REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'art. 1, comma 1 della legge regionale 12 dicembre
1997, n. 43 che concerne Interventi a favore di forme  collettive di
garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995,
n. 37 e' il seguente:
"Art. 1 - Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, concorre allo
sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito
nel settore agricolo.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'art. 3, della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43
che concerne Interventi a favore di forme  collettive di garanzia nel
settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37 e' il
seguente:
"Art. 3 - Contributi regionali
1. Il contributo regionale di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art.
1 e' concesso in misura proporzionale:
a) al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi
sottoscritti;
b) all'importo globale delle operazioni di finanziamento, garantite
dalle cooperative e dai consorzi, ed effettivamente erogate o in
essere alla chiusura dell'esercizio precedente alla data di
presentazione della domanda.
2. Il contributo di cui al comma 1 non puo' eccedere il valore del
patrimonio di garanzia e dei fondi sottoscritti complessivamente dai
soci, dagli Enti pubblici sostenitori e dai privati.
3. Il concorso di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 1 e'
concesso secondo criteri stabiliti annualmente dalla Giunta
regionale.
4. Il contributo di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 1 e'
fissato nella misura massima del trenta per cento delle spese
ammissibili.
5. La partecipazione finanziaria regionale comporta:
a) per il credito a breve termine, una durata massima di dodici mesi
nel rispetto delle condizioni fissate dalla normativa comunitaria
vigente all'atto della concessione;
b) per il credito a medio termine, una durata massima di cinque anni e
il rispetto dei criteri di ammissibilita', delle limitazioni e delle
esclusioni previste dalla normativa comunitaria che disciplina gli
aiuti agli investimenti delle aziende agricole.
6. La Giunta regionale, relativamente alle operazioni di cui al comma
5, determina:
a) le azioni ammissibili;
b) l'intensita' massima dell'aiuto;
c) la durata del prestito nel rispetto del massimale previsto;
d) le eventuali priorita' territoriali.
7. La garanzia prestata dagli organismi di cui alla presente legge
deve essere computata ai fini del rispetto dei massimali di aiuto
previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per il credito a
breve termine e per il credito a medio termine.".

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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