REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2006, n. 543

DLgs 102/04. Direttiva alle Province per l'approvazione dello statuto ed il riconoscimento degli organismi di difesa delle produzioni agricole e disposizioni sulla vigilanza

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto l'art. 11 del D.Lgs. del 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi
finanziari delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera i), della Legge 7 marzo 2003, n. 38" che prevede il
riconoscimento di idoneita' allo svolgimento di iniziative di difesa
attiva e passiva a favore di:
A) Consorzi di difesa, costituiti con atto pubblico in forma di:
- associazione di persone giuridiche di diritto privato;
- societa' cooperative agricole e loro consorzi;
- consorzi di cui all'art. 2612 e seguenti del codice civile o
societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del medesimo codice;
B) Cooperative agricole di raccolta, trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
preso atto:
- che il citato articolo stabilisce, al comma due, che compete alle
Regioni ed alle Province autonome il rilascio del riconoscimento di
idoneita' a svolgere attivita' di difesa attiva e passiva, limitato al
territorio regionale in cui ha sede legale l'Organismo di difesa;
- che l'art. 12 del medesimo Decreto legislativo sancisce che
all'approvazione dello statuto dei Consorzi provveda la Regione o la
Provincia autonoma ove abbiano sede legale i suddetti organismi e
fissa il contenuto minimo obbligatorio di talune norme statutarie;
visti:
- il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa";
- gli articoli 2 e 3 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per
l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura.
Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34", e successive modifiche
ed integrazioni;
- la L.R. 13 novembre 2001, n. 37 "Norme per l'esercizio delle
funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai
sensi dell'art. 14 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della
L.R. 23 novembre 1987, n. 35";
valutata l'opportunita' - ai fini di coordinamento delle funzioni
amministrative svolte dalle Province nella materia qui in esame - di
approvare, nella formulazione di cui all'allegato parte integrante e
sostanziale del presente atto, la direttiva contenente i criteri e le
modalita' operative per l'approvazione dello statuto e per il
riconoscimento d'idoneita' a svolgere attivita' di difesa attiva e
passiva da parte dei Consorzi di difesa e della Cooperative di
raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
nonche' le disposizioni riguardanti lo svolgimento dell'attivita' di
vigilanza su tali Organismi;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 447, in data 24 marzo 2003, recante
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e successive
modifiche;
dato atto dei seguenti pareri di regolarita' amministrativa espressi,
per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del citato art. 37,
comma 4, della L.R. 43/01 e della predetta deliberazione 447/03:
- dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi;
- dal Direttore generale Affari istituzionali e legislativi, dott.ssa
Filomena Terzini;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, nella formulazione allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, la direttiva alle Province contenente
i criteri e le modalita' operative per l'approvazione dello statuto e
per il riconoscimento dell'idoneita' a svolgere attivita' di difesa
attiva e passiva da parte dei Consorzi di difesa costituiti nelle
forme di cui all'art. 11 del DLgs 102/04 e delle Cooperative agricole
di raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli e loro consorzi, nonche' le disposizioni riguardanti
l'attivita' di vigilanza su tali Organismi;
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Criteri e modalita' operative per l'approvazione dello statuto e per
il riconoscimento a svolgere attivita' di difesa attiva e passiva da
parte dei Consorzi di difesa e delle Cooperative agricole di raccolta,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nonche'
disposizioni attuative per la vigilanza su tali organismi
DIRETTIVA ALLE PROVINCE
1. Attivita' inerenti all'approvazione dello statuto e al
riconoscimento dell'idoneita' a svolgere attivita' di difesa attiva e
passiva
Gli articoli 11, 12 e 13 del DLgs 29 marzo 2004, n. 102 costituiscono
il fondamento normativo per disciplinare l'adozione degli atti di
approvazione dello statuto e di riconoscimento dell'idoneita' a
svolgere l'attivita' di difesa attiva e passiva per i Consorzi di
difesa con sede legale nel territorio della regione Emilia-Romagna,
nonche' - ai fini del mero riconoscimento d'idoneita' - per le
Cooperative agricole di raccolta, trasformazione e commercializzazione
di prodotti agricoli aventi sede legale in diverso ambito regionale.
La competenza all'emanazione di tali provvedimenti va individuata
prendendo a riferimento la legislazione statale richiamata nonche' la
disciplina regionale in materia di esercizio delle funzioni regionali
in agricoltura.
In base all'art. 3 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, le funzioni
amministrative generali rientranti nella sfera di competenza
regionale, stabilite dalla normativa comunitaria, statale e regionale,
sono attribuite alle Province e alle Comunita' Montane
territorialmente competenti ad eccezione di quelle riservate alla
Regione e di quelle riservate alle sole Province.
Sulla scorta di tale ripartizione, alla Regione spettano le funzioni
elencate all'art. 2, in particolare "il coordinamento delle funzioni"
(lett. b), mentre alle Province competono le funzioni amministrative
contemplate all'art. 3 - lett. d) - ovvero quelle concernenti enti,
aziende, consorzi ed organismi locali, ivi compresa la vigilanza e
tutela.
In osservanza di quanto stabilito da tali disposizioni legislative,
qualora gli Organismi individuati dal DLgs 102/04 intendano svolgere
attivita' di difesa attiva e passiva sia in ambito provinciale che in
ambito regionale, la competenza in ordine all'approvazione dello
statuto e al riconoscimento di idoneita' spetta alla Provincia ove
essi abbiano sede legale.
Nel caso in cui intendano chiedere il riconoscimento dell'idoneita' ad
operare sul territorio della regione Emilia-Romagna le Cooperative di
raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
con sede legale in altra regione e da questa gia' riconosciute, la
relativa domanda e' inoltrata alla Provincia in cui siano presenti il
maggior numero di soci iscritti.
Gli atti di riconoscimento adottati dalle Province, fondati su criteri
oggettivi e senza margini di discrezionalita', hanno efficacia su
tutto il territorio della regione Emilia-Romagna.
1.1 Individuazione dei soggetti legittimati
La tipologia degli Organismi abilitati a richiedere il riconoscimento
dell'idoneita' ad operare e' qui di seguito riportata:
A) Consorzi di difesa attiva e passiva, aventi sede legale nella
regione Emilia-Romagna e costituiti esclusivamente da imprenditori
agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, in una delle
sottoelencate forme giuridiche:
- associazioni di persone giuridiche di diritto privato;
- societa' cooperative agricole e loro consorzi;
- consorzi di cui all'art. 2612 e seguenti del Codice civile o
societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del Codice civile;
B) Cooperative agricole di raccolta, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli e loro consorzi con sede
legale nella regione Emilia-Romagna, in possesso del seguente
requisito:
- effettivo svolgimento di attivita' agricola da parte dei soci ed
effettiva raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli conferiti;
C) Cooperative agricole di raccolta, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli e loro consorzi, aventi sede
legale in diverso ambito regionale, in possesso dei seguenti
requisiti:
- soci produttori che detengano, a qualsiasi titolo,  terreni e/o
allevamenti, ubicati nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- effettivo svolgimento, da parte dei produttori medesimi,
dell'attivita' agricola;
- effettiva raccolta, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti conferiti da parte della la societa' cooperativa.
In virtu' del carattere speciale della normativa dettata dal DLgs
102/04, sono tassativamente escluse dal novero dei soggetti
legittimati le cooperative di consumo e le cooperative di servizi,
anche se formate da imprenditori agricoli.
I requisiti richiesti per il riconoscimento sono i seguenti:
a) costituzione dell'Organismo di difesa mediante atto pubblico;
b) statuto deliberato dall'Assemblea dei soci contenente le sotto
riportate indicazioni:
1. denominazione;
2. sede;
3. patrimonio dell'ente;
4. durata dell'associazione superiore ai 10 anni;
5. scopi sociali;
6. norme sull'ordinamento e sull'amministrazione;
7. diritto all'ammissione per tutti gli imprenditori agricoli della
zona aventi i requisiti prescritti, ad esclusione di coloro che
facciano parte di altri organismi similari, sempre che non esercitino
il diritto d'opzione;
8. nomina del Collegio sindacale secondo le modalita' stabilite dal
Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali prot.
102.649 del 30 agosto 2004;
9. obbligo del Collegio sindacale di verificare, anche a campione, le
polizze agevolate e di vigilare sulle iniziative mutualistiche;
10. obbligo di recesso e contestuale esercizio del diritto d'opzione
del socio, con effetto immediato, qualora risulti l'appartenenza ad
altro organismo similare. In assenza di recesso del socio che versi in
tale condizione di incompatibilita', obbligo a carico dell'Organismo
di difesa di adottare apposita deliberazione di esclusione;
11. obbligo di contabilita' separata per i contributi, associativi e
pubblici e per le iniziative mutualistiche;
12. disciplina delle modalita' di riscossione dei contributi.
Per le Cooperative agricole di raccolta, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli e loro consorzi valgono i
sopra elencati requisiti, ad eccezione di quanto si riferisce alle
modalita' di nomina del Collegio sindacale, che rimane disciplinato
dalle norme del Codice civile.
A norma dell'art. 11, comma 3 del DLgs 102/04, tali Cooperative, per
ottenere il riconoscimento, sono tenute a modificare lo statuto per
adeguarlo alle disposizioni legislative dettate per gli Organismi di
difesa previsti al comma 1 della medesima disposizione.
1.2 Modalita' di presentazione della domanda
1.2.1. Organismi di difesa con sede legale nella regione
Emilia-Romagna
La domanda intesa ad ottenere l'approvazione dello statuto e il
contestuale riconoscimento d'idoneita' a svolgere attivita' di difesa
attiva e passiva delle produzioni, e' inviata all'Amministrazione
provinciale, territorialmente competente in base al criterio
dell'ubicazione della sede legale dell'Organismo, la quale provvede
all'adozione dei relativi atti.
A fini di semplificazione e snellimento procedurale, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 46 del DPR 445/00, il legale rappresentante deve
dichiarare:
- luogo e sede legale, ragione sociale, partita IVA, iscrizione alla
CCIAA, codice CUAA, iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole;
- dati anagrafici del dichiarante;
- l'insussistenza  dello stato di liquidazione o fallimento;
- di non aver presentato domanda di concordato preventivo.
Per le Cooperative agricole di raccolta, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli e per i loro consorzi, il
legale rappresentante inoltre attesta, mediante dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00,
l'effettivo svolgimento sia dell'attivita' agricola da parte dei soci
sia dell'attivita' di raccolta, trasformazione e commercializzazione
dei prodotti conferiti, specificando la localizzazione degli
stabilimenti in cui e' svolta quest'ultima attivita'.
La domanda presentata deve essere corredata da copia autentica
dell'atto costitutivo e dello statuto.
1.2.2. Cooperative agricole di raccolta, trasformazione
commercializzazione e loro consorzi con sede legale in diverso ambito
regionale
La domanda di riconoscimento d'idoneita' e' presentata dalle
Cooperative agricole di raccolta, trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli e dai loro consorzi, aventi sede legale al di
fuori del territorio dell'Emilia-Romagna, con le medesime modalita'
prescritte al punto 1.2.1.
La richiesta deve essere corredata da copia autentica dell'atto di
approvazione dello statuto, rilasciato dall'Amministrazione pubblica a
cio' competente, e deve essere ad essa allegata la dichiarazione ex
art. 47, DPR 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante,
contenente:
- l'elenco dei soci iscritti, suddivisi per ambito provinciale di
localizzazione dei terreni e/o allevamenti, con espressa menzione del
fatto che il maggior numero dei soci e' presente nel territorio
dell'Amministrazione provinciale a cui e' rivolta l'istanza di
riconoscimento;
- l'effettivo svolgimento sia dell'attivita' agricola da parte dei
soci sia dell'attivita' di raccolta, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti conferiti;
- l'ubicazione, nell'ambito del territorio emiliano-romagnolo, dei
terreni e/o degli allevamenti, detenuti dai soci a qualsiasi titolo;
- l'ubicazione degli stabilimenti ove viene eseguita l'attivita' di
raccolta, trasformazione e commercializzazione.
1.3 Procedimento per il rilascio del riconoscimento di idoneita'
Il procedimento di approvazione dello statuto e/o per il
riconoscimento dell'idoneita' a svolgere attivita' di difesa attiva e
passiva a favore degli Organismi di difesa si svolge secondo modalita'
e termini stabiliti dall'ordinamento della Provincia competente
all'adozione degli atti.
Gli atti adottati dalla Provincia hanno efficacia su tutto il
territorio della regione Emilia-Romagna.
La comunicazione dell'adozione dell'atto deve essere inviata
all'interessato e, per conoscenza, alla Regione Emilia-Romagna -
Direzione Agricoltura - Servizio Aiuti alle imprese - e a tutte le
altre Province.
Le modalita' procedimentali in precedenza richiamate trovano
applicazione a tutti gli Organismi di difesa indicati all'art. 11 del
DLgs 102/04 ad eccezione dei Consorzi aventi forma di associazioni
persone giuridiche di diritto privato per i quali vale il procedimento
disciplinato al punto 2.
2 Associazioni persone giuridiche di diritto privato richiedenti il
riconoscimento di personalita' giuridica e l'approvazione dello
statuto in relazione alle disposizioni del DLgs 102/04
2.1 Organismi richiedenti
I Consorzi di difesa, costituiti in forma di associazioni di persone
giuridiche di diritto privato, sono tenuti a richiedere il
riconoscimento di persona giuridica, osservando le disposizioni
contenute nella L.R. 13 novembre 2001, n. 37.
2.2 Modalita' di presentazione della domanda
L'associazione inoltra alla Regione Emilia-Romagna - Direzione
generale Affari istituzionali e legislativi - la domanda di
riconoscimento di personalita' giuridica e di approvazione dello
statuto, finalizzato al riconoscimento dell'idoneita' a svolgere
attivita' di difesa attiva e passiva, inviandone copia per competenza
alla Provincia in cui l'associazione ha sede legale.
Contestualmente all'inoltro della suddetta domanda, l'associazione
presenta alla Provincia competente la richiesta di riconoscimento
dell'idoneita' ad effettuare l'attivita' di difesa attiva e passiva.
La domanda presentata dall'associazione che sia in possesso dei
requisiti previsti al punto 1.1. lett. a) e b) deve essere corredata
da copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della
richiedente.
2.3 Procedimento
Nella fase istruttoria, la Direzione generale Affari istituzionali e
legislativi invia alla Provincia competente la richiesta di parere
preventivo sulla compatibilita' delle disposizioni statutarie
riguardanti l'attivita' di difesa attiva e passiva con le norme
riportate agli artt. 11, 12 e 13 del DLgs 102/04 e con i requisiti
fissati al punto 1.1. lett. a) e b) del presente atto.
Il termine per l'espressione del parere e' fissato in trenta giorni
dalla ricezione della relativa richiesta.
Qualora uno dei requisiti o documenti occorrenti per l'approvazione
dello statuto, in relazione alle clausole che si riferiscono alla
normativa dettata dal DLgs 102/04 e ai requisiti indicati al punto
1.1. lett. a) e b), risulti assente o incompleto, la Provincia
trasmette un'apposita richiesta di regolarizzazione delle disposizioni
statutarie alla Direzione generale preposta affinche' la inoltri
all'associazione richiedente.
Tale comunicazione sospende il termine del procedimento sino alla
presentazione della documentazione regolarizzata.
A conclusione del procedimento di riconoscimento della personalita'
giuridica, la comunicazione di approvazione dello statuto e
d'iscrizione al registro delle persone giuridiche deve essere inviata
dalla Direzione generale predetta, entro quindici giorni, alla
Provincia competente all'adozione dell'atto di riconoscimento
dell'idoneita'.
La Provincia provvede all'adozione dell'atto di riconoscimento a
favore dell'associazione a cui e' stata conferita personalita'
giuridica con le modalita' e gli effetti precisati al punto 1.3.
3. Modifiche statutarie successive all'approvazione dello statuto ed
al riconoscimento dell'idoneita'
Qualora l'Organismo di difesa modifichi le disposizioni statutarie
riguardanti le prescrizioni dettate dal DLgs 102/04, deve inoltrare
alla Provincia che ha provveduto all'adozione degli atti di
approvazione dello statuto e/o di riconoscimento dell'idoneita' la
richiesta di approvazione delle modifiche statutarie e/o di conferma
dell'idoneita', allegando copia autentica della relativa
deliberazione.
Le modalita' di presentazione della domanda ed il procedimento sono
stabiliti al punto 1 del presente atto.
Per gli Organismi in forma di associazioni riconosciute,
l'approvazione delle modifiche statutarie rimane disciplinata dalle
disposizioni della L.R. 37/01 e dalle norme procedurali indicate al
punto 2.
In tal caso, la comunicazione dell'intervenuta iscrizione delle
modifiche statutarie nel registro delle persone giuridiche e'
trasmessa - nel termine di quindici giorni - dalla Direzione Affari
istituzionali e legislativi alla Provincia competente per l'adozione
dell'atto confermativo del riconoscimento.
Disposizioni relative alla vigilanza sugli organismi di difesa
L'attivita' di vigilanza sugli Organismi di difesa, prevista dall'art.
13 del DLgs 102/04, e' esercitata dalle Amministrazioni provinciali
competenti all'adozione dell'atto di approvazione dello statuto e/o di
riconoscimento d'idoneita', in forza dell'art. 3 della L.R. 30 maggio
1997, n. 15.
Espressione del parere di ammissibilita' al contributo
Il contributo dello Stato sulla spesa per i premi delle polizze
collettive e per le azioni di mutualita' previste dal DLgs 102/04 e'
erogato dal Ministero delle Politiche agricole e forestali.
Organismi con sede legale nella regione Emilia-Romagna
Le domande per la richiesta del contributo (anticipo e saldo) sono
presentate dall'Organismo di difesa attiva e passiva al Ministero
competente, per il tramite dell'Amministrazione provinciale ove esso
ha sede legale (di seguito: Amministrazione procedente), allo scopo di
consentire lo svolgimento degli adempimenti necessari all'espressione
del parere sull'ammissibilita' del contributo richiesto.
Alle domande, predisposte utilizzando l'apposita modulistica
ministeriale, e' allegata la documentazione qualificata indispensabile
per il compimento dell'istruttoria tecnica.
Il parere della Provincia e' emesso in osservanza delle vigenti
disposizioni regolamentari e applicative, adottate dal Ministero.
Nel corso dell'istruttoria, l'Amministrazione procedente e' tenuta ad
acquisire la documentazione ed a svolgere i necessari controlli
documentali e in loco, anche presso la sede degli Organismi di difesa,
onde verificare la regolarita' della gestione amministrativa e
contabile nonche' la legittimita', la corrispondenza e conformita'
delle polizze agevolate al piano assicurativo annuale. L'elencazione
analitica dei controlli effettuati e' espressamente menzionata nel
parere reso.
Qualora l'attivita' svolta dall'Organismo di difesa ricomprenda
polizze stipulate da soci per terreni e/o allevamenti localizzati
nell'ambito territoriale di province diverse da quelle in cui esso
abbia sede legale, l'Amministrazione procedente, anche in questa
ipotesi, resta competente ad effettuare l'istruttoria sulle domande di
contributo e ad esprimere il parere sull'ammissibilita' del medesimo.
Nel caso in cui si rendano necessari controlli aggiuntivi rispetto a
quelli previsti, in particolare accertamenti diretti presso le imprese
agricole che hanno stipulato le polizze, la Provincia procedente ha
facolta' di avvalersi a tal fine delle Amministrazioni provinciali ove
sono ubicati i terreni e/o gli allevamenti detenuti dalle imprese
medesime.
Il parere e' reso dall'Amministrazione provinciale nel termine
previsto dalle disposizioni dei rispettivi ordinamenti e comunque
entro trenta giorni dalla data di ricezione a protocollo della domanda
di contributo. Contestualmente le Amministrazioni provinciali inviano
alla Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle imprese - le
domande di contributo e la documentazione allegata, corredata dal
relativo parere, per la formale trasmissione al Ministero.
Per le Cooperative di raccolta, trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli che abbiano stipulato polizze in altre regioni,
la Provincia procedente acquisisce il parere preventivo di
ammissibilita' del contributo su tali polizze dall'Amministrazione
pubblica a cio' competente in tale diverso ambito regionale.
Dell'avvenuta acquisizione di tale parere e' data espressa menzione
nell'atto definitivo contenente la valutazione di ammissibilita' della
domanda, atto da trasmettere alla Direzione generale Agricoltura -
Servizio Aiuti alle imprese - per l'assolvimento degli adempimenti
indicati in precedenza.
Cooperative di raccolta, trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli con sede legale in diversa regione
La domanda per la richiesta del contributo (anticipo e saldo) e'
presentata al Ministero dalla Cooperativa per il tramite
dell'Amministrazione pubblica competente ove l'Organismo di difesa ha
sede legale.
L'Amministrazione suddetta, se necessario, inoltra richiesta di
espressione del parere in ordine all'ammissibilita' del contributo
riguardante polizze stipulate nell'ambito del territorio delle regione
Emilia-Romagna alla Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti
alle imprese - che provvede all'inoltro alle Province di tale
richiesta affinche' procedano alle verifiche di loro pertinenza.
Il parere e' reso dall'Amministrazione provinciale nel termine
previsto dalle disposizioni dei rispettivi ordinamenti e comunque
entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
Vigilanza sull'esercizio del diritto d'opzione
Nella fase di prima applicazione delle presenti disposizioni
procedurali, gli Organismi di difesa riconosciuti nell'ambito della
regione Emilia-Romagna sono tenuti a inviare alla Direzione generale
Agricoltura - Servizio Aiuti alle imprese - l'elenco nominativo dei
soci iscritti e detentori di terreni e/o allevamenti, con il relativo
codice CUAA, distinti per ambito provinciale di localizzazione dei
terreni e/o allevamenti.
La struttura regionale effettua, mediante il CUAA, i controlli in
ordine all'appartenenza del socio ad altri Organismi similari,
segnalando alle Province interessate, per l'assolvimento degli
adempimenti di loro pertinenza, la sussistenza di situazioni di
difformita'.
Nel contempo l'Amministrazione provinciale procedente effettua la
vigilanza sul corretto esercizio del diritto d'opzione da parte dei
soci appartenenti all'Organismo di difesa, acquisendo dagli Organismi
l'elenco nominativo dei soci iscritti, suddivisi per Provincia.
Tale Amministrazione trasmette a ciascuna Provincia l'elenco dei soci
detentori di terreni e/o allevamenti nel rispettivo ambito
territoriale affinche' effettui i controlli sull'eventuale
appartenenza di tali soggetti ad altri Organismi similari.
L'Amministrazione provinciale procedente e' tenuta altresi' ad
acquisire, unitamente alla domanda annuale di saldo del contributo, la
dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 47 del
DPR 445/00, rilasciata dal legale rappresentante dell'Organismo di
difesa, nella quale sono elencati i nominativi dei soci, distinti per
ambito provinciale di ubicazione dei terreni e/o allevamenti dai
medesimi detenuti, che si trovino in una delle seguenti ipotesi:
1) che siano di nuova ammissione;
2) che abbiano esercitato il recesso;
3) che siano stati esclusi;
4) che abbiano esercitato il diritto d'opzione a favore
dell'Organismo.
con l'indicazione della data di efficacia di tali fatti.
In riferimento alle suddette dichiarazioni trovano applicazione le
disposizioni previste dagli artt. 48, 71, 72, 75 e 76 del DPR 445/00.
Qualora dai controlli effettuati emerga che un socio risulta iscritto
contemporaneamente a piu' Organismi di difesa per le finalita'
previste dal DLgs 102/04, l'Amministrazione provinciale procedente
segnala tale situazione di difformita' agli Organismi interessati.
L'Organismo e' tenuto a fornire tempestiva notizia alla Provincia
competente, a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio
sottoscritta dal legale rappresentante, dell'avvenuto esercizio del
diritto d'opzione a proprio favore da parte del socio o, in caso di
mancata opzione, del provvedimento di esclusione del socio medesimo e
della relativa data d'adozione.
Nomina del rappresentante nel Collegio sindacale
Le disposizioni del decreto del Ministro delle Politiche agricole e
forestali 30 agosto 2004, n. 102.469 si applicano in riferimento alla
composizione e alle modalita' di nomina dei rappresentanti delle
Amministrazioni pubbliche interessate.
Composizione del Collegio
In base all'art. 1 comma 2 del citato decreto, il Collegio sindacale
si compone in via ordinaria di tre membri effettivi, di cui un
rappresentante del Ministero delle Politiche agricole e forestali e un
rappresentante della Regione ove ha sede l'ente, e di due membri
supplenti.
Ove particolari condizioni, lo richiedano il numero dei membri
effettivi puo' essere elevato a cinque.
La designazione del rappresentante dell'Amministrazione regionale nel
Collegio sindacale, in virtu' della ripartizione delle funzioni in
base alla L.R. 15/97, e' rimessa alla competenza della Provincia ove
ha sede legale l'Organismo di difesa.
Requisiti e modalita' per la nomina a sindaco
Il Consorzio di difesa trasmette la richiesta di designazione del
membro che rappresenti la pubblica Amministrazione in seno al Collegio
sindacale alla Provincia in cui esso ha sede legale, specificando se a
tale organo sia affidato anche il controllo contabile.
Nel caso in cui il Collegio sia investito del mero controllo
amministrativo, la scelta del soggetto da nominare deve cadere fra i
soggetti in possesso dei requisiti fissati dall'art. 2397 del Codice
civile.
Nell'ipotesi in cui al Collegio sindacale sia affidato anche il
controllo contabile, la scelta del nominando deve avvenire fra i
soggetti in possesso della qualifica di revisore contabile, iscritto
nel relativo Registro istituito presso il Ministero di Giustizia,
osservando le prescrizioni dell'art. 2409 bis comma 3 del Codice
civile.
Le nomine sono effettuate con le modalita' e i termini stabiliti dalle
disposizioni adottate dalle singole Amministrazioni provinciali
procedenti.
Dell'avvenuta nomina deve essere trasmessa tempestiva comunicazione
alla Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle imprese.
Protezione dei dati personali
Le Amministrazioni pubbliche coinvolte nei procedimenti disciplinati
dalla presente direttiva sono tenute all'osservanza delle disposizioni
dettate dal T.U. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati
personali".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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