
con raggruppamenti di imprese, iniziative di promozione economica, sia
in Italia che all'estero, a favore dei prodotti agro-alimentari
regionali, coordinandole con i programmi di attivita' nell'ambito
delle relazioni internazionali.
2. La Giunta regionale puo' affidare agli enti ed agli organismi di
cui al comma 1 l'esecuzione di iniziative e progetti, stipulando con i
medesimi apposite convenzioni nelle quali sono disciplinati i
reciproci rapporti contrattuali, con particolare riferimento alla
specificazione delle iniziative concordate, alle modalita' di
finanziamento regionale, alle obbligazioni ed agli oneri derivanti
dalla realizzazione delle iniziative.
3. L'attuazione delle iniziative promozionali all'estero di cui ai
commi 1 e 2 avviene nell'osservanza di quanto disposto dal comma
secondo dell'art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.".
Comma 4)
2) Il testo dell'art. 20 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25
che concerne Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e
disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per
l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di
gestione dei rifiuti urbani e' il seguente:
"Art. 20 - Autorita' regionale per la vigilanza dei servizi idrici e
di gestione dei rifiuti urbani
1. Al fine di concorrere a garantire l'efficacia e l'efficienza dei
servizi disciplinati dalla presente legge, con particolare riguardo
all'applicazione delle tariffe nonche' alla tutela degli utenti e dei
consumatori, e' istituita l'Autorita' regionale per la vigilanza sui
servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani, di seguito denominata
Autorita'.
2. L'Autorita' e' organo monocratico nominato dalla Giunta regionale
previo parere obbligatorio e conforme della Commissione consiliare
competente. La nomina e' effettuata tra persone dotate di alta e
riconosciuta professionalita' e competenze nel settore dei servizi
pubblici.
3. Il titolare dell'Autorita' dura in carica cinque anni e puo' essere
rinnovato una sola volta. Ad esso e' attribuita una indennita'
determinata dalla Giunta regionale in misura non superiore
all'indennita' spettante ai consiglieri regionali.
4. Ferma restando l'insussistenza delle situazioni di incompatibilita'
previste dal secondo comma dell'art. 4 della L.R. 27 maggio 1994, n.
24, non possono essere nominati titolari dell'Autorita':
a) sindaci, presidenti, componenti delle Giunte e consiglieri di
Comuni, Province e Comunita' montane della regione nonche' dipendenti
di tali Enti;
b) dirigenti, amministratori, dipendenti delle Agenzie, dei soggetti
gestori del servizio idrico e dei servizi di gestione dei rifiuti
urbani;
c) coloro che hanno interessi diretti o indiretti in soggetti gestori
del servizio idrico e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.
5. A pena di decadenza il titolare dell'Autorita' non puo' esercitare
alcuna attivita' professionale o di consulenza in favore delle
Agenzie, di soggetti gestori dei servizi idrici o dei servizi di
gestione dei rifiuti urbani e di loro associazioni, su base
regionale.
6. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorita' dispone di una
segreteria tecnica e si avvale dell'Osservatorio regionale sui Servizi
idrici e sui Servizi di gestione dei rifiuti urbani istituito
dall'articolo 22 nell'a'mbito della direzione generale competente in
materia di ambiente. Puo' inoltre avvalersi sulla base della
programmazione annuale, effettuata nell'ambito dello stanziamento di
bilancio assegnato, di esperti incaricati, mediante contratti di
prestazione professionale e di consulenza, dal direttore generale
competente in materia di ambiente.".

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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